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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 16/12/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 696/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg. Magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Pres. Rel. Est.
Dott. Antonio Mondini Giudice
Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
NON DEFINITIVA
nel procedimento iscritto al n. R.G. 696/2025 pendente tra
- Parte_1
(Avv. Mattei Anna)
RICORRENTE contro
- Controparte_1
(Avv. Avv. Alessandra Gigli;
Avv. Beatrice Gini)
RESISTENTE
con
L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Avente a oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Sulla base delle conclusioni congiunte rassegnate delle parti con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 7.11.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla domanda di separazione personale dei coniugi.
Sulle questioni controverse del giudizio di separazione personale dei coniugi in epigrafe indicati, le parti hanno raggiunto un accordo di cui hanno dato atto in data 7.11.2025, depositando in PCT le seguenti conclusioni congiunte:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Controparte_1 Parte_1
- ordinare al competente Ufficiale di stato civile del Comune di Lucca (LU) di procedere alle opportune annotazioni e trascrizioni della sentenza nei registri dello stato civile;
- dichiarare compensate le spese legali e OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire ove ritenga più opportuno la propria residenza. Ex art. 337 sexies II comma C.C. ciascuno di essi, genitore del figlio minore , si Per_1
impegna a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'eventuale cambiamento di residenza o di domicilio. 2) Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori con collocamento alternato e Per_1
residenza anagrafica presso la madre nella casa familiare sita in Lucca – Via delle Tagliate III di
San Marco n. 641. Ex art. 337 ter C.C. la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza del figlio presso di sé.
3) I tempi di permanenza del figlio minore presso ciascun genitore sono paritari e regolati Per_1
con le seguenti modalità:
a) prima settimana: il figlio minore permarrà con la madre nei giorni dal lunedì all'uscita di scuola al mercoledì mattina al rientro a scuola;
con il padre dal mercoledì all'uscita di scuola al venerdì
mattina al rientro a scuola;
con la madre dal venerdì all'uscita di scuola fino al rientro a scuola del lunedì mattina;
b) seconda settimana: il figlio minore permarrà con il padre nei giorni dal lunedì all'uscita di scuola al mercoledì mattina al rientro a scuola;
con la madre dal mercoledì all'uscita di scuola al venerdì
mattina al rientro a scuola;
con il padre dal venerdì all'uscita di scuola fino al rientro a scuola del lunedì mattina. Il padre si impegna a tenere il figlio presso di sé per la cena ed il pernottamento in occasione della reperibilità ospedaliera notturna della madre che comunicherà al padre i propri turni di reperibilità alla fine di ogni mese per il mese successivo;
tali eventuali pernottamenti potranno essere recuperati dalla madre.
Il figlio continuerà a frequentare la scuola primaria presso l'Istituto “Giovanni Pascoli” Per_1
di Lucca – Piazza S. Maria Forisportam e continuerà ad effettuare le consuete attività
extrascolastiche: calcio, nuoto, catechismo e inglese. Durante le festività Natalizie il figlio trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni il periodo di vacanze scolastiche dall'ultimo giorno di scuola fino al pomeriggio del 31 dicembre con un genitore e dal pomeriggio del 31 dicembre fino al rientro a scuola con l'altro genitore precisando che per le prossime Festività Natalizie 2025/2026
il figlio trascorrerà il primo periodo con la madre ed il secondo periodo con il padre. Nell'ambito di tali periodi il figlio trascorrerà comunque ad anni alterni con ciascun genitore i giorni del 24 e 25
dicembre precisando che per il corrente anno il figlio permarrà con il padre nel giorno del 24
dicembre, quando la madre lo accompagnerà presso di lui, fino al mattino successivo e viceversa per l'anno 2026. Durante le festività Pasquali il figlio trascorrerà ad anni alterni il periodo che va dall'ultimo giorno di scuola sino alle ore 17:00 del giorno di Pasqua con un genitore e dalle ore
17:00 del giorno di Pasqua sino al rientro a scuola con l'altro genitore precisando che per le prossime Festività Pasquali 2026 il figlio trascorrerà il primo periodo con il padre ed il secondo periodo con la madre. Per le ulteriori principali Festività verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori. Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive nel periodo che essi si comunicheranno entro il mese di aprile di ogni anno e in caso di sovrapposizioni di date negli anni pari prevarrà la scelta del padre e negli anni dispari quella della madre.
