Sentenza 12 febbraio 2003
Massime • 1
Il danno subito dal terzo coltivatore per la perdita del godimento del fondo, conseguente alla sua occupazione acquisitiva deve essere liquidato secondo la regola generale, dettata in tema di illecito aquiliano, di cui all'art. 2043 c.c., con riferimento, pertanto, all'entità dell'indennità aggiuntiva non percepita cui il coltivatore stesso avrebbe avuto diritto in caso di emanazione di un valido provvedimento ablativo (art. 17 legge 865/71). Pur essendo tale indennità prevista a favore del terzo coltivatore nell'ambito del procedimento espropriativo (del quale se ne postula, per l'effetto, la rituale conclusione mediante cessione volontaria o decreto di esproprio), onde la ontologica diversità dal risarcimento del danno ex art. 2043, pur tuttavia essa costituisce valido parametro di riferimento per la liquidazione del danno stesso, poiché i criteri di cui all'art. 43 della legge 203/82 devono, all'uopo, ritenersi del tutto inadeguati, disciplinando detta norma situazioni giuridiche (risoluzione inconsapevole di contratti agrari) diverse da quella derivante da occupazione appropriativa del fondo, mentre il criterio sussidiario della liquidazione equitativa del danno (artt. 2056 - 1226 c.c.) non risulta, nella specie, conforme a diritto, applicandosi solo quando il danno stesso non può essere provato nel suo preciso ammontare per mancanza assoluta di qualsivoglia meccanismo legale di liquidazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/02/2003, n. 2077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2077 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - rel. Consigliere -
Dott. PANEBIANCO GO Riccardo - Consigliere -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI NT, PA DA, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato GIACINTO PELOSI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI AVELLINO, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGIO FONTANA, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 328/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 12/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/2002 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Pelosi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 5 maggio 1990 IO LI e ND VA convennero in giudizio il Comune di Avellino dinanzi al Tribunale di quella città, chiedendo che l'ente fosse condannato al risarcimento dei danni da loro subiti per effetto dell'irreversibile trasformazione, mai legittimata da un formale provvedimento di esproprio, di un terreno situato in località Quattrograne (in catasto alla p. 6363, fol. 26, p.lle 38, 46 e 47, esteso 30.74 1 mq.), appartenente ad GO UL e condotto in affitto dagli attori fin dal 1970, terreno occupato per la realizzazione di alloggi (con relative infrastrutture) da locare a cittadini rimasti privi di abitazione a causa del terremoto del 1980.
L'ente territoriale addusse il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda.
All'esito dell'istruzione il Tribunale di Avellino, con sentenza del 14-28 gennaio 1997, condannò il Comune a pagare agli attori la somma di lire 37.500.000, a titolo di danni liquidati in base a criteri equitativi, oltre agli interessi dalla data della pronunzia ed alle spese del giudizio.
Il LI e la VA proposero appello, contestando la determinazione del danno subito e sostenendo che esso andava liquidato in misura quanto meno corrispondente all'indennizzo che gli affittuari avrebbero riscosso nel caso di rituale conclusione del procedimento espropriativo. Il Comune di Avellino si costituì per resistere al gravame.
La Corte di appello di Napoli, con sentenza depositata il 12 febbraio 1999, rigettò l'impugnazione e compensò tra le parti le spese del grado, considerando:
che, secondo un principio di diritto più volte affermato, al colono, mezzadro o affittuario, il quale abbia perduto la detenzione dell'immobile per effetto della sua irreversibile trasformazione operata dalla P. A., non spetta l'indennizzo previsto dalla normativa in materia di espropriazione per p.u., bensì il risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civile;
che, come corollario di tale principio, ai fini del risarcimento del danno vanno applicati i criteri generali dettati dal codice civile, con il conseguente onere probatorio a carico del danneggiato, e non può tenersi conto dei parametri previsti per la determinazione dell'indennizzo spettante ai soggetti indicati dall'ari. 17 della legge n. 865 del 1971, nel caso in cui il diritto personale di costoro si estingua per effetto dell'emissione del decreto di esproprio;
che l'orientamento ora enunciato andava condiviso, in quanto nel caso di espropriazione l'indennizzo spettante al fittavolo o colono era determinato in misura corrispondente a quella prevista in favore del proprietario per finalità di accelerazione del procedimento espropriativo e di tutela del settore agricolo in generale, ragioni delle quali non si poteva tenere conto in sede di quantificazione del danno ex art. 2043 cod. civile;
che, pertanto, la sentenza impugnata, di fronte alla carenza di specifiche allegazioni e prove precise del danno da parte degli attori, esattamente aveva provveduto alla valutazione equitativa dello stesso, peraltro ancorandola ad elementi presuntivi o costituenti fatto notorio, oltre che alle risultanze processuali (redditività del fondo in relazione ai tipi di coltura risultanti dallo stato di consistenza, presumibile durata residua del contratto di affitto, quota parte del canone), neppur costituenti oggetto d'impugnazione da parte degli appellanti.
