Sentenza 12 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/12/2002, n. 17706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17706 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 7706/0 2 LA CORTE SUPLEM Oggetto IMPUGNAZIONE DI SEZIONE PRIMA CIVILE VENDITA FALLIMENTARE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10509/00 Dott. NG GRIECO Presidente 10898/00 Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Cron.41674 Dott. Walter CELENTANO J Rel. Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Rep. 4725 Ud. 12/06/2002ConsigliereDott. Vittorio RAGONESI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TORRE FANTINE DI BARRACO CATERINA & C. SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente 28, presso domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO l'avvocato ROBERTO ZAZZA, rappresentato e difeso dall'avvocato GILBERTO MERCURI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO INVESTIND SPA, in persona del curatore fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliato in 2002 ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso l'avvocato MICHELE 1354 SANDULLI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente
contro
LL EL;
- intimato e sul 2° ricorso n° 10898/00 proposto da: LL EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. MERCALLI 6, presso l'avvocato ALESSANDRO M. LEVANTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE PEDARRA, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
INVESTIND SPA, in persona del curatore FALLIMENTO fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso l'avvocato MICHELE SANDULLI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente al ricorso incidentale
contro
TORRE FANTINE SNC;
- intimata - avverso il decreto del Tribunale di NAPOLI, depositato il 09/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2 Ң udienza del 12/06/2002 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato LEVANTI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato SANDULLI, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Svolgimento del processo Nel procedimento fallimentare della S.p.a. In- vestind, il giudice delegato dispose la vendita ad of- ferta privata della quota pari a 2/3 del capitale so- ciale della S.r.l. Foggia Calcio, di cui la società fallita era titolare, per il prezzo di lire 6.450.000.000. Nel decreto, il giudice fissò quale termine per la presentazione delle offerte le ore 10 del giorno 31.07.1997; stabilì che nel caso di offerte plurime sa- rebbe stata esperita, in quel medesimo giorno, una gara tra gli offerenti sulla base di un prezzo non inferiore a quello d' asta;
precisò inoltre: a) che la presenta- zione delle offerte in busta chiusa avrebbe dovuto es- sere accompagnata dal deposito di una cauzione pari a circolari, b) che Hi lire 2.000.000.000 in assegni 3 l'aggiudicatario avrebbe dovuto produrre, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, una fideiussione a prima richiesta rilasciata da un “primario istituto bancari a garanzia del pagamento del saldo, il quale avrebbe dovuto essere effettuato, pena la perdita della cauzio- ne, entro centoventi giorni sempre dalla data della ag- giudicazione. All'esito della gara, espletata nel giorno suddet- aggiudicatario l'avv. Gilberto Mercuririsultò to, "per sé e per persona da nominare". Il successivo 9.8, detto aggiudicatario, indicò in NG VI e nella M S.n.c. Torre NT di Caterina Barraco i soggetti per i quali l'offerta era stata da lui formulata e depositò un atto di fideiussione rilasciato per la somma di 5.505.000.000 dalla "Compagnia centro Italia Cauzioni s.p.a.". Il curatore contestò la conformità della garanzia offerta alle modalità precisate dal giudice delegato ed invitò l'aggiudicatario a depositare una nuova fideius- sione rilasciata da un primario istituto di credito. L'invito non sorti effetti e il giudice delegato, con decreto del 9.10.1997, ritenuto l'aggiudicatario inadempiente, ne pronunciò la decadenza autorizzando il curatore a trattenere la cauzione. Il reclamo proposto dal VI e dalla S.n.c. 4 н Torre NT fu rigettato dal tribunale con la moti- vazione che a) la garanzia fideiussoria era stata ri- lasciata (non già da un “primario istituto di credito" ma) da una società finanziaria, donde la sua difformità dalle condizioni date dal giudice delegato con il de- creto di vendita;
b) che tale difformità rendeva l'aggiudicatario inadempiente e rendeva, conseguente- mente, superflua ogni indagine in ordine alla qualifi- cazione e solvibilità del garante;
