Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/2003, n. 925
CASS
Sentenza 22 gennaio 2003

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Nei giudizi di legittimità relativi a impugnazione di sentenze pretorili in materia di sanzioni amministrative e pendenti alla data di efficacia del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, (prevedente la soppressione dell'ufficio del pretore con trasferimento delle relative competenze al tribunale ordinario), l'eventuale rinvio a seguito di cassazione della sentenza pretorile va disposto in favore del tribunale quale giudice unico di primo grado, non rientrando l'ipotesi de qua tra quelle per le quali è prevista la prosecuzione del procedimento, secondo le norme anteriormente vigenti, davanti all'ufficio del pretore transitoriamente mantenuto a norma dell'art. 42 del decreto stesso, e non potendo trovare applicazione, per altro verso, l'art. 98 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha in parte trasferito al giudice di pace le competenze in materia di sanzioni amministrative, non essendo la norma applicabile retroattivamente, stante il disposto dell'art. 5 cod. proc. civ..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/2003, n. 925
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 925
    Data del deposito : 22 gennaio 2003

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