Sentenza 29 maggio 2001
Massime • 1
In tema di legislazione sui suoli, non sussiste alcuna incompatibilità fra la legislazione statale in materia di paesaggio e quella regionale in materia urbanistica, attesa anche la diversa finalità delle stesse, nell'ipotesi in cui la normativa regionale fissi vincoli maggiormente rigidi della prima e si collochi in conformità con i principi fondamentali fissati dal D.l.27 giugno 1985, n.312, convertito con legge 8 agosto 1985, n.431. (Nell'affermare tale principio la Corte ha escluso che la legge n.431 del 1985 abbia abrogato la legge della Regione Lazio n.30 del 1974, come modificata dalla legge n.52 del 1976, che fissa una disciplina di inedificabilità più restrittiva di quella statale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/05/2001, n. 35526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35526 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1. Dott. FRANCESCO TORIELLO - Presidente - del 29/05/2001
2. Dott. VINCENZO ACCATTATIS - Consigliere - SENTENZA
3. Dott. ALDO GRASSI - Consigliere - N. 1984
4. Dott. ALFREDO TERESI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
5. Prof. AMEDEO FRANCO - Consigliere - N. 42626/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da VA AN e da UM AZ;
avverso l'ordinanza emessa il 10 ottobre 2000 dal tribunale di Latina, quale giudice del riesame;
nella udienza in camera di consiglio in data 29 maggio 2001;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Prof. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VA Galati, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori avv.to Giorgio Zeppieri per il AN e VA IN per il AZ;
Svolgimento del processo
Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina, con provvedimento del 10 maggio 2000. dispose il sequestro preventivo del complesso residenziale denominato "Rosa dei Venti" in relazione ai reati di cui agli artt. 18 e 20. lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e 163 d.lgs. n. 490/1999.
VA AN ed UM AZ proposero istanza di revoca del decreto di sequestro.
Il giudice per le indagini preliminari, con ordinanza del 21 luglio 2000, rigettò l'istanza di revoca. Proposto appello, il tribunale di Latina, con ordinanza del 10 ottobre 2000, rigettò l'impugnazione. Il AN propone ricorso per cassazione deducendo:
a) violazione dell'art. 606, primo comma, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione al fumus del reato. Osserva che il provvedimento impugnato fonda la sussistenza del fumus dei reati contestati sulla base del fatto che le concessioni edilizie rilasciate dal comune di Fondi sarebbero illegittime perché l'area in questione sarebbe sottoposta ai vincoli delle leggi 1497/1939 e 431/1985 ed al limite di salvaguardia imposto dalla legge regionale Lazio n. 30/1974, modificata dalla legge regionale n. 52/1976, costituito dall'indice di fabbricabilità dello 0,001 mc/mq. Si tratta però di interpretazione erronea perché non tiene conto della circostanza che la zona su cui sono state edificate le unità immobiliari in questione è di tipo B/4, sicché essa deve intendersi come già inclusa nel perimetro del centro abitato. Inoltre, l'entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431, ha determinato il superamento, per le zone omogenee di tipo B, dei vincoli d'inedificabilità imposti dalla legge reg. n. 30/1974. Del resto, nella specie si tratta di vincolo costiero che non costituisce un vincolo assoluto ed inderogabile poiché non si applica (art. 5 legge reg. 52/1976) ai centri abitati quando si sia provveduto alla loro perimetrazione approvata con deliberazione della giunta regionale. Quindi, sono le stesse autorità competenti alla formazione del P.R.G. che hanno il potere di individuare e dichiarare i tratti di fascia costiera che, rientrando nei centri edificati, sono esenti dal relativo vincolo. Deve pertanto ritenersi che, quando la formazione del P.R.G. sopravviene dopo l'entrata in vigore del vincolo costiero, è lo stesso P.R.G. a svolgere la funzione svolta dall'atto di perimetrazione nei comuni sprovvisti di strumento urbanistico, ovvero il cui strumento urbanistico risale a tempo anteriore all'imposizione del vincolo costiero. Nel caso di specie il P.R.G. ha previsto che la zona in questione sia di ristrutturazione B/4 ed ha altresì previsto che essa sia esente dal vincolo costiero. Inoltre, tale piano regolatore è stato approvato dalla regione Lazio il 20 marzo 1978 e le concessioni edilizie che si assumono illegittime sono dotate di parere favorevole della Sopraintendenza. Lamenta poi che l'ordinanza impugnata ha completamente ignorato i limiti che incontra il potere accertativo del giudice penale dinanzi ad un atto amministrativo. Nella specie, in particolare, in presenza di un materiale probatorio contraddittorio, non univoco ed oggetto di difformi valutazioni, non erano ravvisabili ne' la macroscopicità della violazione dell'interesse sostanziale protetto ne' la possibilità di riferire l'attività edilizia alla sfera dell'illecito. Mancavano cioè i presupposti necessari per l'ammissibilità del sequestro preventivo di una costruzione abusiva pur in presenza di una concessione edilizia. In sostanza, non sono stati evidenziati elementi tali da far ritenere la consapevolezza della palese illegittimità del provvedimento o la collusione con le autorità amministrative. Inoltre, l'ordinanza impugnata non ha preso in considerazione i nuovi elementi prodotti dalla difesa per escludere l'illegittimità delle concessioni.
Il AZ propone anch'egli ricorso per cassazione deducendo:
a) violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n.47, all'art. 1 legge 431/1985, all'art. 5 legge reg. Lazio 52/1975,
all'art. 1 legge reg. Lazio 30/1974 ed insussistenza del fumus delicti. Osserva che la zona interessata è di tipo B/4, cioè inclusa nel centro abitato, sicché è sottratta al vincolo d'inedificabilità assoluta ex art. 1 legge 431/1985 e art. 5 legge reg. Lazio 52/1976. Erroneamente il tribunale ha ritenuto l'illegittimità del P.R.G. del comune di Fondi e quindi delle concessioni edilizie che avevano permesso l'insediamento. Il tribunale, infatti, ha ritenuto che la giunta regionale avesse approvato non il P.R.G. originariamente adottato dal comune, ma quello risultante dalle modifiche, stralci e prescrizioni da essa disposti, rispetto ai quali le concessioni e gli immobili non erano conformi. Ha altresì ritenuto che la zona B/4 in questione, poiché originariamente esclusa dalla perimetrazione del centro abitato approvata il 25 maggio 1976, deve ritenersi gravata ex legge reg. 52/1976 dalla limitazione di edificabilità pari allo 0,001 mq/mc. Ha infine ritenuto la non corrispondenza tra la tavola n. 12 di zonizzazione, parte integrante del P.R.G., con quanto prescritto dalla delibera regionale d'approvazione del 27 marzo 1978, a sua volta recepita nella delibera comunale 16 maggio 1980. Sennonché questa conclusione viola l'art. 3 della legge reg. n. 30/1974, secondo cui l'operatività della norma ivi prevista ha vigenza sussidiaria e temporanea per i comuni privi di strumenti urbanistici e cessa allorché gli stessi si dotino di perimetrazione urbana o, a fortiori, di P.R.G. approvato dalla giunta regionale. Nella specie il P.R.G che supera ed assorbe eventuali pregresse perimetrazioni, fu approvato dalla giunta regionale il 27 marzo 1978, stabilendo per le zone B/4 un indice di edificabilità pari allo 0,80 mc/mq., cui sono conformi le concessioni edilizie ed i manufatti in questione.
