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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/11/2025, n. 7906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7906 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 30.9.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3707/2023 del ruolo generale vertente tra rapp.ta e difesa dall' avv. TAURASI CRISTINA, con cui èm Parte_1 domiciliata telematicamente ricorrente
e
, rapp.ta e difesa dall' avv. SENATORE ALESSANDRO, con Controparte_1 cui elett.te domiciliata come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 24.2.2023, l'istante di cui in epigrafe premesso che, a fine dicembre 2017, si recava presso l'abitazione di , a Ischia Controparte_1
(NA), alla via Nuova dei Conti n. 31/L, per un colloquio conoscitivo e, durante l'incontro, quest'ultima le riferiva di lavorare come consulente finanziario presso la filiale di Ischia e di avere già una baby-sitter che lavorava Controparte_2 mezza giornata, ma di avere bisogno di un'altra baby-sitter per la restante parte della giornata;
che la spiegava che il lavoro si sarebbe svolto tutti i giorni, CP_1 tranne il sabato, con i seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle ore 14,30 alle ore 21,30; il martedì e il giovedì dalle ore 08,00 alle ore 14,30; che la le riferiva, inoltre, che la figlia minore, , era (ed è tutt'ora) CP_1 Persona_1 affetta da leucomalacia periventricolare, una gravissima patologia cerebrale contratta al momento della nascita (che le ha cagionato difficoltà nel linguaggio e motorie, difficoltà nell'ingoiare il cibo e nel digerire, disturbi alla vista) e, perciò, aveva bisogno di assistenza e cure continue;
che la convenuta le rappresentava che la paga sarebbe stata di € 500,00 mensili;
che in data 02.01.2018 iniziava a lavorare alle dipendenze di;
che si recava presso l'abitazione di Controparte_1
nei giorni stabiliti e, dopo avere ricevuto le istruzioni e gli ordini Controparte_1 impartiti da quest'ultima, si occupava di , la lavava, la vestiva, le Persona_1 preparava da mangiare, le dava le medicine di cui aveva bisogno ogni giorno, le faceva fare giochi di terapia a livello cognitivo, la teneva in braccio per cullarla;
che preparava da mangiare anche per , di anni 8, la aiutava nei compiti Per_2
a casa e, a volte, la prelevava da scuola;
alcuni pomeriggi a settimana l'accompagnava a praticare tennis e taekwondo, i suoi sport preferiti, quando la madre non poteva accompagnarla;
che, quando non era impegnata con le bambine, si occupava anche dei lavori domestici, lavando, stirando e spolverando;
che preparava il pranzo (se svolgeva i turni di mattina), oppure la cena (se svolgeva i turni di pomeriggio); che, durante il periodo di lavoro, accompagnava la CP_1
e in ospedale, durante i periodi di ricovero della bambina, per Persona_1 prestarle cure e assistenza: dal 26.06.2018 al 30.06.2018, presso l'ospedale
Santobono di Napoli;
dall'11.04.2019 al 18.04.2019 presso l'ospedale Gemelli di
Roma; che accompagnava varie volte presso il Cardarelli di Napoli Persona_1 per eseguire delle radiografie al torace in day hospital;
che , le Controparte_1 versava mensilmente la somma di € 500,00 in contanti, a titolo di retribuzione per il lavoro svolto;
che, in data 26.06.2019, veniva stata licenziata senza alcun preavviso e senza percepire lo stipendio di giugno 2019, senza percepire nulla a titolo di TFR per l'intero periodo lavorativo, senza percepire gli importi per maggiorazioni orarie né la 13a mensilità né l'indennità sostitutiva di preavviso né la retribuzione straordinaria né l'indennità per ferie maturate e non fruite né per le festività non godute.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ 1) accertare e dichiarare che tra
e si è costituito un rapporto di lavoro di natura Parte_1 Controparte_1 subordinata, continuativa ed a tempo indeterminato a far data dal 02.01.2018 e sino al 26.06.2019, data di cessazione del rapporto di lavoro, con le modalità e gli orari di lavoro prescritti in premessa;
2) accertare e dichiarare che per le mansioni espletate, descritte in premessa, la ricorrente andava inquadrata nel livello CS del
CCNL “Lavoro domestico” dal 02.01.2018 e sino al 26.06.2019, svolgendo le mansioni di lavoratrice non formata assistente a persona non autosufficiente in regime di non convivenza e anche di baby-sitter; 3) accertato che la ricorrente ha diritto a ricevere una retribuzione sufficiente e proporzionata alla qualità e quantità di lavoro prestato ex art. 2103 c.c. ed anche in virtù del combinato disposto dell'art.
36 della Costituzione e dell'art. 2099 c.c. e delle norme comunitarie in materia, condannare la signora , al pagamento in favore della ricorrente a Controparte_1 titolo di differenze retributive, differenze per ferie e festività non godute, ratei 13ma mensilità, lavoro straordinario e trattamento fine rapporto per la complessiva somma di € 18.580,12, di cui € 12.350,31 a titolo di differenze retributive;
€
1.770,20 a titolo di indennità per ferie e festività non godute;
€ 394,41 a titolo di maggiorazioni orarie;
€ 591,36 a titolo di indennità di preavviso;
€ 1.756,36 a titolo di 13a mensilità; € 1.717,48 a titolo di TFR non percepito, il tutto come analiticamente specificato nei conteggi che fanno parte integrante del ricorso, salvo miglior conteggio;
4) condannare la convenuta al risarcimento del danno pensionistico ex art. 2116 c.c., anche mediante costituzione in favore della ricorrente di idonea provvista per la costituzione della rendita vitalizia;
con vittoria di spese….”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo:
“1) In via principale, rigettare il ricorso in quanto improponibile, inammissibile e/o nel merito infondato, non avendo mai assunto la ricorrente Controparte_1 Pt_1
e non essendoci tra loro alcun rapporto di lavoro subordinato;
2) Respingere,
[...] pertanto, tutte le domande avanzate dalla ricorrente nei confronti della CP_1 in quanto illegittime, infondate in fatto ed in diritto, e comunque non
[...] provate”.
