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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/12/2025, n. 5250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5250 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno – Terza Sezione Civile – in persona del Giudice Unico, dr.ssa Giuseppina
Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2867/2024 R.G., avente ad oggetto: azione revocatoria ex art. 166, comma
2 C.C.I.I.,
TRA
(C.F. ), dichiarata dal Tribunale di Parte_1 P.IVA_1
Salerno con sentenza n. 11 del 15.02.2023, in persona del suo curatore p.t., Avv. Giovanni Rago, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcella Indinnimeo;
ATTRICE
CONTRO
, c.f. E Controparte_1
p.iva , rappresentata e difesa, in via disgiunta, dall'avvocato Gian Franco Giachetti e P.IVA_2 dall'avvocato Andrea Olivieri,
CONVENUTA
CONCLUSIONI come in atti. CONCISA MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Liquidazione Giudiziale della Parte_1 conveniva dinanzi al Tribunale di Salerno Controparte_2
, chiedendo: “1) in accoglimento della proposta azione
[...] revocatoria, accertare e dichiarare inefficaci nei confronti della procedura di Liquidazione Giudiziale della n. 11/2023 e, per l'effetto, revocare ex art. 166, comma 2 C.C.I.I., i pagamenti Parte_1 sopra descritti, eseguiti dalla società (poi Parte_2 Parte_3
in favore della convenuta - in
[...] Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t., con sede in Spilamberto (MO) alla via Montanara n. 1550 (C.F. e
P.IVA: 00170990360), nei sei mesi antecedenti il deposito della domanda di ammissione alla procedura di liquidazione giudiziale (periodo sospetto) e precisamente: il pagamento della somma di euro
23.857,06, in data 17.05.2022 e della somma di Euro 16.292,26 in data 13.06.2022, per complessivi euro
40.149,32 e, conseguentemente, per l'effetto,
2) condannare la società convenuta - in Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t., con sede in Spilamberto (MO) alla via Montanara n. 1550 (C.F. e
P.IVA: a restituire alla Liquidazione Giudiziale della n. 11/2023, in P.IVA_2 Parte_1 persona del Curatore pro tempore, l'importo complessivo di euro 40.149,32, ovvero le somme oggetto dei pagamenti impugnati, oltre interessi legali e rivalutazioni come per legge, dal dovuto e fino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
In particolare, l'attrice rappresentava:
- che con sentenza n. 11 del 15.02.2023, il Tribunale di Salerno aveva dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società Parte_1
- che con ricorso ex art. 201 CCII, depositato in data 09.03.2023, la Controparte_3
– aveva presentato domanda di ammissione al passivo della procedura per
[...] il complessivo importo di euro 30.003,43 di cui euro 26.151,13 quale insoluto per corrispettivo di fornitura di generi alimentari, a seguito del mancato pagamento di n. 2 fatture, in forza del decreto ingiuntivo esecutivo n. 2540/2022 emesso in data 11.10.2022 dal Tribunale di OD, e successiva notifica di atto di precetto;
- che, dall'esame della documentazione contabile della società e da un'attenta lettura degli estratti conto bancari, era stato rilevato che sei mesi antecedenti la data del deposito della domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale avvenuta il 27.10.2022, la in bonis, poi Parte_2 [...] aveva eseguito alcuni pagamenti in favore della Parte_3 [...]
, per un importo complessivo di euro 40.149,32 a Controparte_3 mezzo assegni bancari regolarmente incassati, così suddivisi:
- in data 17.05.2022 pagamento di complessivi euro 23.857,06, a mezzo assegno bancario n.
0007154929-02 emesso in data 16.05.2022 dalla BCC IA EN Cassa Rurale Artigiana, ed incassato sul c/c n. 407872, acceso presso la stessa Banca ed intestato alla debitrice;
- in data 13.06.2022 pagamento di complessivi euro 16.292,26 a mezzo assegno bancario n.
0007155803-05 emesso in data 10.06.2022 dalla BCC IA EN Cassa Rurale Artigiana, ed incassato sul c/c n. 407872, acceso presso la stessa Banca ed intestato alla debitrice;
- che sussistevano i presupposti per la declaratoria di inefficacia, nei confronti della massa dei creditori, dei predetti pagamenti e conseguente revoca e restituzione dell'importo complessivamente pagato, pari ad euro 40.149,32, oltre interessi al saldo, in virtù dei pagamenti effettuati dalla società in bonis avvenuti rispettivamente in data 17.05.2022 ed in data 13.06.2022, nel c.d. periodo sospetto, di cui all'art. 166
CCII, con lesione della “par condicio creditorum”, attesa la sussistenza del presupposto soggettivo della scientia decoctionis in capo all'accipiens, ossia della conoscenza che questi avesse dello stato di insolvenza in cui il debitore - successivamente ammesso alla procedura di liquidazione giudiziale - versava al momento dei pagamenti, atteso che, nonostante la pendenza di rapporti commerciali intrattenuti da tempo, a fronte del mancato pagamento delle successive fatture n. 777 del 31.05.2022 e n. 944 del 30.06.2022, emesse in periodo coevo agli impugnati pagamenti del 17.05.2022 e del
13.06.2022, la aveva deciso di agire, in via Controparte_4 giudiziale, per il recupero del proprio credito, onde cercare di soddisfarsi sulla eventuale residua liquidità.
Infine, evidenziava l'attrice che l'avvenuta chiusura, già nel mese di luglio 2022, dei tre punti vendita in cui veniva svolta l'attività d'impresa, le diffuse campagne mediatiche, anche legate alle vicende relative alla sorte dei lavoratori dipendenti, nonché la stessa messa in liquidazione volontaria della Parte_2
con successiva modifica, tra l'altro, della sua stessa ragione sociale in
[...] Parte_3 erano sintomatici della situazione di crisi economica e finanziaria di cui la
[...] convenuta non poteva non essere a conoscenza, facendo uso della normale diligenza, anche attraverso la lettura dei bilanci di esercizio, relativi agli anni 2020 e 2021, depositati prima degli impugnati pagamenti, dai quali emergevano perdite di esercizio rilevanti, già a far data dal 2021.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta in data 17.7.2024 la Controparte_1
, che contestava in toto la domanda chiedendo: “accertare e dichiarare
[...] la carenza di interesse di , n. 11/2023, all'azione revocatoria Parte_4 formalizzata e, per l'effetto - respingere e rigettare ogni avversaria domanda, anche riconvenzionale, eccezione e deduzione, nonché istanza, nonché ogni ulteriore domanda ex adverso formulata in quanto inammissibile, improcedibile, nulla, infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
nel merito, in via principale - con riserva di ulteriormente produrre, dedurre, eccepire, domandare, modificare, precisare e instare, anche in via istruttoria, nei termini del codice di rito;
- previ gli accertamenti e le declaratorie più opportuni, accertare e dichiarare, per i suesposti motivi ed eccezioni, la carenza degli elementi per l'accoglimento dell'azione revocatoria avversaria, e, per l'effetto, respingere e rigettare ogni avversaria domanda, anche riconvenzionale, eccezione e deduzione, nonché istanza, nonché ogni ulteriore domanda ex adverso formulata in quanto inammissibile, improcedibile, nulla, infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
nel merito, in via subordinata - con riserva di ulteriormente produrre, dedurre, eccepire, domandare, modificare, precisare e instare, anche in via istruttoria, nei termini del codice di rito;
- in denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, previa limitazione della condanna nei limiti del giusto e del provato, ridurre, per i suesposti motivi ed eccezioni, l'ammontare eventualmente dovuto in conseguenza di quanto in atti eccepito. In ogni caso, con vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali ex art. 2 D.M. n.55/2014, IVA e CPA, costi di CTP e CTU.
