Sentenza 28 settembre 1999
Massime • 1
In tema di impugnazione di misure cautelari, non sussiste interesse dell'indagato all'osservanza della norma che impone la indicazione del termine nell'ordinanza impositiva della suddetta misura (quando essa è finalizzata a garantire l'acquisizione e la genuinità della prova), nel caso in cui il provvedimento restrittivo sia giustificato anche dalla necessità di dare risposta alle esigenze cautelari relative al pericolo di fuga ed alla reiterazione del comportamento criminoso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/09/1999, n. 4428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4428 |
| Data del deposito : | 28 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Franco Marrone Presidente del 28.9.1999
Dott. Renato L. Calabrese Consigliere SENTENZA
Dott. Sandro Occhionero Consigliere N.4428
Dott. Mario Rotella Consigliere REGITRO GENERALE
Dott. Paolo Antonio Bruno Consigliere N.25.862/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso, proposto da
LA BE, n. ad OPPIDO MAMERTIMA l'1.5.'42
Avverso l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta, sezione per il riesame, 7.5.'99.
Visti gli atti consentiti, udita la relazione del Consigliere Dott. Sandro Occhionero e le conclusioni del sostituto procuratore generale, Dott. Vincenzo Martusciello, che ha chiesto il rigetto del ricorso, la Corte osserva quanto segue.
Svolgimento del procedimento e motivi della decisione BE LA, preside dell'I.T.C. di Erice "G. Verga" (istituto scolastico parificato), è indagato con la moglie RA DA, coordinatrice amministrativa della scuola, per i reati continuati di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale, (artt. 81 cpv., 110, 476 e 479 c.p.) e corruzione (artt. 81 cpv., 110 e 319 c.p.), per il rilascio di false attestazioni del conseguimento del diploma di maturità a studenti, dei quali solo alcuni avevano effettivamente frequentato i corsi, ricevendone come compenso somme di denaro, reati commessi in Palermo ed Erice sino al 1997/1998.
Sottoposto agli arresti domiciliari per il pericolo di inquinamento delle prove e di reiterazione dei reati della stessa indole con provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta del 22.4.'99, LA ha proposto richiesta di riesame, conclusasi con la conferma della misura cautelare da parte del tribunale con l'ordinanza indicata in epigrafe.
L'interessato impugna con ricorso per cassazione e deduce con il 1^ motivo la nullità dell'ordinanza del g.i.p., in violazione di norme processuali, per l'omessa indicazione della data di scadenza della misura (artt. 292.2 e 274 let. "a" c.p.p.), la mancata specificazione delle indagini da compiere, la carenza di concrete esigenze probatorie e del pericolo di inquinamento della prova (in considerazione del tempo trascorso dalla commissione dei reati e dalla perquisizione domiciliare del novembre '98). Con gli altri motivi (ad eccezione dell'ultimo, il 9^) deduce carenze e illogicita' di motivazione dell'ordinanza di riesame sul pericolo e sulla possibilità concreta della reiterazione di reati analoghi, sulla qualificazione del reato di falso ipotizzabile (ideologico o materiale), sulla personalità dell'indagato, sull'esistenza e la gravità degli indizi nei suoi confronti;
Con il 9^ motivo eccepisce la nullità dell'ordinanza cautelare per l'applicazione della misura in violazione degli artt. 275.2 bis e 284 c.p.p. nonostante fosse incensurato e potesse beneficiare della sospensione condizionale della pena.
Il primo motivo è infondato.
In ordine all'eccezione di nullità per omessa indicazione della data di scadenza della misura (artt. 292.2 lett. "d" e 274 let. "a" c.p.p.), applicata per esigenze probatorie, si deve osservare che, secondo la giurisprudenza prevalente, la fissazione della durata non è necessaria, quando la misura è stata disposta anche a tutela di altre esigenze cautelari, come nel caso di specie (tra le tante Cass, Sez. IV, 96/4.280, rv. 204.130). Peraltro, anche a ritenere che l'indicazione della data sia sempre obbligatoria (Sez. I, 96/56 29, rv. 203.56 7), è rilevante ai fini della decisione la questione dei limiti dell'interesse all'impugnazione per questo motivo, nell'ipotesi di ordinanza emessa anche per altre distinte esigenze cautelari.