Si precisa che nei periodi in cui non frequenterà la scuola i genitori manterranno i medesimi Per_1
orari in cui accompagnano e prelevano il figlio dalla scuola;
sarà accompagnato presso Per_1
l'altro genitore nello stesso orario scolastico ed ugualmente prelevato dall'altro genitore;
i genitori concordano che frequenterà i campi estivi durante l'estate. Sono salvi ulteriori e diversi Per_1
accordi che i genitori potranno prendere nell'interesse del figlio minore nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi, nonché delle esigenze e dei desideri del figlio.
I genitori si impegnano a far intraprendere al figlio entro il mese di dicembre 2025 un Per_1
percorso psicologico con uno dei seguenti professionisti: Dottoressa Sara Parenti o Dottoressa
o con altro Professionista che concordemente individueranno al fine di supportarlo Persona_2
nella fase di separazione dei genitori e si impegnano a seguire i suggerimenti ed i consigli della
Professionista prescelta. 4) Le parti concordano che il cane Tiffany, intestato all'anagrafe canina alla GNa Pt_1
, permarrà presso ciascuna di loro con i medesimi tempi di permanenza del figlio minore
[...]
presso ciascun genitore;
in detti periodi ciascuna parte provvederà al mantenimento diretto dell'animale mentre le spese veterinarie, ivi compresi i vaccini e le visite di routine, saranno suddivise tra le parti per la quota del 50% ciascuno.
5) I genitori provvederanno in modo diretto al mantenimento del figlio e dunque Per_1
provvederanno direttamente alla corresponsione di tutte le voci di spesa che soddisfano le esigenze della vita quotidiana del figlio ivi compreso il pagamento delle spese relative all'abbigliamento, al materiale scolastico di cancelleria, ai medicinali da banco (compresi anche antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), alla ricarica del cellulare, al barbiere e alle attività ricreative abituali (cinema, feste, attività conviviali) che concorderanno espressamente di volta in volta suddividendo l'importo al 50%.
6) Entrambi i genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno alla corresponsione delle somme necessarie per le spese straordinarie relative al figlio minore da intendersi quelle Per_1
indicate nel Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 7.10.2020 che qui si intende richiamato e trascritto anche in ordine alla suddivisione tra spese da concordare e spese per le quali non necessita la preventiva concertazione tra i genitori.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono es sere debitamente documentate. Il rimborso è dovuto al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione;
tale rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni a decorrere dalla richiesta. Le spese straordinarie saranno detraibili ai fini IRPEF da ciascun genitore nella misura del 50%. 7) I genitori concordano che l'A.U.U. (Assegno Unico Universale), o l'equivalente misura di sostegno che dovesse sostituire tale assegno, relativo al figlio minore continuerà ad essere Per_1
percepito dalla madre GNa nella misura del 100%. Parte_1
8) Il GN si impegna e si obbliga a lasciare la casa familiare entro e non oltre il Controparte_1
31.12.2025 prelevando i propri effetti personali ed a trasferire altrove la propria residenza entro e non oltre il 10.01.2026.
9) Le parti dichiarano di essere economicamente autonome disponendo ciascuna di un proprio reddito e di non avere pretese da vantare reciprocamente a titolo di mantenimento.
