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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 11169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11169 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26876/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Mariagrazia Cepollaro, presso il cui studio in Napoli alla Via G.
Porzio, Centro Direzionale, Isola G/1, elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Ilaria Giglio presso il cui studio in Napoli alla Via G. Sanfelice n. 24, elettivamente domicilia;
Appellata
E
), in persona del p.t., rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Carlo Rosella, elettivamente domiciliato presso la
Casa Comunale sita in Napoli alla Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;
Appellato
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, opposizione Parte_1 all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n.
07120199052985426000, notificata dall' in data Controparte_4
29.11.2019, dell'importo di € 4.171,09, fondata sulle cartelle esattoriali n.
07120150017367518000 e n. 07120150064714727000, entrambe relative al mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, elevate nell'anno 2011 dal Controparte_2
1 Eccepiva l'illegittimità derivata dell'intimazione impugnata in carenza di notifica delle cartelle di pagamento presupposte e dei verbali di accertamento ad esse sottesi, chiedendo l'annullamento della pretesa creditoria per violazione dell'intero procedimento esattoriale ed intervenuta prescrizione/decadenza quinquennale dei titoli esecutivi.
Si costituiva l' eccependo l'infondatezza della Controparte_4 domanda, della quale chiedeva il rigetto, stante la valida e rituale notifica delle cartelle di pagamento presupposte, come da relativa documentazione che produceva, con conseguente esclusione del maturarsi della prescrizione.
Il non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_2
Con sentenza n. 24680/2021, emessa in data 9.9.2021 e pubblicata in data 15.9.2021, il
Giudice di Pace di Napoli ha ammesso l'opposizione ex art. 615 c.p.c., spiegata al fine di far valere fatti modificativi/estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
Nel merito, ha accertato la regolarità della notifica di entrambe le cartelle esattoriali presupposte, considerando ininfluente, a tal fine, la contestata intellegibilità delle sottoscrizioni apposte dal destinatario degli atti perché non effettuata secondo gli specifici rimedi previsti dalla legge;
di conseguenza, considerata tardiva l'eccezione di omessa notifica dei sottesi verbali di accertamento, ha rigettato la domanda, compensando interamente le spese di lite tra le parti.
ha proposto appello avverso la predetta sentenza lamentandone Parte_1
l'illegittimità per avere il giudice di prime cure, a suo dire, erroneamente interpretato le risultanze istruttorie non dando rilievo alle contestazioni sollevate avverso le copie dei documenti attestanti il procedimento notificatorio delle cartelle esattoriali.
L'appellante ha, inoltre, lamentato l'omessa pronuncia sull'eccezione di mancata notifica dei verbali di accertamento sottesi alle cartelle di pagamento.
L ed il si sono costituiti Controparte_4 Controparte_2 contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 5.9.2025, la causa è stata assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è infondato e va rigettato per le motivazioni che seguono.
Dagli atti del primo grado di giudizio risulta che l'agente della riscossione convenuto, nel costituirsi, ha prodotto, in copia fotostatica, la relata di notifica della cartella n.
07120150017367518000 e la relata di notifica della cartella n. 07120150064714727000, unitamente all'avviso di ricevimento della relativa raccomandata informativa del
3.9.2015 ed all'avviso di deposito presso la casa comunale.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, celebratasi in data 8.9.2021, l'attore ha contestato tale documentazione, in particolare, come emerge dal verbale dell'udienza, "la notifica del 10/04/2015 perché a firma illeggibile e completamente sconosciuta [...] la notifica del 11/08/2015 in quanto priva di firma anzi con la dicitura sconosciuto
2 all'indirizzo [...] l'atto di avviso del 09/9/2015 in quanto privo di firma", ed ha chiesto che la causa fosse decisa.
