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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/04/2025, n. 4946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4946 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato ex
art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. R.G. 34415/2024 instaurata ai sensi e per gli effetti dell'art. 281
decies c.p.c. e vertente tra in persona legale rappresentante pro tempore e nella qualità di mandataria Parte_1
della e della rappresentata e difesa dall' avv. Elio Parte_2 Controparte_1
Ludini, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
e
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mariangela Di Biase, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
nonché
, rappresentata e difesa dall'avv. Mariangela Di Biase, giusta procura in Controparte_3
calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ex artt. 281 decies e segg. c.p.c. depositato in data 5.8.2024 la in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore e nella qualità di mandataria della CP_1
e della (la prima cessionaria da dei crediti, e la
[...] Parte_2 Controparte_4
seconda dei rapporti giuridici e dei beni, tra cui quello oggetto del contratto di locazione finanziaria per cui è causa) ha agito in giudizio nei confronti della nelle Controparte_2
forme del procedimento semplificato di cognizione, al fine di ottenere la condanna della predetta al rilascio in suo favore dell'unità immobiliare sita in Comune di Prato, alla via Carlo Goldoni, n.
72, oggetto del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. IF 1275150 del 4.6.2010,
risoltosi di diritto in data 22.9.2016 in ragione del grave inadempimento dell'utilizzatrice (che risultava inadempiente all'obbligo di pagamento dei canoni periodici); si costituiva in giudizio la che aderiva alla domanda di rilascio Controparte_2
formulata da parte attrice;
si costituiva, altresì, in giudizio la sig.ra che, Controparte_3
nell'eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedeva di essere estromessa dal presente giudizio.
La causa, rientrante nella competenza del Tribunale in composizione monocratica e sussumibile nelle previsioni di cui all'art. 281 decies c.p.c. in considerazione della sua natura prettamente documentale e della possibilità di decisione immediata sulla base degli atti, è stata decisa nelle forme del rito semplificato per le motivazioni che seguono.
L'azione introdotta dalla nella qualità in atti, con il presente ricorso trae origine Parte_1
dalla vicenda relativa alla stipula del contratto di leasing immobiliare n. IF 1275150 del 4.6.2010
avente ad oggetto la locazione, da parte della società resistente, dell'unità immobiliare sita in
Prato, alla via Carlo Goldoni, n. 72 e, sul presupposto del grave inadempimento della utilizzatrice
(che ometteva il pagamento dei canoni di locazione) e della conseguente risoluzione di diritto del contratto alla data del 22.9.2016 ai sensi degli artt. 1456 c.c. e 21 CGC, ha ad oggetto la domanda di restituzione dell'immobile sopra descritto.
La domanda proposta dalla società ricorrente attrice risulta fondata e, come tale, meritevole di accoglimento. Le circostanze fattuali su cui trova fondamento la domanda sono documentalmente comprovate,
oltre che avvalorate dal complessivo comportamento processuale della società convenuta che,
senza contestare né il proprio grave inadempimento (da cui è scaturita la risoluzione contrattuale), né la circostanza della mancata restituzione, in favore della concedente, dell'unità
immobiliare oggetto di contratto, ha aderito alla domanda di rilascio formulata dalla odierna ricorrente, dichiarandosi disposta alla riconsegna del bene (pur senza ottemperare a tale obbligo,
nonostante apposito rinvio concesso all'udienza del 12.2.2025).
A mente dell'art. 21 del contratto di locazione finanziaria in oggetto “…in tutte le ipotesi previste
alla precedente clausola 20, il Concedente avrà la facoltà… di considerare il contratto risolto di
diritto e di intimare all'utilizzatore l'immediata restituzione dell'immobile…”.
Risulta, quindi, provato dalla documentazione in atti (e confermato dalla resistente, che non si oppone all'avversa domanda di rilascio) l'inadempimento contrattuale della predetta all'obbligo di restituzione del bene oggetto del contratto di locazione per cui è causa, pur a seguito della risoluzione del vincolo negoziale;
il contratto in questione risulta essersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e risulta pertanto, dovuta la restituzione del bene immobile in oggetto ai sensi del menzionato art. 21, stante il venir meno del vincolo negoziale e l'insussistenza di qualsivoglia titolo giustificativo della perdurante detenzione dell'immobile oggetto di contratto da parte della odierna resistente.
Risulta fondata e meritevole di accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla sig.ra che, contrariamente alle apparenti risultanze della visura camerale CP_3
in atti, non risulta aver ricoperto il ruolo di legale rappresentante della società resistente, bensì
il diverso ruolo di amministratrice di sostegno del suo legale rappresentante (come si evince dalle stesse attestazioni di cui alla pag. 4 della visura camerale prodotta dalla resistente).
Le spese di giudizio, liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, sono poste a carico della società
resistente, in ragione della sua soccombenza;
l'erroneità delle risultanze della visura camerale in ordine al ruolo della sig.ra giustifica l'erronea chiamata in giudizio della stessa Controparte_3
da parte della società ricorrente, unitamente alla integrale compensazione delle spese nei confronti della predetta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla in Parte_1
persona legale rappresentante pro tempore e nella qualità di mandataria della Parte_2
e della con ricorso ex art. 281 decies e segg. c.p.c. depositato in data
[...] Controparte_1
5.8.2024 nei confronti della Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché di , ogni
[...] Controparte_3
altra istanza ed eccezione disattese, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva della sig.ra ;--- Controparte_3
2) in accoglimento della domanda, ordina alla Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, il rilascio, in
[...]
favore della ricorrente, nella qualità in atti, del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. IF del 4.6.2010 (e precisamente immobile sito in Prato (PO), P.IVA_1
via Carlo Goldoni, n. 72, piano T, censito in Catasto Fabbricati del Comune di Prato al foglio 24,
part. 613, sub. 6), libero da persone e cose entro il termine di trenta giorni dalla notifica della presente sentenza;
---
3) condanna la in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 2.540,00 in favore di controparte, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
---
4) compensa tra le parti le restanti spese.---
Roma, 23.3.2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi