CASS
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/03/2025, n. 11591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11591 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: ZA MA nato a [...] il [...] CI IA nata in [...] il [...] VA TT nato a [...] il [...] CH AR nato a [...] il [...] RD ES nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RAFFAELE GARGIULO che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di IU EN e AN PI, e la dichiarazione di inammissibilità degli altri ricorsi. Uditi i difensori: l'avvocato LOT REMO del foro di Treviso, in difesa di IU EN, ed anche in sostituzione dei difensori di HE RC e TT IO, si è riportato ai motivi dei ricorsi ed ha insistito sull'accoglimento. L'avvocato DI VIRGILIO PIERGIUSEPPE del foro di Roma in difesa di IE AN si è riportato ai motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. Gli avvocati COCCHINI ANDREA e DIOGUARDI ES del foro di PESCARA in difesa di RN ES si sono riportati ai motivi del ricorso ed hanno insistito sull'accoglimento. Penale Sent. Sez. 2 Num. 11591 Anno 2025 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 13/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24/6/2022 il Tribunale di Rovigo riconosceva la penale responsabilità, tra gli altri, di AN IE, EN IU, IO TT, RC HE ed ES RN in ordine alla partecipazione ad un'associazione finalizzata alla commissione di una pluralità di reati, prevalentemente di truffa aggravata con la commercializzazione di autovetture di lusso, e di NI AL altresì in relazione ad una pluralità di reati fine (capi dal n. 2 al n. 34, esclusi solo i nn. 18, 25, 27, 28e 29, e riqualificati i reati sub 33 e 34 ai sensi dell'art. 648 cod. pen.), ed il HE altresì in relazione a due reati fine (i capi 33 e 34, riqualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 648 cod. pen. e 646 cod. pen.), e condannava i predetti alle pene ritenute di giustizia ed il HE al risarcimento dei danni in favore della parte civile LE CC. 2. La Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, per quanto qui interessa, rideterminando la pena inflitta al HE nella misura concordate dalle parti. Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno presentato ricorso per Cassazione gli imputati RN, IE, IU, TT e HE. 3. I ricorsi nell'interesse di AN IE e di EN IU, sovrapponibili tra loro, si fondano su quattro motivi di impugnazione: 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta competenza del Tribunale di Rovigo: entrambi i predetti ricorrenti richiamano la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la competenza territoriale in relazione al reato di associazione per delinquere va determinata in primo luogo con riferimento al luogo dove è stato stipulato l'accordo associativo e, nell'incertezza sul punto, e pertanto, solo in via gradata, con riferimento al luogo ove prima si è manifestata l'operatività del sodalizio. I ricorrenti deducono che l'accordo fondativo deve ritenersi raggiunto nella provincia di Treviso, ove abitavano tutti i costitutori e che, comunque, erroneamente la Corte territoriale ha indicato la sede legale della EV Auto s,r,l.s. in Occhiobello (RO), in quanto la sede legale di tale società è sempre stata in Mogliano Veneto (TV) come da contratto di locazione. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla riconosciuta qualità, in entrambi i ricorrenti, di ideatore, programmatore e promotore di un'associazione per delinquere della quale i ricorrenti contestano sia l'esistenza, che le qualità ad essi attribuite. Assumono che la sentenza impugnata non ha dato risposta alle numerose pagine dei rispettivi ricorsi, contestano le valutazioni date dalla sentenza ai riscontri alle chiamate in correità e, sia pure precisando di non volere un "riesame nel merito della vicenda scrutinata dai giudici del merito", contestano diversi aspetti della ricostruzione dei fatti operata in sentenza. Deducono altresì i ricorrenti che la Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi: A) con le censure difensive volte a confutare la qualità di ideatori ed organizzatori dell'associazione, da 2 parte dei predetti ricorrenti, peraltro gli unici non condannati a risarcire i danni cagionati alle parti civili;
B) con la prospettazione difensiva dell'esistenza di due momenti distinti dell'autosalone di Occhiobello, l'uno dall'apertura sino al gennaio 2020, e l'altro dal febbraio all'aprile 2020, nonché su vari aspetti delle dichiarazioni del teste BE, del chiamato in correità NT e della persona offesa RH IN, che aveva dichiarato di essersi determinato ad acquistare una vettura in ragione "del prezzo che era calato" a febbraio del 2020; C) Contestano, altresì, l'assunto della sentenza secondo cui la IU si sarebbe occupata di eseguire i pagamenti dividendo tra i sodali il ricavato delle truffe, assunto fondato sulla base di file di log che si assumono inattendibili perché eseguiti dalla Polizia stradale di Padova e non di Rovigo, che ha rielaborato i file trasmessi dal teste Varrazza. D) Contestano, ancora, che non sia stata esaminata la consulenza tecnica prodotta dai ricorrenti con l'atto di impugnazione dalla quale risulta che con il numero telefonico della società EVA CARS s.r.l.s non si è proceduto ad alcun pagamento, e che i telefoni collegati ai conti correnti di EV AUTO non siano riconducibili ai ricorrenti IE e IU. Difetterebbe, in definitiva, ad avviso dei predetti ricorrenti, qualsiasi motivazione in ordine alle censure rivolte con i motivi di appello alla sentenza di primo grado. 3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata disattesa la richiesta difensiva di procedere alla rinnovazione del dibattimento con l'esame del teste (o, comunque, imputato di reato connesso) EU Costine', residente in [...], e con l'acquisizione di dichiarazione da questo rilasciata e sottoscritta dinanzi ad un notaio in Romania, il tutto, peraltro, procedendo ad un inammissibile vaglio a priori dell'attendibilità del testimone ex art. 210 cod. proc. pen. 3.4. Violazione di legge - con riferimento agli artt. 62 bis cod. pen. e 133 cod. pen. - e vizio di motivazione in ordine al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. 