c) che la "cauzione" prestata dagli aggiudicatari aveva natura di caparra confirmatoria, sicché doveva ritenersene legit- 1385 c.C., da timo l'incameramento, ai sensi dell'art. parte della curatela fallimentare. Il decreto fu impugnato per cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, dal VI e dalla società Torre NT. Con sentenza emessa il 22.03.1999 (n. 2649), questa Corte a) giudicò ammissibile il ricorso, per la natura "decisoria e definitiva" del decreto impugna- to;
b) rilevò che l'oggetto del ricorso stesso, arti- colato in sei motivi, verteva "sulla legittimità della decadenza dell'aggiudicatario (e del conseguente inca- meramento della cauzione) pronunciata dal giudice dele- gato sul rilievo che la garanzia fideiussoria prestata dall'aggiudicatario non era (pienamente) conforme a 5 quella prevista dal provvedimento di autorizzazione alla vendita"; c) rilevò ancora che "secondo quanto si ricavava dal decreto impugnato, il versamento della cau- zione avrebbe seguito e non preceduto la stipula del contratto e il trasferimento del bene oggetto del de- creto di autorizzazione alla vendita" in ciò trovando spiegazione la richiesta di una fideiussione "che, in- vece, sarebbe stata de l tutto superflua se l'effetto traslativo fosse stato differito al versamento dell'intera somma dovuta da parte dell'acquirente". Disaminato poi il primo motivo di ricorso, a mezzO Ц del quale i ricorrenti, denunciando la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 105 e 106 l.f., avevano censurato il decreto impugnato: a) per aver ritenuto che la garanzia fide- iussoria a prima richiesta rilasciata dalla Società Italiana Cauzioni avesse caratteristiche diverse da quelle indicate nell' ordinanza (recte: decreto) di vendita, "senza considerare che tale garanzia, dal pun- to di vista obbiettivo, non era difforme da quella ri- chiesta dal giudice delegato e che, sotto l'aspetto soggettivo, il fatto che fosse stata rilasciata da una società finanziaria iscritta nell'albo generale previ- sto dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1993 (invece che da un "primario istituto bancario", come stabilito 6 dall'ordinanza di vendita) non era tale da pregiudicare l'affidabilità della garanzia"; b) per non aver dato conto in maniera adeguata delle ragioni del proprio convincimento;
c) per aver ritenuto che l'accertata difformità, dal punto di vista soggettivo, della quali- tà del garante rispetto a quella richiesta dall'ordinanza di vendita, rendesse superflua ogni ve- rifica della sua solvibilità la Corte lo ritenne fon- dato. Il decreto del tribunale fu quindi cassato in ac- coglimento di tali censure (assorbiti gli altri motivi) con rinvio allo stesso tribunale il quale avrebbe dovu- to procedere alla verifica dell'affidabilità della ga- ranzia prestata dall'aggiudicatario. Con decreto emesso il 9.3.2000 il tribunale, giu- dice del rinvio, ha rigettato il reclamo, avendo for- mulato un giudizio di inaffidabilità sotto ogni profilo della garanzia prestata dagli aggiudicatari e dalla Compagnia Centro Italia Cauzioni S.p.a.. Avverso tale decreto il VI e la Società Torre NT hanno proposto separati ricorso, a quali resi- ste con controricorso la curatela del fallimento. Motivi della decisione In quante proposte avverso il medesimo decreto, le due impugnazioni sono state riunite secondo il disposto н 7 dell'art. 335 c.p.c.. I due ricorsi propongono le medesime censure. Il tema della ammissibilità del ricorso, con rife- rimento alla natura straordinaria dello stesso ed ai limiti che derivano dalla natura del provvedimento im- pugnato, è inutilmente svolto dalla ricorrente società Torre NT perché già risolto dalla sentenza di an- nullamento (n. 2649 del 1999). Con un primo motivo, tanto il VI che la Socie- len tà Torre NT denunciano "la violazione e falsa ap- plicazione delle norme di diritto contenute negli artt. 195 e 106 1.f." e il VI aggiunge "l'omessa, insuf- ficiente e contraddittoria motivazione", in relazione al giudizio di difformità, espresso dal giudice del rinvio, in ordine alla fideiussione offerta o prestata, rispetto a quelle richiesta dal giudice delegato. Con un secondo motivo entrambi i ricorrenti de- nunciano "la violazione e falsa applicazione degli artt.105 e 106 l.f. e degli artt.490, 570 e 576 c.p.c.. La censura prospetta che il giudice delegato abbia illegittimamente mutato i termini originari del decre- to autorizzativo della vendita allorché nel verbale redatto il giorno 31.07.1997, in apertura delle opera- zioni di vendita, ebbe