Sentenza 17 aprile 2008
Massime • 1
In materia di impugnazioni, il ricorso per cassazione presentato dall'imputato nei confronti di sentenza di non luogo a procedere a norma dell'art. 10, comma terzo, L. n. 46 del 2006 a seguito di ordinanza con cui la Corte d'appello abbia dichiarato inammissibile l'originario appello sul presupposto interpretativo, successivamente venuto meno per effetto della pronuncia n. 4 del 2008 della Corte Cost., che detta sentenza rientri tra le sentenze di proscioglimento, lungi dal dover essere dichiarato inammissibile, può dalla Corte essere trattato come mezzo di gravame legittimamente proposto nei confronti della sentenza di primo grado allorquando la declaratoria di inammissibilità predetta sia stata pronunciata in sede di giudizio di rinvio in adeguamento a "dictum" della stessa Corte di Cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/04/2008, n. 25226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25226 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 17/04/2008
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1036
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 43431/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di TA RL, nato a [...] il 13 marzo del 1942;
avverso la sentenza del giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di La Spezia del 28 maggio del 2003;
udita la relazione svolta del Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Vito D'Ambrosio, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza della corte d'appello di Genova e trasmissione atti alla medesima corte d'appello;
Sentito il difensore della parte civile avv. Sergio Burroni che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'imputato avv. SPAGNOLO Sergio il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
Il procedimento penale a carico dell'attuale ricorrente - quale presidente del Consiglio di Amministrazione della società Sistemi Ambientali, la quale gestiva la discarica situata su una parte della collina di Pitelli -, e di altri dirigenti di società, ha avuto origine nel 1996, prima davanti alla procura della Repubblica presso il tribunali di Asti e, successivamente, davanti a quella di La Spezia. Dopo quattro anni d'indagini il pubblico ministero, in data 10 ottobre del 2001, ha chiesto il rinvio a giudizio degli imputati perché rispondessero, oltre che dei delitti di cui agli artt. 439 e 434 c.p., di numerose contravvenzioni aventi ad oggetto la violazione delle norme dell'allora vigente D.P.R. n. 915 del 1982 in materia di rifiuti. Un gruppo di contravvenzioni si riferiva alla realizzazione di una discarica abusiva di rifiuti tossici, un secondo gruppo concerneva la violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni al conferimento dei rifiuti speciali ed un terzo gruppo riguardava le violazioni relative alle autorizzazioni relative alla gestione della discarica.
All'esito dell'udienza preliminare il giudice proscioglieva tutti gli imputati dal reato più grave di cui all'art. 439 c.p. per l'insussistenza del fatto;
disponeva il rinvio a giudizio degli imputati perché rispondessero del delitto di cui all'art. 434 c.p. e dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine a tutte le ipotesi contravvenzionali concernenti la violazione del D.P.R. n. 915 del 1982. Avverso detta sentenza i prevenuti proponevano il 12 luglio del 2003 rituale appello.
La corte d'appello genovese, dopo una serie di rinvii, con provvedimento del 14 marzo del 2006, essendo nel frattempo entrata in vigore la L. n. 46 del 2006, dichiarava la propria incompetenza ed ordinava la trasmissione degli atti a questa corte. A seguito del ricorso presentato dai difensori la prima sezione di questa corte, con provvedimento del 10 ottobre del 2006, annullava il provvedimento impugnato ed ordinava alla corte territoriale di procedere a norma della L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 2. Il 15 dicembre del 2006 la corte territoriale pronunciava ordinanza d'inammissibilità dell'appello a suo tempo presentato dai prevenuti. Dopo la pronuncia d'inammissibilità il TT ha proposto ricorso per AS deducendo:
1) la violazione dell'art. 129 c.p.p. in quanto il GUP aveva pronunciato sentenza di non luogo a procedere per l'estinzione del reato senza alcuna motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento più favorevoli della declaratoria di estinzione del reato;
2) la violazione delle norme incriminatrici relative all'asserita realizzazione di una discarica abusiva di rifiuti tossici, in quanto l'impianto era regolarmente autorizzato per cui i conferimenti erano stati effettuati in un sito autorizzato e controllato: assume che tutt'al più sarebbe stata configurarle un'ipotesi di smaltimento non autorizzato e non quella di realizzazione di una discarica;
3) la violazione delle norme incriminatici con riferimento allo smaltimento dei rifiuti speciali non tossici in violazione delle delibere autorizzative;
4) violazione della norma incriminatrice con riferimento all'inosservanza delle prescrizioni di natura gestionale. Resisteva al ricorso il Comune di La Spezia, costituitosi parte civile, con ampia memoria depositata il primo aprile del 2008. IN DIRITTO
È opportuno premettere che il ricorso all'esame di questa corte è stato proposto dall'imputato a norma della L. n. 46 del 2006, art.10, comma 3, dopo che la corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto prima dell'entrata in vigore della legge citata. L'art. 10 di tale legge, nel contesto delle modifiche al codice di procedura penale in materia d'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, ha previsto che l'appello proposto contro una "sentenza di proscioglimento" prima dell'entrata in vigore della L. n. 46 del 2006 fosse dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile e che entro quarantacinque giorni dalla notifica di quest'ultima potesse essere proposto ricorso per AS contro le sentenze di primo grado.
Su tale norma, come è noto, la Corte costituzionale è intervenuta più volte. Per la rilevanza delle decisioni della Corte costituzionale nella fattispecie ora in esame, è sufficiente richiamare l'ordinanza n. 4 del 18 gennaio del 2008 con cui la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 428 c.p.p., come sostituito dalla L. n. 46 del 2006, art. 4 nonché dello stesso art. 10 citato, sollevata con riferimento agli artt. 3, 111 e 112 Cost. nella parte in cui rende applicabile la nuova disciplina ai procedimenti in corso. La pronuncia della Corte, ancorché abbia un unico dispositivo di manifesta inammissibilità, in realtà contiene due pronunce: una relativa alla disciplina a regime di cui all'art. 428 c.p.p. e l'altra relativa a quella transitoria di cui all'art. 10 legge più volte citata.
Nella fattispecie rileva la pronuncia d'inammissibilità relativa alla disposizione transitoria. L'art. 10 faceva riferimento alle "sentenze di proscioglimento", per cui si è posto il problema interpretativo della riferibilità di tale disciplina anche alle sentenze di non luogo a procedere. Secondo una prima opzione interpretativa la L. n. 46 del 2006, introducendo il principio dell'inappellabilità delle "sentenze di proscioglimento" senza ulteriore specificazione, si poteva riferire, secondo l'intenzione del legislatore risultante anche dal titolo della legge, a tutte le sentenze di proscioglimento in senso lato, avendo indubbiamente il legislatore modificato anche il regime dell'appellabilità delle sentenze di non luogo a procedere;
sicché anche la disciplina transitoria dettata dall'art. 10, commi 2 e 3, poteva intendersi riferita allo stesso ambito di applicazione in modo da realizzare un perfetto parallelismo tra la disciplina a regime e quella transitoria.
Secondo altra opzione interpretativa si poteva considerare che la sentenza di non luogo a procedere non è, a stretto rigore, una sentenza di proscioglimento, quali quelle di cui alla sezione 1, capo 2, titolo 3 del libro 7 del codice di procedura penale;
sicché l'(apparente) parallelismo tra disciplina a regime e disciplina transitoria veniva infirmato dalla perdurante applicabilità della precedente disciplina dell'appellabilità delle sentenze di non luogo a procedere (art. 428 c.p.p. prima della L. n. 46 del 2006) cui seguiva, in successione di tempo, la nuova disciplina dettata dalla L. n. 46 del 2006 senza alcuna disciplina transitoria. Questa seconda opzione interpretativa è quella che è stata accolta dalla Corte costituzionale nell'ordinanza prima citata aderendo all'orientamento prevalente di questa Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 40251 del 2007). In definitiva, in base all'interpretazione prospettata dalla Corte costituzionale, nella nozione di "sentenze di proscioglimento" indicate nella L. n. 46 del 2006, art. 10 non rientrano quelle di non luogo a procedere pronunciate a norma dell'art. 428 c.p.p.. Da tale interpretazione discende che l'ordinanza d'inammissibilità dell'appello resa dalla corte d'appello a norma dell'art. 10, comma 2 è carente di base normativa e che l'interessato non avrebbe dovuto presentare ricorso a norma dell'art. 10, comma 3 citato, ma avrebbe dovuto impugnare la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello pronunciato avverso una sentenza di non luogo a procedere, posto che la norma anzidetta non si riferiva nel regime transitorio a tali sentenze. Venuto meno il presupposto legittimante il ricorso per AS, questo dovrebbe essere dichiarato inammissibile. Siffatta interpretazione, che è stata già adottata da questa sezione (Cass.n. 12437 del 2008), ancorché apparentemente corretta, porta a risultati ingiusti riconosciuti nella stessa decisione. In quella fattispecie invero l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile nonostante che l'impugnate avesse ritualmente appellato la sentenza secondo la disciplina vigente all'epoca dell'impugnazione e secondo quella che allora sembrava l'interpretazione più plausibile della norma, ossia