A sostegno della difesa, la convenuta, premesso di svolgere sin dal 1961 attività di produzione di formaggi e latticini, che esporta e rivende su territorio nazionale ed internazionale ed, in particolare, in
IA, per il tramite del proprio agente in loco, svolgente attività in Pontecagnano CP_5
(SA), rilevava di aver effettuato, in favore di le prime vendite ad inizio del mese di Parte_2 aprile 2022, (con D.D.T. n. 479/F del 1.04.2022 e, poi, con D.D.T. 605/F del 26.04.2022), per un importo complessivo di euro 40.149,31 a fronte delle quali emetteva la fattura n. 467/F del 28.04.2022 per l'importo di euro 40.149,31 cui seguivano, nei termini d'uso, in data 16.05.2022 il pagamento di
23.857,06 in virtù di assegno n. 0007154929-02 tratto su Banca IA EN, con riferimento alla prima fornitura di cui al D.D.T. n. 479/F, al lordo dell'IVA al 4% - regolarmente incassato da in data 18.05.2022 - ed in data 10.06.2022 dell'importo di euro 16.292,26 Controparte_3 con assegno n. 0007155803-05, tratto su Banca IA EN – con riferimento alla seconda fornitura, di cui al D.D.T. n. 605/F, al lordo dell'IVA al 4%, regolarmente incassato in data 12.06.2022.
Deduceva la convenuta che, né al momento dell'incasso del primo assegno, né al momento del secondo, la aveva ricevuto segnali di difficoltà economiche da parte di Controparte_3
rilevato anche che il primo protesto elevato nei confronti della società, di poi entrata Parte_2 in liquidazione giudiziale, veniva elevato soltanto in data 4.10.2022. Rappresentava, inoltre la convenuta che:
- successivamente alle vendite di aprile 2022, venivano effettuate a due nuove Parte_2 forniture per un importo di euro 22.677,49 e di euro 3.473,64, per complessivi euro 26.151,13, rispettivamente, in data 31.05.2022 e 30.06.2022, a fronte delle quali venivano emesse la fattura n. 777, per l'importo di euro 22.677,49, e la fattura 944 per l'importo di euro 3.473,64;
- rimasti insoluti gli assegni n. 0007156618-01, tratto su Banca IA EN, per euro 22.677,49 e n. 0007157680-10 tratto su Banca IA EN, per euro 3.473,64 - emessi dalla società in bonis ai fini del pagamento delle suddette fatture - la stessa fornitrice chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo esecutivo n. 2540/2022, che veniva notificato unitamente a pedissequo atto di precetto per l'importo complessivo di euro 28.396,30, in data 25.10.2022;
- successivamente all'apertura della liquidazione giudiziale, la creditrice depositava domanda di ammissione al passivo, in via privilegiata ex art. 2751 bis, n. 5 e/o 5 bis, c.c., per l'importo capitale di euro 26.151,13, nonché in via chirografaria, per l'importo a titolo di spese legali di euro 1.793,30 cui seguiva successiva ammissione per euro 28.210,12 ed interessi nella categoria privilegiati generali, ante
1° grado, per crediti delle cooperative agricole di trasformazione e loro consorzi ex art. 2751 bis n. 5 bis c.c., come richiesto, nonché per euro 1.102,30 Categoria Chirografari, con decreto di esecutività dello stato passivo n. 11/2023, del 5.12.2023; Parte_1
- che successivamente veniva autorizzato un primo progetto di riparto parziale ex artt. 220 e 227
C.C.I.I. in data 5.12.2023 ed un secondo progetto di riparto parziale in cui si precisava che “con il presente primo piano di riparto verranno soddisfatti per intero i creditori muniti del privilegio ex art. 2751 bis cod.civ. (lavoratori, prestatori d'opera, professionisti, agenzia, impese artigiane, etc.)” e che
“visto il Programma di Liquidazione così come approvato in data 18/07/2023, per i creditori
[...]
e ricorrono i presupposti previsti Parte_5 Controparte_6 Controparte_4 dall'art. 227 comma 1 CCII per cui si effettua un prudenziale accantonamento per le somme di spettanza, precisando, nel contempo, che nel prossimo piano di riparto parziale qualora presupposti dovessero venire meno, si procederà alla ripartizione in loro favore”.
Tanto premesso, la convenuta eccepiva, in via pregiudiziale, la carenza di interesse all'azione svolta da parte della procedura di liquidazione giudiziale, ritenuto che il rigetto della domanda eviterebbe la presentazione di una nuova domanda di ammissione tardiva con il grado del privilegio, per i crediti esattamente corrispondenti ai pagamenti revocandi e che tali crediti comunque troverebbero integrale soddisfacimento nella procedura stessa.
Nel merito, deduceva la carenza dei presupposti per l'azione revocatoria ed eccepiva l'esimente di cui all'art. 166, comma 3, lett. a), C.C.I.I. per essere stati i pagamenti impugnati eseguiti nei termini d'uso - di cui il primo di euro 23.857,06, a 20 giorni di distanza dall'emissione della fattura ed il secondo, quello per euro 16.292,26, a 55 giorni di distanza dalla seconda fornitura, nel rispetto di tempistiche compatibili con le transazioni commerciali della tipologia di quelle di cui si discute;
la carenza di prova della scientia decoctionis in capo alla convenuta.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 6.11.2024, stante la pendenza di trattative tra le parti, la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti alla successiva sessione del 19.03.2025.
Con ordinanza resa a scioglimento della riserva del 19.3.25, il Giudice, rigettate le richieste istruttorie di parte convenuta in quanto generiche e di natura documentale, ha rinviato per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c., all'udienza del 19.11.2025 in cui ha trattenuto la causa in decisione.
Preliminarmente, destituita di fondamento è la dedotta carenza di interesse all'azione proposta dalla procedura di liquidazione giudiziale, sul presupposto che il rigetto della domanda eviterebbe la presentazione di una nuova domanda di ammissione tardiva con il grado del privilegio, per i crediti esattamente corrispondenti ai pagamenti revocandi e che tali crediti comunque troverebbero integrale soddisfacimento nella procedura stessa, rilevato che la domanda di ammissione al passivo soggiace pur sempre alle regole dell'accertamento concorsuale, nel rispetto del principio della par condicio creditorum che vige anche in sede di eventuale partecipazione al riparto.
Tanto premesso, il quadro normativo di riferimento, come è noto, è rappresentato in primo luogo dall'art. 166 co. 2 CCII, che prevede che “Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori”, con i limiti, per quel che qui interessa, imposti dal successivo comma
3 lett. a) che sottrae all'azione revocatoria “i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso”.
Analogamente alla disposizione di cui all'art. 67 secondo comma l. fall., la norma in esame consente al curatore di agire per ottenere la declaratoria di inefficacia dei pagamenti effettuati con mezzi normali, al fine di recuperare all'attivo della procedura il denaro oggetto dell'atto dispositivo e assicurare il rispetto della par condicio creditorum. Al fine di contemperare le esigenze di ripristino della par condicio con quelle di tutela dei terzi e di certezza delle situazioni giuridiche, la disposizione pone un limite temporale alla revocabilità degli atti. È possibile, infatti, domandare la declaratoria di inefficacia dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili (quale è il pagamento per cui è causa), se effettuati nei sei mesi antecedenti il deposito della domanda qui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale. La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 170 CCII prevede, poi, sempre con riguardo all'individuazione del periodo c.d. sospetto, che “Quando alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, segue l'apertura della liquidazione giudiziale, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, commi 1
e 2, e 169 decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso”.
Così delineato il perimetro teorico in cui si muove la revocatoria di un pagamento, nessun dubbio si pone in ordine alla sussistenza dell'eventus damni, posto che “In tema di azione revocatoria fallimentare, lo stato di insolvenza del debitore nel cd. "periodo sospetto" anteriore alla dichiarazione di fallimento è oggetto di una presunzione "iuris et de iure" derivante dalla stessa apertura della procedura concorsuale, con la conseguenza che, da un lato, la procedura attrice non è tenuta a fornire alcuna dimostrazione positiva del ricorrere di detto stato al momento dell'esecuzione dell'atto revocando, mentre il convenuto, dall'altro, non è ammesso a provare che il debitore versava in una mera situazione di temporanea difficoltà ad adempiere, né siffatto accertamento può essere compiuto d'ufficio dal giudice del merito” (cfr. Cass. Civ. 02/05/2023 n. 11357).
