Sentenza 20 aprile 2005
Massime • 1
È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 Legge n. 1423 del 1956 nella parte in cui attribuisce la competenza per la revoca della misura di prevenzione patrimoniale della confisca allo stesso organo giudicante che la dispone.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2005, n. 17084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17084 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 20/04/2005
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 1631
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 038544/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TA ES N. IL 08/06/1954;
avverso DECRETO del 16/07/2004 CORTE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SANTACROCE GIORGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Antonio Gialanella, che ha chiesto di dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 l. n. 1423/56 ed inammissibile, nel resto, il ricorso.
OSSERVA
1. TA AN, sottoposto in via definitiva alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza della confisca di vari beni in forza dell'art. 13 l. n. 646/82 in relazione alla l. n. 575/65, chiedeva al tribunale di Palermo la revoca della predetta misura ablativa limitatamente alle acquisizioni patrimoniali anteriori al 1988, alla luce delle novità rilevanti costituite dalle intervenute decisioni di assoluzione con riferimento all'accusa di concorso in omicidi a lui ascritti. La revoca riguardava, in particolare, un appartamento sito in Palermo, via Messina Marine n. 331, e un appezzamento di terreno in località Acqua dei Corsari, entrambi intestati alla moglie ON GI.
La richiesta di revoca veniva però rigettata dal tribunale di Palermo con decreto del 10 luglio 2003, considerando che "nessun elemento consentiva di ritenere superato il giudizio di illecita provenienza dei capitali impiegati per gli acquisti, formulato dal tribunale in sede (originaria) di prevenzione e confermato nei gradi successivi", e la decisione veniva ribadita dalla corte di appello della stessa città, con il provvedimento qui impugnato, che è del 16 luglio 2004.
Secondo la corte territoriale, doveva innanzitutto respingersi l'eccezione di illegittimità costituzionale proposta dalla difesa del IA dell'art. 7 l. n. 1423/56 e della sua applicabilità alla misura di prevenzione reale della confisca, in riferimento agli arti 3 e 111 Cost., perché irrilevante e manifestamente infondata:
irrilevante perché la misura patrimoniale potrebbe essere revocata anche da sola, e quindi disancorata dal profilo della pericolosità sociale divenuto indiscutibile, in presenza di elementi nuovi o mai presi in considerazione che esigessero una rivalutazione del quadro probatorio sul quale era stato fondato l'originario decreto ablativo;
manifestamente infondata, perché l'attribuzione della competenza in tema di modifica o revoca allo stesso organo giudicante che ha applicato la misura ablativa, a differenza di quanto stabilito dall'art. 630 c.p.p. in materia di revisione di una sentenza di condanna, appare dettata dall'esigenza di assicurare in subiecta materia quella migliore conoscenza della situazione che solo il giudice che ha applicato la misura può avere (p. 5).
Quanto alle "novità rilevanti" sopravvenute ai fini della revoca, la corte faceva rilevare che erano state considerate prove nuove quegli elementi che, ancorché già offerti, non erano stati presi in considerazione, come avevano statuito le sezioni unite di questa Corte Suprema (26 settembre 2001, n. 28), precisando che l'esito del procedimento di prevenzione svoltosi a carico del padre del IA" ndr. RO non costituiva ostacolo di precedente giudicato rispetto a una nuova valutazione nell'ambito del diverso procedimento a carico del figlio" e che, in ogni caso, questo profilo era già stato oggetto di esame da parte dei precedenti giudici della prevenzione e aveva trovato il conforto definitivo della decisione del giudice di legittimità (p. 6).
Con specifico riguardo alla correlazione tra l'epoca delle acquisizioni patrimoniali e quella dell'inserimento del IA nel sodalizio criminale "Cosa Nostra", e alla tesi difensiva secondo cui le acquisizioni anteriori al 1988 dovevano considerarsi lecite difettando per quel periodo una qualsivoglia contestazione di reato a suo carico, era stato operato - secondo la corte di merito - "una valutazione comparativa tra capacità reddituale del prevenuto ed acquisizioni patrimoniali con riferimento alle diverse epoche di acquisto e realizzazione", tenendo conto altresì del fatto che "erano stati forniti indizi per poter affermare che il IA partecipasse al lucrosissimo traffico di sostanze stupefacenti" per il quale era intervenuta ancora una volta una decisione di questa Suprema Corte (p. 6).