La domanda è infondata e, come tale, non può essere accolta.
Ed invero, l'azione presuppone l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa fra il gennaio 2018 ed il giugno 2019.
Ovviamente, in base al principio in forza del quale “ onus probandi incubit ei qui dicit” spettava alla ricorrente provare l'esistenza del suddetto rapporto, cosa che non è avvenuta, posto che l'istruzione probatoria non ha fornito elementi di riscontro in ordine all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, alla quantità, alla qualità del lavoro prestato dalla ricorrente e alle mansioni eventualmente espletate.
Ed invero, poiché il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema
Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore .
Alla stregua delle suesposte argomentazioni può essere esaminato il materiale probatorio acquisito agli atti, sulla premessa che la prova rigorosa dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie grava interamente su parte attrice.
Orbene, i testi escussi non hanno confermato gli elementi di fatto posti a sostegno della domanda.
Ed invero, il teste di parte ricorrente , dichiarava quanto segue: Testimone_1
“sono indifferente”.
Adr:”Conosco la ricorrente da circa 15 anni e abbiamo una frequentazione assidua”.
Adr:”So che la mia amica ha lavorato, in qualità di baby sitter, alle dipendenze della sig.ra dall'inizio del 2018 fino a giugno 2019, ciò so perché me lo CP_1 aveva riferito lei nel natale del 2017 ed inoltre mi capitava spesso, quando sono ad Ischia, di accompagnarla o andare a riprenderla a fine orario lavorativo ”.
Adr:”Preciso che io abito a Bergamo ma i miei genitori abitano ad Ischia, per cui, poiché io non lavoro, trascorro ad Ischia, più o meno, una settimana ogni 30 – 40 giorni”.
Adr:”La ricorrente lavorava dalle 8.00 fino alle 14.30 nei giorni in cui lavorava al mattino ovvero nei giorni in cui lavorava di pomeriggio dalle 14.30 alle 21.30, il sabato era libera mentre la domenica lavorava sempre con un turno o di mattina,
o di pomeriggio”.
Adr:”So con precisione gli orari suddetti in quanto in base ai suoi orari di lavoro io e la ricorrente ci organizzavamo per il tempo libero”.
Adr:”Io non sono mai entrata presso l'abitazione della sig.ra ma so, CP_1 perché me lo riferiva lei stessa e anche perché la vedevo al parco giochi, che si occupava delle due figlie della in particolare, si occupava, per averla CP_1 vista io personalmente, della figlia di anni 2 o 3, la quale deve essere Persona_1 tenuta in braccio perché ha una patologia ”.
Adr:”ho visto la ricorrente, più volte, inoltre, portare a tennis anche l'altra figlia della resistente a nome e inoltre ho visto la ricorrente, per una sola volta, Per_2 fuori scuola della bambina ”. Per_2 Adr:”So che la ricorrente percepiva 500,00 euro mensili, ciò so perché qualche volta è capitato di vederci dopo che avesse percepito lo stipendio e si lamentava con me dell'importo”.
Adr:”La ricorrente mi ha riferito che alla cessazione del rapporto non ha ricevuto alcun tfr”.
Adr:”So che la resistente è consulente presso la sede sita in Ischia Porto, CP_2 so che lavora presso questa sede per avere visto più volte parcheggiata la sua auto vicino la sede che è sita a 7 minuti a piedi dalla mia abitazione”. :” L'auto CP_2 della ricorrente è una colios nera”.
Adr:”La ricorrente si alternava con un'altra baby sitter nei turni, tale ”. Per_3
Adr:”Io sono titolare di patente di guida è ho un' auto.
Adr:” non ha sede in una strada inaccessibile”. CP_2
L'altro teste di parte ricorrente , dichiarava quanto segue: “sono Testimone_2 la TA della ricorrente, ossia la moglie del fratello ”.
Adr:”So che mia TA ha lavorato, in qualità di baby sitter, per la sig.ra dall' 1.1.2018 fino a giugno 2019; ricordo con precisione queste date in CP_1 quanto l'inizio coincideva con un capodanno in cui stavamo insieme e avremmo dovuto festeggiare ma lei iniziò a lavorare”.
Adr:”So che mia TA era la baby sitter di , la figlia piccola della Per_1 ma accudiva anche la figlia più grande, ciò so in quanto, alcune volte, CP_1 vedevo mia TA che accompagnava la figlia più grande, , a tennis a Via Per_2 dello Stadio a Ischia Porto o a taekondo a via dell'amicizia a Ischia Portoe ciò so in quanto io, a volte, ero libera e raggiungevo mia TA per stare insieme ”.
Adr:”Preciso che io lavoravo, in qualità di addetta alle pulizie, presso l'abitazione di tutti i giorni per solo due mesi nel periodo di gennaio – febbraio Persona_4
2019 e poi sono stata assunta da un supermercato MDF a Panza da marzo 2019
e ho lavorato fino ad agosto di quest'anno. Nel supermercato avevo un orario di lavoro che si articolava in turni di 8 ore, ovvero 2 volte a settimane il turno era di
5 ore”.
Adr:”Alcune volte, o meglio spesso, anche più volte in un mese, mi è capitato di entrare presso l'abitazione della per svariati motivi, in quanto andavo a CP_1 prendere mia TA, o portavo la tachipirina per la bambina”. Adr:”Mia TA lavorava, a seconda dei giorni, o dalle 8.30 alle 14.30 o altri giorni invece dalle 14.30 alle 21.30 dal lunedì alla domenica e il sabato era di riposo anche se spesso capitava che lavorasse anche di sabato, di solito al mattino, a seconda delle esigenze della sig.ra ,”. Pt_2
Adr:”So che la ricorrente veniva pagata dalla sig.ra ciò so perché capitò CP_1 che una volta in cui mi trovassi presso l'abitazione, la sig.ra diede una busta Pt_2 contenente dei soldi a mia TA, la quale poi l'aprì in macchina davanti a me e contò i soldi, i quali ammontavano a 500,00 euro;
ciò è capitato anche un' altra volta che assistessi alla consegna dei soldi da parte della . CP_1
Adr:”So che mia TA si alternava con un'altra baby sitter anche nei turni, tale sig.ra , la quale lavorava quando non lavorava mia TA”. Per_3
Adr:”Mia TA ha lavorato tutti i mesi, nel periodo da me sopra riferito, anche ad agosto secondo l'orario da me sopra riferito”.