4. TT IE ha articolato quattro motivi dì impugnazione: 4.1. Con il primo motivo, al pari dei precedenti ricorrenti, ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta competenza del Tribunale di Rovigo in luogo del Tribunale di Venezia, quale tribunale competente in relazione al luogo (Jesolo) in cui il ricorrente assume essere avvenuta l'attività di organizzazione e programmazione dell'attività illecita, ovvero, secondo i criteri residuali di cui all'art. 9 cod. proc. pen., quello di Treviso, nel cui circondario si è consumato il reato di cui al capo n.18, il primo reato-fine. 4.2. Vizio di motivazione della sentenza d'appello in relazione ai motivi nn. 4 e 5 del ricorso di merito, non essendosi confrontata con questi la Corte territoriale con le poche parole spese alle pag. 23, 24 e 26 senza esaminare le specifiche deduzioni difensive: riferisce il ricorrente che con queste avevano contestato il percorso motivazionale della sentenza di primo grado ed invece la sentenza impugnata aveva dedicato poche righe alla posizione del ricorrente. 4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla partecipazione del ricorrente all'associazione per delinquere contestata, quantomeno sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato. 3 4.4. Violazione di legge ed omessa motivazione in ordine nono motivo di appello, con il quale si erano chiesti una riduzione del trattamento sanzionatorio e le circostanze attenuanti generiche. 5. RN ES ha affidato il suo ricorso ad un unico motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione per essersi ritenuta la sua partecipazione all'associazione criminosa sulla base di un numero esiguo di telefonate - solo cinque - dai contenuti generici, contraddittori ed in alcun modo pertinenti alla partecipazione o collaborazione al sodalizio configurato dall'art. 416 cod. pen., in quanto si è desunta l'esistenza della consorteria e la sua partecipazione ad essa solo dal fatto che il Bernardí avesse rapporti con il AL e lo TT, ma senza alcun elemento idoneo a dimostrare la sua conoscenza delle finalità e dell'intento criminoso predisposto dall'ipotizzata associazione. 6. HE RC, al quale la Corte territoriale ha rideterminato la pena nella misura concordata tra parti, "riconosciute le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva", con unico motivo di ricorso ha dedotto la violazione dell'art. 99 cod. pen. per essergli stata riconosciuta la recidiva, pur avendo riportato due sole sentenze di condanna, in data 29/6/2005, irrevocabile il 21/6/2006, posta in continuazione con il reato oggetto di sentenza di applicazione di pena su accordo delle parti in data 13/2/2002, irrevocabile il 31/5/2002. Si tratta di condanne delle quali il giudice dell'esecuzione ha disposto la cancellazione ai sensi dell'art. 445 comma 2 cod. proc. pen., non essendo stati commessi reati nei cinque anni successivi. Pur riconoscendo di aver già dedotto in primo grado la mancanza di recidiva, e di avervi rinunciato in sede di concordato proposto in appello, pertanto, la difesa del HE ha chiesto l'annullamento della sentenza con l'esclusione della recidiva specifica e reiterata riconosciutagli. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi dello TT, della IU e del IE AN sono fondati solo limitatamente ai vizi di motivazione della sentenza impugnata in ordine al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche, e sono infondati nel resto. Sono, invece, inammissibili i ricorsi del HE e del RN. 2. Preliminarmente, deve rilevarsi l'infondatezza dei motivi di ricorso, comuni ai ricorrenti TO, IU e TT, volti a contestare la riconosciuta competenza del Tribunale di Rovigo, indicando, invece, il Tribunale di Venezia quale tribunale competente in relazione al luogo (Jesolo) in cui si assume essere avvenuta l'attività di organizzazione e programmazione dell'attività illecita, ovvero, secondo i criteri residuali di cui all'art. 9 cod. proc. pen., quello di Treviso, nel cui circondario si è consumato il reato di cui al capo n. 18, il primo reato-fine. Ai fini della individuazione della competenza territoriale in relazione ai delitti associativi, infatti, trattandosi di reati permanenti, deve ritenersi operante il criterio di cui all'art. 8, comma terzo, cod. proc. pen., per effetto del quale il giudice cui spetta la cognizione della regíudicanda è quello del luogo in cui la consumazione del reato ha avuto inizio, il quale coincide con il momento in cui l'operatività del sodalizio criminoso divenga esternamente percepibile per la 4 prima volta, non con quello della costituzione del sodalizio. (Sez. 3, Sentenza n. 24263 del 10/05/2007, Rv. 237333 - 01; Sez. 1, n. 20908 del 28/04/2015, Rv. 263612). La competenza per territorio per il reato permanente di associazione per delinquere va attribuita al giudice del luogo in cui la consumazione del reato ha avuto inizio, il quale coincide con il momento in cui l'operatività del sodalizio criminoso divenga esternamente percepibile per la prima volta, non con quello della costituzione del sodalizio. (Sez. 3, Sentenza n. 24263 del 10/05/2007, Rv. 237333 - 01). La consumazione, pertanto, deve ritenersi avvenuta nel luogo in cui si realizza un "minimum" di mantenimento della situazione antigiuridica necessaria per la sussistenza del reato, coincidente con quello in cui sono programmate, ideate e dirette le attività dell'associazione, ovvero in quello nel quale si esteriorizza l'associazione attraverso l'esecuzione dei delitti programmati, in tal modo manifestandosi e realizzandosi, secondo un criterio di effettività, l'operativa della società criminosa. (Sez. 3, n. 35578 del 21/04/2016, Rv. 267635). Alla luce di tali princìpi, correttamente i giudici di merito hanno valorizzato l'attività svolta dai sodali nell'autosalone sito in Occhiobello - sito nel circondario del Tribunale di Rovigo - che recava l'insegna della società EV AUTO S.r.l.s., - piuttosto che la sede sociale - trattandosi del luogo dove avveniva la commercializzazione e la compravendita di autovetture di alta gamma, con l'esposizione di diverse autovetture ricevute in prestito da altri soggetti, già immatricolate ma prive di targa, che venivano poste in vendita come veicoli di importazione estera da nazionalizzare. Le difese hanno invocato anche alcune pronunce di questa Corte in tema di reati associativi, volte a determinare la competenza per territorio in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio (Sez. 2, n. 41012 del 20/06/2018, Rv. 274083 ), ma la sentenza impugnata ha correttamente rilevato che tale luogo non può essere individuato in Jesolo, ove era obbligato a risiedere il AL, e nemmeno nel luogo ove questo si incontrava con il sodale NT, atteso che i due, isolatamente considerati, non costituivano numero sufficiente per configurare un'associazione ai sensi dell'art. 416 cod. pen., mentre risiedevano in altra provincia gli altri due ricorrenti riconosciuti come promotori del sodalizio, il IE e la IU, che mantenevano con i primi contatti