Sentenza 26 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/06/2001, n. 8713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8713 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
C.C. 69669 4 87 1 3 /01 . E r.g.n. ud 4/01; o pef, a bell rmine deporto;
N T S I . R G R 2 * * 1 . E P L R . L D A A REPUBBLICA ITALIANA L . E D B D A E I T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S A T I N 1 N GRON - 19898 E 3 R E S 1 S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I . E T A N A SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA M composta dai magistrati Michele Cantillo presidente Giulio Graziadei rel. consigliere Antonio Merone Francesco Tirelli 66 Achille Meloncelli CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE 69669 N. SENTENZA sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, per legge difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12; ricorrente
contro
US LL;
M 1 9 3 7 intimato per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 164/32 del 23 dicembre 1999-20 gennaio 2000: sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Vincenzo Maccarone, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. La Corte, considerato: -che la Commissione tributaria provinciale di Roma ha accolto l'impugnazione proposta da US LL avverso il silenzio- rifiuto della Direzione regionale delle entrate del Lazio su istanza di rimborso di ritenute-irpef inerenti al 1988; -che la Commissione tributaria regionale del Lazio ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio sul rilievo del mancato deposito del relativo atto nel termine assegnato dall'art. 22 primo comma del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546; -che l'Amministrazione delle finanze, con ricorso notificato il 29 aprile 2000, ha chiesto la cassazione della sentenza della Commissione regionale, criticandola per non aver rilevato la tempestiva effettuazione di detto deposito entro trenta giorni dalla proposizione dell'appello; Mw 2 -che il LL non ha svolto controdeduzioni;
-che il ricorso è fondato, perché dai documenti del processo emerge che l'appello dell'Ufficio, proposto con spedizione a mezzo servizio postale l'11 agosto 1999, è stato depositato il 26 agosto 1999, e, dunque, nel rispetto del termine di trenta giorni di cui al citato art. 22 (richiamato, per il giudizio di secondo grado, dall'art. 53 secondo comma del d.lgs. n. 546 del 1992); -che, pertanto, si deve cassare la sentenza impugnata, e disporre la prosecuzione della causa in sede di rinvio, affinchè si provveda all'esame nel merito del gravame dell'Ufficio; -che al Giudice di rinvio, da designarsi in altra Sezione della stessa Commissione, si affida anche la pronuncia sulle spese di questa fase processuale;
p.q.m.
-accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio. Roma, 3 aprile 2001 CORTE il presidente il consigliere rel. est. Nilio frawe n N O I IL CANCELLIERE (1 Z 6 8 A A 9 AmaldoCasane R 5 I 1 / T . D 4 S N / I A 6 . G T 2 E B . U R . R DEPOSITATO IN C . B L I P L . A Oggi U. 2001 R A D 26 D T . L B E CANCE, E molde A T D Amalod T I N A S E S R E E . T N A M