a sostituire nell'originaria thy formulazione "il deposito della cauzione condizionerà 8 il decreto di trasferimento della quota e in caso di inottemperanza seguirà la perdita della cauzione" la parola cauzione con l'altra "fideiussione" e fatta in- scrivere la frase "la somma versata a titolo di cauzio- ne sarà introitata nella procedura quale caparra con- firmatoria e ogni vincolo per l'aggiudicatario sorgerà già al momento della aggiudicazione, rimanendo vincola- ta la procedura solo all'esito del versamento integra- le del prezzo". Deducono i ricorrenti che "nulla di tutto ciò era previsto nella pubblicità del bando e che nessuna ac- cettazione di tale ulteriore clausola era mai interve- nuta da parte dei partecipanti all'asta, in merito alla qualificazione della cauzione a titolo di caparra con- firmatoria", onde "il bando ne era uscito stravolto" nella parte in cui aveva ricollegato la perdita della cauzione al solo mancato versamento del saldo del prez- ZO, mentre nessuna collegamento vi era tra la presta- zione della fideiussione e la perdita della cauzione e nessuna indicazione vi era circa la natura di caparra confirmatoria della cauzione". Il ricorrente VI aggiunge che "la vendita in questione era una vendita giudiziale e non negoziale" per farne discendere "l'inapplicabilità dell'istituto della caparra confirmatoria e della disciplina ch ' oltre che della norma dell'art. dell''rt. 1385 C.C. 587 c.p.c.; e denuncia l'illegittimità dell' incamera- mento della cauzione con l'argomento che "il termine concesso dal giudice delegato, che prevedeva il deposi- to della fideiussione entro dieci giorni dal 31.07.1997 non poteva essere ritenuto perentorio e pertanto la sua eventuale inosservanza non avrebbe potuto determinare tale conseguenza". La ricorrente Società Torre NT ha formulato un terzo motivo di ricorso con il quale denuncia la 'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo, nonché la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare degli artt. 1390, 1391, 1398 cod. civ. e 105 e 106 1.f." prospettando la illegittimità dell'incameramento della cauzione con l'argomento che "l'avvocato Mercuri era stato delegato a partecipare alla gara del 31.07.1997 esclusivamente nei termini di cui al bando;
pertanto, il delegato non aveva alcun potere di accettare modifi- cazioni di sorta (che comunque non aveva accettato). Era evidente che nel caso di specie si era verificata una violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1391 e chiara ipotesi di carenza di potere1398 C.C. ed una laddove essi attuali ricorrenti non avevano cognizione alcuna della circostanza che il giudice delegato avreb- 10 н be ricollegato al mancato deposito della fideiussione la perdita della cauzione, arbitrariamente trasformata dal g.d., nel corso della gara e dopo il già avvenuto versamento, in caparra confirmatoria. Anche il ricorrente VI ha formulato una censu- ra analoga nello svolgimento del secondo motivo del suo ricorso. Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue. Le censure svolte dalla ricorrente società Torre NT nel secondo motivo di ricorso, compresa quella formulata dal ricorrente VI, nel secondo motivo del suo ricorso, circa l'inapplicabilità, per asserita incompatibilità con il sistema delle vendite giudizia- li, dell'art. 1385 c. c., sono inammissibili. Esse sog- giacciono а quella tipica preclusione, che restringe l'ambito oggettivo delle fasi processuali successive alla sentenza di annullamento con rinvio, secondo la quale "la sentenza della Corte di cassazione di annul- lamento con rinvio, la quale fissa i criteri in judi- cando che devono informare la decisione della causa, comporta che devono ritenersi implicitamente e defini- tivamente precluse tutte le questioni che costituiscono il presupposto logico giuridico della pronuncia di an- nullamento, sicché è inibito alle parti di rimettere in discussione le questioni stesse in sede di rinvio e, a 11 maggior ragione, in sede di ricorso per cassazione av- verso la sentenza pronunciata in sede di rinvio" (v.le pronunce di questa Corte n. 7379 del 2001, n. 538 e n. 1568 del 2000, n. 11290 del 1999, n. 11615 del 1998). La sentenza di annullamento con rinvio fissa inderoga- bilmente il thema decidendum sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo. La sentenza di annullamento (n. 2649 del 1999), espressamente richiamandosi a varie pronunce di anche questa Corte, ha posto in rilievo i seguenti punti (sub n. 6 della motivazione): a) la vendita "ad offerte private", prevista