l'applicabilità della disciplina transitoria di cui all'art. 10 citato anche alle sentenze di non luogo a procedere. L'obiettiva ingiustizia del risultato interpretativo induce a riflettere e a chiedersi se veramente l'unico mezzo per caducare la pronuncia d'inammissibilità dell'appello a suo tempo ritualmente proposto dall'interessato sia proprio il ricorso per AS avverso la dichiarazione d'inammissibilità o se non si possa invece fare applicazione del principio di conservazione dell'impugnazione desumibile dall'art. 568 c.p.p., comma 5, come interpretato dalla Sezioni unite di questa corte con la sentenza del 30 ottobre 2001, Bonaventura e ritenere, ad esempio, che il ricorso presentato a norma dell'art. 10, comma 3 vada qualificato appello ovvero, alternativamente, fare rivivere l'originaria impugnazione previo annullamento ex officio dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità a norma dell'art. 609 c.p.p., comma 2. In base a tale norma, come è noto, la corte di IO non è
strettamente vincolata ai motivi nel senso che può rilevare d'ufficio le questioni rilevabili in ogni stato e grado del giudizio. La disposizione di cui al comma 2 della norma dianzi citata, per la sua genericità, potrebbe essere riferita ad ogni tipo di situazione nuova, quali, ad esempio a un cambiamento di legislazione(anche per effetto di una pronuncia della Corte costituzionale) o a un cambiamento di giurisprudenza o ad un atto abnorme, quale potrebbe essere anche una pronuncia d'inammissibilità resa in base ad una norma ritenuta non applicabile al caso concreto con conseguente lesione del diritto d'impugnazione. D'altra parte, secondo le Sezioni unite, per salvare l'impugnazione, ancorché proposta con un mezzo diverso da quello consentito o a un giudice incompetente, è sufficiente prendere atto, prescindendo da qualunque analisi valutativa in ordine alle ragioni che hanno determinato la parte all'errore, della voluntas impugnationis ed a trasmettere gli atti al giudice competente. In conclusione, per salvare l'impugnazione, secondo le Sezioni unite, l'elemento minino richiesto è costituito dalla presentazione dell'atto nei termini ancorché ad un giudice incompetente o erroneamente qualificato.
In ogni caso non è questo il processo per esaminare funditus la possibilità di caducare la pronuncia d'inammissibilità dell'appello erroneamente pronunciata dalla corte territoriale a norma del comma secondo dell'art. 10 citato, a prescindere dall'impugnazione della parte o per rimettere la soluzione della questione alla Sezioni unite, essendo in questo processo sufficiente sottolineare che il principio enunciato da questa stessa sezione nella decisione n. 12437 del 2008 non potrebbe in ogni caso essere applicato alla fattispecie. Esso invero si fonda sulla premessa che l'ordinanza d'inammissibilità dell'appello, pronunciata a norma del comma 2, dell'art. 10 citato, essendo stata resa al di fuori dei casi consentiti, per essere caducata, avrebbe dovuto essere impugnata dall'interessato con ricorso per AS . Nella fattispecie invece quell'ordinanza non poteva essere impugnata dall'interessato perché, ancorché pronunciata a norma dell'art. 10, comma 2 più volte citato, era stata resa a seguito di rinvio dalla corte di AS, la quale aveva imposto a quella territoriale di pronunciare l'inammissibilità dell'appello proprio a norma del comma secondo dell'art. 10, sulla premessa che la norma fosse applicabile anche alle sentenze di non doversi procedere. Quindi ne' il giudice del rinvio ne' tanto meno l'interessato, a norma dell'art. 627 c.p.p., comma 3, avrebbero potuto eludere il principio enunciato dalla AS con la sentenza d'annullamento con rinvio e ritenere non applicabile la norma che questa corte aveva invece ritenuto applicabile nel periodo transitorio anche alle sentenze di non luogo a procedere. Quindi il ricorso per AS proposto dal prevenuto si deve ritenere legittimo e deve quindi essere esaminato come tale. Esso, con riferimento al primo motivo, è fondato e va pertanto accolto.