Si è affermato che l'interesse è subordinato alla contestuale contestazione di tutte le esigenze cautelari, poste a giustificazione della misura (Sez. III, 97/56, rv. 207.88 3), ma, ad avviso del collegio, ciò non è sufficiente. È necessario, perché esso in concreto sussista, non solo che l'impugnazione investa le altre esigenze cautelari considerate nel provvedimento, ma anche che sia accolta in ordine ad esse.
Infatti l'interesse all'impugnazione è il riflesso dell'interesse a dedurre l'invalidità dell'atto ed è presunto ex lege solo in materia di nullità assolute (artt. 179 e 182.1 c.p.p.), ma deve essere accertato, ai fini dell'ammissibilità dell'eccezione, se è dedotta una nullità di altra natura. E la nullità eccepita nel caso in esame appartiene a una delle fattispecie considerate nell'art. 292.2 c.p.p.. Esse non hanno natura assoluta, ma appartengono a un terzo genere, e, anche se devono essere dichiarate d'ufficio, possono essere sanate ex art. 185 c.p.p. dal tribunale del riesame con l'integrazione del contenuto carente del provvedimento impugnato, come ha già affermato la Corte (Sez. I, 96/2.271, rv. 204.82 3). Si deve, perciò, concludere che ad esse è applicabile, oltre alla disposizione, disciplinata nel citato art. 185, anche quella, contenuta nell'art. 182.1 c.p.p., che subordina l'ammissibilità dell'eccezione di una nullità non assoluta (che sia relativa o di ordine generale) al concreto interesse della parte a dedurla, disposizione che va correlata alla norma in materia di interesse all'impugnazione di cui all'art. 568.4 c.p.p.. Va precisato ancora che il concetto di interesse all'osservanza della norma non può essere interpretato in senso meramente soggettivo (altrimenti sussisterebbe, comunque, sia pure al solo fine dilatorio del processo), ma deve essere inteso anche in senso oggettivo, considerando le prerogative processuali del diritto alla difesa come esigenza collettiva ad un corretto ed equo processo e valutandone, quindi, l'ambito con il criterio della ragionevolezza. Questo criterio di ragionevolezza induce a concludere che non sussiste un interesse della parte, processualmente rilevante, all'osservanza della norma (indicazione del termine di cui all'art. 292.2 lett. "d"), nell'ipotesi in citi ta misura è stata validamente disposta anche per esigenze di natura diversa da quelle probatorie, attuali nella fase del riesame.
Quindi, in relazione a questa eccezione, non è ammissibile il ricorso per carenza di interesse, non essendo esso fondato in relazione agli altri profili e motivi di impugnazione proposti. Infatti, quanto alle altre questioni delineate con il 1^ motivo (specificazione delle indagini da compiere e delle esigenze probatorie, pericolo di inquinamento della prova) e prospettate con gli altri motivi ad eccezione del 9^ (pericolo di reiterazione di reati analoghi, qualificazione del falso come ideologico o materiale, personalità dell'indagato, esistenza e gravità degli indizi), si deve osservare:
- che si tratta di questioni che, comunque siano prospettate, attengono alla motivazione;
- che il tribunale ha riportato in motivazione una ampia e articolata sintesi delle dichiarazioni degli indagati delle sommarie indicazioni raccolte e ha esposto fatti e circostanze (incendio doloso nel quale si è perduta parte della documentazione, acquisizione di documenti in sede di perquisizione), dando ragione delle conclusioni che ne ha tratto;
- che su questi dati con ragionamento logico ed esaustivo ha motivato un giudizio di fatto, come tale incensurabile in questa fase processuale, dell'esistenza e gravità degli indizi, del pericolo di reiterazione di reati analoghi e di inquinamento della prova e, quanto meno implicitamente, della pericolosità dell'indagato;
- che, anche se non ne contiene una dettagliata specificazione questa motivazione è sufficiente ad indicare l'esistenza di necessità indagative;
- che è irrilevante allo stato, non incidendo sulla gravità dei fatti e della pena, la qualificazione del falso come materiale o ideologico.
Quanto al nono e ultimo motivo esso non è ammissibile, perché proposto per la prima volta in questa sede, e, comunque, perché la questione dedotta è manifestamente infondata, giacché la valutazione della gravità degli illeciti, espressa nell'ordinanza, indica una valutazione chiaramente negativa, anche se implicita, della concedibilità del beneficio, in relazione alla eventuale pena e alla meritevolezza.
Per le ragioni sopra indicate il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alla spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 28 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 1999