Versione
13 luglio 1980
13 luglio 1980
>
Versione
6 aprile 1995
6 aprile 1995
Art. 16. (Aspettativa sindacale)
Il numero dei dipendenti da collocare in aspettativa per motivi sindacali di cui agli articoli 45 e seguenti della legge 18 marzo 1968, n. 249 , e' fissato in 80 unita' complessive.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, il contingente di cui al precedente comma verra' annualmente rideterminato in relazione alla consistenza del personale in servizio. ((28)) ---------------
AGGIORNAMENTO
Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che il presente articolo "per effetto dell' art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento" cessa di avere efficacia.
Il numero dei dipendenti da collocare in aspettativa per motivi sindacali di cui agli articoli 45 e seguenti della legge 18 marzo 1968, n. 249 , e' fissato in 80 unita' complessive.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, il contingente di cui al precedente comma verra' annualmente rideterminato in relazione alla consistenza del personale in servizio. ((28)) ---------------
AGGIORNAMENTO
Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che il presente articolo "per effetto dell' art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento" cessa di avere efficacia.
Giurisprudenza • 7
- 1. Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 21/01/2015, n. 54Provvedimento: […] Il principio al quale il Collegio ha ancorato il proprio convincimento decisorio si fonda sull'assunto che nella materia pensionistica statale gli assegni accessori allo stipendio in senso stretto sono pensionabili solo se espressamente dichiarati tali dalla normativa. Dunque, poiché la normativa pensionistica concernente il personale militare - art. 53 del d.p.r. n. 1092/1973, art. 16 della legge n. 177/1976, art. 16 legge n. 312/1980 – non annovera lo straordinario obbligatorio previsto dall'art. 63, comma secondo, della legge n. 121/1981 nella base pensionabile, lo stesso non è stato reputato computabile ai fini pensionistici.Leggi di più...
- art. 68 R.D. 1214/1934·
- inammissibilità ricorso·
- sistema contributivo·
- art. 395 c.p.c.·
- principio di tassatività·
- spese legali·
- sistema retributivo·
- revocazione sentenza·
- pensionabilità straordinario obbligatorio·
- errore di fatto