Adr:”Le volte in cui io mi sono trovato presso l'abitazione della sig.ra le CP_1 volte in cui quest'ultima era presente, ho sentito che la sig.ra diceva alla CP_1 sig.ra di preparare da mangiare per il giorno successivo. Io mi trattenevo Pt_1 presso l'abitazione per pochi minuti, o meglio 10 o 15 minuti, giusto il tempo che la si preparava per andare via insieme a me, e in quei 10 minuti, ho Pt_1 ascoltato, talvolta, le disposizione che la dava alla per il giorno CP_1 Pt_1 dopo ”.
Adr:”Io entravo solo nel salone della sig.ra perché mia TA mi faceva CP_1 entrare solo lì”.
Il teste di parte resistente dichiarava quanto segue: “sono Testimone_3 indifferente”.
Adr:”Sono un' amica della resistente da circa 8 anni”.
Adr:”So che la mia amica aveva una baby sitter di nome e l' Persona_5 ha avuta dal 2018 al 2019; ciò so perchè in quel periodo frequentavo la loro abitazione in quanto le nostre figlie sono amiche”.
Adr:”Quando è nata la bambina aveva una tata che si chiama ma Per_1 Pt_1 non ricordo il cognome, ma non era ”. Parte_1
Adr:”Escludo che nel periodo in cui via era la baby sitter , vi Persona_5 fosse la sig.ra in qualità di baby sitter;
ciò so con precisione perché Parte_1 in quel periodo io e la mamma della resistente cercavamo di aiutare la mia amica con la bambina e con la casa”. Pt_2
Adr:”Nel periodo gennaio 2018 /2019 ho vista la ricorrente una decina di volte e ho chiesto alla mia amica chi fosse e quest'ultima mi riferì che era un' amica Pt_2 del marito che l'aiutava nelle cure alla figlia;
per quanto mi ha sempre riferito la sig.ra quest'ultima non ha mai pagato la ricorrente ”. CP_1 Parte_1
Adr:”Io, nel periodo estivo, da giugno a ottobre, lavoro in albergo, nel periodo invernale invece non lavoro;
per cui nel periodo invernale andavo presso l'abitazione della resistente in media 4/5 volte a settimana o al mattino o al pomeriggio;
nel periodo in cui lavoravo, da giugno a ottobre, di solito in media mi recavo presso l'abitazione della resistente dopo il lavoro, cioè dalle 17.00 in poi ”.
Adr:”Non ricordo, le dieci volte in cui ho visto la ricorrente, se era la mattina o il pomeriggio”.
Adr:”Non ricordo cosa facesse la ricorrente in quelle dieci volte che l'ho vista a casa della resistente, una volta l'ho vista lavare un piatto”.
Adr:”Non conosco con precisione l'orario di lavoro della baby sitter
[...]
ma so che in quell'anno lavorava prevalentemente Per_5 Controparte_1
a casa per assistere la sua bambina e usciva solo in rari casi in cui doveva parlare con il cliente”.
L'altro teste di parte resistente, , dichiarava quanto Testimone_4 segue: “sono indifferente”.
Adr:”Abito vicino alla resistente ovvero nello stesso viale ma in un altro stabile, ciò dal 2017”.
Adr:”Preciso che frequento l'abitazione della resistente dal 2017 quasi ogni giorno, in quanto, a titolo meramente gratuito e di collaborazione, aiuto la sig.ra CP_1 nella gestione della figlia che ha problemi di
[...] Persona_6 deambulazione, non essendo autonoma”. Testi
”Preciso, altresì, sono una operatrice socio-assistenziale e, all'epoca dei fatti per cui è causa, non avevo un contratto di dipendenza presso alcuna struttura bensì solo delle collaborazioni a progetti sulla base di una delibera del Comune ”.
Adr:”Dal 2017 io lavoravo, quindi, sporadicamente a volte mattina, a volte di sera a seconda delle esigenze familiari dell'utenza e solo per qualche ora”. Adr:”Nonostante ciò avevo la possibilità e il piacere di frequentare la casa della resistente in quanto avevo un bel rapporto con la primogenita della sig.ra che provvedevo anche ad accompagnarla a taekwondo”. CP_1
Adr:”Nel 2017, ricordo che la assunse in qualità di baby sitter la sig.ra CP_1
per il tramite della Parrocchia.”. Persona_5
Adr:”Intorno al 2018 il sig. marito della presentò alla moglie la Per_6 CP_1 sig.ra per aiutare la prima baby sitter e per aiutare la moglie per la Pt_1 problematica della bambina”.
Adr:”Ricordo che in quell'occasione in cui il marito presentò la sig.ra alla Pt_1 moglie, la disse che non poteva firmare il contratto di assunzione perché Pt_1 era già stata assunta come collaboratrice domestica presso un' altra famiglia, ciò ricordo con precisione perché questo colloqui avvenne in mia presenza ”.
Adr:”Ricordo che comunque la sig.ra in quell'occasione, disse che non CP_1 voleva altri aiuti”.
Adr:”Preciso che il contratto, in quell'occasione, non venne proprio proposto né dal marito, né dalla moglie”.
Adr:”Non so il cognome della famiglia presso cui, a quell'epoca, la sig.ra Pt_1 lavorava, ricordo, tuttavia, che era un personaggio importante perché benestante”.
Adr:”Dopo quell'incontro, in ogni caso, io ho visto varie volte la sig.ra presso Pt_1
l'abitazione della in quelle occasioni in cui l'ho vista giocava con la CP_1 bambina e cercava di aver un dialogo con la primogenita con la quale però non è entrata mai in sintonia”. Testi
”Preciso che io frequentavo la casa della la mattina o il pomeriggio, CP_1
a volte mi fermavo a pranzo o a cena e a volte restavo tutta la giornata”.