Con la sentenza gravata, il giudice di prime cure, nel rilevare l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento, ha aggiunto: “A verbale il procuratore dell'attore contesta la intellegibilità delle sottoscrizioni delle notifiche. Tale osservazione è ininfluente ai fini decisionali, perché l'eventuale non rispondenza delle firme sulle notifiche deve essere oggetto degli specifici rimedi previsti dalla legge”.
L'appellante ha lamentato l'erroneità di tale statuizione in quanto, a suo dire, avendo egli effettuato il disconoscimento ex art. 2719 c.c. dei documenti relativi alle notificazioni delle cartelle esattoriali, prodotti in copia fotostatica, il giudice di primo grado avrebbe dovuto disporre l'esibizione degli originali al fine di consentire la successiva procedura di verificazione.
Va osservato, al riguardo, che la relata di notificazione, ossia la tipologia di atto oggetto di contestazione, costituisce un atto pubblico in quanto proveniente da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, pertanto le attestazioni in essa contenute, inerenti alle attività direttamente svolte dal pubblico ufficiale, sono assistite da fede pubblica privilegiata ex art. 2700 c.c. e, quindi, fanno piena prova fino a querela di falso.
In particolare, l'efficacia fidefacente opera per l'attestazione con cui l'ufficiale giudiziario dà atto dell'avvenuta notificazione, apponendovi data e firma (Cass., Sez. I, n.
13748/2003), così come per l'attestazione di mancato rinvenimento del destinatario presso la residenza e del compimento delle formalità prescritte (Cass., Sez. II, n.
25860/2008).
Peraltro, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, e non risulti che esso sia stato consegnato a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso (Cass., Sez. VI, n.
4556/2020; Cass., S.U., n. 9962/2010).
Al pari dell'ufficiale giudiziario, anche il messo notificatore è un pubblico ufficiale.
Nel caso di specie, la cartella n. 07120150017367518000 risulta consegnata personalmente al destinatario in data 10.4.2015, come dalla relativa attestazione sottoscritta dal messo notificatore.
Quanto alla cartella n. 07120150064714727000, il messo notificatore ha attestato, in data
21.8.2015, dopo due precedenti tentativi infruttuosi, di non aver rinvenuto il destinatario né le altre persone abilitate ex art. 139 c.p.c. e di aver depositato l'atto presso il Comune affiggendo l'avviso di deposito alla porta dell'abitazione ed informando il destinatario con raccomandata a.r., che risulta in data 3.9.2015 e consegnata il 9.9.2015, come Pt_2 dal relativo avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario e dall'agente postale.
Ne consegue che l'attore, per contestare efficacemente il valore probatorio di tali documenti, avrebbe dovuto proporre querela di falso ex art. 221 e ss. c.p.c.: egli, tuttavia,
3 all'udienza dell'8.9.2021, dopo aver enunciato le sue contestazioni a verbale, non si è riservato di proporre tale tipo di procedimento, chiedendo, invece, che la causa fosse decisa.
Del resto, non era da ostacolo il fatto che le relate di notificazione delle cartelle esattoriali fossero state depositate dall'agente della riscossione convenuto solo in copia fotostatica. E ciò perché è, invero, ammissibile la querela di falso proposta direttamente contro il documento prodotto in copia (Cass., Sez. II, n. 8718/2023).
Pertanto, le cartelle esattoriali prodromiche all'ingiunzione impugnata risultano regolarmente notificate, la n. 07120150017367518000 in data 10.4.2015 e la n.
07120150064714727000 in data 9.9.2015, con la conseguenza che, al 29.11.2019, data di notifica dell'intimazione, non era decorso alcun termine di prescrizione.
L'appellante, come detto, ha altresì lamentato l'omessa pronuncia del primo giudice sull'eccezione di mancata notifica dei verbali di accertamento sottesi alle cartelle di pagamento.
Al contrario, il Giudice di Pace si è pronunciato su tale domanda, considerandola tardivamente proposta alla luce della regolare notifica delle cartelle.
