Sentenza 28 marzo 2017
Massime • 1
È valida la notifica del decreto di citazione in appello della parte civile, eseguita tramite invio di un unico atto "in proprio" al suo difensore e procuratore speciale, atteso che tale notifica garantisce la piena conoscenza dell'inizio della nuova fase processuale da parte dell'unico soggetto destinatario dell'atto, ovvero il difensore quale rappresentante della parte civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/03/2017, n. 33273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33273 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2017 |
Testo completo
33273-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 28/03/2017 Composta da: Sent. n. sez. 851/2017 GRAZIA LAPALORCIA Presidente- REGISTRO GENERALE FRANCESCA MORELLI N.32121/2016 Rel. Consigliere - ENRICO VITTORIO STANISLAO - SCARLINI ANDREA FIDANZIA GIUSEPPE RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR DI nato il [...] a [...] nei confronti di: IO GN RI nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 10/02/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/03/2017, la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI Udito il Procuratore Generale in persona del PAOLA FILIPPI che ha concluso perl'uvon ible del sinus lediti: gli Muv F OO por la pole vile ricavate de ba corline par l'exallicle de care;
R. GU non pli ряcomputati cheter condens. I ripple all come деe RITENUTO IN FATTO 1 Con sentenza del 10 febbraio 2016, la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza del locale Tribunale, assolveva GN IA FI e CE TT dai delitti loro rispettivamente ascritti, FI dall'avere consumato i reati di ingiuria, minaccia ed appropriazione indebita ai danni di AU BA, TT dall'avere minacciato lo stesso BA, per l'insussistenza dei fatti loro contestati (ad eccezione dell'ingiuria che non costituiva più reato), indicati come commessi il 27 aprile 2010. La Corte territoriale osservava che i fatti denunciati dal BA sarebbero intervenuti a causa della relazione sentimentale intercorsa fra costui e la FI ma che la prova degli stessi si fondava sulle mere dichiarazioni della persona offesa che aveva dimostrato la propria inattendibilità sia perché, in una lettera prodotta agli atti, aveva scritto che si sarebbe vendicato della FI e dei suoi figli, mostrando così di volerle nuocere, sia perché il teste oculare da lui indotto a conferma di un patito episodio di violenza, l'avv. Fabrizio Dioguardi, aveva invece negato di avervi assistito. Quanto all'appropriazione di beni del BA, la FI aveva credibilmente riferito che si trattava di oggetti di uso personale, comperati da lei stessa con il proprio denaro e, quindi, trattenuti per sé. La teste PA BA, sorella di AU, solo apparentemente aveva confermato le minacce che TT avrebbe rivolto al congiunto, dato che aveva riferito che le era solo sembrato che questi le avesse pronunciate. 2 Propone ricorso la parte civile, a mezzo del suo difensore munito di procura speciale, articolando le proprie censure in tre motivi. -2 1 Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed in particolare dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. in quanto non era stato notificato al precedente patrono della parte civile, Avv. Stefano Giordano, il decreto di citazione in appello. Più precisamente al patrono della parte civile era stato notificato l'avviso, tramite pec, quale difensore del BA ma non in proprio, quale rappresentante della costituita parte civile, così concretando il motivo di nullità previsto dalla norma citata e confermato anche dalla pronuncia della Sez. 2 n. 10813 del 13/12/2011. Si tratta di nullità a regime intermedio tempestivamente sollevata con il ricorso in cassazione. 2 - 2 Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 2, 185 cod. pen., 11 e 12 R.d. n. 262/1942, 538 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost., e difetto di motivazione posto che la Corte, prendendo atto dell'abrogazione dell'art. 594 cod. pen., non aveva deciso sulle conseguenti 1 statuizioni civili, la cui eliminazione a seguito dell'intervenuta depenalizzazione sarebbe anche costituzionalmente illegittima. 2 3 Con il terzo motivo deduce il difetto di motivazione in ordine alla intervenuta assoluzione della FI dal delitto di appropriazione indebita, posto che la Corte palermitana aveva, in buona sostanza, affermato che, nel corso della convivenza, era possibile che degli oggetti fossero stati acquistati dall'uomo piuttosto che dalla donna anche se ad essa destinati, in considerazione degli usi familiari vigenti nel territorio siciliano, così costruendo una causa di giustificazione non prevista dall'ordinamento. Il ricorrente aveva invece provato di avere acquistato personalmente, essendo a lui intestate le fatture, una serie di beni che la FI aveva trattenuto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
1 - Il primo motivo è privo di fondamento posto che, dalla verifica degli atti processuali, è emerso che la citazione in appello della parte civile era avvenuta correttamente. Al precedente difensore, e procuratore speciale, della parte civile era stato, infatti, regolarmente inviato, tramite pec, l'atto di citazione in appello. L'atto di citazione non doveva essere notificato anche alla parte civile personalmente poiché questa era rappresentata in giudizio dal proprio difensore. Così che l'invio di un unico atto "in proprio" al difensore della parte civile, che ne sia anche il rappresentante, non dà luogo ad alcuna nullità non potendosi ragionevolmente ritenere che, al medesimo, debbano essere inviate due copie dell'atto di citazione in appello sempre "in proprio". Anche perché la notifica di una sola copia garantisce comunque la piena conoscenza dell'inizio della nuova fase processuale da parte dell'unico soggetto destinatario dell'atto, il legale, quale difensore e rappresentante della parte civile. 2 Il secondo motivo è infondato poiché, nelle more, è intervenuta la pronuncia delle Sezioni unite n. 46688 del 29/09/2016, Schirru, che ha affermato che, a seguito della abrogazione del delitto di ingiuria disposta dall'art. 1 d. lgs. 15/01/2016 n. 7, vanno revocate le statuizioni civili non potendo il giudice penale decidere sulle medesime in assenza di condanna anche agli effetti penali, al di fuori dei casi previsti dall'art. 578 cod. proc. pen.. Non si ravvisano poi profili di illegittimità costituzionale della norma così come interpretata dalle Sezioni unite e solo genericamente dedotti nel ricorso. 3 Il terzo motivo è inammissibile perché tende ad ottenere da questa - Corte un non consentito giudizio sulla ricostruzione del fatto senza che la motivazione sul punto, la responsabilità dell'imputata FI in ordine alla contestazione di appropriazione indebita, sia viziata da manifeste aporie logiche. 2 L'accenno operato dalla Corte alle usanze locali in tema di acquisti di beni destinati alla coppia altro non era che un'osservazione che si andava ad aggiungere ad altre ben più pregnanti: al fatto che la FI godesse di reddito autonomo, alla circostanza che gli oggetti fossero di uso personale, e di modico valore, alla considerazione che beni di uso così comune possono, a qualsiasi latitudine, essere indifferentemente acquistati da uno dei componenti della coppia, uomo o donna che sia, senza che ciò inevitabilmente significhi che siano di proprietà esclusiva di chi l'abbia comperato. Considerazioni che la Corte aveva fatto e sulle quali il ricorso non spende adeguate risposte, limitandosi, ancora, a ricordare che le fatture erano intestate al BA.
4 - Al complessivo rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 28 marzo 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Grazia afels we DENORITANIA IN addi - 7 LUG 2017 IL FUNZIONAL ощ uix 3