Con riferimento all'elemento oggettivo dell'azione revocatoria proposta, si rileva che la domanda di parte attrice ha ad oggetto due pagamenti eseguiti dalla in favore della Parte_1
per la Controparte_1 complessiva somma di 40.149,32 rispettivamente in data 17.05.2022 per euro 23.857,06, a mezzo assegno bancario n. 0007154929-02 emesso in data 16.05.2022 dalla BCC IA EN Cassa
Rurale Artigiana ed in data 13.06.2022 per euro 16.292,26 a mezzo assegno bancario n. 0007155803-05 emesso in data 10.06.2022 dalla BCC IA EN Cassa Rurale Artigiana, entrambi incassati sul c/c n. 407872, acceso presso la stessa Banca ed intestato alla debitrice (cfr. all.ti 4, 5 e 6 in produzione di parte attrice).
In proposito, si osserva che non è contestato che la Società in bonis, nel periodo c.d. sospetto, avuto riguardo al deposito della domanda di liquidazione giudiziale, avvenuta in data 27.10.2022 (cfr. all. 3 in produzione di parte attrice) abbia effettuato il pagamento per cui è causa in favore della convenuta.
Ciò che è contestato tra le parti è l'esistenza dell'elemento soggettivo – scientia decoctionis - in capo alla convenuta al momento in cui venivano eseguiti i pagamenti oggetto di domanda revocatoria, nonché l'applicazione o meno, all'odierna fattispecie, della causa di esenzione da revocatoria prevista dal comma 3 dell'art. 166 CCII alla lettera a), che sancisce l'irrevocabilità dei pagamenti eseguiti nell'esercizio dell'attività di impresa nei termini d'uso.
Muovendo dall'esame di quest'ultimo aspetto, va anzitutto premesso, in diritto, che per principio interpretativo consolidato - formatosi con riferimento all'art. 67, 3° c., lett. a) della precedente L. Fall.-, in tema di revocatoria fallimentare la detta norma «dev'essere interpretata nel senso che i pagamenti risultano opponibili alla massa dei creditori, in forza dell'esenzione da revocatoria, anche se eseguiti ed accettati difformemente da eventuali previsioni contrattuali …, purché siano stati effettuati… secondo tempi e modalità corrispondenti a quelli che hanno caratterizzato il rapporto tra le parti nel suo pregresso e concreto svolgimento, dando vita ad una prassi "consolidata e stabile", capace di rendere
"esatto" anche l'adempimento apparentemente "inesatto", per il ritardo nel pagamento (cfr. Cass.
27939/2020, che ha sistematizzato analoghi rilievi svolti da Cass. 5587/2018 e Cass.7580/2019; conf. Cass. 19373/2021, 41514/2021, 608/2022, 8212/2022, 18360/2022...)» (Cass. n. 12837 del 2023).
Sempre con riferimento alla corrispondente formulazione della legge fallimentare, la Suprema Corte ha, di recente chiarito, all'esito di un ampio percorso argomentativo che appare pienamente condivisibile, che “In tema di revocatoria fallimentare, l'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. a), l. fall., volta a favorire la conservazione dell'impresa nell'ottica dell'uscita dalla crisi, esclude la revocabilità dei pagamenti di forniture riferibili all'oggetto tipico dell'attività imprenditoriale, che, seppur eseguiti in tempi e con modalità diversi da quelli contrattualmente previsti, sono corrispondenti a pratiche commerciali consolidate e stabili, in precedenza invalse tra le parti, salvo che esse non siano in concreto individuabili, trattandosi di forniture effettuate per la prima volta o regolate in modo diverso dai precedenti, ipotesi in cui il parametro di riferimento ai fini della valutazione torna ad essere costituito dalle condizioni contrattualmente pattuite” (cfr. Cass. civile sez. I, 22/11/2024, n.30127).
Nel caso in esame, si esclude che si possa far riferimento a pratiche commerciali consolidate e stabili atteso che, in mancanza di prova contraria, risulta provato dalla convenuta che il rapporto tra le parti è sorto proprio in occasione delle due forniture effettuate nel mese di aprile 2022, cui si riferiscono gli impugnati pagamenti (cfr. all. 3 in produzione di parte attrice).
Conseguentemente, non può invocarsi, nel caso di specie, la causa di esenzione prevista dall'art. dell'art. 166, III comma, CCII.
Esclusa, quindi, l'irrevocabilità dei pagamenti in oggetto ai sensi dell'art. 166 C.C.I.I, per quanto concerne la sussistenza del requisito soggettivo dell'azione revocatoria, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che: - la conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore, al fine della revocatoria fallimentare, secondo la previsione dell'art. 67, comma 2, l. fall., dev'essere effettiva e non meramente potenziale (Cass. n. 25635 del 2017); - agli effetti della revoca, pertanto, assume rilievo non la semplice conoscibilità oggettiva dello stato di insolvenza dell'imprenditore ma soltanto la concreta situazione psicologica dell'acquirente al momento del compimento dell'atto impugnato (Cass. n. 27070 del 2022, in motiv.; Cass. n. 25635 del 2017), la quale, tuttavia, può essere desunta anche da semplici indizi (Cass. n. 3081 del 2018; Cass. n. 13169 del 2020), sempre che questi (come ad es. protesti, procedure esecutive, ipoteche giudiziali), in ragione della loro gravità, precisione e concordanza, siano tali da far presumere l'effettiva scientia decoctionis da parte dell'acquirente (Cass. n. 14978 del 2007; Cass. n. 5265 del 2010; Cass. n. 3299 del 2017; Cass. n. 29257 del 2019; Cass. n. 3854 del 2019; Cass. n. 13169 del 2020), nel senso che quest'ultimo, a fronte dell'emergenza di siffatte circostanze, non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione in cui versava il venditore (cfr. Cass. n. 27070 del 2022; Cass. n. 3081 del 2018; Cass. n.
18196 del 2012; più di recente, Cass. n. 13445 del 2023) (cfr. Cassazione civile sez. I, 22/04/2024,
n.10780).
Secondo la Corte di Cassazione, la prova può dirsi raggiunta con la certezza logica dell'esistenza di tale stato soggettivo, e precisamente quando la probabilità della “scientia decoctionis” trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore del fallito (Cass. I,
12/5/98, n° 4769; Cass. I, 08/04/2009, n. 8566; Cass. VI, 03/05/2012, n. 6686; Cass. I, 14/09/2022,
n. 27070; nel senso ancora più rigoroso della “conoscenza effettiva e concreta”, cfr., in pari data, Cass.
I, 12/5/98, n° 4765; Cass. I, 13/09/2000, n. 12057; Cass. I, 11/09/2007, n. 19088; Cass. VI,
16/12/2020, n. 28792; Cass. VI, 11/08/2021, n. 22698; sul “collegamento tra il terzo ed i sintomi conoscibili dello stato di insolvenza”, cfr. Cass. I, 23/1/04, n. 1151), e quando le circostanze concrete che consentano di affermare l'avvenuta percezione, da parte dell'accipiens, dei sintomi conoscibili dello stato di insolvenza (Cass. I, 28/8/04, n. 17213; Cass. I, 10/05/2006, n. 10800; Cass. I, 28/02/2007, n.
4762) e salva, sempre, la prova contraria da parte del convenuto, in ordine alla dimostrazione di circostanze specifiche e concrete per le quali non era stato in grado di conoscere lo stato del debitore usando la normale ed ordinaria diligenza (Cass. I, 23/1/97, n. 699; Cass. I, 28/04/1998, n. 4318; Cass.