telefonici. Senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, pertanto, i giudici di merito hanno riconosciuto che non è emerso alcun elemento idoneo a provare che il "pactum sceleris" sia stato stretto a Jesolo, né che in tale luogo siano state programmate e dirette le attività criminose, mentre appare pacifico, come si è anticipato, che la struttura associativa si è manifestata nell'autosalone di Occhiobello. Se può, poi, condividersi l'assunto del ricorso proposto nell'interesse dello TT, secondo il quale il primo reato con il quale si è manifestata l'associazione, è quello di cui al capo 18) dell'imputazione, indicato come consumatosi a Preganziol, nel circondario del Tribunale di Treviso, deve però rilevarsi che la sentenza di primo grado, alla pag. 102, riferisce che anche in relazione a tale reato-fine dell'associazione, dopo i primi contatti telefonici, parte dell'azione 5 criminosa, ed in particolare l'incontro con la persona offesa per la stipula del contratto, è avvenuto nel salone della concessionaria di Occhiobello, ad ulteriore conferma di come in questo si sia manifestata per la prima volta l'attività associativa. 3. Il secondo motivo comune ai ricorsi del IE e della IU è in parte aspecifico, in parte infondato. Per quanto la sentenza di appello sia a tratti sintetica, infatti, deve comunque rilevarsi che il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Rv. 266617, Sez. 6 n. 11421 del 29/9/1995, Rv. 203073; sez. 1, n. 4827 del 18/3/1994, Rv. 198613) e, congiuntamente valutate (la sentenza del Tribunale di Rovigo si diffonde sui predetti alle pagg. da 53 a 61), le due pronunce hanno dato adeguatamente conto della pluralità e solidità delle fonti di prova che hanno riscontrato le chiamate in correità effettuate da NT ND ed IM PI, evidenziando in primo luogo come sia stato proprio il IE ad occuparsi personalmente dell'allestimento del salone di Occhiobello, reclutando tale BE come venditore - ruolo nel quale sarebbe poi stato presto sostituito -, accompagnandolo alla trattative per la stipulazione del contratto di locazione e fornendogli direttive per l'allestimento del salone. Inoltre, da dispositivo USB sequestrato nella disponibilità del IE è stata rinvenuta copia del versamento effettuato per il deposito cauzionale e, poi, per il mese successivo, per il pagamento del canone di locazione. E' stata, invece, la IU ad occuparsi dell'aggiornamento del sito web della Evauto S.r.l.s. Analogamente, dai messaggi rinvenuti sui suoi telefoni cellulari è emerso che sempre il IE si sarebbe occupato poi dello smantellamento del salone predetto, dopo l'accesso della polizia stradale, occupandosi del trasferimento delle autovetture e del mobilio, e raccomandando all'incaricato di non farsi sorprendere dalla polizia e di non inviare la sua posizione mediante "Google maps". Il IE e la IU, inoltre, erano i legali rappresentanti della Evauto S.r.l.s, prima della nomina quale amministratore di Constantin EU, persona ritenuta dalle sentenze di merito, senza incorrere in vizi logici, un mero prestanome, e buona parte delle autovetture esposte nel salone di Occhiobello è risultata procurata dai predetti: una Range Rover Evoque bianca, di proprietà della "Evacars S.r.l.", di cui erano soci, la cui polizza assicurativa stipulata in Romania è stata rinvenuta in fotografia su un cellulare della coppia;
una Porsche Cayenne, oggetto di conversazioni tra i due e procurata dal IE;
una Range Rover Sport delle cui riparazioni lo stesso IE si è occupato. La messaggistica tra i due predetti ricorrenti e la verifica dei movimenti bancari hanno offerto ulteriori elementi di riscontro alle chiamate in correità, documentando anche come la IU si sia occupata personalmente di gestire i conti correnti intestati ad EV AUTO nel periodo delle truffe ad Occhiobello. Solo a titolo di esempio, la sentenza impugnata evidenzia come l'affermazione dell'IM di essere stato accompagnato dalla IU ad aprire un conto corrente 6 presso la Banca di Oderzo è stata riscontrata anche dal messaggio che la IU risulta aver inviato a tal fine al AL, acquisito agli atti. Le sentenze di merito hanno anche dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno portato a ritenere che i predetti abbiano continuato a gestire la società impartendo direttive al EU, anche dopo l'apparente cessione, ragioni fondate sia su considerazioni di ordine logico che sul rilievo che i due hanno continuato ad utilizzare la mail di Ev Auto e la carta di debito abbinata al conto della società, che dal conto corrente di questa è partito anche il pagamento di una visita medica specialistica del IE, che il bancomat della società è stato utilizzato per fare rifornimento ad un'autovettura del IE e che le utenze impiegate per movimentare il conto corrente erano intestate sia ad Evacars che ad Ev Auto. Si tratta solo dei principali argomenti posti a fondamento del percorso motivazionale della sentenza impugnata, che deve ritenersi aver implicitamente disatteso, pertanto, anche le singole prospettazionì di dettaglio alle quali non ha dato esplicite risposte. In sede di legittimità, infatti, non è censurabile la sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Rv. 276741; Sez. 2, n. 33577 del 26/05/2009, Rv. 245238). In tale prospettiva deve essere anche valutata l'omesso riferimento, nella sentenza impugnata, alle contestazioni rivolte negli atti di appello alle risultanze dei file di log, non prodotti in giudizio, sui quali si fonderebbe la tesi secondo cui la IU provvedeva ad eseguire i pagamenti del ricavato delle truffe ripartendolo tra i sodali. La sentenza impugnata, infatti, non fonda su tali elementi il giudizio di responsabilità della predetta ricorrente, bensì, come dinanzi ricordato, sulla gestione dei conti correnti intestati ad EV AUTO, da parte della predetta, nel periodo delle truffe ad Occhiobello, e sulla convergenza di elementi che, in contrasto con l'asserita cessione dell'autosalone da parte del IE e della IU a causa di un'asserita crisi coniugale rimasta indimostrata, hanno indotto a ritenere meramente apparente la cessione del loro autosalone ad un soggetto, quale IN EU, privo di esperienza nella vendita di autovetture, al punto da dover essere coadiuvato in tale attività dallo stesso IE, e perfino privo di patente, circostanza che gli rendeva difficile anche solo raggiungere frequentemente la sede sociale. Soprattutto, però, nel ritenere meramente apparente la cessione dell'autosalone al IN la sentenza impugnata ha valorizzato non già i contestati file di log, bensì il rilievo che quest'ultimo non risulta aver provveduto