Cass. civ., sez. I, sentenza 12/02/2003, n. 2077
CASS
Sentenza 12 febbraio 2003

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Il danno subito dal terzo coltivatore per la perdita del godimento del fondo, conseguente alla sua occupazione acquisitiva deve essere liquidato secondo la regola generale, dettata in tema di illecito aquiliano, di cui all'art. 2043 c.c., con riferimento, pertanto, all'entità dell'indennità aggiuntiva non percepita cui il coltivatore stesso avrebbe avuto diritto in caso di emanazione di un valido provvedimento ablativo (art. 17 legge 865/71). Pur essendo tale indennità prevista a favore del terzo coltivatore nell'ambito del procedimento espropriativo (del quale se ne postula, per l'effetto, la rituale conclusione mediante cessione volontaria o decreto di esproprio), onde la ontologica diversità dal risarcimento del danno ex art. 2043, pur tuttavia essa costituisce valido parametro di riferimento per la liquidazione del danno stesso, poiché i criteri di cui all'art. 43 della legge 203/82 devono, all'uopo, ritenersi del tutto inadeguati, disciplinando detta norma situazioni giuridiche (risoluzione inconsapevole di contratti agrari) diverse da quella derivante da occupazione appropriativa del fondo, mentre il criterio sussidiario della liquidazione equitativa del danno (artt. 2056 - 1226 c.c.) non risulta, nella specie, conforme a diritto, applicandosi solo quando il danno stesso non può essere provato nel suo preciso ammontare per mancanza assoluta di qualsivoglia meccanismo legale di liquidazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 12/02/2003, n. 2077
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2077
    Data del deposito : 12 febbraio 2003

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