Sentenza 11 marzo 2015
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., a seguito di una istanza della persona offesa, revoca un decreto di archiviazione pronunciato "de plano", e, successivamente dichiarando inammissibile l'opposizione alla richiesta di archiviazione nel frattempo formulata, emetta un nuovo decreto di archiviazione, essendo tale tipologia di provvedimento suscettibile di modificazione solo a seguito di un'istanza di riapertura delle indagini del pubblico ministero, ovvero di una decisione di annullamento, in sede di legittimità, per violazione del contraddittorio. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla persona offesa avverso il secondo decreto di archiviazione emesso dal GIP, rilevando che, siccome il potere del giudice si era già esaurito con il primo provvedimento di archiviazione, la successiva decisione era stata illegittimamente assunta e, quindi, contro di questa, la persona offesa, che avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione avverso il primo decreto, non era legittimata a dolersi).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/03/2015, n. 32676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32676 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2015 |
Testo completo
32 6 7 6/ 1 5 DEPOSITATA IN CANCELLERIA adeli 24 LUG 2015 REPUBBLICA ITALIANA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Carmela Lanzuise LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 11/03/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. MAURIZIO FUMO - Consigliere - N. 361 Dott. MARIA VESSICHELLI - Rel. Consigliere REGISTRO GENERALE Dott. GRAZIA MICCOLI N. 26285/2014 Dott. ANGELO CAPUTO - Consigliere - Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FO ON N. IL 01/08/1967 parte offesa nel procedimento c/ UI IU N. IL 01/12/1976 D'RR IU N. IL 07/09/1981 avverso l'ordinanza n. 57/2013 GIP TRIBUNALE di MATERA, del 03/05/2013 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; Ө Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Elisabetta CESQUI, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato decreto (depositato in data 7 maggio 2014) il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Matera ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione della : persona offesa e disposto l'archiviazione del procedimento a carico di IU UI e IU D'RR, indagati per il reato di cui agli artt. 110 - 479 cod. pen.
2. Ha proposto ricorso per cassazione la persona offesa ON FO, con atto redatto dal difensore procuratore speciale avv. Pasquale FAVALE. E' stata dedotta la violazione di legge processuale, lamentando la mancata fissazione della camera di consiglio nella quale il Giudice avrebbe dovuto decidere sull'istanza di archiviazione formulata dal PM con l'opposizione della persona offesa. Viene, inoltre, censurata la decisione del G.I.P. nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità della opposizione della persona offesa non limitandosi a effettuare una valutazione sulla sola pertinenza e specificità delle investigazioni suppletive richieste ma impropriamente anticipando una valutazione di merito sulla capacità dimostrativa di quelle indagini, asserendo che le stesse avrebbero consentito una diversa valutazione dei fatti accertati con le investigazioni compiute.
3. Con atto depositato in data 30 luglio 2014 il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. Risulta dagli atti che il G.I.P. ha accolto la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, dichiarando inammissibile l'opposizione della persona offesa, dopo aver disposto, a seguito di una istanza di quest'ultima che aveva rilevato una irregolarità nella notifica dell'avviso di richiesta di archiviazione, la revoca del precedente decreto emesso il 16 gennaio 2013. La suddetta revoca non poteva essere disposta, perché essa ha prodotto una indebita regressione del procedimento, consentendo il riesame della richiesta di archiviazione, su cui il giudice aveva già pronunciato, consumando il suo potere conoscitivo al riguardo. Questa Corte ha avuto modo di affermare anche di recente che è abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., dopo aver emesso decreto di archiviazione "de plano", accoglie una successiva istanza di restituzione nel termine avanzata dalla persona offesa per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione e fissa la relativa udienza camerale, in quanto il decreto di archiviazione è suscettibile di modificazione solo a seguito di un'istanza di riapertura delle indagini del pubblico ministero, ovvero a seguito di decisione di annullamento, in sede di legittimità, per violazione del contraddittorio (Sez. 6, n. 14538 del 18/03/2015, Domenici, Rv. 263114). Va evidenziato che in materia si registra un orientamento di legittimità che ha negato l'abnormità genetica, intesa come uso di potere non previsto e non consentito dal nostro ordinamento, della revoca del decreto di archiviazione sulla base da un lato - della - 2 -revocabilità del decreto ex art. 414 cod.proc.pen., e dall'altro della possibilità da parte del giudice di rinnovare l'atto affetto da nullità, prevista dall'art. 185, comma 2, cod. proc. pen., non ostando a ciò sia la regressione del procedimento, laddove non sia diversamente stabilito (art. 185, comma 3, cod. proc. pen.) (Sez. 6, Sentenza n. 41994 del 2004, Scopece;
Sez. 5, : Sentenza n. 45161 del 28/09/2010, Becquet e altro, Rv. 249124). In particolare, si sostiene che, avendo il G.I.P. il potere di riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 cod. proc. pen., tale potere implicherebbe logicamente il potere di rimuovere gli effetti preclusivi del precedente decreto di archiviazione. Nè, secondo l'orientamento in esame, sussisterebbe una abnormità funzionale, non verificandosi alcuna stasi procedimentale. Opposto orientamento, cui questo collegio aderisce, (Sez. 6, 20.1.2011, n. 3414, P.m. c/o Anzola;
Sez. 4, 05/03/2010 n. 11854, Salmi;
Sez. 5, 5 luglio 2010, n. 35920, Pirracchio;
Sez. 4, 13 giugno 2006, n. 26876, Nuti;
Sez. 5, 24 ottobre 2000, n. 4509, Gatto) considera, invece, che la nullità dell'ordinanza di revoca del decreto di archiviazione può essere impugnata solo con il ricorso per cassazione e che la revoca stessa è estranea al sistema processuale, con la conseguente abnormità del provvedimento che la disponga. Si sostiene, infatti, che il sistema processuale vigente è stato voluto secondo una precisa e rigida distinzione dei ruoli di ogni soggetto che vi partecipa e preclude al giudice qualsiasi potere di impulso dell'azione penale, espressamente riservato alla pubblica accusa, anche nel procedimento di archiviazione. Non trova, quindi, giustificazione un provvedimento di revoca del decreto di archiviazione, dato che il potere di esercitare l'azione penale si è già consumato e può essere ripristinato solo con il verificarsi di specifiche circostanze previste dallo stesso codice di rito. Il decreto di archiviazione costituisce atto dotato di -sia pur limitata- stabilità e di effetto - limitatamente preclusivo e può venir meno solo quando venga annullato a seguito di impugnazione con ricorso per cassazione, a causa della violazione del contraddittorio;
mentre i suoi effetti preclusivi possono essere neutralizzati quando, su istanza del Pubblico Ministero, venga decretata la riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 cod. proc. pen. Quindi, tornando al caso in esame, si deve ritenere che il potere di decisione del giudice si era già esaurito con il primo provvedimento di archiviazione e la successiva decisione, in seguito all'opposizione della persona offesa, è stata illegittimamente assunta. La persona offesa avrebbe dovuto proporre ricorso avvero il precedente decreto e non può ora dolersi della dichiarata inammissibilità dell'opposizione, che irritualmente è stato posto in condizione di formulare.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 marzo 2015 Il consigliere estensore Il Presidente Grazia Miccoli Maurizio FUMO фир 3