a pagare alla coppia né l'acquisto dell'autosalone, unica fonte di reddito per il IE e la IU, né le auto da vendere. Inoltre, solo dopo l'asserita cessione della società í due, risolta l'indimostrata crisi di coppia, risultano aver avviato altra società sostanzialmente identica alla prima, tanto da avere lo stesso oggetto sociale, un nome simile, "Evacars", la stessa compagine sociale e, per un periodo, anche la stessa sede sociale, nella quale, peraltro, nella prospettazione difensiva 7 disattesa dalla sentenza il IE avrebbe continuato ad aiutare il IN, suo debitore inadempiente oltre che concorrente ne&-nedesimo settore commerciale, fino ad inviare un suo autista a prelevare quest'ultimo, il giorno dello smantellamento dell'autosalone, significativamente invitando lo stesso autista a non comunicare la propria posizione e a mentire alla polizia qualora fosse stato fermato. La ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata appare così esaustiva da rendere di per sé manifestamente infondato anche il terzo motivo comune ai ricorsi dei due predetti ricorrenti, laddove questi si dolgono del diniego di procedere alla rinnovazione del dibattimento con l'esame dell'imputato di reato connesso EU OS, trattandosi di diniego esplicitamente fondato sul noto principio, correttamente richiamato dalla Corte territoriale, secondo cui, in considerazione della presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266820) 4. Anche i motivi di ricorso con i quali la difesa dello TT censura l'asserito difetto di motivazione della sentenza impugnata, che avrebbe confutato con poche pagine le più complesse argomentazioni poste a fondamento dell'appello, non si confrontano con il già richiamato principio secondo cui per valutare la congruità della motivazione occorre fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile: le due sentenze di merito hanno dato adeguatamente conto delle chiamate in correità dello TT effettuate da NT ND ed IM PI, riscontrate dalle telefonate intercettate e da servizi di pedinamento, oltre che dal rinvenimento di ricevute postepay intestate al predetto ricorrente, rinvenute nell'abitazione dell'IM. Le sentenze di merito hanno altresì evidenziato come lo TT si sia trasferito a Jesolo per essere vicino al AL, abbia avuto con questo una frequentazione quotidiana svolgendo un ruolo quasi da "segretario", tanto da essere retribuito dal predetto, da inoltrargli messaggi ricevuti in ordine a mancati pagamenti, evidentemente di autovetture, da informarlo sulla diffusione di notizie dell'associazione da parte di una nota trasmissione televisiva. Anche in relazione alla piena consapevolezza, da parte dello TT della natura illecita dell'attività alla quale dava uno stabile e fattivo contributo, appaiono sufficienti le parole del ricorrente di cui alle conversazioni intercettate e richiamate alla pag. 23 della sentenza impugnata per evidenziare come lo stesso temesse possibili propalazioni del NT e si premurasse anche di raccomandare ad un suo interlocutore di non lasciare tracce. A fronte di tale esaustivo percorso argomentativo della sentenza impugnata il ricorso pecca di genericità, laddove non specifica quali siano le deduzioni dei motivi di appello non esaminate nemmeno implicitamente dalla Corte territoriale, e si limita a contestare la ricostruzione dei fatti operata nella sentenza impugnata prospettando una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di 8 legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, riv. 207944). 5. Attengono, nella sostanza, al merito della decisione impugnata anche gli argomenti posti a sostegno del ricorso proposto nell'interesse di RN ES, da ritenersi inammissibile non solo perché si limita ad offrire una diversa lettura degli elementi posti a fondamento della decisione, ma altresì perché pecca anche di aspecificità, laddove assume che il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti si fonderebbe unicamente su cinque telefonate intercettate, dai contenuti che si assumono "generici, contraddittori e comunque per nulla pertinenti alla partecipazione o collaborazione ad un sodalizio criminale": in tal modo il ricorso omette di confrontarsi con le argomentazioni delle sentenze di merito, laddove queste riferiscono anche le dichiarazioni dell'IM, che il ricorrente ebbe ad accompagnare da un notaio, insieme al AL, nell'ambito delle operazioni societarie relative all'agenzia d'affari FA ed al suo mutamento di destinazione (pagg. 131 e 132 sentenza di primo grado) così come riferiscono del ruolo di rilievo svolto dal RN nella commercializzazione di una Peugeot e di una Mercedes, quest'ultima consegnatagli personalmente dall'IM su ordine del AL. Il ricorso, inoltre, omette di confrontarsi anche con il suo coinvolgimento nella gestione di tre targhe false di cui poi il salone Ev Auto avrebbe fatto uso, nonché con le argomentazioni dei giudici di merito in ordine ai rapporti intrattenuti dal ricorrente non solo con il AL e lo TT, citati nel ricorso, ma anche con l'IM ed il Bachmtchi, anch'esso indicato come associato al sodalizio. 6. E' inammissibile anche il ricorso proposto nell'interesse di RC HE, al quale la Corte territoriale ha rideterminato la pena nella misura concordata tra parti "riconosciute le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva", in quanto con l'unico motivo di ricorso si è limitato a dedurre la violazione dell'art. 99 cod. pen. per essergli stata riconosciuta la recidiva, pur avendo riportato due sole sentenze di condanna, in data29/6/2005, irrevocabile il 21/6/2006, posta in continuazione con il reato oggetto di sentenza di applicazione di pena su accordo delle parti in data 13/2/2002, irrevocabile il 31/5/2002. In tema di concordato in appello, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01): conseguentemente, il ricorso è inammissibile, in quanto lo stesso ricorrente riconosce di aver dedotto fin dal primo grado la mancanza di recidiva, e di avervi rinunciato in sede di concordato proposto in appello. 7. La Corte d'appello di Venezia, invece, con la sentenza impugnata ha omesso del tutto di provvedere motivatamente sulle richieste di riconoscimento delle circostanze attenuanti 9 generiche che, contestualmente alle richieste di ridimensionamento del trattamento sanzionatorio, avevano avanzato sia lo TT che la IU ed il IE. In relazione alla posizione di tutti i predetti ricorrenti, infatti, la sentenza impugnata ha espressamente valutato gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. per giustificare un ridimensionamento della pena, ma per nessuno di essi ha espresso alcuna argomentazione per valutare la fondatezza o meno della richiesta di riconoscimento di concessione delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata nei confronti dei predetti ricorrenti, limitatamente all'applicabilità delle attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio a tal riguardo sezione della Corte di appello di Venezia, ferma restando l'irrevocabilità dell'accertamento della penale responsabilità degli stessi, conseguente al rigetto dei ricorsi nel resto. 8. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi del HE e del RN consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di TT IO, IU EN e IE AN limitatamente all'applicabilità delle attenuanti generiche e rinvia per nuovo giudizio sui punti ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Rigetta nel resto i ricorsi e dichiara irrevocabile l'accertamento di responsabilità. Dichiara inammissibili i ricorsi di HE RC e RN ES, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RAFFAELE GARGIULO che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di IU EN e AN PI, e la dichiarazione di inammissibilità degli altri ricorsi. Uditi i difensori: l'avvocato LOT REMO del foro di Treviso, in difesa di IU EN, ed anche in sostituzione dei difensori di HE RC e TT IO, si è riportato ai motivi dei ricorsi ed ha insistito sull'accoglimento. L'avvocato DI VIRGILIO PIERGIUSEPPE del foro di Roma in difesa di IE AN si è riportato ai motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. Gli avvocati COCCHINI ANDREA e DIOGUARDI ES del foro di PESCARA in difesa di RN ES si sono riportati ai motivi del ricorso ed hanno insistito sull'accoglimento. Penale Sent. Sez. 2 Num. 11591 Anno 2025 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 13/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24/6/2022 il Tribunale di Rovigo riconosceva la penale responsabilità, tra gli altri, di AN IE, EN IU, IO TT, RC HE ed ES RN in ordine alla partecipazione ad un'associazione finalizzata alla commissione di una pluralità di reati, prevalentemente di truffa aggravata con la commercializzazione di autovetture di lusso, e di NI AL altresì in relazione ad una pluralità di reati fine (capi dal n. 2 al n. 34, esclusi solo i nn. 18, 25, 27, 28e 29, e riqualificati i reati sub 33 e 34 ai sensi dell'art. 648 cod. pen.), ed il HE altresì in relazione a due reati fine (i capi 33 e 34, riqualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 648 cod. pen. e 646 cod. pen.), e condannava i predetti alle pene ritenute di giustizia ed il HE al risarcimento dei danni in favore della parte civile LE CC. 2. La Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, per quanto qui interessa, rideterminando la pena inflitta al HE nella misura concordate dalle parti. Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno presentato ricorso per Cassazione gli imputati RN, IE, IU, TT e HE. 3. I ricorsi nell'interesse di AN IE e di EN IU, sovrapponibili tra loro, si fondano su quattro motivi di impugnazione: 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta competenza del Tribunale di Rovigo: entrambi i predetti ricorrenti richiamano la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la competenza territoriale in relazione al reato di associazione per delinquere va determinata in primo luogo con riferimento al luogo dove è stato stipulato l'accordo associativo e, nell'incertezza sul punto, e pertanto, solo in via gradata, con riferimento al luogo ove prima si è manifestata l'operatività del sodalizio. I ricorrenti deducono che l'accordo fondativo deve ritenersi raggiunto nella provincia di Treviso, ove abitavano tutti i costitutori e che, comunque, erroneamente la Corte territoriale ha indicato la sede legale della EV Auto s,r,l.s. in Occhiobello (RO), in quanto la sede legale di tale società è sempre stata in Mogliano Veneto (TV) come da contratto di locazione. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla riconosciuta qualità, in entrambi i ricorrenti, di ideatore, programmatore e promotore di un'associazione per delinquere della quale i ricorrenti contestano sia l'esistenza, che le qualità ad essi attribuite. Assumono che la sentenza impugnata non ha dato risposta alle numerose pagine dei rispettivi ricorsi, contestano le valutazioni date dalla sentenza ai riscontri alle chiamate in correità e, sia pure precisando di non volere un "riesame nel merito della vicenda scrutinata dai giudici del merito", contestano diversi aspetti della ricostruzione dei fatti operata in sentenza. Deducono altresì i ricorrenti che la Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi: A) con le censure difensive volte a confutare la qualità di ideatori ed organizzatori dell'associazione, da 2 parte dei predetti ricorrenti, peraltro gli unici non condannati a risarcire i danni cagionati alle parti civili;
B) con la prospettazione difensiva dell'esistenza di due momenti distinti dell'autosalone di Occhiobello, l'uno dall'apertura sino al gennaio 2020, e l'altro dal febbraio all'aprile 2020, nonché su vari aspetti delle dichiarazioni del teste BE, del chiamato in correità NT e della persona offesa RH IN, che aveva dichiarato di essersi determinato ad acquistare una vettura in ragione "del prezzo che era calato" a febbraio del 2020; C) Contestano, altresì, l'assunto della sentenza secondo cui la IU si sarebbe occupata di eseguire i pagamenti dividendo tra i sodali il ricavato delle truffe, assunto fondato sulla base di file di log che si assumono inattendibili perché eseguiti dalla Polizia stradale di Padova e non di Rovigo, che ha rielaborato i file trasmessi dal teste Varrazza. D) Contestano, ancora, che non sia stata esaminata la consulenza tecnica prodotta dai ricorrenti con l'atto di impugnazione dalla quale risulta che con il numero telefonico della società EVA CARS s.r.l.s non si è proceduto ad alcun pagamento, e che i telefoni collegati ai conti correnti di EV AUTO non siano riconducibili ai ricorrenti IE e IU. Difetterebbe, in definitiva, ad avviso dei predetti ricorrenti, qualsiasi motivazione in ordine alle censure rivolte con i motivi di appello alla sentenza di primo grado. 3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata disattesa la richiesta difensiva di procedere alla rinnovazione del dibattimento con l'esame del teste (o, comunque, imputato di reato connesso) EU Costine', residente in [...], e con l'acquisizione di dichiarazione da questo rilasciata e sottoscritta dinanzi ad un notaio in Romania, il tutto, peraltro, procedendo ad un inammissibile vaglio a priori dell'attendibilità del testimone ex art. 210 cod. proc. pen. 3.4. Violazione di legge - con riferimento agli artt. 62 bis cod. pen. e 133 cod. pen. - e vizio di motivazione in ordine al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. 