Invero, eccependo l'omessa notifica dei verbali, l'attore ha inteso proporre opposizione in funzione c.d. recuperatoria, facendo valere una causa estintiva dell'obbligazione sanzionatoria che, a causa dell'omessa notificazione del verbale, non avrebbe potuto prima promuovere (Cass., S.U., n. 22080/2017).
Tale azione, in base alla richiamata giurisprudenza di legittimità, soggiace al termine di giorni trenta ex art. 7 D. Lgs. n. 150/2011 (ovvero al previgente termine di giorni sessanta ex art. 204 bis C.d.S.), decorrente non già dalla notificazione del verbale, che si assume mai avvenuta, ma del primo atto successivo con il quale l'opponente sia stato messo a conoscenza della sanzione irrogata ai suoi danni.
Nel caso di specie, tuttavia, contrariamente a quanto affermato dall'attore, la cartella n.
07120150017367518000 risulta consegnata personalmente al destinatario in data
10.4.2015, come emerge dalla relata di notificazione prodotta dall'agente della riscossione, e la cartella n. 07120150064714727000 risulta notificata in data 9.9.2015, come emerge dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa prodotto dall'agente della riscossione.
Ne consegue che l'azione in funzione c.d. recuperatoria, instaurata in primo grado l'11.12.2019, è tardiva, come correttamente osservato dal giudice di prime cure.
In definitiva, alla luce di tutte le suesposte ragioni, l'appello è infondato e va rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta e della ridotta complessità della materia.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta anche l'obbligo per la parte che l'ha proposta del pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
4 quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto da nei confronti dell' Parte_1 [...]
e del avverso la sentenza del Giudice di Controparte_4 Controparte_2
Pace di Napoli n. 24680/2021, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
, delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in
[...] complessivi € 852,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del
15%, con attribuzione all'avv. Ilaria Giglio dichiaratasi antistataria;
c) condanna al pagamento, in favore del Parte_1 Controparte_2 delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €
852,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%;
d) dà atto della sussistenza delle condizioni per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Napoli, lì 28.11.2025.
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26876/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Mariagrazia Cepollaro, presso il cui studio in Napoli alla Via G.
Porzio, Centro Direzionale, Isola G/1, elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Ilaria Giglio presso il cui studio in Napoli alla Via G. Sanfelice n. 24, elettivamente domicilia;
Appellata
E
), in persona del p.t., rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Carlo Rosella, elettivamente domiciliato presso la
Casa Comunale sita in Napoli alla Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;
Appellato
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, opposizione Parte_1 all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n.
07120199052985426000, notificata dall' in data Controparte_4
29.11.2019, dell'importo di € 4.171,09, fondata sulle cartelle esattoriali n.
07120150017367518000 e n. 07120150064714727000, entrambe relative al mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, elevate nell'anno 2011 dal Controparte_2
1 Eccepiva l'illegittimità derivata dell'intimazione impugnata in carenza di notifica delle cartelle di pagamento presupposte e dei verbali di accertamento ad esse sottesi, chiedendo l'annullamento della pretesa creditoria per violazione dell'intero procedimento esattoriale ed intervenuta prescrizione/decadenza quinquennale dei titoli esecutivi.
Si costituiva l' eccependo l'infondatezza della Controparte_4 domanda, della quale chiedeva il rigetto, stante la valida e rituale notifica delle cartelle di pagamento presupposte, come da relativa documentazione che produceva, con conseguente esclusione del maturarsi della prescrizione.