Vi è altresì violazione dell'art. 5 legge reg. n. 52/1976, secondo cui l'indice d'inedificabilità dello 0,001 mc/mq non opera per i centri urbani muniti di perimetrazione comunale o, a fortiori, di P.R.G. approvato dalla giunta regionale.
L'ordinanza impugnata, pertanto, erroneamente non ha tenuto conto: a) che essendo intervenuto il P.R.G. dopo le leggi regionali, esso era divenuto la fonte primaria di riferimento rispetto alla quale verificare la conformità e la legittimità delle concessioni rilasciate: b) che la sopravvenienza del P.R.G. aveva determinato la cessazione delle prescrizioni regionali sussidiarie e temporanee, ed il superamento e l'assorbimento di eventuali pregresse perimetrazioni urbane;
c) che il P.R.G. poteva legittimamente derogare ai vincoli costieri regionali, perché non di natura assoluta;
d) che il P.R.G. ancorché per ipotesi affetto da vizi d'illegittimità, se non caducato nelle sedi competenti, conserva la propria operatività, anche in ordine agli indici di edificabilità più elevati di quelli previsti dalle leggi regionali;
e) che il cittadino, anche se munito di medie cognizioni tecniche, non può onerarsi dell'obbligo di autovalutare la legittimità dell'atto, salvo per evenienze macroscopiche.
b) violazione dell'art. 606. primo comma, lett. b). cod. proc. pen. in relazione all'art. 5 cod. pen. ed in relazione al principio di stretta legalità. Lamenta che erroneamente il tribunale non ha escluso l'illiceità per carenza dell'elemento soggettivo in presenza di un errore scusabile e non ha tenuto conto della presunzione di legittimità che assiste gli atti amministrativi.
c) violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla l. 20/3/1865, n. 2248, all. E, nella parte in cui il tribunale si è autoattribuito il potere riservato ad altri organi di valutare la legittimità di atti amministrativi, mentre il giudice ordinario ha solo il potere di disapplicare l'atto. Nella specie il tribunale ha erroneamente vagliato la legittimità del P.R.G. sostituendosi di fatto al giudice amministrativo, sebbene la eventuale illegittimità dell'atto non risultasse in modo eclatante, ed ha comunque omesso di indicare di quale illegittimità eclatante si trattasse.
d) violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per travisamento del fatto e manifesta illogicità, nella parte in cui il tribunale ritiene erroneamente che le concessioni edilizie in questione siano state rilasciate sulla base di un P.R.G. adottato dal comune ma non approvato dalla giunta regionale e siano difformi dalla delibera di approvazione del 27 marzo 1998 che prescriveva modifiche, stralci e prescrizioni, tra cui una zona d'inedificabilità assoluta in cui ricadrebbe il complesso in questione. Al contrario, tali prescrizioni non riguardano la zona interessata dal detto complesso edilizio.
Vi è inoltre travisamento del fatto nella parte in cui l'ordinanza impugnata ha erroneamente ritenuto l'esclusione della zona B/4 dalla perimetrazione del centro abitato approvata dalla giunta regionale il 25 luglio 1976 e di conseguenza l'applicabilità in via sussidiaria e residuale dell'art. 5 legge reg. 52/1976 laddove prescrive un indice di edificabilità dello 0,001 mc/mq. Tale travisamento deriva dall'acritica adesione del tribunale alla dichiarazione dell'arch. Fioretti il quale, nel fare riferimento alla perimetrazione urbana approvata il 25 maggio 1976, ha ignorato che l'esclusione della zona B/4 dalla perimetrazione indicata era stata superata ed assorbita dall'approvazione del P.R.G.
Motivi della decisione
L'argomento principale su cui si basano sia gli appelli avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina del 21 luglio 2000, reiettiva dell'istanza di revoca del sequestro preventivo del complesso residenziale denominato "Rosa dei Venti" disposto con decreto dello stesso giudice del 10 maggio 2000, sia gli attuali ricorsi per cassazione è costituito dalla tesi che l'area in questione dovrebbe considerarsi esclusa dal vincolo di inedificabilità assoluta ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 431/1985 e dal limite di salvaguardia imposto dalla legge regionale Lazio n. 30/1974, modificata dalla legge regionale n. 52/1976,
costituito dall'indice di fabbricabilità dello 0,001 mc/mq, e ciò sia perché si tratta di una zona di tipo B/4 e quindi da ritenersi già inclusa nel perimetro del centro abitato e sia perché l'entrata in vigore della legge n. 431/1985 ha determinato il superamento, per le zone omogenee di tipo B, dei vincoli imposti dalla legge regionale n. 30/1974, in quanto l'art. 1 della suddetta legge n. 431/1985 dispone appunto che il vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sui territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, non si applica alle zone omogenee di tipo A e B, di talché, trattandosi nella specie di una zona omogenea di tipo B, la stessa resta esclusa dal vincolo di inedificabilità. Sostengono, infatti, i ricorrenti che, quando la formazione del piano regolatore generale sopravviene, come nel caso di specie, all'entrata in vigore del vincolo costiero, allora è lo stesso P.R.G. ad assumere quella funzione che è svolta dall'atto di perimetrazione nei comuni sprovvisti di strumento urbanistico ovvero il cui strumento urbanistico risalga a tempo anteriore all'imposizione del vincolo, di modo che l'attribuzione di una destinazione urbanistica incompatibile con il vincolo va interpretata come equivalente all'inclusione nel perimetro del centro abitato. Nel caso in esame, appunto, il piano regolatore generale, approvato dalla regione Lazio il 20 marzo 1978, ha previsto che la zona in questione sia di ristrutturazione B/4, cioè inclusa nel centro abitato, e quindi ha implicitamente previsto che essa sia esente dal vincolo costiero, avendo stabilito per le zone B/4 un indice di edificabilità pari a 0,80 mc/mq, cui sono conformi le concessioni edilizie ed i manufatti in questione.
Questa tesi, che pur si basa su una decisione del Consiglio di Stato, Sez. 4^, del 27/7/1983, n. 586, è stata però respinta (oltre che da diverse altre decisioni dei giudici amministrativi), anche dalla recente sentenza n. 3392 del 24 ottobre 2000 emessa da questa stessa Sezione - sul ricorso proposto dai medesimi ricorrenti AN VA e AZ UM avverso l'ordinanza del tribunale di Latina del 2 giugno 2000 con la quale, in sede di riesame, venne rigettata l'istanza di dissequestro delle 68 unità abitative e dei relativi terreni situati nella medesima zona - con motivazione che questo Collegio condivide e quindi ritiene di dover confermare, rinviando per relationem alla stessa per tutto quanto qui non riportato. Ed, infatti, la legge regionale Lazio n. 52 del 1976, dispone all'art. 1 che, nelle parti del territorio di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30, ossia;
per quel che qui importa, nei territori costieri compresi in una fascia territoriale della profondità di trecento metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare (lett. a), prima parte), l'indice di edificabilità territoriale è stabilito in 0,001 mc/mq, e che in tali zone qualunque attività costruttiva o comunque di trasformazione del terreno è vietata prima del l'approvazione dello strumento urbanistico attuativo. Il successivo art. 5, peraltro, prevede che "le disposizioni di cui al precedente art. 1 non si applicano ai centri edificati quando si sia provveduto alla loro perimetrazione approvata con deliberazione della giunta regionale. La perimetrazione delimita i centri esistenti mediante una linea continua che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi con l'esclusione delle aree esterne anche se interessate dal processo di urbanizzazione". L'art. 3 della legge regionale Lazio 2 luglio 1974, n. 30, poi, disponeva che la perimetrazione avrebbe dovuto essere adottata dai consigli comunali ed approvata con deliberazione della giunta regionale, anche per i comuni già provvisti di strumento urbanistico.