4. TT IE ha articolato quattro motivi dì impugnazione: 4.1. Con il primo motivo, al pari dei precedenti ricorrenti, ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta competenza del Tribunale di Rovigo in luogo del Tribunale di Venezia, quale tribunale competente in relazione al luogo (Jesolo) in cui il ricorrente assume essere avvenuta l'attività di organizzazione e programmazione dell'attività illecita, ovvero, secondo i criteri residuali di cui all'art. 9 cod. proc. pen., quello di Treviso, nel cui circondario si è consumato il reato di cui al capo n.18, il primo reato-fine. 4.2. Vizio di motivazione della sentenza d'appello in relazione ai motivi nn. 4 e 5 del ricorso di merito, non essendosi confrontata con questi la Corte territoriale con le poche parole spese alle pag. 23, 24 e 26 senza esaminare le specifiche deduzioni difensive: riferisce il ricorrente che con queste avevano contestato il percorso motivazionale della sentenza di primo grado ed invece la sentenza impugnata aveva dedicato poche righe alla posizione del ricorrente. 4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla partecipazione del ricorrente all'associazione per delinquere contestata, quantomeno sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato. 3 4.4. Violazione di legge ed omessa motivazione in ordine nono motivo di appello, con il quale si erano chiesti una riduzione del trattamento sanzionatorio e le circostanze attenuanti generiche. 5. RN ES ha affidato il suo ricorso ad un unico motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione per essersi ritenuta la sua partecipazione all'associazione criminosa sulla base di un numero esiguo di telefonate - solo cinque - dai contenuti generici, contraddittori ed in alcun modo pertinenti alla partecipazione o collaborazione al sodalizio configurato dall'art. 416 cod. pen., in quanto si è desunta l'esistenza della consorteria e la sua partecipazione ad essa solo dal fatto che il Bernardí avesse rapporti con il AL e lo TT, ma senza alcun elemento idoneo a dimostrare la sua conoscenza delle finalità e dell'intento criminoso predisposto dall'ipotizzata associazione. 6. HE RC, al quale la Corte territoriale ha rideterminato la pena nella misura concordata tra parti, "riconosciute le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva", con unico motivo di ricorso ha dedotto la violazione dell'art. 99 cod. pen. per essergli stata riconosciuta la recidiva, pur avendo riportato due sole sentenze di condanna, in data 29/6/2005, irrevocabile il 21/6/2006, posta in continuazione con il reato oggetto di sentenza di applicazione di pena su accordo delle parti in data 13/2/2002, irrevocabile il 31/5/2002. Si tratta di condanne delle quali il giudice dell'esecuzione ha disposto la cancellazione ai sensi dell'art. 445 comma 2 cod. proc. pen., non essendo stati commessi reati nei cinque anni successivi. Pur riconoscendo di aver già dedotto in primo grado la mancanza di recidiva, e di avervi rinunciato in sede di concordato proposto in appello, pertanto, la difesa del HE ha chiesto l'annullamento della sentenza con l'esclusione della recidiva specifica e reiterata riconosciutagli. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi dello TT, della IU e del IE AN sono fondati solo limitatamente ai vizi di motivazione della sentenza impugnata in ordine al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche, e sono infondati nel resto. Sono, invece, inammissibili i ricorsi del HE e del RN. 2. Preliminarmente, deve rilevarsi l'infondatezza dei motivi di ricorso, comuni ai ricorrenti TO, IU e TT, volti a contestare la riconosciuta competenza del Tribunale di Rovigo, indicando, invece, il Tribunale di Venezia quale tribunale competente in relazione al luogo (Jesolo) in cui si assume essere avvenuta l'attività di organizzazione e programmazione dell'attività illecita, ovvero, secondo i criteri residuali di cui all'art. 9 cod. proc. pen., quello di Treviso, nel cui circondario si è consumato il reato di cui al capo n. 18, il primo reato-fine. Ai fini della individuazione della competenza territoriale in relazione ai delitti associativi, infatti, trattandosi di reati permanenti, deve ritenersi operante il criterio di cui all'art. 8, comma terzo, cod. proc. pen., per effetto del quale il giudice cui spetta la cognizione della regíudicanda è quello del luogo in cui la consumazione del reato ha avuto inizio, il quale coincide con il momento in cui l'operatività del sodalizio criminoso divenga esternamente percepibile per la 4 prima volta, non con quello della costituzione del sodalizio. (Sez. 3, Sentenza n. 24263 del 10/05/2007, Rv. 237333 - 01; Sez. 1, n. 20908 del 28/04/2015, Rv. 263612). La competenza per territorio per il reato permanente di associazione per delinquere va attribuita al giudice del luogo in cui la consumazione del reato ha avuto inizio, il quale coincide con il momento in cui l'operatività del sodalizio criminoso divenga esternamente percepibile per la prima volta, non con quello della costituzione del sodalizio. (Sez. 3, Sentenza n. 24263 del 10/05/2007, Rv. 237333 - 01). La consumazione, pertanto, deve ritenersi avvenuta nel luogo in cui si realizza un "minimum" di mantenimento della situazione antigiuridica necessaria per la sussistenza del reato, coincidente con quello in cui sono programmate, ideate e dirette le attività dell'associazione, ovvero in quello nel quale si esteriorizza l'associazione attraverso l'esecuzione dei delitti programmati, in tal modo manifestandosi e realizzandosi, secondo un criterio di effettività, l'operativa della società criminosa. (Sez. 3, n. 35578 del 21/04/2016, Rv. 267635). Alla luce di tali princìpi, correttamente i giudici di merito hanno valorizzato l'attività svolta dai sodali nell'autosalone sito in Occhiobello - sito nel circondario del Tribunale di Rovigo - che recava l'insegna della società EV AUTO S.r.l.s., - piuttosto che la sede sociale - trattandosi del luogo dove avveniva la commercializzazione e la compravendita di autovetture di alta gamma, con l'esposizione di diverse autovetture ricevute in prestito da altri soggetti, già immatricolate ma prive di targa, che venivano poste in vendita come veicoli di importazione estera da nazionalizzare. Le difese hanno invocato anche alcune pronunce di questa Corte in tema di reati associativi, volte a determinare la competenza per