Il non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_2
Con sentenza n. 24680/2021, emessa in data 9.9.2021 e pubblicata in data 15.9.2021, il
Giudice di Pace di Napoli ha ammesso l'opposizione ex art. 615 c.p.c., spiegata al fine di far valere fatti modificativi/estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
Nel merito, ha accertato la regolarità della notifica di entrambe le cartelle esattoriali presupposte, considerando ininfluente, a tal fine, la contestata intellegibilità delle sottoscrizioni apposte dal destinatario degli atti perché non effettuata secondo gli specifici rimedi previsti dalla legge;
di conseguenza, considerata tardiva l'eccezione di omessa notifica dei sottesi verbali di accertamento, ha rigettato la domanda, compensando interamente le spese di lite tra le parti.
ha proposto appello avverso la predetta sentenza lamentandone Parte_1
l'illegittimità per avere il giudice di prime cure, a suo dire, erroneamente interpretato le risultanze istruttorie non dando rilievo alle contestazioni sollevate avverso le copie dei documenti attestanti il procedimento notificatorio delle cartelle esattoriali.
L'appellante ha, inoltre, lamentato l'omessa pronuncia sull'eccezione di mancata notifica dei verbali di accertamento sottesi alle cartelle di pagamento.
L ed il si sono costituiti Controparte_4 Controparte_2 contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 5.9.2025, la causa è stata assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è infondato e va rigettato per le motivazioni che seguono.
Dagli atti del primo grado di giudizio risulta che l'agente della riscossione convenuto, nel costituirsi, ha prodotto, in copia fotostatica, la relata di notifica della cartella n.
07120150017367518000 e la relata di notifica della cartella n. 07120150064714727000, unitamente all'avviso di ricevimento della relativa raccomandata informativa del
3.9.2015 ed all'avviso di deposito presso la casa comunale.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, celebratasi in data 8.9.2021, l'attore ha contestato tale documentazione, in particolare, come emerge dal verbale dell'udienza, "la notifica del 10/04/2015 perché a firma illeggibile e completamente sconosciuta [...] la notifica del 11/08/2015 in quanto priva di firma anzi con la dicitura sconosciuto
2 all'indirizzo [...] l'atto di avviso del 09/9/2015 in quanto privo di firma", ed ha chiesto che la causa fosse decisa.
Con la sentenza gravata, il giudice di prime cure, nel rilevare l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento, ha aggiunto: “A verbale il procuratore dell'attore contesta la intellegibilità delle sottoscrizioni delle notifiche. Tale osservazione è ininfluente ai fini decisionali, perché l'eventuale non rispondenza delle firme sulle notifiche deve essere oggetto degli specifici rimedi previsti dalla legge”.
L'appellante ha lamentato l'erroneità di tale statuizione in quanto, a suo dire, avendo egli effettuato il disconoscimento ex art. 2719 c.c. dei documenti relativi alle notificazioni delle cartelle esattoriali, prodotti in copia fotostatica, il giudice di primo grado avrebbe dovuto disporre l'esibizione degli originali al fine di consentire la successiva procedura di verificazione.
Va osservato, al riguardo, che la relata di notificazione, ossia la tipologia di atto oggetto di contestazione, costituisce un atto pubblico in quanto proveniente da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, pertanto le attestazioni in essa contenute, inerenti alle attività direttamente svolte dal pubblico ufficiale, sono assistite da fede pubblica privilegiata ex art. 2700 c.c. e, quindi, fanno piena prova fino a querela di falso.
In particolare, l'efficacia fidefacente opera per l'attestazione con cui l'ufficiale giudiziario dà atto dell'avvenuta notificazione, apponendovi data e firma (Cass., Sez. I, n.
13748/2003), così come per l'attestazione di mancato rinvenimento del destinatario presso la residenza e del compimento delle formalità prescritte (Cass., Sez. II, n.
25860/2008).
Peraltro, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, e non risulti che esso sia stato consegnato a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso (Cass., Sez. VI, n.
4556/2020; Cass., S.U., n. 9962/2010).
Al pari dell'ufficiale giudiziario, anche il messo notificatore è un pubblico ufficiale.
Nel caso di specie, la cartella n. 07120150017367518000 risulta consegnata personalmente al destinatario in data 10.4.2015, come dalla relativa attestazione sottoscritta dal messo notificatore.
