Cass. pen., sez. V, sentenza 11/03/2015, n. 32676
CASS
Sentenza 11 marzo 2015

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È abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., a seguito di una istanza della persona offesa, revoca un decreto di archiviazione pronunciato "de plano", e, successivamente dichiarando inammissibile l'opposizione alla richiesta di archiviazione nel frattempo formulata, emetta un nuovo decreto di archiviazione, essendo tale tipologia di provvedimento suscettibile di modificazione solo a seguito di un'istanza di riapertura delle indagini del pubblico ministero, ovvero di una decisione di annullamento, in sede di legittimità, per violazione del contraddittorio. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla persona offesa avverso il secondo decreto di archiviazione emesso dal GIP, rilevando che, siccome il potere del giudice si era già esaurito con il primo provvedimento di archiviazione, la successiva decisione era stata illegittimamente assunta e, quindi, contro di questa, la persona offesa, che avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione avverso il primo decreto, non era legittimata a dolersi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 11/03/2015, n. 32676
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32676
    Data del deposito : 11 marzo 2015

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