Adr:”Quando restavo tutta la giornata vedevo la sig.ra che arrivava verso la Pt_1 metà mattinata e si tratteneva per due/tre ore, generalmente si presentava ogni volta che c'era il sig. ed inoltre e frequentava la casa nelle occasioni di Per_6 festività natalizie o pasquali e, in queste occasioni, ci dava una mano a sparecchiare la tavola o apparecchiare ma non l'ho mai vista di fare le pulizie di casa o pulizie alla bambina”.
Adr:”Ricordo che la ha frequentato, con le modalità di cui sopra, Pt_1 sporadicamente, dal 2018 al 2019, dopo, all'epoca in cui la prima figlia fece la comunione, maggio 2019, la sig.ra scoprì il tradimento del marito con la CP_1 sig.ra e da quel momento in poi, quindi, quest'ultima non ha più messo Pt_1 piede nella casa della . CP_1
Adr:”Non ho mai visto la sig.ra pagare la ”. CP_1 Pt_1
Adr:”Non ho mai nemmeno ascoltato che la desse direttive alla ”. CP_1 Pt_1
Adr:”Non ho mai visto e né so se la fosse pagata dall'ex marito della Pt_1
. CP_1
Adr:”Preciso che ho frequentato la casa della anche nel mese di agosto CP_1
e anche in quel mese di agosto 2018/2019 ho visto la sig.ra sempre quando Pt_1
c'era l'ex marito della . CP_1
Adr:”Preciso che l'ex marito della lavoravo presso l'Agenzia dell' CP_1 CP_2 sita in Ischia”.
Adr:”Non ho mai sentito la resistente rimproverare la ricorrente o chiedere spiegazioni alla stessa per essere arrivata ad un' ora piuttosto che ad un'altra, in quanto la sig.ra non aveva un orario fisso”. Pt_1
Adr:”Nell'abitazione della oltre me, la baby sitter , c'era sempre CP_1 Per_3 la mamma della di cui non ricordo il nome, che io chiamo mami”. CP_1
Adr:”Conosco la sig.ra che è la madre dell'amica della prima figlia Testimone_3 della e che spesso pure lei si fermava presso l'abitazione della CP_1 CP_1 quando la figlia si trattenva con ”. Per_2
Adr:”Preciso che, per mio conosce, so che lavora solo presso Testimone_6
l'Agenzia di Ischia”. CP_2
Adr:”Dal maggio 2019, che io sappia, la ricorrente non ha avuto nessun tipo di contatto, né telefonicamente, né visivamente, con la resistente”.
Ciò posto, le risultanze testimoniali risultano assolutamente insufficienti a fondare l'assunto attoreo, sia per la loro estrema genericità, sia per la loro non completa attendibilità.
Gli è che la prestazione di collaborazione in forma continuativa, l'osservanza di modalità temporali della prestazione, non possono avere rilievo decisivo ai fini dell'individuazione di un rapporto di lavoro subordinato, poichè pure il lavoro autonomo può comportare una continuità di prestazioni che, data la loro natura e la loro destinazione, possono richiedere di essere svolte nel rispetto di definite modalità temporali, nell'ambito di una non propria organizzazione di mezzi e di rischi. Ciò che invece assolutamente non emerge nelle deposizioni testimoniali è
l'assoggettamento della prestatrice in questione al potere direttivo e disciplinare dell' asserita datrice di lavoro, il pagamento della retribuzione da parte della resistente in modo fisso e continuativo, la giustifica delle assenze, il rispetto degli orari ecc.., soprattutto nel caso in esame, in cui quest' ultima ha contestato l' esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Pur non volendo pretendere la dimostrazione della presenza di ordini continui, dettagliati e strettamente vincolanti, nè che risulti una stringente vigilanza sull'attività svolta dalla lavoratrice, nulla è emerso in ordine alla presenza quanto meno di direttive date dalla resistente, nulla su controlli delle modalità esecutive delle prestazioni, nulla su manifestazioni dirette o indirette di potere gerarchico, nulla su soggezioni a vincoli disciplinari per l'adempimento dell'opera, per il rispetto degli obblighi di collaborazione, per i doveri di giustificazione delle assenze.
Nulla, in definitiva, è stato accertato sull'essenziale elemento della subordinazione, non avendo i due testi di parte ricorrente riferito alcunchè al riguardo, non essendo peraltro a conoscenza diretta dei fatti su cui hanno deposto, ed essendo una di esse TA della ricorrente e come tale fortemente inattendibile, oltre che essendo stati contraddetti dai testi di parte resistente.
Pertanto, non è emerso con certezza e chiarezza quale fosse il rapporto effettivo tra le parti in causa, né a quale titolo, occasionalmente, la ricorrente si trovasse ad accudire la figlia o le figlie, “ovvero se la suddetta si tratteneva per due/tre ore, generalmente ogni volta che c'era il sig. ed inoltre e frequentava la casa Per_6 nelle occasioni di festività natalizie o pasquali,” così come riferiva la teste
, la quale essendo più vicina alla famiglia ( stante la sua Testimone_4 qualifica di operatrice socio-assistenziale) era a conoscenza diretta dei fatti per cui è causa.
Né ,agli atti, vi è altro elemento da cui poter desumere l' esistenza del rapporto di lavoro subordinato: ed invero i messaggi whatsapp depositati unitamente al ricorso e alla perizia del ctp che li ha trascritti , in primo luogo, si riferiscono unicamente ad un periodo temporale limitato rispetto a quello da accertare, ovvero al periodo tra il 29 dicembre 2018 ed il 24 giugno 2019, ed in secondo luogo, da essi, non si evincono gli elementi della subordinazione e/o della continuità del presunto rapporto di lavoro subordinato, quanto piuttosto quelli di un rapporto occasionale e saltuario resosi evidentemente necessario dalla gravissima situazione della figlia della resistente.