10) La GNa si impegna ed obbliga, fino alla sua estinzione, a corrispondere le Parte_1
rate mensili del finanziamento “Stellantis Financial Services” contratto dal GN Controparte_1
per l'acquisto dell'autovettura marca FIAT modello 500 intestata al GN , padre Parte_2
della GNa , e in uso alla stessa, volturando, ove sia possibile, a proprio nome il Parte_1
suddetto finanziamento. Nel caso in cui l'Istituto non permettesse di volturare la posizione, la GNa
si obbliga a rimborsare al GN entro il giorno 30 di ogni mese le Parte_1 Controparte_1
singole rate del finanziamento fino alla sua estinzione, e comunque a mantenere indenne e sollevare da qualsiasi responsabilità il GN in ordine al predetto finanziamento”. Controparte_1
Ritiene questo Collegio che la decisa e ferma volontà delle parti di dare corso al presente giudizio,
come manifestata negli atti difensivi, evidenzia l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza,
rendendo fondata la domanda di separazione, che viene quindi pronunciata, sussistendone i presupposti ai sensi dell'art. 151 c.c.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione concernenti la prole, il Collegio ritiene che queste possano essere recepite, in quanto, conformi all'interesse del figlio minore, il quale viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento alternato e residenza anagrafica presso la madre. La previsione del mantenimento diretto del figlio da parte dei genitori, nei tempi di rispettiva frequentazione, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie, come da ultimo Protocollo del Tribunale di Lucca, risulta congrua in relazione alle sostanze economico-patrimoniali delle parti ed alle attuali esigenze del figlio.
Il Tribunale prende, infine, atto degli ulteriori impegni assunti dalle parti con l'accordo di cui sopra.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
Con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, la ricorrente ha, altresì,
proposto domanda di scioglimento del matrimonio. Orbene, essendo la suddetta domanda procedibile -
ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ. - soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda secondo rito.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi, , nata a [...]_1
(LU), il 15/12/1979 e nato a [...], il [...], uniti in Controparte_1
matrimonio nel comune di Lucca (LU) il 12.07.2014 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune all'anno 2014 - n. 52 – Parte 2 - Serie A;
2) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Lucca (LU) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
4) RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza, per l'ulteriore prosecuzione del giudizio;
5) RINVIA alla sentenza definitiva per la pronuncia sulle spese. Così deciso in Lucca, nella Camera di consiglio del 15/12/2025.
Il Presidente Rel Est
Dott.ssa Anna Martelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg. Magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Pres. Rel. Est.
Dott. Antonio Mondini Giudice
Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
NON DEFINITIVA
nel procedimento iscritto al n. R.G. 696/2025 pendente tra
- Parte_1
(Avv. Mattei Anna)
RICORRENTE contro
- Controparte_1
(Avv. Avv. Alessandra Gigli;
Avv. Beatrice Gini)
RESISTENTE
con
L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Avente a oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Sulla base delle conclusioni congiunte rassegnate delle parti con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 7.11.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla domanda di separazione personale dei coniugi.
Sulle questioni controverse del giudizio di separazione personale dei coniugi in epigrafe indicati, le parti hanno raggiunto un accordo di cui hanno dato atto in data 7.11.2025, depositando in PCT le seguenti conclusioni congiunte:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Controparte_1 Parte_1
- ordinare al competente Ufficiale di stato civile del Comune di Lucca (LU) di procedere alle opportune annotazioni e trascrizioni della sentenza nei registri dello stato civile;
- dichiarare compensate le spese legali e OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire ove ritenga più opportuno la propria residenza. Ex art. 337 sexies II comma C.C. ciascuno di essi, genitore del figlio minore , si Per_1
impegna a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'eventuale cambiamento di residenza o di domicilio. 2) Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori con collocamento alternato e Per_1
residenza anagrafica presso la madre nella casa familiare sita in Lucca – Via delle Tagliate III di
San Marco n. 641. Ex art. 337 ter C.C. la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza del figlio presso di sé.