I, 21/12/1998, n. 12736).
Particolare pregnanza ha, in taluni casi, il principio secondo cui, ai fini della menzionata prova della conoscenza effettiva, assume specifico rilievo la natura di operatore economico qualificato della controparte e la sua capacità di apprezzare in modo adeguato l'esistenza di uno stato di insolvenza
(Cass. I, 27/4/98, n. 4277; 10/11/2000, n° 14647; n° 1719/01, cit.; I, 3/8/2007, n. 17049; I,
30/7/2012, n. 13540; Cass. I, 11/05/2016, n. 9621).
Con particolare riferimento all'onere probatorio del curatore, "in tema di azione revocatoria dei pagamenti ex art. 67, comma 2, l. fall., il curatore può offrire la prova della effettiva conoscenza dello stato d'insolvenza da parte del terzo anche mediante presunzioni, spettando al giudice selezionare analiticamente gli elementi indiziari provvisti di potenziale efficacia probatoria, per poi sottoporli a una valutazione complessiva che fornisca la certezza logica del menzionato stato soggettivo, da ritenersi sussistente non quando sia provata la conoscenza dello stato di decozione dell'impresa da parte di quello specifico creditore, né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto, ma quando la probabilità della "scientia decoctionis" trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali il terzo si sia concretamente trovato ad operare" (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 27070 del 14/09/2022).
La Suprema Corte quindi afferma che, a fronte di un onere probatorio suscettibile di essere assolto mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., occorre che il giudice valuti che gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei a far ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore (cfr., da ultimo, Cass. Civ.,
Sez. I, Ordinanza n. 13445 del 17/05/2023).
Ciò posto, nella fattispecie in esame, gli elementi individuati e documentati dalla liquidazione giudiziale non possono non essere valutati alla luce della tipologia degli operatori economici coinvolti in causa;
della collocazione territoriale degli stessi;
della durata del rapporto e della pubblicazione, ai fini della conoscibilità da parte dei terzi, dei dati rilevatori dello stato di dissesto della debitrice al momento in cui venivano eseguiti gli impugnati pagamenti del 17.05.2022 e del 13.06.2022.
In proposito, preliminarmente, si osserva che non risulta provata la sussistenza tra le parti di un rapporto contrattuale intrattenuto “da tempo”.
Di contro, risulta documentato che tra la convenuta Controparte_1
- avente sede legale in OD (cfr. all. 11 in produzione di
[...] parte attrice) e la società in bonis, con sede legale in Salerno (cfr. all. 1 in produzione di Parte_1 parte attrice), è sorto un rapporto di fornitura ai primi di aprile, allorquando, con D.D.T. n. 479/F del
1.04.2022 e, poi, con D.D.T. 605/F del 26.04.2022, veniva consegnata alla Controparte_7
(formaggio parmigiano reggiano) per un importo complessivo di euro 40.149,31 cui seguiva, in data
28.04.2022, fattura n. 467, per l'importo di euro 40.149,31, (cfr. all. 3 in produzione di parte convenuta)
e successivi pagamenti del 16.05.2022, con assegno n. 0007154929-02, di euro 23.857,06 (cfr. all. 4 in produzione di parte convenuta) e del 10.06.2022, con assegno n. 0007155803-05, di euro 16.292,26, entrambi tratti su Banca IA EN (cfr. all. 5 in produzione di parte convenuta).
Risulta, dunque, provato dalla convenuta anche che gli impugnati pagamenti venivano eseguiti, nel rispetto di prassi e tempistiche assolutamente compatibili con le transazioni commerciali del settore, se si considera che, il primo pagamento, per euro 23.857,06, veniva eseguito a 20 giorni di distanza dall'emissione della fattura e che il secondo pagamento, per euro 16.292,26, avveniva a 55 giorni di distanza dalla seconda fornitura. In mancanza di prova contraria, inoltre, risulta plausibile che la creditrice, rimasti insoluti gli assegni di pagamento delle successive forniture, da parte di un cliente da poco acquisito, abbia pensato di risolvere il relativo rapporto e procedere al recupero delle somme mediante deposito di ricorso per ingiunzione di pagamento e successivo atto di precetto.
Né, d'altra parte, la conoscenza dello stato di insolvenza della società in bonis da parte della creditrice può desumersi dal ricorso per ingiunzione di pagamento, laddove alcun riferimento ad una situazione di dissesto finanziario viene richiamato, neanche ai fini della concessione della provvisoria esecuzione (cfr. all. 7 in produzione di parte attrice).
Risulta, inoltre, che gli articoli di stampa allegati dalla liquidazione giudiziale ed evidenzianti lo stato di difficoltà economico-finanziario attraversato dalla - peraltro con riferimento a Parte_1 supermercati a marchio “Etè”, che certamente non era tenuta a Controparte_3 conoscere come riferibili alla società di poi entrata in liquidazione giudiziale - sono successivi alla data dei pagamenti per cui è causa in quanto del 18.8.22 (cfr. all. 15 in produzione di parte attrice).
Ancora, si osserva che quand'anche fosse stata data la prova dell'avvenuta conoscenza, da parte della creditrice - oltretutto avente sede legale in OD (cfr. all. 11 in produzione di parte attrice) - della chiusura dei tre punti vendita di Salerno di proprietà della debitrice, questa non avrebbe potuto costituisce sufficiente elemento indiziario, posto che la detta chiusura avveniva in data successiva ai pagamenti impugnati, come documentato dalle fotografie allegate dall'attrice (cfr. all. 14 in produzione di parte attrice).
Rileva, altresì, la circostanza per cui soltanto in data 4.10.2022, successiva ai pagamenti per cui è causa,
è stato elevato il primo protesto nei confronti della debitrice (cfr. all. 7 in produzione di parte attrice);
A ciò aggiungasi che il ricorso per la liquidazione giudiziale della è avvenuta soltanto in Parte_1 data 27.10.2022, successiva ai pagamenti de quo ((cfr. all. 3 in produzione di parte attrice sopra richiamato).
Dunque, emerge con sufficiente evidenza l'assenza di circostanze concrete che consentono di affermare l'avvenuta percezione, da parte della creditrice, dei sintomi conoscibili dello stato di insolvenza della società in bonis.
Infine, deve, rilevarsi che, anche nel caso in cui fosse stata data prova dell'avvenuta pubblicazione, in data antecedente ai pagamenti ricevuti dalla fornitrice, del bilancio di esercizio al 31.12.21, riportante la grave situazione di dissesto della società in bonis, ciò non sarebbe stato sufficiente a dare prova della conoscenza effettiva dello stato di insolvenza della in mancanza degli ulteriori indizi Parte_1 gravi, precisi e concordanti richiamati dalla giurisprudenza e da questo Giudice condivisa. Pertanto, considerato che gli elementi indiziari offerti dalla liquidazione giudiziale sulla conoscenza dello stato di insolvenza non risultano sufficienti, né singolarmente né cumulativamente considerati, al fine di desumerne la prova della scientia decoctionis da parte del soggetto creditore, deve in definitiva affermarsi l'infondatezza delle pretese di parte attrice.