Pertanto, alla stregua di quanto sopra, la domanda non può essere accolta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Rigetta la domanda;
B) Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.000,00, oltre iva, cpa e contributo spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 30/10/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 30.9.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3707/2023 del ruolo generale vertente tra rapp.ta e difesa dall' avv. TAURASI CRISTINA, con cui èm Parte_1 domiciliata telematicamente ricorrente
e
, rapp.ta e difesa dall' avv. SENATORE ALESSANDRO, con Controparte_1 cui elett.te domiciliata come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 24.2.2023, l'istante di cui in epigrafe premesso che, a fine dicembre 2017, si recava presso l'abitazione di , a Ischia Controparte_1
(NA), alla via Nuova dei Conti n. 31/L, per un colloquio conoscitivo e, durante l'incontro, quest'ultima le riferiva di lavorare come consulente finanziario presso la filiale di Ischia e di avere già una baby-sitter che lavorava Controparte_2 mezza giornata, ma di avere bisogno di un'altra baby-sitter per la restante parte della giornata;
che la spiegava che il lavoro si sarebbe svolto tutti i giorni, CP_1 tranne il sabato, con i seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle ore 14,30 alle ore 21,30; il martedì e il giovedì dalle ore 08,00 alle ore 14,30; che la le riferiva, inoltre, che la figlia minore, , era (ed è tutt'ora) CP_1 Persona_1 affetta da leucomalacia periventricolare, una gravissima patologia cerebrale contratta al momento della nascita (che le ha cagionato difficoltà nel linguaggio e motorie, difficoltà nell'ingoiare il cibo e nel digerire, disturbi alla vista) e, perciò, aveva bisogno di assistenza e cure continue;
che la convenuta le rappresentava che la paga sarebbe stata di € 500,00 mensili;
che in data 02.01.2018 iniziava a lavorare alle dipendenze di;
che si recava presso l'abitazione di Controparte_1
nei giorni stabiliti e, dopo avere ricevuto le istruzioni e gli ordini Controparte_1 impartiti da quest'ultima, si occupava di , la lavava, la vestiva, le Persona_1 preparava da mangiare, le dava le medicine di cui aveva bisogno ogni giorno, le faceva fare giochi di terapia a livello cognitivo, la teneva in braccio per cullarla;
che preparava da mangiare anche per , di anni 8, la aiutava nei compiti Per_2
a casa e, a volte, la prelevava da scuola;
alcuni pomeriggi a settimana l'accompagnava a praticare tennis e taekwondo, i suoi sport preferiti, quando la madre non poteva accompagnarla;
che, quando non era impegnata con le bambine, si occupava anche dei lavori domestici, lavando, stirando e spolverando;
che preparava il pranzo (se svolgeva i turni di mattina), oppure la cena (se svolgeva i turni di pomeriggio); che, durante il periodo di lavoro, accompagnava la CP_1
e in ospedale, durante i periodi di ricovero della bambina, per Persona_1 prestarle cure e assistenza: dal 26.06.2018 al 30.06.2018, presso l'ospedale
Santobono di Napoli;
dall'11.04.2019 al 18.04.2019 presso l'ospedale Gemelli di
Roma; che accompagnava varie volte presso il Cardarelli di Napoli Persona_1 per eseguire delle radiografie al torace in day hospital;
che , le Controparte_1 versava mensilmente la somma di € 500,00 in contanti, a titolo di retribuzione per il lavoro svolto;
che, in data 26.06.2019, veniva stata licenziata senza alcun preavviso e senza percepire lo stipendio di giugno 2019, senza percepire nulla a titolo di TFR per l'intero periodo lavorativo, senza percepire gli importi per maggiorazioni orarie né la 13a mensilità né l'indennità sostitutiva di preavviso né la retribuzione straordinaria né l'indennità per ferie maturate e non fruite né per le festività non godute.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ 1) accertare e dichiarare che tra
e si è costituito un rapporto di lavoro di natura Parte_1 Controparte_1 subordinata, continuativa ed a tempo indeterminato a far data dal 02.01.2018 e sino al 26.06.2019, data di cessazione del rapporto di lavoro, con le modalità e gli orari di lavoro prescritti in premessa;
2) accertare e dichiarare che per le mansioni espletate, descritte in premessa, la ricorrente andava inquadrata nel livello CS del
CCNL “Lavoro domestico” dal 02.01.2018 e sino al 26.06.2019, svolgendo le mansioni di lavoratrice non formata assistente a persona non autosufficiente in regime di non convivenza e anche di baby-sitter; 3) accertato che la ricorrente ha diritto a ricevere una retribuzione sufficiente e proporzionata alla qualità e quantità di lavoro prestato ex art. 2103 c.c. ed anche in virtù del combinato disposto dell'art.
36 della Costituzione e dell'art. 2099 c.c. e delle norme comunitarie in materia, condannare la signora , al pagamento in favore della ricorrente a Controparte_1 titolo di differenze retributive, differenze per ferie e festività non godute, ratei 13ma mensilità, lavoro straordinario e trattamento fine rapporto per la complessiva somma di € 18.580,12, di cui € 12.350,31 a titolo di differenze retributive;
€
1.770,20 a titolo di indennità per ferie e festività non godute;
€ 394,41 a titolo di maggiorazioni orarie;
€ 591,36 a titolo di indennità di preavviso;
€ 1.756,36 a titolo di 13a mensilità; € 1.717,48 a titolo di TFR non percepito, il tutto come analiticamente specificato nei conteggi che fanno parte integrante del ricorso, salvo miglior conteggio;
4) condannare la convenuta al risarcimento del danno pensionistico ex art. 2116 c.c., anche mediante costituzione in favore della ricorrente di idonea provvista per la costituzione della rendita vitalizia;
con vittoria di spese….”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo:
“1) In via principale, rigettare il ricorso in quanto improponibile, inammissibile e/o nel merito infondato, non avendo mai assunto la ricorrente Controparte_1 Pt_1
e non essendoci tra loro alcun rapporto di lavoro subordinato;
2) Respingere,
[...] pertanto, tutte le domande avanzate dalla ricorrente nei confronti della CP_1 in quanto illegittime, infondate in fatto ed in diritto, e comunque non
[...] provate”.