È, quindi, evidente che l'art. 5 della legge regionale n. 59 del 1976, al secondo comma, predispone dei rigorosi presupposti in base ai quali deve essere effettuata la perimetrazione, valevole esclusivamente ai fini dell'applicazione di questa normativa, e che le norme regionali in questione pongono vincoli territoriali che hanno fonte diversa dal piano regolatore generale e che sono pienamente operanti ed efficaci anche se non recepiti in un piano regolatore generale di successiva emanazione (cfr. Sez. 3^, 24 ottobre 2000, AN, cit., pag. 10). È stato pertanto esattamente affermato che, ai fini dell'esonero dal divieto di edificabilità di cui alle disposizioni in esame, la necessità di un provvedimento di perimetrazione del centro abitato assolve ad una esigenza diversa e più specifica di quella perseguita dall'art. 17, primo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, poiché la legge regionale ha inteso bensì esonerare i centri edificati dal vincolo di inedificabilità in questione, ma ciò solo subordinatamente all'adozione, da parte del comune, di un formale ed inequivocabile provvedimento a ciò preordinato. Pertanto, ai fini di che trattasi, è irrilevante che in uno strumento urbanistico del comune sia prevista nella zona interessata una parziale urbanizzazione ed edificabilità (T.A.R.Lazio, Sez. 2^, 23 settembre 1987, n. 1503). D'altra parte, anche con riferimento all'ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, si è affermato che essa prevede una tassativa procedura per la perimetrazione del centro abitato, cui è riconosciuta natura e portata di strumento urbanistico, con forza normativa secondaria e rilevanza esterna;
pertanto, la suddetta perimetrazione deve essere effettuata sulla base del procedimento prescritto e, quindi, non può essere desunta da una mera situazione di fatto, ne' da altra deliberazione avente differente oggetto ed adottata senza il rispetto della procedura (Cons. Stato, Sez. 4^, 7 marzo 1977, n. 211). In ogni modo, le leggi regionali che stabiliscono un divieto tassativo di costruzione lungo le fasce costiere non consentono alcun potere discrezionale alla pubblica amministrazione, derivando direttamente dalla legge una presunzione assoluta d'inedificabilità nell'interesse pubblico (Cass. Pen., Sez. 3^, 27 maggio 1981, Ziggiotto, m. 150.802). Del resto, anche la citata decisione del Consiglio di Stato, Sez. 4^, del 27.7.1983, n. 586, aveva ammesso e sottolineato la peculiarità del provvedimento di perimetrazione in questione, affermando che il potere di individuare e dichiarare i tratti di fascia costiera esenti dal vincolo non è un potere discrezionale e che la perimetrazione di cui si tratta ha natura ricognitiva e non programmatica e comporta il dovere per gli organi che la compiono di osservare un rigoroso criterio ricognitivo.
E non sembra poi priva di significato, ai fini dell'interpretazione cui qui si aderisce. la disposizione di cui all'art. 2 della legge regionale Lazio n. 52 del 1976, la quale espressamente stabilì che le previsioni degli strumenti urbanistici eccedenti il limite di edificabilità prescritto o che comunque risultassero in contrasto con le disposizioni della legge stessa, cessavano di avere efficacia con l'entrata in vigore della medesima legge regionale, il che conferma l'opinione che il legislatore regionale volle che gli strumenti urbanistici, anche quelli precedenti, non fossero comunque in contrasto con le disposizioni della legge in questione e quindi escluse che l'unica eccezione legislativamente prevista per i centri edificati, subordinata all'esplicito presupposto dell'emanazione di uno specifico provvedimento di perimetrazione approvato con deliberazione della giunta regionale, potesse essere analogamente estesa anche ad una eventuale destinazione incompatibile con il vincolo data da un eventuale futuro piano regolatore generale, proprio perché le disposizioni di quest'ultimo non avrebbero mai potuto essere in contrasto con il vincolo imposto dalla legge stessa e quindi un piano regolatore generale non avrebbe mai potuto dare ad una determinata zona una destinazione incompatibile con il vincolo stesso in mancanza dello specifico provvedimento di perimetrazione. Ne consegue che deve appunto essere seguita l'opinione affermata dalla citata sentenza della Sez. 3^, 24 ottobre 2000, AN, secondo cui un piano regolatore generale, ancorché formato dopo l'imposizione del vincolo costiero, ma in contrasto con le rigorose e tassative indicazioni della legge regionale n. 52 del 1976 deve essere considerato illegittimo e comunque non idoneo a far ritenere come incluse nel centro abitato zone che ivi non siano state incluse dallo specifico provvedimento di perimetrazione previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 52 del 1976, ancorché si tratti di zone che il piano regolatore generale eventualmente classifichi nella tipologia B/4. Con la conseguenza che, in assenza dello specifico provvedimento di perimetrazione, anche in una zona classificata di tipo B/4 continua a sussistere il vincolo d'inedificabilità assoluta di cui alle suddette leggi regionali.
