CASS
Sentenza 5 luglio 2023
Sentenza 5 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/07/2023, n. 29019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29019 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RE TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LU OM, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29019 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 18/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 12 luglio 2022, la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza con la quale AR IO era stato condannato per il reato di usura. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di AR, osservando che la Corte territoriale aveva respinto il motivo di appello con il quale si impugnava l'ordinanza emessa dal giudice di primo grado ai sensi dell'art. 500 comma 4 cod. proc. pen. con cui erano state acquisite le informazioni rese dalle persone offese dinanzi la Direzione Investigativa Antimafia con una motivazione apparente, generica, contraddittoria ed in violazione del dettato di cui all'art. 500 cod. proc. pen., non rinvenendosi una motivazione che desse atto di circostanze sintomatiche di una paventata intimidazione connotate da precisione, obiettività e significatività; non poteva assumere alcuna rilevanza la "amnesia" dei testimoni, che erano stati sentiti a distanza di dodici anni dai fatti. 1.2 Il difensore rileva che nella sentenza impugnata si affermava che le sommarie informazioni testimoniali della persona offesa EP NI erano del tutto attendibili in ragione della loro coerenza e logicità, mentre la deposizione resa in dibattimento risultava connotata da silenzi e dimenticanze, nonché da una versione dei fatti tesa a minimizzare la portata offensiva della vicenda: si trattava di una motivazione del tutto contraddittoria ed illogica, nonché volta al travisamento della prova, atteso che non si comprendeva il motivo per cui venivano valorizzate le sommarie informazioni e non la deposizione testimoniale di NI, prova regina del processo. Altrettanto contraddittoria -prosegue il difensore- era la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui si riteneva che la cessione del credito vantato da AR al coimputato IA era frutto di una strategia programmata tra i due, visto che AR non aveva partecipato ad alcuna fase della vicenda che aveva interessato IA e dalla quale non aveva tratto alcun profitto. 1.3 Il difensore lamenta la mancata esclusione della recidiva: come precisato con il motivo precedente, AR non aveva partecipato ad alcuna attività intimidatoria verso la persona offesa, circostanza che già da sola avrebbe consentito di escludere l'aggravante contestata dimostrando la scarsa pericolosità dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 2 1.1 Questo Collegio intende dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui "ai fini dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni in precedenza rese dal teste, ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., gli "elementi concreti", sulla base dei quali può ritenersi che egli sia stato sottoposto ad intimidazione affinché non deponga ovvero deponga il falso, non devono necessariamente consistere in fatti che positivamente dimostrino - con un livello di certezza necessario per una pronuncia di condanna - l'esistenza di specifici atti di violenza o minaccia indirizzati verso il medesimo, potendo, invece, essere desunti da circostanze sintomatiche dell'intimidazione, emerse anche nello stesso dibattimento, secondo parametri correnti di ragionevolezza e persuasività, alla luce di una valutazione complessiva delle emergenze processuali" (Sez.2, 29393 del 22/04/2021, PG/Antoniello, Rv. 281808) Ciò premesso, si deve rilevare come la Corte di appello abbia evidenziato che le quattro persone offese del procedimento avevano tutte ritrattato le accuse mosse contro i due imputati, negando episodi specifici che di certo non potevano essere altrimenti conosciuti dagli operanti che avevano raccolto le loro dichiarazioni (pag.3 sentenza impugnata) e che NI, parte offesa del presente procedimento "aveva fatto riferimento nel corso delle sit alle indebite pressioni ricevute dall'imputato" (pag.7 sentenza impugnata); errate sono, pertanto, le censure del ricorrente di cui ai primi due motivi di ricorso, basate su una ritrattazione della originaria versione dei fatti fornita dalla persona offesa;
1.2 Quanto al terzo motivo di ricorso, la Corte di appello ha evidenziato che la cessione del credito vantato da AR a IA era frutto di una strategia programmata tra i due imputati, tanto che AR aveva ricavato un profitto al momento conclusivo della vicenda, quando cioè il coimputato IA aveva accompagnato NI e la moglie nella banca ove era stato versato il ricavato della vendita dell'immobile di quest'ultima, e contestualmente erano stati consegnati a IA due assegni di C 12.500,00 ciascuno, e ad AR 2.800, euro in contanti. A tali motivazioni il ricorrente contrappone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). 