La domanda è infondata e, come tale, non può essere accolta.
Ed invero, l'azione presuppone l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa fra il gennaio 2018 ed il giugno 2019.
Ovviamente, in base al principio in forza del quale “ onus probandi incubit ei qui dicit” spettava alla ricorrente provare l'esistenza del suddetto rapporto, cosa che non è avvenuta, posto che l'istruzione probatoria non ha fornito elementi di riscontro in ordine all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, alla quantità, alla qualità del lavoro prestato dalla ricorrente e alle mansioni eventualmente espletate.
Ed invero, poiché il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema
Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore .
Alla stregua delle suesposte argomentazioni può essere esaminato il materiale probatorio acquisito agli atti, sulla premessa che la prova rigorosa dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie grava interamente su parte attrice.
Orbene, i testi escussi non hanno confermato gli elementi di fatto posti a sostegno della domanda.
Ed invero, il teste di parte ricorrente , dichiarava quanto segue: Testimone_1
“sono indifferente”.
Adr:”Conosco la ricorrente da circa 15 anni e abbiamo una frequentazione assidua”.
Adr:”So che la mia amica ha lavorato, in qualità di baby sitter, alle dipendenze della sig.ra dall'inizio del 2018 fino a giugno 2019, ciò so perché me lo CP_1 aveva riferito lei nel natale del 2017 ed inoltre mi capitava spesso, quando sono ad Ischia, di accompagnarla o andare a riprenderla a fine orario lavorativo ”.
Adr:”Preciso che io abito a Bergamo ma i miei genitori abitano ad Ischia, per cui, poiché io non lavoro, trascorro ad Ischia, più o meno, una settimana ogni 30 – 40 giorni”.
Adr:”La ricorrente lavorava dalle 8.00 fino alle 14.30 nei giorni in cui lavorava al mattino ovvero nei giorni in cui lavorava di pomeriggio dalle 14.30 alle 21.30, il sabato era libera mentre la domenica lavorava sempre con un turno o di mattina,
o di pomeriggio”.
Adr:”So con precisione gli orari suddetti in quanto in base ai suoi orari di lavoro io e la ricorrente ci organizzavamo per il tempo libero”.
Adr:”Io non sono mai entrata presso l'abitazione della sig.ra ma so, CP_1 perché me lo riferiva lei stessa e anche perché la vedevo al parco giochi, che si occupava delle due figlie della in particolare, si occupava, per averla CP_1 vista io personalmente, della figlia di anni 2 o 3, la quale deve essere Persona_1 tenuta in braccio perché ha una patologia ”.
Adr:”ho visto la ricorrente, più volte, inoltre, portare a tennis anche l'altra figlia della resistente a nome e inoltre ho visto la ricorrente, per una sola volta, Per_2 fuori scuola della bambina ”. Per_2 Adr:”So che la ricorrente percepiva 500,00 euro mensili, ciò so perché qualche volta è capitato di vederci dopo che avesse percepito lo stipendio e si lamentava con me dell'importo”.
Adr:”La ricorrente mi ha riferito che alla cessazione del rapporto non ha ricevuto alcun tfr”.
Adr:”So che la resistente è consulente presso la sede sita in Ischia Porto, CP_2 so che lavora presso questa sede per avere visto più volte parcheggiata la sua auto vicino la sede che è sita a 7 minuti a piedi dalla mia abitazione”. :” L'auto CP_2 della ricorrente è una colios nera”.
Adr:”La ricorrente si alternava con un'altra baby sitter nei turni, tale ”. Per_3
Adr:”Io sono titolare di patente di guida è ho un' auto.
Adr:” non ha sede in una strada inaccessibile”. CP_2
L'altro teste di parte ricorrente , dichiarava quanto segue: “sono Testimone_2 la TA della ricorrente, ossia la moglie del fratello ”.
Adr:”So che mia TA ha lavorato, in qualità di baby sitter, per la sig.ra dall' 1.1.2018 fino a giugno 2019; ricordo con precisione queste date in CP_1 quanto l'inizio coincideva con un capodanno in cui stavamo insieme e avremmo dovuto festeggiare ma lei iniziò a lavorare”.
Adr:”So che mia TA era la baby sitter di , la figlia piccola della Per_1 ma accudiva anche la figlia più grande, ciò so in quanto, alcune volte, CP_1 vedevo mia TA che accompagnava la figlia più grande, , a tennis a Via Per_2 dello Stadio a Ischia Porto o a taekondo a via dell'amicizia a Ischia Portoe ciò so in quanto io, a volte, ero libera e raggiungevo mia TA per stare insieme ”.
Adr:”Preciso che io lavoravo, in qualità di addetta alle pulizie, presso l'abitazione di tutti i giorni per solo due mesi nel periodo di gennaio – febbraio Persona_4
2019 e poi sono stata assunta da un supermercato MDF a Panza da marzo 2019
e ho lavorato fino ad agosto di quest'anno. Nel supermercato avevo un orario di lavoro che si articolava in turni di 8 ore, ovvero 2 volte a settimane il turno era di
5 ore”.
Adr:”Alcune volte, o meglio spesso, anche più volte in un mese, mi è capitato di entrare presso l'abitazione della per svariati motivi, in quanto andavo a CP_1 prendere mia TA, o portavo la tachipirina per la bambina”. Adr:”Mia TA lavorava, a seconda dei giorni, o dalle 8.30 alle 14.30 o altri giorni invece dalle 14.30 alle 21.30 dal lunedì alla domenica e il sabato era di riposo anche se spesso capitava che lavorasse anche di sabato, di solito al mattino, a seconda delle esigenze della sig.ra ,”. Pt_2
Adr:”So che la ricorrente veniva pagata dalla sig.ra ciò so perché capitò CP_1 che una volta in cui mi trovassi presso l'abitazione, la sig.ra diede una busta Pt_2 contenente dei soldi a mia TA, la quale poi l'aprì in macchina davanti a me e contò i soldi, i quali ammontavano a 500,00 euro;
ciò è capitato anche un' altra volta che assistessi alla consegna dei soldi da parte della . CP_1
Adr:”So che mia TA si alternava con un'altra baby sitter anche nei turni, tale sig.ra , la quale lavorava quando non lavorava mia TA”. Per_3
Adr:”Mia TA ha lavorato tutti i mesi, nel periodo da me sopra riferito, anche ad agosto secondo l'orario da me sopra riferito”.