Orbene, nel caso di specie è pacifico in punto di fatto che il comune di Fondi effettuò la perimetrazione ai sensi delle due citate leggi regionali con provvedimento approvato con deliberazione regionale n. 2946 del 25 maggio 1976 ed è altresì pacifico che i terreni in questione non si trovano all'interno di questa perimetrazione, sicché per essi non è venuto meno il vincolo di inedificabilità assoluta previsto dalle suddette leggi regionali. Del resto la medesima sentenza della Sez. 3^ 24 ottobre 2000, AN, ha altresì messo in evidenza che, anche secondo la citata sentenza del Consiglio di Stato, l'attribuzione di una destinazione urbanistica incompatibile con il vincolo costiero potrebbe essere interpretata come equivalente all'inclusione nel perimetro del centro unificato, sempre però che o sia univoca, e che in quelle specifiche fattispecie risulti inequivoca la volontà di sottrarre al vincolo quelle aree e comunque di non tenerlo in alcuna considerazione. Orbene, nella delibera di approvazione del piano regolatore generale del comune di Fondi in data 20 marzo 1978, risulta la continua considerazione delle "previsioni di inedificabilità a m. 300 dalla battigia contenute nella legge regionale n. 30 del 30 luglio 1974", sicché, anche qualora l'interpretazione della citata sentenza del Consiglio di Stato fosse condivisibile, bisognerebbe comunque considerare che, nel caso in esame la giunta regionale tenne ben presente la perimetrazione effettuata in base alle predette leggi regionali ed intese mantenerla in tutti i casi, escludendo soltanto quelle zone che o distano più di 300 metri dalla battigia o sono incluse nella prescritta delimitazione, e cioè quelle per cui non si applica la legge regionale oppure è stabilita una espressa eccezione ovvero hanno ottenuto in maniera immediata ed univoca una differente destinazione urbanistica. Circostanza quest'ultima che non può ritenersi verificata per le ragioni indicate nella sentenza della Sez. 3^, 24 ottobre 2000, AN, ed alle quali pertanto si rinvia intendendole qui pienamente riportate. Quest'ultima sentenza ha anche esattamente messo in evidenza come la tesi dei ricorrenti risulti smentita pure dalla successiva legislazione regionale, ed in particolare dalle leggi regionali n. 49 del 1984 e n. 24 del 1988. La prima, infatti, a conferma del presupposto necessario della deroga da rinvenire legislativamente in maniera esclusiva nello specifico provvedimento di perimetrazione, esclude in modo espresso solo alcune zone costiere, individuate nella planimetria allegata, di determinati comuni del Lazio, fra i quali non è compreso quello di Fondi, ribadendo per le altre zone il pieno vigore della disciplina prevista dalle leggi regionali n. 30 del 1974 e n. 52 del l976, in tal modo rendendo palesemente illegittima un'interpretazione del piano regolatore generale che tendesse ad equiparare un'eventuale classificazione nella zona B/4 alla specifica perimetrazione dei centri abitati prevista dalle suddette leggi regionali. Il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 224 del 1998, poi, stabilisce che le disposizioni di tale articolo (le quali prevedono una fascia di rispetto per la tutela dei territori costieri di m. 300 dalla battigia con indice di edificabilità dello 0,001 mc/mq, cioè le stesse previsioni della precedente normativa) non si applicano nei centri abitati perimetrati ai sensi della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30, e successive modificazioni, e nelle zone individuate con la lettera "B" nelle planimetrie allegate alla legge regionale 10 agosto 1984, n. 49.
Nel presente procedimento, peraltro, l'ordinanza impugnata del tribunale di Latina supera le considerazioni finora qui svolte ed i principi affermati dalla precedente sentenza di questa Sezione 24 ottobre 2000, AN, anche in base a due ulteriori serie di argomentazioni relative alla validità ed all'ambito di efficacia del piano regolatore generale del comune di Fondi approvato dalla giunta regionale con delibera n. 1353 del 20 marzo 1978, argomentazioni che portano anch'esse ad escludere che le zone in questione possano ritenersi sottratte al vincolo d'inedificabilità assoluta previsto dalle due suddette leggi regionali.
Ha, infatti, esattamente osservato, in primo luogo, l'ordinanza impugnata che la disciplina del piano generale rientra nell'ambito delle funzioni amministrative in materia urbanistica trasferite alle regioni (art. 117 Cost;
artt. 80 e segg. legge 616/1977). È tuttavia pacifico che la materia urbanistica non comprende anche la materia della tutela del paesaggio, materia da ricondursi all'art. 9, secondo comma, Cost. e soltanto delegata alle regioni (cfr. Corte cost.,
decc. n. 94 del 1985 e n. 151 del 1986; T.A.R. Puglia, sez. Lecce, 6 febbraio 1990, n. 130; Cass. pen. Sez. 3^, 29 gennaio 2001, n. 256, Matarrese). Da ciò deriva che per la materia della tutela del paesaggio resta il principio della subordinazione alla legge delle deliberazioni degli organi amministrativi non solo comunali ma anche regionali (come è confermato dall'art. 150 del recente testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali 29 ottobre 1990, n. 490, il quale ribadisce "l'obbligo di conformazione" dei piani regolatori generali e degli altri strumenti urbanistici alle previsioni dei piani territoriali paesistici e dei piani urbanistici-territoriali adottati dalle regioni ai sensi del precedente art. 149, che riproduce il contenuto normativo dell'art. 1 bis della legge n. 431/1985). Dal che consegue poi che le prescrizioni ed i vincoli dettati da fonti sovraordinate, anche non appartenenti al sistema della pianificazione territoriale (come, ad es., le leggi statali e regionali in materia ambientale), sono automaticamente inserite nel cd. "contenuto eteronomo" del piano regolatore generale, con l'ulteriore conseguenza che l'omissione della ricezione di tali prescrizioni e vincoli ed il contrasto con essi costituisce vizio di legittimità del piano regolatore generale. Il che comporta una ulteriore conseguenza sul piano della interpretazione, ossia che, in base al principio generale dell'ordinamento secondo cui deve sempre essere preferita la c.d. interpretazione adeguatrice, ossia quella che non comporta l'illegittimità di un atto per contrasto del suo contenuto con i precetti contenuti in una fonte di rango sovraordinato o comunque in una fonte cui spetta la competenza, nel caso di dubbio il contenuto del piano regolatore generale deve appunto essere sempre interpretato nel senso che esso non sia in contrasto con le prescrizioni ed i vincoli dettati non solo da fonti sovraordinate ma da fonti comunque competenti a regolare la materia della tutela del paesaggio che, come si è visto, esula dalla materia urbanistica nella quale propriamente rientra il piano regolatore generale. Nel dubbio, quindi, il piano regolatore generale del comune di Fondi approvato dalla giunta regionale con delibera n. 1353) del 20 marzo 1978, deve essere interpretato nel senso che esso abbia comunque fatti salvi i vincoli di inedificabilità assoluta previsti per le zone costiere dalle citate leggi regionali n. 30 del 1974 e n. 52 del 1976, e ciò anche sulla base della continua considerazione di tali previsioni di inedificabilità, della chiara intenzione della giunta regionale di mantenere in tutti i casi valida la perimetrazione effettuata in base alle leggi regionali in questione, escludendo soltanto quelle zone che o distano più di 300 metri dalla battigia o sono incluse nella prescritta delimitazione, e delle altre considerazioni dianzi ricordate e di quelle contenute nella citata sentenza di questa Sezione 24 ottobre 2000, AN.
In secondo luogo, l'ordinanza impugnata ha altrettanto esattamente osservato che, ai fini della "vigenza" del piano regolatore generale quale atto amministrativo a contenuto normativo di riferimento per la valutazione di legittimità delle concessioni edilizie che in base ad esso vengono rilasciate, deve necessariamente valutarsi anche il procedimento di formazione di tale strumento urbanistico, il quale, sulla base del disposto degli artt. 8 e 10 della legge urbanistica n.1150/1942, è unanimemente definito, da dottrina e giurisprudenza,
quale atto amministrativo complesso, imputabile congiuntamente al comune ed alla regione nelle distinte fasi dell'adozione e dell'approvazione. Dal che consegue che, nella valutazione della legittimità del titolo concessorio, deve aversi riguardo al piano regolatore generale non come adottato dal comune ma così come approvato dalla regione.