dall'art. 106 l.f. è caratterizzata dalla utilizzazio- ne di un atto di autonomia privata, una vendita appun- to, per la realizzazione di un trasferimento coattivo, nell'ambito e per le finalità della procedura concor- suale (Cass. n. 3236 del 1988, n. 11729 del 1993); la compravendita viene, infatti, stipulata tra il curatore e il terzo previa autorizzazione del giudice e si inse- risce in una sequenza procedimentale diretta alla con- versione del bene in danaro, da destinare al soddisfa- cimento dei creditori secondo le regole del concorso. Tali peculiarità davano ragione, anche per il caso di specie, dell'applicabilità, nella materia, delle dispo- sizioni sostanziale sulla vendita forzata (art. 2919 e bly 12 SS. cod. civ.) e dell'attribuzione al giudice delegato del potere di incidere, con una propria determinazione, sullo svolgimento del rapporto instaurato con l'aggiudicatario, eventualmente revocando, e modifican- do provvedimenti in precedenza emanati nell'ambito del- la stessa procedura che non abbiano avuto ancora concreta attuazione (sul punto specifico è richia- mata la pronuncia n. 3236 del 1988) e "la circostan- za che il trasferimento si attui per il tramite di un atto di autonomia privata porta ad escludere che l'offerta possa essere considerata alla stregua di un mero atto di iniziativa processuale e a ritenere (invece) che la vendita sia soggetta al regime degli atti negoziali, salvo che per gli aspetti più stretta- mente correlati alle finalità del processo esecutivo" (sul punto la sentenza richiama la precedente n. 6940 del 1995). Proprio tale ultima puntualizzazione funge da pre- messa, nella sentenza di annullamento, al rilievo (sub n. 6.1) che "di tali particolarità" il tribunale si era mostrato pienamente consapevole quando, muovendo dalla premessa che l'innegabile natura giurisdizionale della vendita non esclude (va) l'operatività della disciplina dei contratti, aveva affermato che la prestazione di perché rilasciata da una una garanzia non conforme Ң 13 società finanziaria iscritta all'albo previsto dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1993 anziché da un primario istituto bancario - a quella richie- sta con l'ordinanza di vendita giustificasse la decadenza dell'aggiudicatario (e il conseguente inca- meramento della "cauzione") ai sensi dell'art. 1385 se- condo comma c.c.. Prosegue la sentenza di annullamento rilevando l'inesattezza dell'affermazione del tribunale circa "1'inammissibilità di una verifica della serietà della garanzia offerta e sulla sua idoneità a salvaguardare le ragioni dei creditori per la ragione che tale veri- fica avrebbe riguardato questioni di fatto rimesse e preventivamente risolte dal prudente apprezzamento dell'organo che ha proceduto alla liquidazione, insin- dacabili in sede di riesame. Qui le ragioni dell'annullamento: in ciò che il tribunale aveva fatto discendere la legittimità della pronunciata decadenza dell'aggiudicatario e del disposto incameramento della cauzione dal rilievo della non conformità, tale già sol- tanto perché non proveniente non da un "primario isti- tuto bancario", della garanzia offerta, prescindendo da ogni indagine sulla serietà della garanzia offerta e sulla sua idoneità a salvaguardare le ragioni dei cre- ditori nel fallimento, ritenendo a sé precluso tale ply 14 - controllo dell'affidabilità della garanzia offerta dai nominati aggiudicatari. Pone ancora in rilievo la sentenza di annulla- mento che proprio "muovendo dalle premesse dalle quali muoveva la decisione impugnata", tale verifica "era anzi doverosa, in quanto il secondo comma dell'art. 1385 c.c. configura una speciale ipotesi di risoluzione del contratto, la cui operatività presuppone che l'inadempimento della controparte sia (non solo colpe- vole, ma anche) di non scarsa importanza, avuto riguar- do all'interesse dell'altra parte" (sul punto sono ri- chiamate le pronunce di questa Corte n. 398 del 1989 e n. 4451 del 1985). Dunque il presupposto logico-giuridico della cas- è nella legittimità di una modali- sazione con rinvio tà, о condizione, di vendita richiamante il disposto dell'art. 1385 C. C.; nell'essere stata legittimamente assunta, nelle modalità o condizioni della vendita, la "cauzione" con quella medesima funzione che la norma dell'art. 1385 c.c. assegna alla caparra;
