Articolo 16 della Legge 11 luglio 1980, n. 312
Articolo 15Articolo 17
Versione
13 luglio 1980
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Versione
6 aprile 1995
Art. 16. (Aspettativa sindacale)

Il numero dei dipendenti da collocare in aspettativa per motivi sindacali di cui agli articoli 45 e seguenti della legge 18 marzo 1968, n. 249 , e' fissato in 80 unita' complessive.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, il contingente di cui al precedente comma verra' annualmente rideterminato in relazione alla consistenza del personale in servizio. ((28)) ---------------
AGGIORNAMENTO
Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che il presente articolo "per effetto dell' art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento" cessa di avere efficacia.
Entrata in vigore il 6 aprile 1995
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