1.3 Quanto alla mancata esclusione della recidiva, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato: nel caso in esame, la Corte di appello ha evidenziato la estrema gravità dei reati commessi da AR nel corso della sua carriera e il fatto che ha commesso il reato mentre era in esecuzione una precedente condanna, dimostrando quindi una spiccata capacità a delinquere 2 Il ricorso proposto è quindi inammissibile;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/05/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LU OM, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29019 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 18/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 12 luglio 2022, la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza con la quale AR IO era stato condannato per il reato di usura. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di AR, osservando che la Corte territoriale aveva respinto il motivo di appello con il quale si impugnava l'ordinanza emessa dal giudice di primo grado ai sensi dell'art. 500 comma 4 cod. proc. pen. con cui erano state acquisite le informazioni rese dalle persone offese dinanzi la Direzione Investigativa Antimafia con una motivazione apparente, generica, contraddittoria ed in violazione del dettato di cui all'art. 500 cod. proc. pen., non rinvenendosi una motivazione che desse atto di circostanze sintomatiche di una paventata intimidazione connotate da precisione, obiettività e significatività; non poteva assumere alcuna rilevanza la "amnesia" dei testimoni, che erano stati sentiti a distanza di dodici anni dai fatti. 1.2 Il difensore rileva che nella sentenza impugnata si affermava che le sommarie informazioni testimoniali della persona offesa EP NI erano del tutto attendibili in ragione della loro coerenza e logicità, mentre la deposizione resa in dibattimento risultava connotata da silenzi e dimenticanze, nonché da una versione dei fatti tesa a minimizzare la portata offensiva della vicenda: si trattava di una motivazione del tutto contraddittoria ed illogica, nonché volta al travisamento della prova, atteso che non si comprendeva il motivo per cui venivano valorizzate le sommarie informazioni e non la deposizione testimoniale di NI, prova regina del processo. Altrettanto contraddittoria -prosegue il difensore- era la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui si riteneva che la cessione del credito vantato da AR al coimputato IA era frutto di una strategia programmata tra i due, visto che AR non aveva partecipato ad alcuna fase della vicenda che aveva interessato IA e dalla quale non aveva tratto alcun profitto. 1.3 Il difensore lamenta la mancata esclusione della recidiva: come precisato con il motivo precedente, AR non aveva partecipato ad alcuna attività intimidatoria verso la persona offesa, circostanza che già da sola avrebbe consentito di escludere l'aggravante contestata dimostrando la scarsa pericolosità dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 2 1.1 Questo Collegio intende dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui "ai fini dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni in precedenza rese dal teste, ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., gli "elementi concreti", sulla base dei quali può ritenersi che egli sia stato sottoposto ad intimidazione affinché non deponga ovvero deponga il falso, non devono necessariamente consistere in fatti che positivamente dimostrino - con un livello di certezza necessario per una pronuncia di condanna - l'esistenza di specifici atti di violenza o minaccia indirizzati verso il medesimo, potendo, invece, essere desunti da circostanze sintomatiche dell'intimidazione, emerse anche nello stesso dibattimento, secondo parametri correnti di ragionevolezza e persuasività, alla luce di una valutazione complessiva delle emergenze processuali" (Sez.2, 29393 del 22/04/2021, PG/Antoniello, Rv. 281808) Ciò premesso, si deve rilevare come la Corte di appello abbia evidenziato che le quattro persone offese del procedimento avevano tutte ritrattato le accuse mosse contro i due imputati, negando episodi specifici che di certo non potevano essere altrimenti conosciuti dagli operanti che avevano raccolto le loro dichiarazioni (pag.3 sentenza impugnata) e che NI, parte offesa del presente procedimento "aveva fatto riferimento nel corso delle sit alle indebite pressioni ricevute dall'imputato" (pag.7 sentenza impugnata); errate sono, pertanto, le censure del ricorrente di cui ai primi due motivi di ricorso, basate su una ritrattazione della originaria versione dei fatti fornita dalla persona offesa;
1.2 Quanto al terzo motivo di ricorso, la Corte di appello ha evidenziato che la cessione del credito vantato da AR a IA era frutto di una strategia programmata tra i due imputati, tanto che AR aveva ricavato un profitto al momento conclusivo della vicenda, quando cioè il coimputato IA aveva accompagnato NI e la moglie nella banca ove era stato versato il ricavato della vendita dell'immobile di quest'ultima, e contestualmente erano stati consegnati a IA due assegni di C 12.500,00 ciascuno, e ad AR 2.800, euro in contanti. A tali motivazioni il ricorrente contrappone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). 1.3 Quanto alla mancata esclusione della recidiva, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato: nel caso in esame, la Corte di appello ha evidenziato la estrema gravità dei reati commessi da AR nel corso della sua carriera e il fatto che ha commesso il reato mentre era in esecuzione una precedente condanna, dimostrando quindi una spiccata capacità a delinquere 2 Il ricorso proposto è quindi inammissibile;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/05/2023