Adr:”Le volte in cui io mi sono trovato presso l'abitazione della sig.ra le CP_1 volte in cui quest'ultima era presente, ho sentito che la sig.ra diceva alla CP_1 sig.ra di preparare da mangiare per il giorno successivo. Io mi trattenevo Pt_1 presso l'abitazione per pochi minuti, o meglio 10 o 15 minuti, giusto il tempo che la si preparava per andare via insieme a me, e in quei 10 minuti, ho Pt_1 ascoltato, talvolta, le disposizione che la dava alla per il giorno CP_1 Pt_1 dopo ”.
Adr:”Io entravo solo nel salone della sig.ra perché mia TA mi faceva CP_1 entrare solo lì”.
Il teste di parte resistente dichiarava quanto segue: “sono Testimone_3 indifferente”.
Adr:”Sono un' amica della resistente da circa 8 anni”.
Adr:”So che la mia amica aveva una baby sitter di nome e l' Persona_5 ha avuta dal 2018 al 2019; ciò so perchè in quel periodo frequentavo la loro abitazione in quanto le nostre figlie sono amiche”.
Adr:”Quando è nata la bambina aveva una tata che si chiama ma Per_1 Pt_1 non ricordo il cognome, ma non era ”. Parte_1
Adr:”Escludo che nel periodo in cui via era la baby sitter , vi Persona_5 fosse la sig.ra in qualità di baby sitter;
ciò so con precisione perché Parte_1 in quel periodo io e la mamma della resistente cercavamo di aiutare la mia amica con la bambina e con la casa”. Pt_2
Adr:”Nel periodo gennaio 2018 /2019 ho vista la ricorrente una decina di volte e ho chiesto alla mia amica chi fosse e quest'ultima mi riferì che era un' amica Pt_2 del marito che l'aiutava nelle cure alla figlia;
per quanto mi ha sempre riferito la sig.ra quest'ultima non ha mai pagato la ricorrente ”. CP_1 Parte_1
Adr:”Io, nel periodo estivo, da giugno a ottobre, lavoro in albergo, nel periodo invernale invece non lavoro;
per cui nel periodo invernale andavo presso l'abitazione della resistente in media 4/5 volte a settimana o al mattino o al pomeriggio;
nel periodo in cui lavoravo, da giugno a ottobre, di solito in media mi recavo presso l'abitazione della resistente dopo il lavoro, cioè dalle 17.00 in poi ”.
Adr:”Non ricordo, le dieci volte in cui ho visto la ricorrente, se era la mattina o il pomeriggio”.
Adr:”Non ricordo cosa facesse la ricorrente in quelle dieci volte che l'ho vista a casa della resistente, una volta l'ho vista lavare un piatto”.
Adr:”Non conosco con precisione l'orario di lavoro della baby sitter
[...]
ma so che in quell'anno lavorava prevalentemente Per_5 Controparte_1
a casa per assistere la sua bambina e usciva solo in rari casi in cui doveva parlare con il cliente”.
L'altro teste di parte resistente, , dichiarava quanto Testimone_4 segue: “sono indifferente”.
Adr:”Abito vicino alla resistente ovvero nello stesso viale ma in un altro stabile, ciò dal 2017”.
Adr:”Preciso che frequento l'abitazione della resistente dal 2017 quasi ogni giorno, in quanto, a titolo meramente gratuito e di collaborazione, aiuto la sig.ra CP_1 nella gestione della figlia che ha problemi di
[...] Persona_6 deambulazione, non essendo autonoma”. Testi
”Preciso, altresì, sono una operatrice socio-assistenziale e, all'epoca dei fatti per cui è causa, non avevo un contratto di dipendenza presso alcuna struttura bensì solo delle collaborazioni a progetti sulla base di una delibera del Comune ”.
Adr:”Dal 2017 io lavoravo, quindi, sporadicamente a volte mattina, a volte di sera a seconda delle esigenze familiari dell'utenza e solo per qualche ora”. Adr:”Nonostante ciò avevo la possibilità e il piacere di frequentare la casa della resistente in quanto avevo un bel rapporto con la primogenita della sig.ra che provvedevo anche ad accompagnarla a taekwondo”. CP_1
Adr:”Nel 2017, ricordo che la assunse in qualità di baby sitter la sig.ra CP_1
per il tramite della Parrocchia.”. Persona_5
Adr:”Intorno al 2018 il sig. marito della presentò alla moglie la Per_6 CP_1 sig.ra per aiutare la prima baby sitter e per aiutare la moglie per la Pt_1 problematica della bambina”.
Adr:”Ricordo che in quell'occasione in cui il marito presentò la sig.ra alla Pt_1 moglie, la disse che non poteva firmare il contratto di assunzione perché Pt_1 era già stata assunta come collaboratrice domestica presso un' altra famiglia, ciò ricordo con precisione perché questo colloqui avvenne in mia presenza ”.
Adr:”Ricordo che comunque la sig.ra in quell'occasione, disse che non CP_1 voleva altri aiuti”.
Adr:”Preciso che il contratto, in quell'occasione, non venne proprio proposto né dal marito, né dalla moglie”.
Adr:”Non so il cognome della famiglia presso cui, a quell'epoca, la sig.ra Pt_1 lavorava, ricordo, tuttavia, che era un personaggio importante perché benestante”.
Adr:”Dopo quell'incontro, in ogni caso, io ho visto varie volte la sig.ra presso Pt_1
l'abitazione della in quelle occasioni in cui l'ho vista giocava con la CP_1 bambina e cercava di aver un dialogo con la primogenita con la quale però non è entrata mai in sintonia”. Testi
”Preciso che io frequentavo la casa della la mattina o il pomeriggio, CP_1
a volte mi fermavo a pranzo o a cena e a volte restavo tutta la giornata”.