territorio in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio (Sez. 2, n. 41012 del 20/06/2018, Rv. 274083 ), ma la sentenza impugnata ha correttamente rilevato che tale luogo non può essere individuato in Jesolo, ove era obbligato a risiedere il AL, e nemmeno nel luogo ove questo si incontrava con il sodale NT, atteso che i due, isolatamente considerati, non costituivano numero sufficiente per configurare un'associazione ai sensi dell'art. 416 cod. pen., mentre risiedevano in altra provincia gli altri due ricorrenti riconosciuti come promotori del sodalizio, il IE e la IU, che mantenevano con i primi contatti telefonici. Senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, pertanto, i giudici di merito hanno riconosciuto che non è emerso alcun elemento idoneo a provare che il "pactum sceleris" sia stato stretto a Jesolo, né che in tale luogo siano state programmate e dirette le attività criminose, mentre appare pacifico, come si è anticipato, che la struttura associativa si è manifestata nell'autosalone di Occhiobello. Se può, poi, condividersi l'assunto del ricorso proposto nell'interesse dello TT, secondo il quale il primo reato con il quale si è manifestata l'associazione, è quello di cui al capo 18) dell'imputazione, indicato come consumatosi a Preganziol, nel circondario del Tribunale di Treviso, deve però rilevarsi che la sentenza di primo grado, alla pag. 102, riferisce che anche in relazione a tale reato-fine dell'associazione, dopo i primi contatti telefonici, parte dell'azione 5 criminosa, ed in particolare l'incontro con la persona offesa per la stipula del contratto, è avvenuto nel salone della concessionaria di Occhiobello, ad ulteriore conferma di come in questo si sia manifestata per la prima volta l'attività associativa. 3. Il secondo motivo comune ai ricorsi del IE e della IU è in parte aspecifico, in parte infondato. Per quanto la sentenza di appello sia a tratti sintetica, infatti, deve comunque rilevarsi che il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Rv. 266617, Sez. 6 n. 11421 del 29/9/1995, Rv. 203073; sez. 1, n. 4827 del 18/3/1994, Rv. 198613) e, congiuntamente valutate (la sentenza del Tribunale di Rovigo si diffonde sui predetti alle pagg. da 53 a 61), le due pronunce hanno dato adeguatamente conto della pluralità e solidità delle fonti di prova che hanno riscontrato le chiamate in correità effettuate da NT ND ed IM PI, evidenziando in primo luogo come sia stato proprio il IE ad occuparsi personalmente dell'allestimento del salone di Occhiobello, reclutando tale BE come venditore - ruolo nel quale sarebbe poi stato presto sostituito -, accompagnandolo alla trattative per la stipulazione del contratto di locazione e fornendogli direttive per l'allestimento del salone. Inoltre, da dispositivo USB sequestrato nella disponibilità del IE è stata rinvenuta copia del versamento effettuato per il deposito cauzionale e, poi, per il mese successivo, per il pagamento del canone di locazione. E' stata, invece, la IU ad occuparsi dell'aggiornamento del sito web della Evauto S.r.l.s. Analogamente, dai messaggi rinvenuti sui suoi telefoni cellulari è emerso che sempre il IE si sarebbe occupato poi dello smantellamento del salone predetto, dopo l'accesso della polizia stradale, occupandosi del trasferimento delle autovetture e del mobilio, e raccomandando all'incaricato di non farsi sorprendere dalla polizia e di non inviare la sua posizione mediante "Google maps". Il IE e la IU, inoltre, erano i legali rappresentanti della Evauto S.r.l.s, prima della nomina quale amministratore di Constantin EU, persona ritenuta dalle sentenze di merito, senza incorrere in vizi logici, un mero prestanome, e buona parte delle autovetture esposte nel salone di Occhiobello è risultata procurata dai predetti: una Range Rover Evoque bianca, di proprietà della "Evacars S.r.l.", di cui erano soci, la cui polizza assicurativa stipulata in Romania è stata rinvenuta in fotografia su un cellulare della coppia;
una Porsche Cayenne, oggetto di conversazioni tra i due e procurata dal IE;
una Range Rover Sport delle cui riparazioni lo stesso IE si è occupato. La messaggistica tra i due predetti ricorrenti e la verifica dei movimenti bancari hanno offerto ulteriori elementi di riscontro alle chiamate in correità, documentando anche come la IU si sia occupata personalmente di gestire i conti correnti intestati ad EV AUTO nel periodo delle truffe ad Occhiobello. Solo a titolo di esempio, la sentenza impugnata evidenzia come l'affermazione dell'IM di essere stato accompagnato dalla IU ad aprire un conto corrente 6 presso la Banca di Oderzo è stata riscontrata anche dal messaggio che la IU risulta aver inviato a tal fine al AL, acquisito agli atti. Le sentenze di merito hanno anche dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno portato a ritenere che i predetti abbiano continuato a gestire la società impartendo direttive al EU, anche dopo l'apparente cessione, ragioni fondate sia su considerazioni di ordine logico che sul rilievo che i due hanno continuato ad utilizzare la mail di Ev Auto e la carta di debito abbinata al conto della società, che dal conto corrente di questa è partito anche il pagamento di una visita medica specialistica del IE, che il bancomat della società è stato utilizzato per fare rifornimento ad un'autovettura del IE e che le utenze impiegate per movimentare il conto corrente erano intestate sia ad Evacars che ad Ev Auto. Si tratta solo dei principali argomenti posti a fondamento del percorso motivazionale della sentenza impugnata, che deve ritenersi aver implicitamente disatteso, pertanto, anche le singole prospettazionì di dettaglio alle quali non ha dato esplicite risposte. In sede di legittimità, infatti, non è censurabile la sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Rv. 276741; Sez. 2, n. 33577 del 26/05/2009, Rv. 245238). In tale prospettiva deve essere anche valutata l'omesso riferimento, nella sentenza impugnata, alle contestazioni rivolte negli atti di appello alle risultanze dei file di log, non prodotti in giudizio, sui quali si fonderebbe la tesi secondo cui la IU provvedeva ad eseguire i pagamenti del ricavato delle truffe ripartendolo tra i sodali. La sentenza impugnata, infatti, non fonda su tali elementi il giudizio di responsabilità della predetta ricorrente, bensì, come dinanzi ricordato, sulla gestione dei conti correnti intestati ad EV AUTO, da parte della predetta, nel periodo delle truffe ad Occhiobello, e sulla convergenza di elementi che, in contrasto con l'asserita cessione dell'autosalone da parte del IE e della