In ragione del rigetto integrale della domanda, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, per tutte le fasi ai sensi del DM 147/2022, sulla base dello scaglione da
26.000,00 a 52.000,00 euro secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, ed ai minimi per la fase istruttoria-trattazione, in ragione del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
1) RIGETTA la domanda di revocatoria ex art. 166 comma 2, CCII proposta dalla Liquidazione
Giudiziale della (C.F. ), in persona del suo curatore p.t., Avv. Giovanni Parte_1 P.IVA_1
Rago;
2)CONDANNA la Liquidazione Giudiziale della al rimborsao, in favore di parte Parte_1 convenuta, delle spese di giudizio, che liquida in € 6.713,00 per competenze, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Salerno, 20.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Valiante
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno – Terza Sezione Civile – in persona del Giudice Unico, dr.ssa Giuseppina
Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2867/2024 R.G., avente ad oggetto: azione revocatoria ex art. 166, comma
2 C.C.I.I.,
TRA
(C.F. ), dichiarata dal Tribunale di Parte_1 P.IVA_1
Salerno con sentenza n. 11 del 15.02.2023, in persona del suo curatore p.t., Avv. Giovanni Rago, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcella Indinnimeo;
ATTRICE
CONTRO
, c.f. E Controparte_1
p.iva , rappresentata e difesa, in via disgiunta, dall'avvocato Gian Franco Giachetti e P.IVA_2 dall'avvocato Andrea Olivieri,
CONVENUTA
CONCLUSIONI come in atti. CONCISA MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Liquidazione Giudiziale della Parte_1 conveniva dinanzi al Tribunale di Salerno Controparte_2
, chiedendo: “1) in accoglimento della proposta azione
[...] revocatoria, accertare e dichiarare inefficaci nei confronti della procedura di Liquidazione Giudiziale della n. 11/2023 e, per l'effetto, revocare ex art. 166, comma 2 C.C.I.I., i pagamenti Parte_1 sopra descritti, eseguiti dalla società (poi Parte_2 Parte_3
in favore della convenuta - in
[...] Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t., con sede in Spilamberto (MO) alla via Montanara n. 1550 (C.F. e
P.IVA: 00170990360), nei sei mesi antecedenti il deposito della domanda di ammissione alla procedura di liquidazione giudiziale (periodo sospetto) e precisamente: il pagamento della somma di euro
23.857,06, in data 17.05.2022 e della somma di Euro 16.292,26 in data 13.06.2022, per complessivi euro
40.149,32 e, conseguentemente, per l'effetto,
2) condannare la società convenuta - in Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t., con sede in Spilamberto (MO) alla via Montanara n. 1550 (C.F. e
P.IVA: a restituire alla Liquidazione Giudiziale della n. 11/2023, in P.IVA_2 Parte_1 persona del Curatore pro tempore, l'importo complessivo di euro 40.149,32, ovvero le somme oggetto dei pagamenti impugnati, oltre interessi legali e rivalutazioni come per legge, dal dovuto e fino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
In particolare, l'attrice rappresentava:
- che con sentenza n. 11 del 15.02.2023, il Tribunale di Salerno aveva dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società Parte_1
- che con ricorso ex art. 201 CCII, depositato in data 09.03.2023, la Controparte_3
– aveva presentato domanda di ammissione al passivo della procedura per
[...] il complessivo importo di euro 30.003,43 di cui euro 26.151,13 quale insoluto per corrispettivo di fornitura di generi alimentari, a seguito del mancato pagamento di n. 2 fatture, in forza del decreto ingiuntivo esecutivo n. 2540/2022 emesso in data 11.10.2022 dal Tribunale di OD, e successiva notifica di atto di precetto;
- che, dall'esame della documentazione contabile della società e da un'attenta lettura degli estratti conto bancari, era stato rilevato che sei mesi antecedenti la data del deposito della domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale avvenuta il 27.10.2022, la in bonis, poi Parte_2 [...] aveva eseguito alcuni pagamenti in favore della Parte_3 [...]
, per un importo complessivo di euro 40.149,32 a Controparte_3 mezzo assegni bancari regolarmente incassati, così suddivisi:
- in data 17.05.2022 pagamento di complessivi euro 23.857,06, a mezzo assegno bancario n.
0007154929-02 emesso in data 16.05.2022 dalla BCC IA EN Cassa Rurale Artigiana, ed incassato sul c/c n. 407872, acceso presso la stessa Banca ed intestato alla debitrice;
- in data 13.06.2022 pagamento di complessivi euro 16.292,26 a mezzo assegno bancario n.
0007155803-05 emesso in data 10.06.2022 dalla BCC IA EN Cassa Rurale Artigiana, ed incassato sul c/c n. 407872, acceso presso la stessa Banca ed intestato alla debitrice;
- che sussistevano i presupposti per la declaratoria di inefficacia, nei confronti della massa dei creditori, dei predetti pagamenti e conseguente revoca e restituzione dell'importo complessivamente pagato, pari ad euro 40.149,32, oltre interessi al saldo, in virtù dei pagamenti effettuati dalla società in bonis avvenuti rispettivamente in data 17.05.2022 ed in data 13.06.2022, nel c.d. periodo sospetto, di cui all'art. 166
CCII, con lesione della “par condicio creditorum”, attesa la sussistenza del presupposto soggettivo della scientia decoctionis in capo all'accipiens, ossia della conoscenza che questi avesse dello stato di insolvenza in cui il debitore - successivamente ammesso alla procedura di liquidazione giudiziale - versava al momento dei pagamenti, atteso che, nonostante la pendenza di rapporti commerciali intrattenuti da tempo, a fronte del mancato pagamento delle successive fatture n. 777 del 31.05.2022 e n. 944 del 30.06.2022, emesse in periodo coevo agli impugnati pagamenti del 17.05.2022 e del
13.06.2022, la aveva deciso di agire, in via Controparte_4 giudiziale, per il recupero del proprio credito, onde cercare di soddisfarsi sulla eventuale residua liquidità.
Infine, evidenziava l'attrice che l'avvenuta chiusura, già nel mese di luglio 2022, dei tre punti vendita in cui veniva svolta l'attività d'impresa, le diffuse campagne mediatiche, anche legate alle vicende relative alla sorte dei lavoratori dipendenti, nonché la stessa messa in liquidazione volontaria della Parte_2
con successiva modifica, tra l'altro, della sua stessa ragione sociale in
[...] Parte_3 erano sintomatici della situazione di crisi economica e finanziaria di cui la
[...] convenuta non poteva non essere a conoscenza, facendo uso della normale diligenza, anche attraverso la lettura dei bilanci di esercizio, relativi agli anni 2020 e 2021, depositati prima degli impugnati pagamenti, dai quali emergevano perdite di esercizio rilevanti, già a far data dal 2021.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta in data 17.7.2024 la Controparte_1
, che contestava in toto la domanda chiedendo: “accertare e dichiarare
[...] la carenza di interesse di , n. 11/2023, all'azione revocatoria Parte_4 formalizzata e, per l'effetto - respingere e rigettare ogni avversaria domanda, anche riconvenzionale, eccezione e deduzione, nonché istanza, nonché ogni ulteriore domanda ex adverso formulata in quanto inammissibile, improcedibile, nulla, infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
nel merito, in via principale - con riserva di ulteriormente produrre, dedurre, eccepire, domandare, modificare, precisare e instare, anche in via istruttoria, nei termini del codice di rito;
- previ gli accertamenti e le declaratorie più opportuni, accertare e dichiarare, per i suesposti motivi ed eccezioni, la carenza degli elementi per l'accoglimento dell'azione revocatoria avversaria, e, per l'effetto, respingere e rigettare ogni avversaria domanda, anche riconvenzionale, eccezione e deduzione, nonché istanza, nonché ogni ulteriore domanda ex adverso formulata in quanto inammissibile, improcedibile, nulla, infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
nel merito, in via subordinata - con riserva di ulteriormente produrre, dedurre, eccepire, domandare, modificare, precisare e instare, anche in via istruttoria, nei termini del codice di rito;
- in denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, previa limitazione della condanna nei limiti del giusto e del provato, ridurre, per i suesposti motivi ed eccezioni, l'ammontare eventualmente dovuto in conseguenza di quanto in atti eccepito. In ogni caso, con vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali ex art. 2 D.M. n.55/2014, IVA e CPA, costi di CTP e CTU.