Adr:”Quando restavo tutta la giornata vedevo la sig.ra che arrivava verso la Pt_1 metà mattinata e si tratteneva per due/tre ore, generalmente si presentava ogni volta che c'era il sig. ed inoltre e frequentava la casa nelle occasioni di Per_6 festività natalizie o pasquali e, in queste occasioni, ci dava una mano a sparecchiare la tavola o apparecchiare ma non l'ho mai vista di fare le pulizie di casa o pulizie alla bambina”.
Adr:”Ricordo che la ha frequentato, con le modalità di cui sopra, Pt_1 sporadicamente, dal 2018 al 2019, dopo, all'epoca in cui la prima figlia fece la comunione, maggio 2019, la sig.ra scoprì il tradimento del marito con la CP_1 sig.ra e da quel momento in poi, quindi, quest'ultima non ha più messo Pt_1 piede nella casa della . CP_1
Adr:”Non ho mai visto la sig.ra pagare la ”. CP_1 Pt_1
Adr:”Non ho mai nemmeno ascoltato che la desse direttive alla ”. CP_1 Pt_1
Adr:”Non ho mai visto e né so se la fosse pagata dall'ex marito della Pt_1
. CP_1
Adr:”Preciso che ho frequentato la casa della anche nel mese di agosto CP_1
e anche in quel mese di agosto 2018/2019 ho visto la sig.ra sempre quando Pt_1
c'era l'ex marito della . CP_1
Adr:”Preciso che l'ex marito della lavoravo presso l'Agenzia dell' CP_1 CP_2 sita in Ischia”.
Adr:”Non ho mai sentito la resistente rimproverare la ricorrente o chiedere spiegazioni alla stessa per essere arrivata ad un' ora piuttosto che ad un'altra, in quanto la sig.ra non aveva un orario fisso”. Pt_1
Adr:”Nell'abitazione della oltre me, la baby sitter , c'era sempre CP_1 Per_3 la mamma della di cui non ricordo il nome, che io chiamo mami”. CP_1
Adr:”Conosco la sig.ra che è la madre dell'amica della prima figlia Testimone_3 della e che spesso pure lei si fermava presso l'abitazione della CP_1 CP_1 quando la figlia si trattenva con ”. Per_2
Adr:”Preciso che, per mio conosce, so che lavora solo presso Testimone_6
l'Agenzia di Ischia”. CP_2
Adr:”Dal maggio 2019, che io sappia, la ricorrente non ha avuto nessun tipo di contatto, né telefonicamente, né visivamente, con la resistente”.
Ciò posto, le risultanze testimoniali risultano assolutamente insufficienti a fondare l'assunto attoreo, sia per la loro estrema genericità, sia per la loro non completa attendibilità.
Gli è che la prestazione di collaborazione in forma continuativa, l'osservanza di modalità temporali della prestazione, non possono avere rilievo decisivo ai fini dell'individuazione di un rapporto di lavoro subordinato, poichè pure il lavoro autonomo può comportare una continuità di prestazioni che, data la loro natura e la loro destinazione, possono richiedere di essere svolte nel rispetto di definite modalità temporali, nell'ambito di una non propria organizzazione di mezzi e di rischi. Ciò che invece assolutamente non emerge nelle deposizioni testimoniali è
l'assoggettamento della prestatrice in questione al potere direttivo e disciplinare dell' asserita datrice di lavoro, il pagamento della retribuzione da parte della resistente in modo fisso e continuativo, la giustifica delle assenze, il rispetto degli orari ecc.., soprattutto nel caso in esame, in cui quest' ultima ha contestato l' esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Pur non volendo pretendere la dimostrazione della presenza di ordini continui, dettagliati e strettamente vincolanti, nè che risulti una stringente vigilanza sull'attività svolta dalla lavoratrice, nulla è emerso in ordine alla presenza quanto meno di direttive date dalla resistente, nulla su controlli delle modalità esecutive delle prestazioni, nulla su manifestazioni dirette o indirette di potere gerarchico, nulla su soggezioni a vincoli disciplinari per l'adempimento dell'opera, per il rispetto degli obblighi di collaborazione, per i doveri di giustificazione delle assenze.
Nulla, in definitiva, è stato accertato sull'essenziale elemento della subordinazione, non avendo i due testi di parte ricorrente riferito alcunchè al riguardo, non essendo peraltro a conoscenza diretta dei fatti su cui hanno deposto, ed essendo una di esse TA della ricorrente e come tale fortemente inattendibile, oltre che essendo stati contraddetti dai testi di parte resistente.
Pertanto, non è emerso con certezza e chiarezza quale fosse il rapporto effettivo tra le parti in causa, né a quale titolo, occasionalmente, la ricorrente si trovasse ad accudire la figlia o le figlie, “ovvero se la suddetta si tratteneva per due/tre ore, generalmente ogni volta che c'era il sig. ed inoltre e frequentava la casa Per_6 nelle occasioni di festività natalizie o pasquali,” così come riferiva la teste
, la quale essendo più vicina alla famiglia ( stante la sua Testimone_4 qualifica di operatrice socio-assistenziale) era a conoscenza diretta dei fatti per cui è causa.
Né ,agli atti, vi è altro elemento da cui poter desumere l' esistenza del rapporto di lavoro subordinato: ed invero i messaggi whatsapp depositati unitamente al ricorso e alla perizia del ctp che li ha trascritti , in primo luogo, si riferiscono unicamente ad un periodo temporale limitato rispetto a quello da accertare, ovvero al periodo tra il 29 dicembre 2018 ed il 24 giugno 2019, ed in secondo luogo, da essi, non si evincono gli elementi della subordinazione e/o della continuità del presunto rapporto di lavoro subordinato, quanto piuttosto quelli di un rapporto occasionale e saltuario resosi evidentemente necessario dalla gravissima situazione della figlia della resistente.
Pertanto, alla stregua di quanto sopra, la domanda non può essere accolta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Rigetta la domanda;
B) Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.000,00, oltre iva, cpa e contributo spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 30/10/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo