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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 12/02/2026, n. 2420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2420 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2420/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
CIARDIELLO STEFANO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13814/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale V. Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250024336783000 TASSA AUTO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2374/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1), difeso dall'avv.to Difensore_1, la cartella di pagamento n. 02820250023433678300, notificata il 16/5/2025, avente ad oggetto tassa auto per l'anno 2019, portata dall'avviso di accertamento n. 964042009214, presuntivamente notificato il 06/09/2022, per l'importo di euro 296,32.
Eccepisce il ricorrente il decorso del termine decadenziale/prescrizionale per l'azione di recupero del tributo, il decorso del termine decadenziale per l'iscrizione a ruolo, la mancata notifica del prodromico avviso di accertamento su indicato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Napoli che ha rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva essendo tutta la fase antecedente alla trasmissione del ruolo di competenza esclusiva dell'ente impositore.
Si è costituito l'ente impositore Regione Campania che ha rilevato l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento provveduto in autotutela all'annullamento della pretesa impositiva con richiesta contestuale di estinzione del procedimento per la cessata materia del contendere con compensazione delle sepese di lite.
Il ricorso è stato trattato all'Udienza del 9 febbraio 2026 ove è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Non può che essere preso atto del difetto di notifica del prodromico avviso di accertamento e del successivo annullamento della pretesa impositiva da parte della resistente regione Campania.
Purtuttavia non si può addivenire alla richiesta di estinzione del procedimento posta dalla resistente Regione
Campania non essendovi agli atti alcuna comunicazione del suddetto annullamento alle altre parti resistenti, specificatamente all'ente di riscossione.
Le spese considerato l'intervenuto annullamento in autotutela vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Napoli addì 9 febbraio 2026
Il Giudice
Dott. Stefano Ciardiello
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
CIARDIELLO STEFANO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13814/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale V. Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250024336783000 TASSA AUTO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2374/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1), difeso dall'avv.to Difensore_1, la cartella di pagamento n. 02820250023433678300, notificata il 16/5/2025, avente ad oggetto tassa auto per l'anno 2019, portata dall'avviso di accertamento n. 964042009214, presuntivamente notificato il 06/09/2022, per l'importo di euro 296,32.
Eccepisce il ricorrente il decorso del termine decadenziale/prescrizionale per l'azione di recupero del tributo, il decorso del termine decadenziale per l'iscrizione a ruolo, la mancata notifica del prodromico avviso di accertamento su indicato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Napoli che ha rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva essendo tutta la fase antecedente alla trasmissione del ruolo di competenza esclusiva dell'ente impositore.
Si è costituito l'ente impositore Regione Campania che ha rilevato l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento provveduto in autotutela all'annullamento della pretesa impositiva con richiesta contestuale di estinzione del procedimento per la cessata materia del contendere con compensazione delle sepese di lite.
Il ricorso è stato trattato all'Udienza del 9 febbraio 2026 ove è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Non può che essere preso atto del difetto di notifica del prodromico avviso di accertamento e del successivo annullamento della pretesa impositiva da parte della resistente regione Campania.
Purtuttavia non si può addivenire alla richiesta di estinzione del procedimento posta dalla resistente Regione
Campania non essendovi agli atti alcuna comunicazione del suddetto annullamento alle altre parti resistenti, specificatamente all'ente di riscossione.
Le spese considerato l'intervenuto annullamento in autotutela vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Napoli addì 9 febbraio 2026
Il Giudice
Dott. Stefano Ciardiello