A sostegno della difesa, la convenuta, premesso di svolgere sin dal 1961 attività di produzione di formaggi e latticini, che esporta e rivende su territorio nazionale ed internazionale ed, in particolare, in
IA, per il tramite del proprio agente in loco, svolgente attività in Pontecagnano CP_5
(SA), rilevava di aver effettuato, in favore di le prime vendite ad inizio del mese di Parte_2 aprile 2022, (con D.D.T. n. 479/F del 1.04.2022 e, poi, con D.D.T. 605/F del 26.04.2022), per un importo complessivo di euro 40.149,31 a fronte delle quali emetteva la fattura n. 467/F del 28.04.2022 per l'importo di euro 40.149,31 cui seguivano, nei termini d'uso, in data 16.05.2022 il pagamento di
23.857,06 in virtù di assegno n. 0007154929-02 tratto su Banca IA EN, con riferimento alla prima fornitura di cui al D.D.T. n. 479/F, al lordo dell'IVA al 4% - regolarmente incassato da in data 18.05.2022 - ed in data 10.06.2022 dell'importo di euro 16.292,26 Controparte_3 con assegno n. 0007155803-05, tratto su Banca IA EN – con riferimento alla seconda fornitura, di cui al D.D.T. n. 605/F, al lordo dell'IVA al 4%, regolarmente incassato in data 12.06.2022.
Deduceva la convenuta che, né al momento dell'incasso del primo assegno, né al momento del secondo, la aveva ricevuto segnali di difficoltà economiche da parte di Controparte_3
rilevato anche che il primo protesto elevato nei confronti della società, di poi entrata Parte_2 in liquidazione giudiziale, veniva elevato soltanto in data 4.10.2022. Rappresentava, inoltre la convenuta che:
- successivamente alle vendite di aprile 2022, venivano effettuate a due nuove Parte_2 forniture per un importo di euro 22.677,49 e di euro 3.473,64, per complessivi euro 26.151,13, rispettivamente, in data 31.05.2022 e 30.06.2022, a fronte delle quali venivano emesse la fattura n. 777, per l'importo di euro 22.677,49, e la fattura 944 per l'importo di euro 3.473,64;
- rimasti insoluti gli assegni n. 0007156618-01, tratto su Banca IA EN, per euro 22.677,49 e n. 0007157680-10 tratto su Banca IA EN, per euro 3.473,64 - emessi dalla società in bonis ai fini del pagamento delle suddette fatture - la stessa fornitrice chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo esecutivo n. 2540/2022, che veniva notificato unitamente a pedissequo atto di precetto per l'importo complessivo di euro 28.396,30, in data 25.10.2022;
- successivamente all'apertura della liquidazione giudiziale, la creditrice depositava domanda di ammissione al passivo, in via privilegiata ex art. 2751 bis, n. 5 e/o 5 bis, c.c., per l'importo capitale di euro 26.151,13, nonché in via chirografaria, per l'importo a titolo di spese legali di euro 1.793,30 cui seguiva successiva ammissione per euro 28.210,12 ed interessi nella categoria privilegiati generali, ante
1° grado, per crediti delle cooperative agricole di trasformazione e loro consorzi ex art. 2751 bis n. 5 bis c.c., come richiesto, nonché per euro 1.102,30 Categoria Chirografari, con decreto di esecutività dello stato passivo n. 11/2023, del 5.12.2023; Parte_1
- che successivamente veniva autorizzato un primo progetto di riparto parziale ex artt. 220 e 227
C.C.I.I. in data 5.12.2023 ed un secondo progetto di riparto parziale in cui si precisava che “con il presente primo piano di riparto verranno soddisfatti per intero i creditori muniti del privilegio ex art. 2751 bis cod.civ. (lavoratori, prestatori d'opera, professionisti, agenzia, impese artigiane, etc.)” e che
“visto il Programma di Liquidazione così come approvato in data 18/07/2023, per i creditori
[...]
e ricorrono i presupposti previsti Parte_5 Controparte_6 Controparte_4 dall'art. 227 comma 1 CCII per cui si effettua un prudenziale accantonamento per le somme di spettanza, precisando, nel contempo, che nel prossimo piano di riparto parziale qualora presupposti dovessero venire meno, si procederà alla ripartizione in loro favore”.
Tanto premesso, la convenuta eccepiva, in via pregiudiziale, la carenza di interesse all'azione svolta da parte della procedura di liquidazione giudiziale, ritenuto che il rigetto della domanda eviterebbe la presentazione di una nuova domanda di ammissione tardiva con il grado del privilegio, per i crediti esattamente corrispondenti ai pagamenti revocandi e che tali crediti comunque troverebbero integrale soddisfacimento nella procedura stessa.
Nel merito, deduceva la carenza dei presupposti per l'azione revocatoria ed eccepiva l'esimente di cui all'art. 166, comma 3, lett. a), C.C.I.I. per essere stati i pagamenti impugnati eseguiti nei termini d'uso - di cui il primo di euro 23.857,06, a 20 giorni di distanza dall'emissione della fattura ed il secondo, quello per euro 16.292,26, a 55 giorni di distanza dalla seconda fornitura, nel rispetto di tempistiche compatibili con le transazioni commerciali della tipologia di quelle di cui si discute;
la carenza di prova della scientia decoctionis in capo alla convenuta.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 6.11.2024, stante la pendenza di trattative tra le parti, la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti alla successiva sessione del 19.03.2025.
Con ordinanza resa a scioglimento della riserva del 19.3.25, il Giudice, rigettate le richieste istruttorie di parte convenuta in quanto generiche e di natura documentale, ha rinviato per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c., all'udienza del 19.11.2025 in cui ha trattenuto la causa in decisione.
Preliminarmente, destituita di fondamento è la dedotta carenza di interesse all'azione proposta dalla procedura di liquidazione giudiziale, sul presupposto che il rigetto della domanda eviterebbe la presentazione di una nuova domanda di ammissione tardiva con il grado del privilegio, per i crediti esattamente corrispondenti ai pagamenti revocandi e che tali crediti comunque troverebbero integrale soddisfacimento nella procedura stessa, rilevato che la domanda di ammissione al passivo soggiace pur sempre alle regole dell'accertamento concorsuale, nel rispetto del principio della par condicio creditorum che vige anche in sede di eventuale partecipazione al riparto.
Tanto premesso, il quadro normativo di riferimento, come è noto, è rappresentato in primo luogo dall'art. 166 co. 2 CCII, che prevede che “Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori”, con i limiti, per quel che qui interessa, imposti dal successivo comma
3 lett. a) che sottrae all'azione revocatoria “i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso”.
Analogamente alla disposizione di cui all'art. 67 secondo comma l. fall., la norma in esame consente al curatore di agire per ottenere la declaratoria di inefficacia dei pagamenti effettuati con mezzi normali, al fine di recuperare all'attivo della procedura il denaro oggetto dell'atto dispositivo e assicurare il rispetto della par condicio creditorum. Al fine di contemperare le esigenze di ripristino della par condicio con quelle di tutela dei terzi e di certezza delle situazioni giuridiche, la disposizione pone un limite temporale alla revocabilità degli atti. È possibile, infatti, domandare la declaratoria di inefficacia dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili (quale è il pagamento per cui è causa), se effettuati nei sei mesi antecedenti il deposito della domanda qui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale. La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 170 CCII prevede, poi, sempre con riguardo all'individuazione del periodo c.d. sospetto, che “Quando alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, segue l'apertura della liquidazione giudiziale, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, commi 1
e 2, e 169 decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso”.
Così delineato il perimetro teorico in cui si muove la revocatoria di un pagamento, nessun dubbio si pone in ordine alla sussistenza dell'eventus damni, posto che “In tema di azione revocatoria fallimentare, lo stato di insolvenza del debitore nel cd. "periodo sospetto" anteriore alla dichiarazione di fallimento è oggetto di una presunzione "iuris et de iure" derivante dalla stessa apertura della procedura concorsuale, con la conseguenza che, da un lato, la procedura attrice non è tenuta a fornire alcuna dimostrazione positiva del ricorrere di detto stato al momento dell'esecuzione dell'atto revocando, mentre il convenuto, dall'altro, non è ammesso a provare che il debitore versava in una mera situazione di temporanea difficoltà ad adempiere, né siffatto accertamento può essere compiuto d'ufficio dal giudice del merito” (cfr. Cass. Civ. 02/05/2023 n. 11357).