In ossequio al principio di favor innocentiae imposto dalla presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 Cost. il legislatore, con l'art. 129 c.p.p., comma 2 (nel rito previgente con l'art. 152), ha disposto che quando ricorre una causa di estinzione del reato, ma dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice ha il dovere di pronunciare una sentenza di assoluzione o una sentenza di non luogo a procedere così da dare prevalenza alla causa di non punibilità più favorevole. L'esplicito riferimento alla sentenza di non luogo a procedere contenuto nella norma induce a ritenere, in conformità con autorevole dottrina e con la stessa giurisprudenza di questa corte (Cass 6 aprile del 2000, Pacifico), che il principio operi anche per l'udienza preliminare. Il dubbio sorto in passato sulla necessità di fissare l'udienza preliminare è stato risolto da un intervento delle Sezioni unite (25 gennaio del 2005 riv. 230529, P.M. c/De Rosalie quali hanno accolto l'orientamento maggioritario secondo cui il giudice dell'udienza preliminare, investito della richiesta di rinvio a giudizio, non può in applicazione dell'art.129 c.p.p. pronunciare una sentenza di non luogo a procedere de plano, senza la fissazione dell'udienza preliminare. La pronuncia ex art. 129 c.p.p. non è preclusa dalla tipizzazione delle cause di proscioglimento di cui all'art. 425 c.p.p., in quanto l'ambito di operatività della prescrizione di cui all'art. 129 c.p.p. deve tenersi distinto da quello di cui all'art. 425 c.p.p.
rispondendo le due norme a diverse esigenze processuali. Invero, il giudice dell'udienza preliminare, se ravvisa una delle cause di non punibilità previste dal codice, può adottare il provvedimento ex art. 129 c.p.p., cogente in ogni stato e grado del processo,allorché la prova dell'insussistenza del fatto o dell'estraneità dell'imputato sia evidente, proprio per evitare ulteriori costi alla giustizia;
se, invece, la presenza di una causa di non punibilità non sia palese ed emerga l'esigenza di un approfondimento dell'indagine, ovvero se la causa di non punibilità non si è verificata al momento della fissazione dell'udienza preliminare, il giudice deve pronunciare sentenza di non doversi procedere ex art.425 c.p.p. (Cass. sez. 3, 15 gennaio 1998, Siccardi). Dal disposto dell'art. 129 c.p.p. discende che il giudice, nell'applicare una causa estintiva del reato, quale ad esempio la prescrizione, ha il dovere di indicare, sia pure in maniera sintetica, di avere effettuato la verifica che la legge gli impone in merito all'insussistenza di cause di proscioglimento più favorevoli di quella estintiva, deve cioè indicare la ragione per la quale dagli atti non risultino elementi rivelatori dell'insussistenza del fatto, della sua irrilevanza penale o dell'estraneità dell'imputato. Quest'ultimo ha un evidente interesse al proscioglimento pieno nel merito per evitare, oltre al pregiudizio morale conseguente ad una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, eventuali accertamenti in separata sede ai fini della responsabilità civile o possibili eventuali aggravamenti di pena in fatti connessi, posto che a norme dell'art. 170 c.p., u.c., la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non fa venire meno l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n.
2. Questo collegio non ignora l'orientamento prevalente di questa corte in forza del quale in AS non sarebbe consentito il controllo della motivazione della sentenza impugnata allorché sussista una causa estintiva del reato e ciò, sia quando detta causa sia sopraggiunta nelle more del giudizio di AS(tra le ultime Cass. n. 4177 del 2004 riv. 227098; n. 48524 del 2003), sia quando sia stata dichiarata con lo stesso provvedimento contro il quale è stato proposto il gravame (sotto la vigenza del codice abrogato Cass.29 marzo 1985, riv. 169609). A sostegno di tale conclusione si adduce che la prosecuzione del giudizio in sede di rinvio, inevitabile a seguito di un eventuale annullamento per vizio di motivazione, sarebbe incompatibile con il principio che impone l'immediata declaratoria delle cause di non punibilità. Siffatto orientamento è senza dubbio condivisibile quando la causa estintiva sia sopraggiunta nelle more del giudizio di AS ossia quando v'è già una pronuncia affermativa di responsabilità, anche perché in tal caso sarebbe difficilmente configurabile l'evidenza probatoria che potrebbe giustificare il proscioglimento per una causa più favorevole di quella estintiva. Suscita invece delle perplessità nell'ipotesi in cui il fatto estintivo sia stato dichiarato con la stessa sentenza oggetto dell'impugnazione specialmente quando trattasi di sentenza di non luogo a procedere pronunciata a norma dell'art. 428 c.p.p.. In tale situazione non v'è motivo per non ammettere il sindacato di legittimità sulla motivazione, in quanto in ipotesi del genere, non si tratta di definire sollecitamente il processo, sul presupposto dell'avvenuta cessazione della pretesa punitiva, ma di verificare la legittimità della decisione in ordine all'applicabilità stessa della fattispecie estintiva con riferimento al disposto di cui all'art. 129 c.p.p.. Prima della riforma dell'art. 428 c.p.p., introdotta con la L. n. 46 del 2006, art. 4, il quale come è noto, ha escluso l'appellabilità