nel costitui- re rispettol'inadempimento dell'aggiudicatario all'obbligo di deposito della fideiussione una causa di incameramento della "cauzione" - donde la doverosità dell'accertamento dell'inadempimento, sub specie di of- ferta e deposito di una fideiussione non conforme, se- 15 н condo un giudizio valutativo di merito, a quella in- dicata dal giudice delegato, proprio in funzione di una verifica della legittimità dell'incameramento del- la "cauzione" secondo il disposto del comma secondo dell'art.1385 C.C.. Queste le indagini e questo il giudizio rimessi al giudice del rinvio. Sul piano dei principi, destinati ad assumere ri- levanza per la decisione del caso di specie, la senten- za di annullamento aveva dunque affermato che "la ven- len dita ad offerte private, prevista dall'art.106 1.f. per la liquidazione di beni mobili facenti parte dell'attivo fallimentare, è caratterizzata dalla uti- lizzazione di un atto di autonomia privata, quale la vendita, per la realizzazione di un trasferimento coat- tivo, nell'ambito e per le finalità della procedura concorsuale. Essa è, pertanto, soggetta alla disciplina generale dei contratti, salvo che per gli aspetti più strettamente correlati alle finalità del processo ese- cutivo. Ne consegue l'applicabilità, ai fini della pro- nuncia di decadenza dell'aggiudicatario (e conseguente incameramento della cauzione), nella ipotesi di presta- zione di garanzia per il pagamento del saldo della ven- dita non conforme a quella prescritta dall'ordinanza di autorizzazione alla vendita stessa, dell'art. 1385 se- condo comma cod. civ. il quale configura una speciale на 16 - ipotesi di risoluzione del contratto, la cui operativi- tà presuppone, peraltro, che l'inadempimento della con- troparte sia non solo colpevole, ma anche di non scar- Sa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. Pertanto la predetta pronuncia di decadenza ri- chiede la previa verifica che le difformità riscontrate rispetto ai requisiti prescritti fossero tali da com- promettere gli interessi della controparte, e che la garanzia offerta dall'aggiudicatario fosse effettiva - mente inidonea a salvaguardare le ragioni dei credito- ri. (in questi termini anche la massima ufficiale rv 524406). E' evidente allora che, sulla base del principio di diritto richiamato in premessa, ogni riproposizio- ne di questioni, о censure ° motivi di impugnazione sui punti di cui sopra è definitivamente preclu- sa. Resta la disamina di quei diversi ed ulteriori profili di illegittimità dell'incameramento della cau- zione che il ricorrente VI ha prospettato nello svolgimento del secondo motivo del suo ricorso con ri- ferimento a) alla "erronea applicazione" che il tribu- nale avrebbe operato "al caso de quo" della norma dell'art. 587 c.p.c.; b) al termine (di dieci giorni) 17 th fissato dal giudice delegato per il deposito della fi- deiussione, termine del quale il ricorrente contesta il carattere "perentorio", volendo farne discendere, anche per tale ragione, l'impossibilità che dalla mancata OS- servanza dello stesso derivasse la perdita della cau- zione. La prima di tali censure è infondata, atteso che per tutte le ragioni dinanzi spiegate, la perdita della cauzione è stata fatta discendere dall'inserimento, tra le modalità e condizioni della vendita, di una clausola che ripeteva il contenuto dispositivo dell'art. 1385 les C.C., non già dalla norma, estranea alla fattispecie e mai applicata dal tribunale, dell'art. 587 c.p.c.. Altrettanto infondata è la seconda censura. La na- tura del termine non è in questione ed è del tutto ir- rilevante nel caso di specie, atteso che stato disposto dall'incameramento della cauzione giudice delegato non già per il mancato rispetto del termine stesso, bensì per l'inesattezza del pur tempe- stivo (il giorno 9 agosto) adempimento, al quale, come la sentenza di annullamento ha tratto dal decreto allo- ra impugnato (del tribunale, in data 17.12.1997), aveva fatto seguito il vano invito del curatore "a depositare una nuova polizza fideiussoria rilasciata da un prima- rio istituto di credito ", sino a che non erano inter- venuti, con il decreto del 9.10.1997 contestualmen- 18 te, il rilievo dell'inadempienza e il provvedimento di incameramento della cauzione. La medesima preclusione dinanzi rilevata opera, in- vece, in tutta evidenza, per le questioni poste dalla Cou ricorrente società Torre NT terzo motivo (dal VI ancora nello svolgimento del secondo motivo del suo ricorso) e svolte, sull'ancora dedotto presupposto di una modificazione, nel verbale del 31.07.1997, delle modalità e condizioni che nel c.d. "bando" len. (l'originario decreto del g.d.) avevano inizialmente "1regolato la vendita, in termini di carenza di po- tere (art. 1398 c.c.) del