Contro la suddetta sentenza IO LI e IO VA hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Il Comune di Avellino ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso per cassazione risulta notificato una prima volta il 4 febbraio 2000 (tempestivamente rispetto alla sentenza impugnata, che fu depositata il 12 febbraio 1999 e non risulta notificata). La notifica del ricorso fu posta in essere, come da relata in calce al medesimo, con atto indirizzato al Comune di Avellino, "nel domicilio eletto in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 256, presso il suo procuratore e difensore avv. Giorgio Fontana". Poiché a quell'indirizzo l'avv. Fontana risultò trasferito in via Pergolesi n. 1, il notificante provvide nella stessa giornata (4 febbraio 2000) a notificare il ricorso presso il nuovo indirizzo, dove l'atto fu ricevuto dalla incaricata EL NE.
Il ricorso risulta, poi, ancora notificato al Comune di Avellino in persona del sindaco, presso la sede dell'ente, il 12 febbraio 2000, e di nuovo al Comune di Avellino "presso il suo proc.re costituito avv. Giorgio Fontana nel suo attuale nuovo domicilio in Napoli alla via Pergolesi n. 1", dove fu ricevuto il 17 febbraio 2000 dalla stessa incaricata EL NE (v. relate in calce al ricorso). Orbene, in questa sequenza degli atti la prima notificazione (eseguita il 4 febbraio 2000) deve considerarsi rituale e quindi valida ad ogni effetto. Invero, poiché ai fini dell'elezione di domicilio l'elemento personale prevale sull'elemento topografico, il domicilio è eletto presso il difensore, sicché, se quest'ultimo trasferisce il suo studio (nel caso di specie, nell'ambito dello stesso Comune) e il nuovo domicilio sia desumibile da un dato idoneo come l'indagine compiuta dall'ufficiale giudiziario notificante, la notifica è validamente eseguita nel detto nuovo domicilio, dove viene ricevuta da persona incaricata.
Nè rileva che sia mancata una specifica istanza della parte richiedente la notificazione in riferimento al nuovo domicilio, perché quella parte con la richiesta di notifica ha già dato impulso al procedimento notificatorio, onde l'inesatta indicazione del domicilio del destinatario non incide sulla ritualità della notifica che ha raggiunto il suo scopo.
Ciò posto, va rilevato che il controricorso del Comune risulta notificato con atto spedito a mezzo posta il 23 marzo 2000. Esso, pertanto, è tardivo in relazione al termine stabilito dall'art. 370 c.p.c. e si rivela dunque inammissibile.
2. - Con l'unico mezzo di cassazione i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 2043 e 1226 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., e insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civile. La Corte di merito si sarebbe adeguata all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui al colono, mezzadro o affittuario, che abbia perso la detenzione dell'immobile per effetto della sua irreversibile trasformazione operata dalla P.A., non spetta l'indennizzo previsto dalla normativa in materia di espropriazione per p.u. bensì il risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ., con la conseguenza che in tal caso non si dovrebbe tenere conto dei parametri previsti dall'alt. 17 della legge n. 865 del 1971, applicabili quando il diritto personale dei soggetti indicati in detta norma si estingua per effetto del decreto di espropriazione. Infatti la Corte territoriale, come già prima il Tribunale di Avellino, pur riconoscendo nella specie il diritto al risarcimento del danno, avrebbe ritenuto che in tal caso andrebbero applicati i criteri dettati dal codice civile, con il conseguente onere probatorio a carico del danneggiato, senza poter commisurare il e danno all'indennizzo che ad esso sarebbe spettato in forza della normativa in tema di espropriazione per pubblica utilità. Ciò, tuttavia, costituirebbe un'applicazione erronea, o almeno limitativa e non giustificata delle regole generali dettate dall'ari 2043 cod. civile, in quanto il danno in questione sarebbe conseguenza diretta ed immediata di un comportamento illecito ed andrebbe commisurato all'importo che i ricorrenti avrebbero ricevuto se la P.A. avesse espletato una procedura corretta. La valutazione equitativa non potrebbe essere utilizzata, perché il relativo criterio, ai sensi dell'alt. 1226 cod. civ., sarebbe applicabile soltanto quando il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare.
L'importo spettante ai ricorrenti sarebbe stato provato perché automaticamente determinabile con l'indicazione di criteri legali, onde non sarebbe sostenibile che vi sia stata carenza di specifica allegazione e di prove precise del danno da parte degli istanti. Nè potrebbe prescindersi, per stabilire il danno da costoro subito a causa dell'illecita condotta della P.A., dall'automatica individuazione dell'ammontare dell'indennità aggiuntiva cui essi avrebbero avuto diritto.