Con riferimento all'elemento oggettivo dell'azione revocatoria proposta, si rileva che la domanda di parte attrice ha ad oggetto due pagamenti eseguiti dalla in favore della Parte_1
per la Controparte_1 complessiva somma di 40.149,32 rispettivamente in data 17.05.2022 per euro 23.857,06, a mezzo assegno bancario n. 0007154929-02 emesso in data 16.05.2022 dalla BCC IA EN Cassa
Rurale Artigiana ed in data 13.06.2022 per euro 16.292,26 a mezzo assegno bancario n. 0007155803-05 emesso in data 10.06.2022 dalla BCC IA EN Cassa Rurale Artigiana, entrambi incassati sul c/c n. 407872, acceso presso la stessa Banca ed intestato alla debitrice (cfr. all.ti 4, 5 e 6 in produzione di parte attrice).
In proposito, si osserva che non è contestato che la Società in bonis, nel periodo c.d. sospetto, avuto riguardo al deposito della domanda di liquidazione giudiziale, avvenuta in data 27.10.2022 (cfr. all. 3 in produzione di parte attrice) abbia effettuato il pagamento per cui è causa in favore della convenuta.
Ciò che è contestato tra le parti è l'esistenza dell'elemento soggettivo – scientia decoctionis - in capo alla convenuta al momento in cui venivano eseguiti i pagamenti oggetto di domanda revocatoria, nonché l'applicazione o meno, all'odierna fattispecie, della causa di esenzione da revocatoria prevista dal comma 3 dell'art. 166 CCII alla lettera a), che sancisce l'irrevocabilità dei pagamenti eseguiti nell'esercizio dell'attività di impresa nei termini d'uso.
Muovendo dall'esame di quest'ultimo aspetto, va anzitutto premesso, in diritto, che per principio interpretativo consolidato - formatosi con riferimento all'art. 67, 3° c., lett. a) della precedente L. Fall.-, in tema di revocatoria fallimentare la detta norma «dev'essere interpretata nel senso che i pagamenti risultano opponibili alla massa dei creditori, in forza dell'esenzione da revocatoria, anche se eseguiti ed accettati difformemente da eventuali previsioni contrattuali …, purché siano stati effettuati… secondo tempi e modalità corrispondenti a quelli che hanno caratterizzato il rapporto tra le parti nel suo pregresso e concreto svolgimento, dando vita ad una prassi "consolidata e stabile", capace di rendere
"esatto" anche l'adempimento apparentemente "inesatto", per il ritardo nel pagamento (cfr. Cass.
27939/2020, che ha sistematizzato analoghi rilievi svolti da Cass. 5587/2018 e Cass.7580/2019; conf. Cass. 19373/2021, 41514/2021, 608/2022, 8212/2022, 18360/2022...)» (Cass. n. 12837 del 2023).
Sempre con riferimento alla corrispondente formulazione della legge fallimentare, la Suprema Corte ha, di recente chiarito, all'esito di un ampio percorso argomentativo che appare pienamente condivisibile, che “In tema di revocatoria fallimentare, l'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. a), l. fall., volta a favorire la conservazione dell'impresa nell'ottica dell'uscita dalla crisi, esclude la revocabilità dei pagamenti di forniture riferibili all'oggetto tipico dell'attività imprenditoriale, che, seppur eseguiti in tempi e con modalità diversi da quelli contrattualmente previsti, sono corrispondenti a pratiche commerciali consolidate e stabili, in precedenza invalse tra le parti, salvo che esse non siano in concreto individuabili, trattandosi di forniture effettuate per la prima volta o regolate in modo diverso dai precedenti, ipotesi in cui il parametro di riferimento ai fini della valutazione torna ad essere costituito dalle condizioni contrattualmente pattuite” (cfr. Cass. civile sez. I, 22/11/2024, n.30127).
Nel caso in esame, si esclude che si possa far riferimento a pratiche commerciali consolidate e stabili atteso che, in mancanza di prova contraria, risulta provato dalla convenuta che il rapporto tra le parti è sorto proprio in occasione delle due forniture effettuate nel mese di aprile 2022, cui si riferiscono gli impugnati pagamenti (cfr. all. 3 in produzione di parte attrice).
Conseguentemente, non può invocarsi, nel caso di specie, la causa di esenzione prevista dall'art. dell'art. 166, III comma, CCII.
Esclusa, quindi, l'irrevocabilità dei pagamenti in oggetto ai sensi dell'art. 166 C.C.I.I, per quanto concerne la sussistenza del requisito soggettivo dell'azione revocatoria, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che: - la conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore, al fine della revocatoria fallimentare, secondo la previsione dell'art. 67, comma 2, l. fall., dev'essere effettiva e non meramente potenziale (Cass. n. 25635 del 2017); - agli effetti della revoca, pertanto, assume rilievo non la semplice conoscibilità oggettiva dello stato di insolvenza dell'imprenditore ma soltanto la concreta situazione psicologica dell'acquirente al momento del compimento dell'atto impugnato (Cass. n. 27070 del 2022, in motiv.; Cass. n. 25635 del 2017), la quale, tuttavia, può essere desunta anche da semplici indizi (Cass. n. 3081 del 2018; Cass. n. 13169 del 2020), sempre che questi (come ad es. protesti, procedure esecutive, ipoteche giudiziali), in ragione della loro gravità, precisione e concordanza, siano tali da far presumere l'effettiva scientia decoctionis da parte dell'acquirente (Cass. n. 14978 del 2007; Cass. n. 5265 del 2010; Cass. n. 3299 del 2017; Cass. n. 29257 del 2019; Cass. n. 3854 del 2019; Cass. n. 13169 del 2020), nel senso che quest'ultimo, a fronte dell'emergenza di siffatte circostanze, non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione in cui versava il venditore (cfr. Cass. n. 27070 del 2022; Cass. n. 3081 del 2018; Cass. n.
18196 del 2012; più di recente, Cass. n. 13445 del 2023) (cfr. Cassazione civile sez. I, 22/04/2024,
n.10780).
Secondo la Corte di Cassazione, la prova può dirsi raggiunta con la certezza logica dell'esistenza di tale stato soggettivo, e precisamente quando la probabilità della “scientia decoctionis” trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore del fallito (Cass. I,
12/5/98, n° 4769; Cass. I, 08/04/2009, n. 8566; Cass. VI, 03/05/2012, n. 6686; Cass. I, 14/09/2022,
n. 27070; nel senso ancora più rigoroso della “conoscenza effettiva e concreta”, cfr., in pari data, Cass.
I, 12/5/98, n° 4765; Cass. I, 13/09/2000, n. 12057; Cass. I, 11/09/2007, n. 19088; Cass. VI,
16/12/2020, n. 28792; Cass. VI, 11/08/2021, n. 22698; sul “collegamento tra il terzo ed i sintomi conoscibili dello stato di insolvenza”, cfr. Cass. I, 23/1/04, n. 1151), e quando le circostanze concrete che consentano di affermare l'avvenuta percezione, da parte dell'accipiens, dei sintomi conoscibili dello stato di insolvenza (Cass. I, 28/8/04, n. 17213; Cass. I, 10/05/2006, n. 10800; Cass. I, 28/02/2007, n.
4762) e salva, sempre, la prova contraria da parte del convenuto, in ordine alla dimostrazione di circostanze specifiche e concrete per le quali non era stato in grado di conoscere lo stato del debitore usando la normale ed ordinaria diligenza (Cass. I, 23/1/97, n. 699; Cass. I, 28/04/1998, n. 4318; Cass.