delegato avv. Mercuri ad ac- cettare le modificazioni introdotte dal giudice delega- to nella illegittima trasformazione della cauzione in caparra confirmatoria e mancata o inesistente adesione (art. 1391 c. c.) dello stesso rappresentante alle sud- dette modifiche“. Ed invero, proprio nei confronti di essi ricorren- ti, in quanto pacificamente aggiudicatari nominati dal Mercurio ex art. 1402 c.c., e in relazione alle ragioni che essi, proprio volendo tener ferma l'aggiudicazione a loro nome, intendevano far valere contrastando, con il giudizio di inadempienza espresso l'impugnazione, giudice delegato e confermato dal tribunale dal (implicite in ciò con il decreto del 17.12.1997 нHe 19 l'accettazione della designazione fatta dal Mercurio, all'esito delle operazioni di vendita, e la ratifica dell'operato di quest'ultimo proprio con l'offerta stessa della garanzia predisposta dalla Compagnia Cen- tro Italia Cauzioni s.p.a.) la sentenza di annullamento aveva fissato che la cauzione svolgeva quella tipica funzione indicata dalla norma dell'art. 1385 c.c. e che gli effetti di cui al secondo comma della norma medesi- ma (incameramento della caparra, а beneficio del con- le traente adempiente, nel caso di inadempimento della parte che l'aveva data) derivavano dal mancato deposito della fideiussione, onde al giudice del rinvio era ri- messa la sola valutazione dell'inadempimento, se e quan- do configurato, e giuridicamente ritenibile, dal depo- sito di una garanzia a tal punto diversa da quella ri- chiesta dalle condizioni della vendita da non salva- guardare le ragioni dei creditori fallimentari a cagio- ne della sua non affidabilità. La preclusione suddetta discende dunque dalla rilevanza soggettiva della sentenza di annullamento, del presupposto logico-giuridico sul quale essa è Co- struita e che ne fonda la premessa. Ed invero, proprio nei confronti di essi aggiudicatari, ricorrenti avverso il provvedimento annullato, il giudice di rinvio avreb- be dovuto verificare la sussistenza di un inadempimento He 20 all'obbligo di deposito della fideiussione, qualificato dalla non scarsa importanza in relazione alla salva- guardia degli interessi dei creditori fallimentari, а fronte del quale risultasse legittimo l'incameramento della cauzione disposto dal giudice delegato. Proprio nei confronti di essi aggiudicatari VI e società Torre NT, la sentenza di annullamento aveva fissa- to la legittimità dell'inserimento tra le condizioni della vendita della clausola riproducente il disposto dell'art. 1385 comma secondo c.c. e la consequenzialità di tale effetto (l'incameramento della cauzione) all'inadempimento dell'obbligo di deposito della fide- iussione, e proprio nei confronti di essi aggiudicatari erano destinati a spiegare effetto l'accertamento e il giudizio che su detti punti (l'inadempimento e la con- seguente legittimità dell'incameramento della cauzione) il giudice del rinvio avrebbe reso con la sua senten- za. Quando non fossero precluse nel senso di cui So- pra, le censure in questione risulterebbero ora inam- missibili per novità delle questioni proposte, in forza del principio giuridico secondo il quale "nel giudizio di cassazione, che è istituzionalmente preordinato al controllo di legittimità della sentenza impugnata, è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questio- 21 इ ni di diritto ° di nuovi temi di contestazione che, dando luogo ad un sistema difensivo autonomo e diverso da quello proposto nel giudizio di merito, e non ri- guardando questioni rilevabili di ufficio, postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giu- dice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio d legittimità" (v. in tal senso, ex mul- tis, Cass. n. 3594 del 1990, n. 6428 del 1994). Tali, Un ossia nuove nel senso suddetto, sono le questioni rela- tive al dedotto conferimento all'avv. Mercuri di una "delega" a partecipare alla gara del 31.07.1997 "esclusivamente nei termini del bando" con esclusione di ogni potere dello stesso di "accettare modifiche di - questioni che non risultano sottoposte al tri- sorta" bunale con il reclamo ex art. 26 1.f. e che, appunto, avrebbero richiesto, se proposte, un accertamento di fatto. Infondato è il primo motivo. I limiti oggettivi della " violazione di leg- ge" entro i quali è ammesso il mezzo straordinario di impugnazione per cassazione di cui all'art. 111 della Costituzione, impongono una puntualizzazione prelimina- re circa i limiti, appunto, entro i quali in questa se- legittimità può esercitarsi il controllo de