3) I tempi di permanenza del figlio minore presso ciascun genitore sono paritari e regolati Per_1
con le seguenti modalità:
a) prima settimana: il figlio minore permarrà con la madre nei giorni dal lunedì all'uscita di scuola al mercoledì mattina al rientro a scuola;
con il padre dal mercoledì all'uscita di scuola al venerdì
mattina al rientro a scuola;
con la madre dal venerdì all'uscita di scuola fino al rientro a scuola del lunedì mattina;
b) seconda settimana: il figlio minore permarrà con il padre nei giorni dal lunedì all'uscita di scuola al mercoledì mattina al rientro a scuola;
con la madre dal mercoledì all'uscita di scuola al venerdì
mattina al rientro a scuola;
con il padre dal venerdì all'uscita di scuola fino al rientro a scuola del lunedì mattina. Il padre si impegna a tenere il figlio presso di sé per la cena ed il pernottamento in occasione della reperibilità ospedaliera notturna della madre che comunicherà al padre i propri turni di reperibilità alla fine di ogni mese per il mese successivo;
tali eventuali pernottamenti potranno essere recuperati dalla madre.
Il figlio continuerà a frequentare la scuola primaria presso l'Istituto “Giovanni Pascoli” Per_1
di Lucca – Piazza S. Maria Forisportam e continuerà ad effettuare le consuete attività
extrascolastiche: calcio, nuoto, catechismo e inglese. Durante le festività Natalizie il figlio trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni il periodo di vacanze scolastiche dall'ultimo giorno di scuola fino al pomeriggio del 31 dicembre con un genitore e dal pomeriggio del 31 dicembre fino al rientro a scuola con l'altro genitore precisando che per le prossime Festività Natalizie 2025/2026
il figlio trascorrerà il primo periodo con la madre ed il secondo periodo con il padre. Nell'ambito di tali periodi il figlio trascorrerà comunque ad anni alterni con ciascun genitore i giorni del 24 e 25
dicembre precisando che per il corrente anno il figlio permarrà con il padre nel giorno del 24
dicembre, quando la madre lo accompagnerà presso di lui, fino al mattino successivo e viceversa per l'anno 2026. Durante le festività Pasquali il figlio trascorrerà ad anni alterni il periodo che va dall'ultimo giorno di scuola sino alle ore 17:00 del giorno di Pasqua con un genitore e dalle ore
17:00 del giorno di Pasqua sino al rientro a scuola con l'altro genitore precisando che per le prossime Festività Pasquali 2026 il figlio trascorrerà il primo periodo con il padre ed il secondo periodo con la madre. Per le ulteriori principali Festività verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori. Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive nel periodo che essi si comunicheranno entro il mese di aprile di ogni anno e in caso di sovrapposizioni di date negli anni pari prevarrà la scelta del padre e negli anni dispari quella della madre.
Si precisa che nei periodi in cui non frequenterà la scuola i genitori manterranno i medesimi Per_1
orari in cui accompagnano e prelevano il figlio dalla scuola;
sarà accompagnato presso Per_1
l'altro genitore nello stesso orario scolastico ed ugualmente prelevato dall'altro genitore;
i genitori concordano che frequenterà i campi estivi durante l'estate. Sono salvi ulteriori e diversi Per_1
accordi che i genitori potranno prendere nell'interesse del figlio minore nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi, nonché delle esigenze e dei desideri del figlio.
I genitori si impegnano a far intraprendere al figlio entro il mese di dicembre 2025 un Per_1
percorso psicologico con uno dei seguenti professionisti: Dottoressa Sara Parenti o Dottoressa
o con altro Professionista che concordemente individueranno al fine di supportarlo Persona_2
nella fase di separazione dei genitori e si impegnano a seguire i suggerimenti ed i consigli della
Professionista prescelta. 4) Le parti concordano che il cane Tiffany, intestato all'anagrafe canina alla GNa Pt_1
, permarrà presso ciascuna di loro con i medesimi tempi di permanenza del figlio minore
[...]
presso ciascun genitore;
in detti periodi ciascuna parte provvederà al mantenimento diretto dell'animale mentre le spese veterinarie, ivi compresi i vaccini e le visite di routine, saranno suddivise tra le parti per la quota del 50% ciascuno.
