Sentenza 22 gennaio 2003
Massime • 1
Nei giudizi di legittimità relativi a impugnazione di sentenze pretorili in materia di sanzioni amministrative e pendenti alla data di efficacia del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, (prevedente la soppressione dell'ufficio del pretore con trasferimento delle relative competenze al tribunale ordinario), l'eventuale rinvio a seguito di cassazione della sentenza pretorile va disposto in favore del tribunale quale giudice unico di primo grado, non rientrando l'ipotesi de qua tra quelle per le quali è prevista la prosecuzione del procedimento, secondo le norme anteriormente vigenti, davanti all'ufficio del pretore transitoriamente mantenuto a norma dell'art. 42 del decreto stesso, e non potendo trovare applicazione, per altro verso, l'art. 98 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha in parte trasferito al giudice di pace le competenze in materia di sanzioni amministrative, non essendo la norma applicabile retroattivamente, stante il disposto dell'art. 5 cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/2003, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PREFETTO DI COMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
CE PA, elettivamente domiciliato presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 52/99 della Sezione distaccata di Pretura di CANTÙ, depositata il 22/05/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/2002 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. CO PA, con ricorso depositato il 18 marzo 1999, proponeva opposizione dinanzi al Pretore di Como avverso un'ordinanza-ingiunzione per il pagamento di una sanzione amministrativa relativa alla violazione dell'art. 142 del codice della strada. Instaurato il contraddittorio nei confronti del Prefetto di Como, il Pretore, con sentenza depositata il 22 maggio 1999, accoglieva l'opposizione affermando che, come dedotto dall'opponente, l'ordinanza era stata emanata dopo la scadenza del termine di prescrizione previsto dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso a questa Corte il Prefetto di Como, con atto notificato al CO il 30 giugno 2000, formulando un unico motivo di gravame. La parte intimata resiste con controricorso notificato il 14 luglio 2000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va pregiudizialmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, formulata dal controricorrente in relazione al termine previsto dall'art. 327 c.p.c., essendo stata la sentenza impugnata depositata il 22 maggio 1999 e il ricorso notificato il 30 giugno 2000, cioè entro il termine previsto dall'art. 327, tenuto conto dei quarantasei giorni di sospensione durante il periodo feriale.
Con l'unico motivo proposto si denuncia la violazione dell'art. 28 della legge n. 689 del 1981 e 2943 cod. civ. Si deduce al riguardo che - come prospettato dinanzi al Pretore - la notifica del verbale di accertamento aveva interrotto la prescrizione, che non si era pertanto verificata, essendo stata la notifica dell'ordinanza- ingiunzione effettuata in data 20 febbraio 1999 ed essendo stato il verbale notificato in data 22 febbraio 1994.
In proposito va premesso che in materia di sanzioni amministrative la cognizione del giudice dell'opposizione è strettamente delimitata dai profili di opposizione proposti dall'opponente e non possono essere rilevate di ufficio ragioni di illegittimità non dedotti (Cass. SS.UU. 19 aprile 1990, n. 3271 e da ultimo Cass. 15 novembre 2001, n. 14238; 12 agosto 2000, n. 10796) e che, a sua volta, il giudizio di cassazione è delimitato dai motivi del ricorso principale in relazione alla decisione impugnata ed a quelli dell'eventuale ricorso incidentale, che nel caso di specie non è stato proposto.
Tali essendo i limiti di cognizione della vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, va considerato che l'art. 28 della legge n. 689 del 1981 - applicabile alle sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale ex art. 290 del codice della strada - prevede che il diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione e l'interruzione è regolata dalle norme del codice civile. Questa Corte, con giurisprudenza costante, ha affermato il principio secondo il quale, in tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e l'irrogazione della sanzione ha la funzione di fare valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria e, in quanto costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a mettere in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 cod. civ, interrompendo la prescrizione. La notifica del verbale di accertamento costituisce, pertanto, atto interruttivo della prescrizione (da ultimo Cass. 13 luglio 2001, n. 9520; 19 luglio 2000, n. 9492; 20 agosto 1996, n. 7650). Nel caso di specie erroneamente, pertanto, il Pretore, nella sentenza impugnata, ha affermato - del tutto immotivatamente - il contrario, accogliendo l'opposizione sotto il profilo della prescrizione del diritto dell'Amministrazione a procedere alla riscossione della sanzione amministrativa.
La sentenza va pertanto cassata, in relazione al motivo dedotto, con rinvio della causa al Tribunale di Como - che farà applicazione del su detto principio di diritto, statuendo anche sulle spese del giudizio di cassazione - essendo stato l'ufficio del Pretore soppresso con il d.lgs. n. 51 del 1998, e le relative competenze essendo state trasferite al Tribunale, senza che per un verso possa ritenersi applicabile la normativa transitoria dell'art. 42 di tale decreto legislativo, che si riferisce ai giudizi pendenti dinanzi al Pretore alla data della sua entrata in vigore, ne' per altro verso l'art. 98 del d.lgs. n. 507 del 1999, che ha in parte trasferito al Giudice di pace le competenze in materia di sanzioni amministrative, non essendo tale norma applicabile retroattivamente, stante il disposto dell'art. 5 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Como. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 aprile 2002. Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2003