Partendo da questa premessa di diritto, l'ordinanza impugnata ha poi ritenuto che il motivo di gravame basato sul rilievo che i terreni in questione ricadono nella zona B/4 del piano regolatore generale "adottato" dal comune di Fondi non ha valenza decisoria ai fini della legittimità dei titoli concessori, e ciò perché il tribunale ha accertato in punto di fatto le seguenti circostanze: a) che con la delibera n. 1353 del 20 marzo 1978 la giunta regionale non approvò il piano regolatore generale quale adottato dal comune di Fondi, ma quale risultante dalle "modifiche, stralci e prescrizioni" contenute nella parte motiva della delibera di approvazione - nella quale, ad es., si parlava di "stralcio della zona B/4 (i.f. 0,80 mc/mq) lungo il canale S. AN ... nel quale debbono intendersi vietati ulteriori incrementi di cubatura" e che i suoli non asserviti alle costruzioni già realizzate dovevano intendersi destinati ad usi agricoli secondo la disciplina istituita per le zone V/2 (if 0,01 mc/mq) - ed ancora per la zona costiera a monte della s.s. Flacca fra il canale NE e il canale S. AN (zona riguardante il presente procedimento) si prescriveva il declassamento a "zona di verde agricolo di particolare pregio ambientale" con indice di utilizzazione fondiaria dello 0,001 mc/mq di una fascia di rispetto della profondità di m. 150 lungo il fiume NE, in continuità con quella litoranea;
si prevedeva altresì il ridimensionamento della zona di ristrutturazione B/4 prevista tra il comparto 19 in località Serbatoio e la statale Flacca, mediante la soppressione e la conseguente destinazione a verde agricolo (V/2 if 0,003 mc/mq) delle aree edificabili non ancora impegnate da costruzioni lungo la riva del canale per una profondità di m. 100; si disponeva inoltre la soppressione di tutte le zone B/4, C/3, VU, AU e P del comparto 17 comprese in una fascia di 150 metri dalla riva del canale -; b) che poiché la zona B/4 in questione era stata esclusa dalla perimetrazione del centro abitato approvata dalla giunta regionale il 25 maggio 1976, essa risultava sottoposta all'applicazione della legge regionale n. 30 del 1974, che consentiva l'edificazione, previo piano particolareggiato, con indice di edificabilità pari allo 0,001 mc/mq; c) che non vi era conformità tra la tavola n. 12 del grafico allegato al piano regolatore generale aggiornato con delibera del comune di Fondi del 16 maggio 1980, che avrebbe dovuto recepire le prescrizioni della delibera regionale n. 1353 del 20 marzo 1978 e quella risultante dalle modifiche, stralci e prescrizioni di cui alla dette delibera di approvazione;
d) che l'area in oggetto, già solo parzialmente ricompressa nella perimetrazione del centro abitato effettuata dal comune di Fondi con delibera commissariale n. 400 del 9 agosto 1974, era stata completamente stralciata dalla perimetrazione deliberata dalla giunta regionale il 25 maggio 1976, n. 2046.
In altre parole, l'ordinanza impugnata, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, ha ritenuto che, in ogni caso, la zona in questione non potesse essere qualificata come zona B/4 sulla base del piano regolatore generale così come approvato dalla giunta regionale il 20 marzo 1978, perché tale zona non rientrava in quelle così qualificabili in considerazione delle "modifiche, stralci e prescrizioni" contenute nella parte motiva della delibera di approvazione del detto P.R.G.. Di conseguenza non può considerarsi nè erronea in punto di diritto ne' manifestamente illogica la conclusione cui è giunta l'ordinanza impugnata di ritenere sussistente il fumus di illegittimità delle concessioni edilizie in questione non solo in quanto rilasciate in base ad un piano regolatore generale non conforme a quello approvato ma anche perché in violazione delle prescrizioni dettate dalla legislazione statale e regionale in materia ambientale e paesaggistica.
Le medesime considerazioni valgono a far ritenere infondato il motivo secondo cui il vincolo imposto dalla legge regionale n. 30/1974 dovrebbe ritenersi ormai superato per effetto dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 431/1985, il quale ha appunto disposto che il vincolo paesaggistico di cui alla legge n. 1497/1939 (che per effetto del precedente primo comma del medesimo articolo si applica anche ai territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 m. dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare), non si applica, tra l'altro, alle zone omogenee di tipo A e B, sicché non potrebbe applicarsi nella specie trattandosi appunto di una zona omogenea di tipo B. Sennonché, come si è appena visto, il giudice del merito, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, ha invece stabilito che i terreni in questione non possano farsi rientrare nella zona B/4 sulla base del piano regolatore generale così come approvato dalla giunta regionale il 20 in marzo 1978. Con il che viene meno lo stesso presupposto di fatto sii cui si basa il motivo di ricorso.
In ogni caso, per completezza d'esposizione, può rilevarsi che, anche qualora i terreni in questione rientrassero nella zona B, il motivo sarebbe ugualmente infondato. Ed, infatti, il secondo comma dell'art. 1 della legge n. 431/1985 esclude le zone B unicamente dalla applicazione del vincolo paesaggistico di cui alla legge n.1497/1939, e non vi è alcuna ragione per ritenere - anche sulla base di una interpretazione adeguatrice che escluda l'illegittimità di una normazione statale di dettaglio in materia di competenza regionale e già disciplinata da una disposizione di legge regionale - che le escluda anche dalla applicazione del vincolo di inedificabilità posto dalla legge regionale n. 30 del 1974, vincolo che può essere derogato esclusivamente dall'apposito provvedimento di perimetrazione del centro abitato approvato dalla giunta regionale.
Del resto, già la precedente ricordata sentenza 24 ottobre 2000, n. 3392, AN, di questa Sezione, aveva messo in evidenza che non era prospettabile alcuna reciproca interferenza tra i due atti legislativi, dal momento che gli stessi si muovono "su piani differenti per l'attuazione ed individuazione di diversi interessi, a volte coincidenti perché tra loro intersecandosi nell'unitaria finalità di tutela del territorio, sia sotto quello costituzionale, sicché la regione ha statuito in materia di sua competenza, non ha contraddetto alcuna legislazione statale costituente norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica anzi la ha attuata e coordinata con la materia urbanistica in virtù del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni". Nè le disposizioni in esame di cui alle citate leggi regionali n. 30 del 1974 e n. 52 del 1976 possano ritenersi abrogate implicitamente per contrasto con le disposizioni della legge statale n. 431/1985, in correlazione a quanto disposto dagli artt. 9 e 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. Ed invero, come ben messo in evidenza dalla sentenza di questa Sezione 29 gennaio 2001, n. 256, Matarrese, alla cui motivazione sulla questione per il resto si rinvia, gli artt. 9 e 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 riguardano le materie attribuite alla competenza regionale ex art. 117 Cost. (art. 9, comma 1) e stabiliscono l'abrogazione delle norme regionali in contrasto con "i principi fondamentali" delle leggi della Repubblica (art. 10, comma 1). L'effetto abrogante si verifica solo nei casi di diretta ed accertata incompatibilità tra le due norme (Corte cost., sent. n. 153 del 1995), mentre nella specie una incompatibilità siffatta non sussiste, poiché non vi è assoluta contraddittorietà tra le disposizioni in esame, tale da renderne impossibile l'applicazione contemporanea. Inoltre, le disposizioni delle due citate leggi regionali non possono ritenersi in contrasto, e perciò incompatibili, con "i principi fondamentali" posti dalla legge n.431/1985, in quanto la legge regionale riguarda la materia urbanis1ica, attribuita alla competenza delle regioni dall'art. 117 Cost., mentre la legge statale è riferita alla tutela del paesaggio,
materia da ricondursi all'art. 9, secondo comma, Cost. e che è soltanto delegata alle regioni. Del resto, anche secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, l'urbanistica e la tutela del paesaggio continuano a mantenere ciascuna una propria specificità (Corte cost. sent. n. 437 del 1991, secondo la quale "l'art. 80 del d.P.R. 24.7.1977 n. 616, non comporta l'inclusione della materia della tutela del paesaggio in quella dell'urbanistica, assegnata alla competenza esclusiva delle regioni"). La pianificazione urbanistica e quella paesaggistica perseguono fini distinti, anche se i mutamenti intervenuti nelle rispettive pianificazioni hanno condotto il paesaggio e l'urbanistica ad "una sorta di mutualità integrativa, per effetto della quale la tutela dei valori paesaggistico-ambientali si realizza anche attraverso la pianificazione urbanistica" alla stregua della disposizione di cui all'art. 1 bis della legge n. 431/1985 (Corte cost., sent. n. 379 del 1994). Ne consegue che non può sussistere alcuna incompatibilità tra normativa statale e regionale, non essendovi dubbio che una zona di territorio, interessata o meno da vincolo paesaggistico di inedificabilità assoluta o relativo, possa essere comunque sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta quale misura di salvaguardia correlata alla pianificazione urbanistica del territorio.