Quanto alla cartella n. 07120150064714727000, il messo notificatore ha attestato, in data
21.8.2015, dopo due precedenti tentativi infruttuosi, di non aver rinvenuto il destinatario né le altre persone abilitate ex art. 139 c.p.c. e di aver depositato l'atto presso il Comune affiggendo l'avviso di deposito alla porta dell'abitazione ed informando il destinatario con raccomandata a.r., che risulta in data 3.9.2015 e consegnata il 9.9.2015, come Pt_2 dal relativo avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario e dall'agente postale.
Ne consegue che l'attore, per contestare efficacemente il valore probatorio di tali documenti, avrebbe dovuto proporre querela di falso ex art. 221 e ss. c.p.c.: egli, tuttavia,
3 all'udienza dell'8.9.2021, dopo aver enunciato le sue contestazioni a verbale, non si è riservato di proporre tale tipo di procedimento, chiedendo, invece, che la causa fosse decisa.
Del resto, non era da ostacolo il fatto che le relate di notificazione delle cartelle esattoriali fossero state depositate dall'agente della riscossione convenuto solo in copia fotostatica. E ciò perché è, invero, ammissibile la querela di falso proposta direttamente contro il documento prodotto in copia (Cass., Sez. II, n. 8718/2023).
Pertanto, le cartelle esattoriali prodromiche all'ingiunzione impugnata risultano regolarmente notificate, la n. 07120150017367518000 in data 10.4.2015 e la n.
07120150064714727000 in data 9.9.2015, con la conseguenza che, al 29.11.2019, data di notifica dell'intimazione, non era decorso alcun termine di prescrizione.
L'appellante, come detto, ha altresì lamentato l'omessa pronuncia del primo giudice sull'eccezione di mancata notifica dei verbali di accertamento sottesi alle cartelle di pagamento.
Al contrario, il Giudice di Pace si è pronunciato su tale domanda, considerandola tardivamente proposta alla luce della regolare notifica delle cartelle.
Invero, eccependo l'omessa notifica dei verbali, l'attore ha inteso proporre opposizione in funzione c.d. recuperatoria, facendo valere una causa estintiva dell'obbligazione sanzionatoria che, a causa dell'omessa notificazione del verbale, non avrebbe potuto prima promuovere (Cass., S.U., n. 22080/2017).
Tale azione, in base alla richiamata giurisprudenza di legittimità, soggiace al termine di giorni trenta ex art. 7 D. Lgs. n. 150/2011 (ovvero al previgente termine di giorni sessanta ex art. 204 bis C.d.S.), decorrente non già dalla notificazione del verbale, che si assume mai avvenuta, ma del primo atto successivo con il quale l'opponente sia stato messo a conoscenza della sanzione irrogata ai suoi danni.
Nel caso di specie, tuttavia, contrariamente a quanto affermato dall'attore, la cartella n.
07120150017367518000 risulta consegnata personalmente al destinatario in data
10.4.2015, come emerge dalla relata di notificazione prodotta dall'agente della riscossione, e la cartella n. 07120150064714727000 risulta notificata in data 9.9.2015, come emerge dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa prodotto dall'agente della riscossione.
Ne consegue che l'azione in funzione c.d. recuperatoria, instaurata in primo grado l'11.12.2019, è tardiva, come correttamente osservato dal giudice di prime cure.
In definitiva, alla luce di tutte le suesposte ragioni, l'appello è infondato e va rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta e della ridotta complessità della materia.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta anche l'obbligo per la parte che l'ha proposta del pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
4 quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto da nei confronti dell' Parte_1 [...]
e del avverso la sentenza del Giudice di Controparte_4 Controparte_2
Pace di Napoli n. 24680/2021, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
, delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in
[...] complessivi € 852,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del
15%, con attribuzione all'avv. Ilaria Giglio dichiaratasi antistataria;
c) condanna al pagamento, in favore del Parte_1 Controparte_2 delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €
852,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%;
d) dà atto della sussistenza delle condizioni per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Napoli, lì 28.11.2025.
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
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