La diversa conclusione cui è pervenuta la Corte di merito porterebbe, tra l'altro, alla conseguenza che la P.A. tragga proprio dal suo illegittimo comportamento un vantaggio consistente nel minor esborso rispetto a quanto avrebbe dovuto versare a titolo d'indennizzo.
Richiamata la sentenza resa da questa Corte a sezioni unite (n. 514 del 27 luglio 1999), i ricorrenti proseguono affermando che la Corte di merito non avrebbe adeguatamente motivato la propria affermazione secondo cui, nonostante la richiesta formulata, la mancata riscossione dell'indennità aggiuntiva andrebbe esclusa dal risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civile, mentre il danno medesimo non potrebbe essere inferiore all'ammontare di quella indennità.
Il ricorso è fondato nei sensi in prosieguo indicati. Come questa Corte ha già affermato, il terzo coltivatore, privato del godimento del fondo per effetto di un decreto di occupazione di urgenza cui non faccia seguito il decreto di espropriazione bensì l'irreversibile trasformazione del bene con conseguente ablazione di fatto, subisce un danno che va risarcito secondo le regole generali dettate dall'art. 2043 cod. civ. (Cass., sez. un., 27 luglio 1999, n. 514/s.u.; Cass., 7 febbraio 1996, n. 983). Pur prendendo le mosse da tale principio, la sentenza impugnata ha tuttavia affermato che, ai fini della quantificazione del danno, non potrebbe tenersi conto dei parametri previsti per la determinazione dell'indennizzo spettante ai soggetti indicati dall'art. 17 della legge n. 865 del 1971.
Ora, è vero che l'indennità aggiuntiva, prevista a favore del terzo coltivatore dall'art. 17 della legge n. 865 del 1971, è collocata nell'ambito del procedimento espropriativo del quale postula la regolare conclusione (mediante cessione volontaria o decreto di esproprio), onde risulta ontologicamente diversa dal risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civile. È vero del pari, però, che in fattispecie come quella in esame il diritto al risarcimento nasce appunto dall'ablazione di fatto, costituente l'illecito aquiliano, ed il risarcimento è diretto a ristorare il pregiudizio subito dal coltivatore per la perdita del godimento del fondo. Nel sistema della legge n. 865 del 1971 tale perdita sarebbe stata compensata con il pagamento dell'indennità aggiuntiva. L'ablazione di fatto derivante dalla cd. accessione invertita impedisce all'avente diritto di ottenere questa indennità, che gli sarebbe spettata se la privazione definitiva del godimento del fondo fosse conseguita ad un valido provvedimento di espropriazione. E poiché l'obbligazione risarcitoria ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. è diretta a reintegrare il patrimonio della parte lesa nella situazione in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato l'evento dannoso, la mancata riscossione dell'indennità aggiuntiva cui il coltivatore avrebbe avuto diritto deve essere considerata per determinare l'importo del risarcimento.
Infatti, non sono adeguati i parametri previsti dall'art. 43 della legge n. 203 del 1982, perché detta norma disciplina situazioni giuridiche (risoluzione incolpevole di contratti agrari) diverse da quella qui in esame. E, più in generale, non è conforme a diritto il criterio della liquidazione equitativa del danno (artt. 2056-1226 cod. civ.), perché tale criterio si applica quando il danno non può essere provato suo preciso ammontare, mentre nel caso di specie esiste un meccanismo legale di liquidazione, desumibile dall'alt. 17 (comma 2) della legge n. 865 del 1971 e successive modificazioni, al quale l'importo del risarcimento deve essere correlato. Invero, come questa Corte ha affermato (Cass., sez. un., n. 514/99 cit., in motivazione), il pregiudizio del coltivatore connesso alla privazione del godimento del fondo, conseguente ad un illecito della P.A. qual è l'espropriazione sostanziale, non può essere determinato in misura minore rispetto al quantum che gli sarebbe spettato ove la medesima privazione fosse stata cagionata da una valida espropriazione e, quindi, da un atto lecito.
Non può condividersi, da ultimo, il rilievo della sentenza impugnata circa la carenza di specifiche allegazioni e prove precise del danno da parte degli istanti. Infatti, risulta dalla stessa motivazione della sentenza impugnata che gli attori avevano allegato che il danno andava liquidato in misura quanto meno corrispondente all'indennizzo loro spettante nel caso di rituale conclusione del procedimento espropriativo, richiamando così, come parametro liquidatorio, il meccanismo di liquidazione dell'indennizzo previsto dal citato art. 17, comma 2 (il quale rinvia al criterio legale risultante dal precedente art. 16). E, in presenza di tale meccanismo, l'affermazione della Corte territoriale, relativa al difetto di prove precise del danno, assume carattere troppo generico e perciò immotivato.
Conclusivamente, alla stregua delle precedenti considerazioni, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Napoli che procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi ai principi sopra enunciati, e provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Napoli anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 settembre 2002. Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2003