Nella specie, quindi, devono continuare a trovare applicazione i vincoli d'inedificabilità posti dalle due suddette leggi regionali. Del resto, esclusa per i motivi suddetti l'abrogazione delle disposizioni regionali in esame da parte della legge n. 431/1985, deve comunque escludersi anche un contrasto, nel senso della non conformità, tra le disposizioni regionali ed i principi fondamentali posti dalla legge statale in questione, eventualmente da considerarsi come norme fondamentali di riforma economico-sociale, contrasto tale da dar luogo ad un dubbio di illegittimità costituzionale sopravvenuta delle norme regionali. Ed invero le norme regionali in questione dettano una disciplina che si pone non già nel senso della non conformità con i principi posti dalla citata legge statale bensì, all'inverso, proprio nel senso indicato da detti principi dettando una disciplina più restrittiva, da ritenersi sempre ammessa, proprio perché si pone sempre nel solco della applicazione dei medesimi principi. Del resto, il vincolo di inedificabilità in questione è stato confermato per le zone di rispetto costiero dalla legge regionale Lazio n. 24 del 1998, il cui art. 5 ha ribadito che restano escluse dal vincolo esclusivamente i centri abitati perimetrati ai sensi della legge regionale n. 30 del 1974, e nessuno ha mai dubitato che tale norma sia illegittima per contrasto con un principio fondamentale posto dalla legge statale n. 431 del 1985. I ricorrenti sostengono poi che nella specie si tratterebbe di un vincolo di inedificabilità non già assoluto ed inderogabile, dal momento che esso non si applica ai centri edificati quando si sia provveduto alla loro perimetrazione approvata con deliberazione della giunta regionale, con la conseguenza che l'attribuzione da parte di un piano regolatore generale successivo di una destinazione incompatibile con il vincolo costiero andrebbe interpretata come equivalente all'inclusione nel perimetro del centro abitato. Si sono però già indicate le ragioni per cui questa tesi non può essere condivisa e perché debba, al contrario, ritenersi che l'esclusione dal vincolo di inedificabilità possa avvenire esclusivamente mediante lo specifico provvedimento di perimetrazione previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 52 del 1976, provvedimento non surrogabile ne' sostituibile da alcuna deliberazione di piano regolatore generale. In ogni caso, la più volte ricordata sentenza di questa Sezione 24 ottobre 2000, n. 3392, AN, che si condivide anche su questo punto, ha già posto in evidenza che la natura di vincolo d'inedificabilità assoluta deriva da quanto stabilito dal primo comma dell'art. 3 della legge regionale Lazio n. 30 del 1974, secondo cui nelle zone indicate dalle lett. a) e b) dell'art. 1 (zone di rispetto costiero e lacustre) "non possono essere eseguite costruzioni e opere di qualsiasi natura". Nè tale natura del vincolo può venir meno per effetto dell'art. 1 della legge regionale n. 52 del 1976 che consente una minima edificabilità nella misura dell'indice dello 0,001 mc/mq., comprendendo nel calcolo della cubatura realizzabile quella già esistente, giacché il secondo comma del medesimo articolo dispone che "qualsiasi attività costruttiva, o comunque di trasformazione del terreno, è vietata prima dell'approvazione dello strumento urbanistico attuativo" e, quindi, si tratta di norme eccezionali rispetto alla disposta inedificabilità assoluta secondo quanto, con modulazione differente degli interventi ammissibili, è previsto dalla legislazione statale. Eguale valore eccezionale hanno poi le deroghe in materia di opere pubbliche o di interesse pubblico (art. 7 legge regionale n. 30 del 1974 e art. 6 legge regionale n. 52 del 1976) e di stabilimenti balneari danneggiati da eccezionali mareggiate (legge regionale n. 22 del 1980). Nè - secondo la condivisa citata sentenza del 24 ottobre 2000, n. 3392 - può modificare tale impostazione l'espresso riferimento contenuto nell'art. 5, primo comma, della legge regionale n. 24 del 1998 di "vincolo paesistico ai sensi dell'art. 82, quinto comma, lett. a), del d.P.R. n. 6116/1977", dal momento che tale riferimento non muta la natura del vincolo e cioè se, per queste specifiche fattispecie, comporti una inedificabilità assoluta o relativa, tanto più che la normativa regionale lascia integri i ristrettissimi indici di cubatura e le precedenti eccezioni e deroghe, a volte ulteriormente limitandole.
I ricorrenti lamentano inoltre violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla l. 20/3/1865, n. 2248,
all. E, nella parte in cui il tribunale si è autoattribuito il potere di valutare la legittimità, non solo delle concessioni edilizie, ma anche degli atti che sono collocati a monte del procedimento, ed in particolare la legittimità del piano regolatore generale, con ciò esercitando un potere riservato ad altri organi e sostituendosi di fatto al giudice amministrativo, spettando al giudice ordinario solo il potere di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi, e ciò sebbene la eventuale illegittimità dell'atto non risultasse in modo eclatante ed omettendo comunque di indicare ove fosse ravvisabile nelle concessioni edilizie una eventuale illegittimità eclatante. Il motivo è infondato perché il giudice del merito ha dato congrua ed adeguata motivazione delle ragioni per le quali ha ritenuto che le concessioni edilizie in questione fossero viziate da una illegittimità che risultava in modo eclatante, mettendo in evidenza che sussisteva il fumus della illegittimità delle concessioni edilizie in oggetto non solo in quanto rilasciate in base ad un piano regolatore generale non conforme a quello approvato, ma anche in quanto rilasciate in violazione delle prescrizioni della normativa statale e regionale in materia ambientale e paesaggistica, e che non poteva negarsi che, in relazione ai beni protetti da tale normativa - la quale interagisce e si riflette su quella attinente alla materia urbanistica - la violazione dell'interesse sostanziale fosse "macroscopica", atteso che si trattava di edificazione di vasta area già sottoposta a specifica tutela con dd.mm. 15.12.1959 e 29.8.1977 per i vincoli di cui alla legge 1497/1939, che ha per confini il mare nella parte anteriore, il canale di Torre NE ed il canale di S. AN rispettivamente sul lato sinistro e destro, ed il lago di Fondi verso l'entroterra, area già segnalata dal FMN (Fondo Mondiale per la Natura) per la realizzazione di oasi naturale o zona protetta. Inoltre, come sottolineato dalla più volte citata sentenza 24 ottobre 2000, n. 3392, AN, ogni questione sui limiti del sindacato del giudice penale sulla concessione edilizia illegittima è nella specie superata proprio dalla macroscopica illegittimità delle concessioni rilasciate, tanto più che è stato contestato anche il reato di lottizzazione abusiva, rinvenibile nella necessità espressamente richiesta per detti territori della redazione di un piano particolareggiato tra i quali è compreso quello di lottizzazione.