Per quanto concerne, da ultimo, le sopravvenute sentenze di assoluzione, i giudici della prevenzione ribadivano, per un verso, l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale specie in relazione al quadro probatorio richiesto per l'uno e per l'altro, evidenziando, sotto altro aspetto, che dalla lettura di esse emergevano indizi inquietanti in ordine alla partecipazione del IA all'esecuzione di una serie impressionante di omicidi, e che il non essere pervenuti alla sua condanna dipendeva essenzialmente dall'accertata mancanza di riscontri individualizzanti alle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori, ritenuti peraltro intrinsecamente attendibili (pp. 7-8). Senza contare che il IA era stato condannato dalla corte di appello di Palermo l'8 agosto 1994 per un traffico di ingente quantità di stupefacenti (eroina e cocaina) consumato dal 1987 in poi e risultava coinvolto in un preciso contesto delinquenziale organizzato, confermato dalle dichiarazioni di vari collaboratori, esponenti di spicco di "Cosa Nostra" (p. 7).
2. Ricorre per Cassazione il IA a mezzo del suo difensore, il quale ripropone innanzitutto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 l. n. 1423/56 in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost, con specifico riguardo alla attribuzione della competenza in tema di revoca allo stesso organo giudicante che ha applicato la misura di prevenzione, evidenziando che essa avrebbe bisogno di un adeguato coordinamento con le garanzie del giusto processo, nel senso che il giudizio sulla revoca dovrebbe essere affidato ad un giudice terzo e imparziale, soprattutto nei casi in cui il provvedimento è divenuto definitivo, analogamente a quanto disposto in materia di revisione.
Nel merito si contesta il giudizio di ritenuta insussistenza di novità della prova ai fini della revoca, osservando che, ad onta della ritenuta applicabilità al giudizio di revoca instaurato ex ari 7 l. n. 1423/56 della decisione delle sezioni unite di questa Corte, i giudici della prevenzione sia di primo che di secondo grado avevano limitato il giudizio sulla liceità o meno di ogni singola acquisizione a una sorta di giudizio complessivo sulla relazione "reddito dichiarato-capacità acquisitiva", pur essendo stato documentalmente dimostrato che i beni de quibus erano stati acquistati prima del 1987 ed erano riconducigli ad attività lecita del IA, contitolare della più rinomata pescheria di Palermo.
3. Va preliminarmente esaminata la dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui attribuisce la competenza in materia di revoca allo stesso organo giudicante che ha applicato la misura di prevenzione.
Mediante il richiamo ai principi del giusto processo in relazione all'imparzialità del giudice, la difesa del ricorrente reitera in questa sede di legittimità il tentativo di trasferire, nell'ambito del procedimento di prevenzione, i principi propri dell'istituto della revisione che - a prescindere dalla sua inapplicabilità nel processo di prevenzione (Cass., Sez. Un., 10 dicembre 1976, n. 18, Pisco) - afferiscono al giudizio di responsabilità penale. Correttamente il giudice di merito ha evocato in proposito le profonde differenze funzionali e strutturali che esistono tra processo penale e processo di prevenzione, il primo ricollegato all'accertamento di un fatto-reato e il secondo relativo a una valutazione di pericolosità, espressa mediante condotte che non necessariamente costituiscono reato: onde che la reciproca autonomia dei due processi spiega il diverso modo di intervenire del legislatore per regolare i punti di possibile interferenza, "abbandonando originarie sovrapposizioni e, di seguito, regole atipiche di pregiudizialità per pervenire, da ultimo, alla configurazione di ambiti di totale autonomia, salva l'opportuna disposizione di coordinamento e di economia investigativa contenuta nell'art. 23-bis commi 1 e 2 l. 13 settembre 1982, n. 646" (Corte cost., 22 luglio 1996, n. 275). Trattasi dunque di scelta di politica giudiziaria, riservata alla discrezionalità del legislatore, che trova il suo fondamento nei diversi presupposti e finalità del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale.
L'eccezione deve considerarsi perciò manifestamente infondata. Quanto alla seconda doglianza, che investe presunte novità derivanti dalle sentenze assolutorie e critica il rapporto valutativo- comparativo operato tra capacità reddituale del prevenuto ed acquisizioni patrimoniali con riferimento alle diverse epoche di acquisto e realizzazione, questa Corte condivide appieno il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito, che hanno statuito correttamente come esse esulino dall'ambito revocatorio invocato. Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p.. dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2005