delle sentenze di non luogo a procedere, l'orientamento di questa corte, al quale dianzi si è fatto riferimento, non ha comportato una sostanziale compromissione del diritto dell'imputato al proscioglimento nel merito ex art. 129 c.p.p., in quanto, a partire dal 1984 con la L. n. 400 di tale anno, è stato riconosciuta l'incondizionata appellabilità delle sentenze di non luogo a procedere per estinzione del reato di cui agli artt. 512 e 513 del codice del 1930 e tale generalizzata impugnabilità è stata conservata anche nel nuovo codice fino all'entrata in vigore della L. n. 46 del 2006. Di conseguenza per mezzo dell'appello si recuperava quel diritto al giudizio di merito eventualmente sacrificato con una sbrigativa ed immotivata declaratoria di estinzione del reato. Invece l'attuale inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere per estinzione del reato per prescrizione,determinerebbe, se si seguisse l'orientamento giurisprudenziale prima evidenziato, una sostanziale insindacabilità del provvedimento del giudice dell'udienza preliminare che dichiarasse sbrigativamente il non luogo a procedere per estinzione del reato per prescrizione senza effettuare la verifica, che pure la legge gli impone, in merito all'insussistenza di cause di proscioglimento più favorevoli di quella adottata. Quindi, a seguito dell'inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere, il principio enunciato dalla Suprema corte, in forza del quale in presenza di una causa estintiva del reato, non sarebbe consentito l'annullamento con rinvio al giudice del merito per carenze motivazionali, giacché tale rinvio sarebbe incompatibile con il principio di cui all'art. 129 c.p.p., comma 1 che impone l'immediata declaratoria di una causa di non punibilità, deve essere in parte rimeditato e deve essere ritenuto non applicabile alle sentenze di non luogo a procedere di cui all'art. 428.. Invero, come già accennato, in ipotesi del genere, non si tratta di definire sollecitamente il processo, sul presupposto dell'avvenuta cessazione della pretesa punitiva, ma di verificare la legittimità della decisione in ordine all'applicabilità stessa della fattispecie estintiva con riferimento al disposto di cui all'art. 129 c.p.p. ed agli obblighi motivazionali imposti, oltre che dal citato art., anche dall'art. 125 c.p.p. e dall'art. 111 Cost.. Il presupposto per la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione consiste nella mancanza di prova evidente dell'insussistenza del fatto o dell'estraneità del prevenuto e tale carenza deve essere sottolineata, sia pure sinteticamente dal giudice dell'udienza preliminare, il quale in definitiva,applicando la causa estintiva del reato, con la motivazione deve dimostrare di avere effettuato il controllo di merito che la legge gli impone di effettuare. Secondo autorevole dottrina, la mancanza di prova dell'innocenza non può essere inferita dalla stessa scelta da parte del giudice della formula di proscioglimento per estinzione del reato, come si legge in qualche decisione (Cass. 25 marzo 1992 Marciano) in quanto il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente la ragione dell'insussistenza di una formula di proscioglimento più favorevole di quella estintiva. Peraltro le pronunce di questa corte che hanno escluso, in presenza di una causa estintiva del reato, la deducibilità di vizi motivazionali riguardano per lo più processi dove v'era già una pronuncia di condanna e, quindi, l'evidenza probatoria richiesta per l'applicabilità dell'art. 129 cpv. c.p.p., era difficilmente configurabile;
inoltre il mezzo d'annullamento solitamente utilizzato era quello di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) ossia, l'insufficienza illogicità o la contraddittorietà della motivazione. La fattispecie in esame è, invece, diversa perché il giudice si è limitato ad applicare la prescrizione senza dimostrare di avere compiuto la verifica che la legge gli impone in ordine all'insussistenza di altre cause di proscioglimento più favorevoli della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione nonostante l'esplicita richiesta della difesa. La completa mancanza di motivazione sul punto configura una vera e propria violazione di legge riconducibile al mezzo d'annullamento di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c) e non a quello di cui alla lett. e).
Alla stregua delle considerazioni svolte la sentenza impugnata va annullata con rinvio al tribunale di La Spezia. Il giudice del rinvio, se confermerà la decisione, dovrà indicare la ragione per la quale dagli atti non risulti evidente l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato.
Gli altri motivi si devono ritenere assorbiti.
La liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile in questo grado viene rimessa al giudice di merito.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 623 c.p.p.. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di La Spezia. Spese della parte civile al definitivo.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2008