D'altra parte, nella specie non si verte in tema di disapplicazione di atti amministrativi, ed in particolare delle concessioni edilizie e del piano regolatore generale del comune di Fondi.
Invero, secondo il principio affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite 21.12.1993, Borgia, il giudice penale, nel valutare la sussistenza o meno della liceità di un intervento edilizio, deve verificarne la conformità a tutti i parametri di legalità fissati dalla legge, dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione edificatoria. Il giudice penale, nei casi in cui nella fattispecie di reato sia previsto un atto amministrativo ovvero l'autorizzazione del comportamento del privato da parte di un organo pubblico, non deve limitarsi a verificare l'esistenza ontologica dell'atto o provvedimento amministrativo, ma deve verificare l'integrazione o meno della fattispecie penale "in vista dell'interesse sostanziale che tale fattispecie assume a tutela", nella quale gli elementi di natura extrapenale convergono organicamente, assumendo un significato descrittivo. È la stessa descrizione normativa del reato che impone al giudice un riscontro diretto di tutti gli elementi che concorrono a determinare la condotta criminosa, ivi compreso l'atto amministrativo (per un'ampia disamina della questione si rinvia testualmente a Cass. Sez. 3^ 21.1.1997, Volpe, le cui argomentazioni possono intendersi qui riportate). A norma dell'art. 101 Cost., il giudice è soggetto "soltanto" alla legge e non sarebbe soggetto soltanto alla legge un giudice penale che arrestasse il proprio esame all'aspetto esistenziale e formale di un atto sostanzialmente contrastante con i presupposti legali (v., per tale affermazione, Cass., Sez. 3^ 2.5.1996, n. 4421. Oberto). Entrambi i ricorrenti pongono peraltro anche il vero problema, cioè quello che investe l'elemento psicologico dei reati contestati, non potendosi sottoporre a sanzione penale colui che "effettivamente" e senza sua colpa si sia fidato dell'atto amministrativo illegittimo. Il AN, in particolare, osserva che, in presenza di un materiale probatorio contraddittorio, non univoco ed oggetto di difformi valutazioni da parte di organi giurisdizionali e di tecnici svolgenti anche funzioni pubbliche, non vi erano elementi tali da far ritenere che i ricorrenti avessero la consapevolezza della palese illegittimità del provvedimento o la loro collusione con le autorità amministrative che hanno rilasciato le concessioni. Il AZ, da parte sua, deduce violazione dell'art. 5 cod. pen. anche in relazione al principio di stretta legalità, in quanto andava esclusa l'illiceità per carenza dell'elemento soggettivo in presenza di un errore scusabile e perché il tribunale non ha tenuto conto della presunzione di legittimità che assiste gli atti amministrativi. Nel caso in esame, infatti, si è in presenza della reiterata emissione di concessioni edilizie da parte del comune di Fondi per casi analoghi, del rilascio ai ricorrenti delle specifiche concessioni e del rilascio, altresì, di numerose certificazioni e pareri provenienti da diversi enti pubblici, che costituiscono atti concreti e positivi della P.A. tali da indurre, anche nel cittadino munito di media preparazione tecnica, la ragionevole convinzione di vertere in istato di legalità.
Sennonché queste argomentazioni potranno eventualmente essere fatte valere in sede di merito appunto per escludere l'elemento soggettivo dei reati contestati, ma non sono sufficienti in questa fase cautelare a far ritenere inesistente il fumus dei reati stessi e, di conseguenza, illegittima la decisione della ordinanza impugnata di rigettare l'appello avverso la ordinanza reiettiva della richiesta di revoca del sequestro preventivo. Invero, in tema di provvedimenti applicativi di misure cautelari reali il giudice del riesame deve controllare semplicemente se il reato ipotizzato sia configurabile in relazione agli elementi processuali già acquisiti (Cass., Sez. Un., 29 gennaio 1997, n. 23, Bassi, m. 206.657) ed in particolare, per quel che qui interessa, può allargare l'orizzonte del sindacato di legittimità anche all'assenza dell'elemento psicologico del reato, ma sempre che tale assenza risulti ictu oculi. Il che, nel caso di specie, non si verifica in quanto, come si è già ricordato, il giudice del merito, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, ha ritenuto che fosse ravvisabile una "macroscopica" violazione delle prescrizioni dettate dalla normativa statale e regionale, anche in considerazione della nota e particolare natura della area in questione, sicché non può certamente affermarsi in questa sede di legittimità che dagli atti risulta ictu oculi l'assenza dell'elemento psicologico dei reati contestati. Allo stato, quindi, non può certo escludersi l'esistenza cautelare di evitare le specifiche conseguenze dei reati commessi, che possano aggravare o porre in pericolo l'interesse protetto, e ciò senza nemmeno voler considerare che, poiché nella specie risulta contestato anche il reato di lottizzazione abusiva, quand'anche in sede di merito tale reato dovesse essere escluso unicamente per la mancanza dell'elemento soggettivo, il sequestro preventivo allo stato risulterebbe comunque giustificato per il fatto che, per la lottizzazione abusiva, è prevista dall'art. 19 legge 28 febbraio 1985, n. 47, la confisca obbligatoria sia dei terreni lottizzati che delle opere edificate, e ciò anche indipendentemente da una sentenza di condanna, e quindi anche quando gli imputati siano assolti dal reato solo per mancanza dell'elemento soggettivo (Cass. Sez. 3^, 13.7.1995, n. 12471, Besana;
15.10.1997, Sapuppo;
23.12.1997, n. 3900, Farano;
11.1.1999, n. 216, Iorio Unisci Ascoltato;
29.01.2001, n. 256, Matarrese) e che, per disporre il sequestro preventivo di cose per le quali è prevista la confisca obbligatoria, si può prescindere, ai sensi dell'art. 321, secondo comma, cod. proc. pen. dalle esigenze cautelari (Cass. Sez. 3^, 1.12.2000, Catena, emessa nell'ambito dello stesso procedimento cautelare in esame e concernente uno degli immobili sottoposti al sequestro preventivo con la medesima ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Latina del 22 maggio 2000). Il AN, infine, lamenta che non sarebbero stati presi in considerazione i nuovi elementi prodotti dalla difesa per escludere l'illegittimità delle concessioni edilizie. Trattasi però di un motivo con il quale vengono dedotte censure in punto di fatto, e quindi inammissibile in questa sede, dal momento che con esso si tende, in realtà, a censurare non una mancanza di esame di elementi probatori decisivi da parte della ordinanza impugnata, bensì la valutazione che quest'ultima ha compiuto sulla rilevanza di tale documentazione. Il tribunale di Latina, invero, anche qui con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, ha ritenuto l'irrilevanza delle certificazioni rilasciate il 28.6.2000 dal comune di Fondi e del parere espresso dalla sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Lazio il 12.7.1999, nonché del parere emesso il 13.1.1999 sulle concessioni che si assumono illegittime, trattandosi di certificazioni e pareri formulati sulla base della delibera di adozione del piano regolatore generale e dei relativi grafici del 16.3.1973 (e non già del piano regolatore generale come risulta approvato con delibera della giunta regionale n. 1353 del 20.3.1978);
mentre esattamente l'ordinanza impugnatala poi ritenuto che la correttezza della valutazione della "conformità" a detta delibera di quella n. 88 del 16.5.1980 - con la quale il comune di Fondi avrebbe interpretato e graficizzato definitivamente tutte le prescrizioni della delibera regionale di approvazione" - effettuata dal dirigente la ripartizione urbanistica del Comune di Fondi nella "certificazione" del 28.6.2000 dovrà trovare più legittimata fonte in sede di giudizio.
