Cass. pen., sez. III, sentenza 17/04/2008, n. 25226
CASS
Sentenza 17 aprile 2008

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In materia di impugnazioni, il ricorso per cassazione presentato dall'imputato nei confronti di sentenza di non luogo a procedere a norma dell'art. 10, comma terzo, L. n. 46 del 2006 a seguito di ordinanza con cui la Corte d'appello abbia dichiarato inammissibile l'originario appello sul presupposto interpretativo, successivamente venuto meno per effetto della pronuncia n. 4 del 2008 della Corte Cost., che detta sentenza rientri tra le sentenze di proscioglimento, lungi dal dover essere dichiarato inammissibile, può dalla Corte essere trattato come mezzo di gravame legittimamente proposto nei confronti della sentenza di primo grado allorquando la declaratoria di inammissibilità predetta sia stata pronunciata in sede di giudizio di rinvio in adeguamento a "dictum" della stessa Corte di Cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/04/2008, n. 25226
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25226
    Data del deposito : 17 aprile 2008

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