di 22 th dell'esito che nel decreto ora impugnato ha avuto quell'esame che al tribunale era rimesso circa la conformità di quella forma di garanzia offerta dagli aggiudicatari, attuali ricorrenti, a quei parametri fissati dal giudice delegato e costituiti dal dover ri- spondere la richiesta fideiussione, sul piano oggettivo e contenutistico, al tipo caratterizzato dalla formula a prima richiesta e, sul piano soggettivo, dal prove- pri- nire da un soggetto avente le caratteristiche di len mario istituto bancario. Ebbene, tali limiti vanno individuati nella verifi- ca a) della correttezza giuridica tanto della configu- razione tipologica assunta a parametro dal tribunale, giusta le indicazioni date dal giudice delegato, quanto - la garanzia offer- dell'oggetto della parametrazione ta dagli aggiudicatari 1 in termini di serietà, di affidabilità e di idoneità a salvaguardare gli inte- ressi dei creditori fallimentari;
b) della esattezza giuridica delle conseguenze tratte dal tribunale in termini di inadempimento (secondo le indicazioni della stessa sentenza di annullamento, che richiamava le pro- nunce n. 398 del 1989 e n. 4451 del 1985, alle quali conforme la pronuncia n. 9158 del 1991). Poste tali premesse, risulta evidente, dall'esame del decreto impugnato, che il tribunale ha correttamen- нҢ te individuato la fideiussione a prima richiesta indi- 23 cata dal giudice delegato in quel tipo costituito (v. pag. 6, nel testo del decreto) da "un atto unilaterale di garanzia" consistente "nell'obbligazione, assunta da un istituto di credito ○ da un'impresa assicuratrice, di garantire l'adempimento di prestazioni contrattuali о di assumere un'obbligazione fideiussoria sostitutiva della garanzia reale", nella quale "la clausola di pa- gamento a semplice richiesta del creditore, derogando alla regola dell'art. 1945 c.c., preclude al fideiusso- Ц re l'opponibilità delle eccezioni che potrebbero essere sollevate dal debitore principale ed assicura per tale via al creditore garantito una disponibilità di denaro immediata, con effetti analoghi a quelli del deposito cauzionale, e dà luogo ad una obbligazione diretta ed autonoma dell'assicuratore о dell'istituto di credito nei confronti del beneficiario", donde anche la neces- sità che "la figura del fideiussore deve essere normal- mente rappresentata da un soggetto noto e di sicura, immediata, solvibilità, in modo da fornire una garanzia analoga a quella del deposito cauzione". Sul punto, il tribunale si è richiamato, del resto, alla configurazione delineata dalla giurisprudenza di questa Corte (v. le sentenze n. 2253 del 1985, n. 3940 del 1995, oltre alle quali possono essere indicate la pronuncia delle SS.UU. n. 7341 del 1987 e le altre di 24 M questa Corte n. 8540 del 2000 e n. 920 del 1999). Ora, ricordato ancora una volta che la sentenza di annullamento aveva demandato al giudice del rinvio di compiere l'indagine circa la "serietà della garanzia offerta e sulla sua idoneità a salvaguardare le ragio- ni dei creditori al fine di valutare se le difformità riscontrate (s'intende dal giudice delegato e rispetto al tipo fideiussione a prima richiesta) "erano tali da compromettere gli interessi della controparte solo in tal caso potendo, 1' inesattezza dell'inadempimento, configurarsi come di non scarsa importanza>", al- trettanto corretto risulta, sotto il profilo stretta- mente giuridico, il giudizio di non conformità al sud- detto tipo, che il tribunale ha dato per la garanzia offerta dagli aggiudicatari. Il tribunale ha infatti rilevato a) sotto l'aspetto oggettivo, quali decisivi elementi diffe- renziali dal tipo fideiussione a prima richiesta, che quella offerta dagli aggiudicatari rispondeva al tipo di un "contratto fideiussorio trilaterale" desti- nato a [...] "solo con l'adesione del credito- re-beneficiario, tanto che in esso si prevedeva e si imponeva, all'art. 3 delle condizioni e clausole," un previo accordo transattivo tra il beneficiario ed il c.d. garante sulla somma da corrispondere al credito- 25 ک ے re"; all'ultimo capoverso dell'art. 6 delle condizioni e clausole, la decadenza della garanzia fideiussoria in mancanza della sottoscrizione del beneficiario а con- ferma di aver accertato che il Contraente (debitore garantito)possiede le piene capacità professionali, economiche e morali per adempiere agli obblighi ed one- ri che sono oggetto della fideiussione stessa" e al successivo art. 10 che "il presente atto di fideiussio- ne non si intende stipulato e non crea alcun vincolo giuridico se non è