Il AZ, infine, lamenta travisamento del fatto e manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui il tribunale ritiene erroneamente che le concessioni edilizie in questione siano state rilasciate sulla base di un P.R.G. adottato dal comune ma non approvato dalla giunta regionale e siano difformi dalla delibera di approvazione del 27 marzo 1998 che prescriveva modifiche, stralci e prescrizioni, tra cui una zona di inedificabilità assoluta in cui ricadrebbe il complesso in questione, mentre, al contrario, tali prescrizioni non riguarderebbero la zona interessata dal detto complesso edilizio. E ciò perché le modifiche e le prescrizioni dettate dalla delibera regionale di approvazione riguarderebbero il settore "delimitato e non compreso nel comparto 19", mentre l'ordinanza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che il ridimensionamento riguardava la "zona di ristrutturazione B/4 prevista tra il comparto 19 in località Serbatoio e la statale Flacca, mediante la soppressione e la conseguente destinazione a verde agricolo (V/2 if 0,01 mc/mq) delle aree edificabili non ancora impegnate da costruzioni lungo la riva del canale per una profondità di m. 100". Inoltre, dalla tavola di zonizzazione n. 12 costituente parte integrante del piano regolatore generale si desumerebbe che la fascia "vincolata" con destinazione a verde agricolo denominata nella delibera della giunta regionale "V/2 if 0,003 mc/mq" per una profondità di 100 metri a partire dalla riva stessa, è completamente estranea alla zona B/4 impegnata dal complesso edilizio in questione. L'altro settore del comparto 19, posto a sud verso il mare e caratterizzato da una zigrinatura obliqua, risulta classificato B/4, la cui edificabilità è consentita con indice pari a 0,80 mc/mq, conformemente alle concessioni ed ai manufatti in esame.
Si tratta però di motivi esclusivamente in punto di fatto e quindi da ritenersi inammissibili in questa sede di legittimità dove non è certo consentito riesaminare la documentazione già valutata dal giudice del merito per dare alla stessa una interpretazione diversa da quella che il giudice del merito le ha attribuito. In ogni modo, la motivazione dell'ordinanza impugnata sul punto non risulta affatto manifestamente illogica ne' risultano dal testo del provvedimento i denunciati travisamenti di fatto. Ed invero, l'ordinanza impugnata riferisce che la delibera di approvazione della giunta regionale parlava di "ridimensionamento della zona di ristrutturazione B/4 prevista tra il comparto 19 in località Serbatoio e la statale Flacca, mediante la soppressione e la conseguente destinazione a verde agricolo (V/2 if 0,003 mc/mq) delle aree edificabili non ancora impegnate da costruzioni lungo la riva del canale per una profondità di m. 100 a partire dalla riva stessa", e non può certamente ritenersi, specie in questa fase cautelare, manifestamente illogica la interpretazione data a tale frase, nel senso che, poiché si parlava della "zona di ristrutturazione B/4 prevista tra il comparto 19 in località Serbatoio e la statale Flacca", il ridimensionamento riguardava anche il settore ricompresso nel comparto 19, e non già soltanto quello delimitato da tale comparto, non potendosi attribuire alla circostanza che è stato usato il termine "tra" il comparto, anziché quello "dentro" il comparto il significato che il comparto 19 doveva ritenersi escluso dal ridimensionamento. Anzi, proprio l'uso della parole "tra il comparto 19 ... e la statale Flacca" sembra indicare l'intenzione di ricomprendere nel ridimensionamento anche il comparto 19. Sicché nessuna rilevanza avrebbe comunque quanto, secondo il ricorrente, sarebbe desumibile dalla tavola di zonizzazione n. 12 costituente parte integrante del piano regolatore generale, e ciò anche perché l'ordinanza impugnata ha accertato in punto di fatto proprio che non vi è conformità tra la tavola 12 del grafico allegato al piano regolatole generale aggiornato con delibera del comune di Fondi del 16.5.1980, che avrebbe dovuto recepire le prescrizioni della delibera regionale di approvazione del piano regolatore generale n. 1353 del 20.3.1978, e quella risultante dalle modifiche, stralci e prescrizioni di cui a detta delibera di approvazione.
Da ultimo il AZ deduce travisamento del fatto anche nella parte in cui l'ordinanza impugnata ha erroneamente ritenuto l'esclusione della zona B/4 dalla perimetrazione del centro abitato approvata dalla giunta regionale il 25 luglio 1976 e di conseguenza l'applicabilità in via sussidiaria e residuale dell'art. 5 legge reg. 52/1976 laddove prescrive un indice di edificabilità dello 0,001 mc/mq, mentre le concessioni ed i manufatti in esame contemplano una edificabilità dello 0,80 mc/mq. Travisamento questo che sarebbe derivato dalla acritica adesione del tribunale alla dichiarazione dell'arch. Fioretti il quale, nel fare riferimento alla perimetrazione urbana approvata il 25 maggio 1976, ha ignorato che l'esclusione della zona B74 dalla perimetrazione indicata era stata superata ed assorbita dall'approvazione del P.R.G.. La censura è manifestamente infondata perché, come si è in precedenza ampiamente dimostrato, la qualificazione come zona B/4 compiuta dal piano regolatore generale - a parte le considerazioni svolte dal giudice del merito sulla validità ed ambito di efficacia del P.R.G. e comunque sulla non conformità delle concessioni rilasciate al piano regolatore generale approvato - non può in alcun modo equivalere allo specifico provvedimento di perimetrazione del centro edificato previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 52 del 1976, a seguito del quale soltanto può ritenersi non applicabile ai centri edificati l'indice di edificabilità dello 0,001 mc/mq stabilito dal precedente art. 1, e nel caso di specie è pacifico, in punto di fatto, che la perimetrazione urbana approvata il 25 maggio 1976 agli effetti del citato art. 5 della legge regionale n. 52 del 1976 non comprendeva i terreni e le zone in questione.
I ricorsi devono pertanto essere rigettati con conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione 3^ penale rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 29 maggio 2001. Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2001