Sentenza 11 giugno 2013
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In tema di libertà vigilata, il Magistrato di Sorveglianza non può applicare prescrizioni che snaturino le caratteristiche di una misura di sicurezza non detentiva. (Nella specie, la Corte ha ritenuto illegittima la prescrizione del ricovero obbligatorio in una comunità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2013, n. 26702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26702 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 11/06/2013
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 2167
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere - N. 48954/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA OR IU N. IL 09/06/1946;
avverso l'ordinanza n. 237/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA, del 18/04/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del P.G. Dott. D'ANGELO Giovanni che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Sorveglianza di Catania, con ordinanza del 18/4/2012, respingeva l'appello proposto da IU La RR avverso il provvedimento del magistrato di Sorveglianza di Siracusa di applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata con prescrizione di ricovero presso una Comunità terapeutica Assistita.
2. Ricorre per cassazione il difensore di La RR IU, deducendo l'abnormità dei provvedimenti del Magistrato e del Tribunale di Sorveglianza. La Corte di Assise di appello di Reggio Calabria aveva disposto la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre, senza alcuna prescrizione;
il Magistrato di Sorveglianza, invece, aveva disposto un percorso terapeutico presso una Comunità aggravando la misura disposta con la sentenza di merito e così privando il la RR della libertà personale. Per di più la decisione era stata adottata sulla base di un asserito giudizio di pericolosità desunto dalla gravita del reato, ignorando che, nei giudizi di merito, erano state concesse le attenuanti generiche e esclusa l'aggravante dei motivi abietti e futili.
Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Catania, disponendo che il La RR non possa essere sottoposto a privazione della libertà personale.
3. Il Procuratore Generale conclude per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata nella parte in cui prescrive il ricovero presso una Comunità terapeutico Assistita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L'art. 215 c.p. distingue le misure di sicurezza personali in detentive e non detentive;
la libertà vigilata è compresa tra le misure non detentive.
Ai sensi dell'art. 228 cod. pen. alla persona in stato di libertà vigilata sono imposte dal giudice prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati.
Appare evidente che l'imposizione di prescrizioni non può giungere a modificare la natura della misura di sicurezza, che si contraddistingue - come indica la sua stessa denominazione - per una condizione di libertà del soggetto, cioè di non detenzione e non ricovero obbligatorio presso determinate strutture. Non a caso, la legge prevede espressamente la possibilità di sostituire la misura non detentiva con una detentiva solo in casi specificamente previsti: mentre la persistenza della pericolosità accertata in sede dì riesame comporta soltanto il prolungamento della misura di sicurezza e non può determinarne, in assenza di trasgressione agli obblighi imposti, l'aggravamento (Sez. 1, n. 39763 del 13/10/2005 - dep. 31/10/2005, Panico, Rv. 232513), la misura di sicurezza della libertà vigilata applicata per effetto della dichiarazione di abitualità nel reato non può essere nemmeno sostituita, per sopravvenuta infermità psichica, con la misura del ricovero in casa di cura e custodia, essendo inapplicabile a tale ipotesi la disposizione di cui all'art. 232 c.p., comma 3, esclusivamente rivolta a disciplinare la situazione della persona già dichiarata pericolosa per infermità di mente. (Sez. U, n. 34091 del 28/04/2011 - dep. 15/09/2011, Servadei, Rv. 250349). La sostituzione della misura non detentiva in una detentiva è, in definitiva, possibile solo in caso di grave o ripetuta trasgressione agli obblighi imposti (art. 231 c.p., comma 2). Nel caso di specie, comunque, il Magistrato di Sorveglianza non ha sostituito la misura disposta dal giudice della cognizione con altra detentiva: ha illegittimamente applicato una prescrizione che ha trasformato la natura della misura di sicurezza da non detentiva a detentiva.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza emessa il 15/12/2011 dal Magistrato di Sorveglianza di Siracusa nei confronti di La RR IU limitatamente alla prescrizione di ricovero presso una Comunità Terapeutica.
Si comunichi al procuratore Generale della Repubblica in sede per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 11 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2013