regolarmente firmato dal Contraente, dalla Compagnia Centro Italia Cauzioni S.p.a. e dal Beneficiario" sicché "il preteso atto di fideius- sione a prima richiesta appariva evidente come mera proposta di contratto trilaterale, peraltro predispo- sto, paradossalmente, in modo da far dichiarare allo stesso creditore di aver accertato le piene capacità di adempiere del debitore", e da far sì che "il creditore che si voleva garantire, invece garantiva lui stesso al presunto garante la solvibilità ed affidabilità del de- bitore garantito, restando così non realizzabile la sostanziale equivalenza della garanzia proposta con l'istituto del deposito cauzionale non da ultimo per la previsione, a carico del creditore garantito, di una serie di oneri e decadenze che ne snaturavano com- pletamente la funzione escludendo la validità ed effi- 26 н. prima richiesta profili cacia della clausola di questi in relazione ai quali nulla hanno dedotto i ricorrenti. b) sotto l'aspetto soggettivo (pag. 7 e SS. del decreto) - ma con motivazione ad abun- dantiam, (com'è reso evidente dalla premessa in termini di "Ove non bastassero tutte le discrasie sopra rile- vate"), onde deve assegnarsi carattere decisivo ai rilievi dinanzi (sub a) indicati - che la Compagnia les Centro Italia Cauzioni S.p.a. aveva una regolamentazio- ne differente da quella degli istituti bancari, aveva un capitale sociale di soli dieci miliardi di lire, di- sponeva, secondo il bilancio al 31.12.1997, di liqui- dità e depositi bancari per poco più di un miliardo e settecento milioni di lire a fronte di un elevato ri- schio di impresa per aver concesso nel solo anno 1997 garanzie per oltre 446 miliardi, e secondo il bilancio al 31.12.1996 di liquidità di cassa e depositi bancari pari a soli 550 milioni di lire mentre le garanzie pre- state nell'anno avevano raggiunto l' ammontare di 01- tre 68 miliardi di lire . anche con riferi- Ben si giustifica dunque che, affidabilità degli mento alla considerata diversa istituti bancari, derivante e dalla loro diversa rego- lamentazione e dalla circostanza che per quelli "primari", cioè di interesse e di rilevanza nazionale, 27 н il capitale sociale, oltre ad essere determinato di- screzionalmente dalla Banca d'Italia, raggiungeva l'ordine delle migliaia di miliardi di lire, il tribu- nale abbia espresso un giudizio di "totale inaffi- dabilità", anche sotto il profilo del soggetto propo- sto come garante, della garanzia proposta dagli aggiu- Compagnia centro Italia Cauzioni.dicatari e dalla Il tribunale ha dunque compiutamente eseguito l'indagine imposta dalla sentenza di annullamento. La diversità della garanzia offerta è stata corretta- mente valutata con riferimento alle caratteristiche di configurazione giuridica delineate dal giudice delega- to, sicché risulta eseguita quella valutazione dell'inadempimento degli aggiudicatari in funzione del- 19 le conseguenze di cui al comma secondo dell'art. 1385 c.C., in termini tali, tanto sotto il profilo del- la "non scarsa importanza" quanto sotto l'altro della. "salvaguardia delle ragioni dei creditori" fallimentari (per tutte le ricordate considerazioni che il tribunale ha svolto in premessa circa le modalità della vendita e del ruolo che, in connessione con la previsione della stipulazione del contratto avente ad oggetto il trasfe- rimento delle quote societarie come evento anticipato rispetto al versamento del prezzo, era destinata а svolgere la prestazione della garanzia fideiussoria a 28 prima richiesta), da legittimare la conferma de de- creto del giudice delegato di incameramento della cauzione. ricorsi vanno dunque rigettati. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido tra di loro al pagamento delle spese del giu- 494,61 oltre eu- dizio di cassazione liquidate in euro 10 7.000,00 (settemila) per onorario. Cosi deciso in Roma il 12 giugno 2002 nella camera di consiglio della prima sezione della Corte di Cassa- zione. Il Consigliere estensore Il Presidente Walter felantarc NG e velo de E N O I Z ? a A i c z i S t n 5 e n S CORTE SPREM E 7 3 g e ONE ) t A A 0 ' l 2 u C o 0 a 1 PURA Civile - s 0 1 s A 2 1 a e / i r 2 6 M p p - / Depositato Cancelieria o e 0 E . € . n c . 0 3 i R o l e i IL CANCELLIERE z t 1 e z a P 12.DIC, 2002 a l a a d l Luiga Passinetti r s t U r a m s 5 e i o S g E 1 v 7 C R e e 1 IL CANCELLIERE r ° i c N E 4 l A d a n l C a T . 8 e I a t c t d R D U a s i r . E e t n T n R O t i R n t l 8 O a o E B a T i 7 t a r e A 4 t S 2 l l e R s e . e i t O o b r r d B o p e a A ( s p L R L a 29 O C L A