5) I genitori provvederanno in modo diretto al mantenimento del figlio e dunque Per_1
provvederanno direttamente alla corresponsione di tutte le voci di spesa che soddisfano le esigenze della vita quotidiana del figlio ivi compreso il pagamento delle spese relative all'abbigliamento, al materiale scolastico di cancelleria, ai medicinali da banco (compresi anche antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), alla ricarica del cellulare, al barbiere e alle attività ricreative abituali (cinema, feste, attività conviviali) che concorderanno espressamente di volta in volta suddividendo l'importo al 50%.
6) Entrambi i genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno alla corresponsione delle somme necessarie per le spese straordinarie relative al figlio minore da intendersi quelle Per_1
indicate nel Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 7.10.2020 che qui si intende richiamato e trascritto anche in ordine alla suddivisione tra spese da concordare e spese per le quali non necessita la preventiva concertazione tra i genitori.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono es sere debitamente documentate. Il rimborso è dovuto al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione;
tale rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni a decorrere dalla richiesta. Le spese straordinarie saranno detraibili ai fini IRPEF da ciascun genitore nella misura del 50%. 7) I genitori concordano che l'A.U.U. (Assegno Unico Universale), o l'equivalente misura di sostegno che dovesse sostituire tale assegno, relativo al figlio minore continuerà ad essere Per_1
percepito dalla madre GNa nella misura del 100%. Parte_1
8) Il GN si impegna e si obbliga a lasciare la casa familiare entro e non oltre il Controparte_1
31.12.2025 prelevando i propri effetti personali ed a trasferire altrove la propria residenza entro e non oltre il 10.01.2026.
9) Le parti dichiarano di essere economicamente autonome disponendo ciascuna di un proprio reddito e di non avere pretese da vantare reciprocamente a titolo di mantenimento.
10) La GNa si impegna ed obbliga, fino alla sua estinzione, a corrispondere le Parte_1
rate mensili del finanziamento “Stellantis Financial Services” contratto dal GN Controparte_1
per l'acquisto dell'autovettura marca FIAT modello 500 intestata al GN , padre Parte_2
della GNa , e in uso alla stessa, volturando, ove sia possibile, a proprio nome il Parte_1
suddetto finanziamento. Nel caso in cui l'Istituto non permettesse di volturare la posizione, la GNa
si obbliga a rimborsare al GN entro il giorno 30 di ogni mese le Parte_1 Controparte_1
singole rate del finanziamento fino alla sua estinzione, e comunque a mantenere indenne e sollevare da qualsiasi responsabilità il GN in ordine al predetto finanziamento”. Controparte_1
Ritiene questo Collegio che la decisa e ferma volontà delle parti di dare corso al presente giudizio,
come manifestata negli atti difensivi, evidenzia l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza,
rendendo fondata la domanda di separazione, che viene quindi pronunciata, sussistendone i presupposti ai sensi dell'art. 151 c.c.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione concernenti la prole, il Collegio ritiene che queste possano essere recepite, in quanto, conformi all'interesse del figlio minore, il quale viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento alternato e residenza anagrafica presso la madre. La previsione del mantenimento diretto del figlio da parte dei genitori, nei tempi di rispettiva frequentazione, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie, come da ultimo Protocollo del Tribunale di Lucca, risulta congrua in relazione alle sostanze economico-patrimoniali delle parti ed alle attuali esigenze del figlio.
Il Tribunale prende, infine, atto degli ulteriori impegni assunti dalle parti con l'accordo di cui sopra.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
Con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, la ricorrente ha, altresì,
proposto domanda di scioglimento del matrimonio. Orbene, essendo la suddetta domanda procedibile -
ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ. - soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda secondo rito.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi, , nata a [...]_1
(LU), il 15/12/1979 e nato a [...], il [...], uniti in Controparte_1
matrimonio nel comune di Lucca (LU) il 12.07.2014 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune all'anno 2014 - n. 52 – Parte 2 - Serie A;
2) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Lucca (LU) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
4) RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza, per l'ulteriore prosecuzione del giudizio;
5) RINVIA alla sentenza definitiva per la pronuncia sulle spese. Così deciso in Lucca, nella Camera di consiglio del 15/12/2025.
Il Presidente Rel Est
Dott.ssa Anna Martelli