I, 21/12/1998, n. 12736).
Particolare pregnanza ha, in taluni casi, il principio secondo cui, ai fini della menzionata prova della conoscenza effettiva, assume specifico rilievo la natura di operatore economico qualificato della controparte e la sua capacità di apprezzare in modo adeguato l'esistenza di uno stato di insolvenza
(Cass. I, 27/4/98, n. 4277; 10/11/2000, n° 14647; n° 1719/01, cit.; I, 3/8/2007, n. 17049; I,
30/7/2012, n. 13540; Cass. I, 11/05/2016, n. 9621).
Con particolare riferimento all'onere probatorio del curatore, "in tema di azione revocatoria dei pagamenti ex art. 67, comma 2, l. fall., il curatore può offrire la prova della effettiva conoscenza dello stato d'insolvenza da parte del terzo anche mediante presunzioni, spettando al giudice selezionare analiticamente gli elementi indiziari provvisti di potenziale efficacia probatoria, per poi sottoporli a una valutazione complessiva che fornisca la certezza logica del menzionato stato soggettivo, da ritenersi sussistente non quando sia provata la conoscenza dello stato di decozione dell'impresa da parte di quello specifico creditore, né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto, ma quando la probabilità della "scientia decoctionis" trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali il terzo si sia concretamente trovato ad operare" (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 27070 del 14/09/2022).
La Suprema Corte quindi afferma che, a fronte di un onere probatorio suscettibile di essere assolto mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., occorre che il giudice valuti che gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei a far ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore (cfr., da ultimo, Cass. Civ.,
Sez. I, Ordinanza n. 13445 del 17/05/2023).
Ciò posto, nella fattispecie in esame, gli elementi individuati e documentati dalla liquidazione giudiziale non possono non essere valutati alla luce della tipologia degli operatori economici coinvolti in causa;
della collocazione territoriale degli stessi;
della durata del rapporto e della pubblicazione, ai fini della conoscibilità da parte dei terzi, dei dati rilevatori dello stato di dissesto della debitrice al momento in cui venivano eseguiti gli impugnati pagamenti del 17.05.2022 e del 13.06.2022.
In proposito, preliminarmente, si osserva che non risulta provata la sussistenza tra le parti di un rapporto contrattuale intrattenuto “da tempo”.
Di contro, risulta documentato che tra la convenuta Controparte_1
- avente sede legale in OD (cfr. all. 11 in produzione di
[...] parte attrice) e la società in bonis, con sede legale in Salerno (cfr. all. 1 in produzione di Parte_1 parte attrice), è sorto un rapporto di fornitura ai primi di aprile, allorquando, con D.D.T. n. 479/F del
1.04.2022 e, poi, con D.D.T. 605/F del 26.04.2022, veniva consegnata alla Controparte_7
(formaggio parmigiano reggiano) per un importo complessivo di euro 40.149,31 cui seguiva, in data
28.04.2022, fattura n. 467, per l'importo di euro 40.149,31, (cfr. all. 3 in produzione di parte convenuta)
e successivi pagamenti del 16.05.2022, con assegno n. 0007154929-02, di euro 23.857,06 (cfr. all. 4 in produzione di parte convenuta) e del 10.06.2022, con assegno n. 0007155803-05, di euro 16.292,26, entrambi tratti su Banca IA EN (cfr. all. 5 in produzione di parte convenuta).
Risulta, dunque, provato dalla convenuta anche che gli impugnati pagamenti venivano eseguiti, nel rispetto di prassi e tempistiche assolutamente compatibili con le transazioni commerciali del settore, se si considera che, il primo pagamento, per euro 23.857,06, veniva eseguito a 20 giorni di distanza dall'emissione della fattura e che il secondo pagamento, per euro 16.292,26, avveniva a 55 giorni di distanza dalla seconda fornitura. In mancanza di prova contraria, inoltre, risulta plausibile che la creditrice, rimasti insoluti gli assegni di pagamento delle successive forniture, da parte di un cliente da poco acquisito, abbia pensato di risolvere il relativo rapporto e procedere al recupero delle somme mediante deposito di ricorso per ingiunzione di pagamento e successivo atto di precetto.
Né, d'altra parte, la conoscenza dello stato di insolvenza della società in bonis da parte della creditrice può desumersi dal ricorso per ingiunzione di pagamento, laddove alcun riferimento ad una situazione di dissesto finanziario viene richiamato, neanche ai fini della concessione della provvisoria esecuzione (cfr. all. 7 in produzione di parte attrice).
Risulta, inoltre, che gli articoli di stampa allegati dalla liquidazione giudiziale ed evidenzianti lo stato di difficoltà economico-finanziario attraversato dalla - peraltro con riferimento a Parte_1 supermercati a marchio “Etè”, che certamente non era tenuta a Controparte_3 conoscere come riferibili alla società di poi entrata in liquidazione giudiziale - sono successivi alla data dei pagamenti per cui è causa in quanto del 18.8.22 (cfr. all. 15 in produzione di parte attrice).
Ancora, si osserva che quand'anche fosse stata data la prova dell'avvenuta conoscenza, da parte della creditrice - oltretutto avente sede legale in OD (cfr. all. 11 in produzione di parte attrice) - della chiusura dei tre punti vendita di Salerno di proprietà della debitrice, questa non avrebbe potuto costituisce sufficiente elemento indiziario, posto che la detta chiusura avveniva in data successiva ai pagamenti impugnati, come documentato dalle fotografie allegate dall'attrice (cfr. all. 14 in produzione di parte attrice).
Rileva, altresì, la circostanza per cui soltanto in data 4.10.2022, successiva ai pagamenti per cui è causa,
è stato elevato il primo protesto nei confronti della debitrice (cfr. all. 7 in produzione di parte attrice);
A ciò aggiungasi che il ricorso per la liquidazione giudiziale della è avvenuta soltanto in Parte_1 data 27.10.2022, successiva ai pagamenti de quo ((cfr. all. 3 in produzione di parte attrice sopra richiamato).
Dunque, emerge con sufficiente evidenza l'assenza di circostanze concrete che consentono di affermare l'avvenuta percezione, da parte della creditrice, dei sintomi conoscibili dello stato di insolvenza della società in bonis.
Infine, deve, rilevarsi che, anche nel caso in cui fosse stata data prova dell'avvenuta pubblicazione, in data antecedente ai pagamenti ricevuti dalla fornitrice, del bilancio di esercizio al 31.12.21, riportante la grave situazione di dissesto della società in bonis, ciò non sarebbe stato sufficiente a dare prova della conoscenza effettiva dello stato di insolvenza della in mancanza degli ulteriori indizi Parte_1 gravi, precisi e concordanti richiamati dalla giurisprudenza e da questo Giudice condivisa. Pertanto, considerato che gli elementi indiziari offerti dalla liquidazione giudiziale sulla conoscenza dello stato di insolvenza non risultano sufficienti, né singolarmente né cumulativamente considerati, al fine di desumerne la prova della scientia decoctionis da parte del soggetto creditore, deve in definitiva affermarsi l'infondatezza delle pretese di parte attrice.
In ragione del rigetto integrale della domanda, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, per tutte le fasi ai sensi del DM 147/2022, sulla base dello scaglione da
26.000,00 a 52.000,00 euro secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, ed ai minimi per la fase istruttoria-trattazione, in ragione del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
1) RIGETTA la domanda di revocatoria ex art. 166 comma 2, CCII proposta dalla Liquidazione
Giudiziale della (C.F. ), in persona del suo curatore p.t., Avv. Giovanni Parte_1 P.IVA_1
Rago;
2)CONDANNA la Liquidazione Giudiziale della al rimborsao, in favore di parte Parte_1 convenuta, delle spese di giudizio, che liquida in € 6.713,00 per competenze, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Salerno, 20.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Valiante