IU a causa di un'asserita crisi coniugale rimasta indimostrata, hanno indotto a ritenere meramente apparente la cessione del loro autosalone ad un soggetto, quale IN EU, privo di esperienza nella vendita di autovetture, al punto da dover essere coadiuvato in tale attività dallo stesso IE, e perfino privo di patente, circostanza che gli rendeva difficile anche solo raggiungere frequentemente la sede sociale. Soprattutto, però, nel ritenere meramente apparente la cessione dell'autosalone al IN la sentenza impugnata ha valorizzato non già i contestati file di log, bensì il rilievo che quest'ultimo non risulta aver provveduto a pagare alla coppia né l'acquisto dell'autosalone, unica fonte di reddito per il IE e la IU, né le auto da vendere. Inoltre, solo dopo l'asserita cessione della società í due, risolta l'indimostrata crisi di coppia, risultano aver avviato altra società sostanzialmente identica alla prima, tanto da avere lo stesso oggetto sociale, un nome simile, "Evacars", la stessa compagine sociale e, per un periodo, anche la stessa sede sociale, nella quale, peraltro, nella prospettazione difensiva 7 disattesa dalla sentenza il IE avrebbe continuato ad aiutare il IN, suo debitore inadempiente oltre che concorrente ne&-nedesimo settore commerciale, fino ad inviare un suo autista a prelevare quest'ultimo, il giorno dello smantellamento dell'autosalone, significativamente invitando lo stesso autista a non comunicare la propria posizione e a mentire alla polizia qualora fosse stato fermato. La ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata appare così esaustiva da rendere di per sé manifestamente infondato anche il terzo motivo comune ai ricorsi dei due predetti ricorrenti, laddove questi si dolgono del diniego di procedere alla rinnovazione del dibattimento con l'esame dell'imputato di reato connesso EU OS, trattandosi di diniego esplicitamente fondato sul noto principio, correttamente richiamato dalla Corte territoriale, secondo cui, in considerazione della presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266820) 4. Anche i motivi di ricorso con i quali la difesa dello TT censura l'asserito difetto di motivazione della sentenza impugnata, che avrebbe confutato con poche pagine le più complesse argomentazioni poste a fondamento dell'appello, non si confrontano con il già richiamato principio secondo cui per valutare la congruità della motivazione occorre fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile: le due sentenze di merito hanno dato adeguatamente conto delle chiamate in correità dello TT effettuate da NT ND ed IM PI, riscontrate dalle telefonate intercettate e da servizi di pedinamento, oltre che dal rinvenimento di ricevute postepay intestate al predetto ricorrente, rinvenute nell'abitazione dell'IM. Le sentenze di merito hanno altresì evidenziato come lo TT si sia trasferito a Jesolo per essere vicino al AL, abbia avuto con questo una frequentazione quotidiana svolgendo un ruolo quasi da "segretario", tanto da essere retribuito dal predetto, da inoltrargli messaggi ricevuti in ordine a mancati pagamenti, evidentemente di autovetture, da informarlo sulla diffusione di notizie dell'associazione da parte di una nota trasmissione televisiva. Anche in relazione alla piena consapevolezza, da parte dello TT della natura illecita dell'attività alla quale dava uno stabile e fattivo contributo, appaiono sufficienti le parole del ricorrente di cui alle conversazioni intercettate e richiamate alla pag. 23 della sentenza impugnata per evidenziare come lo stesso temesse possibili propalazioni del NT e si premurasse anche di raccomandare ad un suo interlocutore di non lasciare tracce. A fronte di tale esaustivo percorso argomentativo della sentenza impugnata il ricorso pecca di genericità, laddove non specifica quali siano le deduzioni dei motivi di appello non esaminate nemmeno implicitamente dalla Corte territoriale, e si limita a contestare la ricostruzione dei fatti operata nella sentenza impugnata prospettando una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di 8 legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, riv. 207944). 5. Attengono, nella sostanza, al merito della decisione impugnata anche gli argomenti posti a sostegno del ricorso proposto nell'interesse di RN ES, da ritenersi inammissibile non solo perché si limita ad offrire una diversa lettura degli elementi posti a fondamento della decisione, ma altresì perché pecca anche di aspecificità, laddove assume che il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti si fonderebbe unicamente su cinque telefonate intercettate, dai contenuti che si assumono "generici, contraddittori e comunque per nulla pertinenti alla partecipazione o collaborazione ad un sodalizio criminale": in tal modo il ricorso omette di confrontarsi con le argomentazioni delle sentenze di merito, laddove queste riferiscono anche le dichiarazioni dell'IM, che il ricorrente ebbe ad accompagnare da un notaio, insieme al AL, nell'ambito delle operazioni societarie relative all'agenzia d'affari FA ed al suo mutamento di destinazione (pagg. 131 e 132 sentenza di primo grado) così come riferiscono del ruolo di rilievo svolto dal RN nella commercializzazione di una Peugeot e di una Mercedes, quest'ultima consegnatagli personalmente dall'IM su ordine del AL. Il ricorso, inoltre, omette di confrontarsi anche con il suo coinvolgimento nella gestione di tre targhe false di cui poi il salone Ev Auto avrebbe fatto uso, nonché con le argomentazioni dei giudici di merito in ordine ai rapporti intrattenuti dal ricorrente non solo con il AL e lo TT, citati nel ricorso, ma anche con l'IM ed il Bachmtchi, anch'esso indicato come associato al sodalizio. 6. E' inammissibile anche il ricorso proposto nell'interesse di RC HE, al quale la Corte territoriale ha rideterminato la pena nella misura concordata tra parti "riconosciute le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva", in quanto con l'unico motivo di ricorso si è limitato a dedurre la violazione dell'art. 99 cod. pen. per essergli stata riconosciuta la recidiva, pur avendo riportato due sole sentenze di condanna, in data29/6/2005, irrevocabile il 21/6/2006, posta in continuazione con il reato oggetto di sentenza di applicazione di pena su accordo delle parti in data 13/2/2002, irrevocabile il 31/5/2002. In tema di concordato in appello, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01): conseguentemente, il ricorso è inammissibile, in quanto lo stesso ricorrente riconosce di aver dedotto fin dal primo grado la mancanza di recidiva, e di avervi rinunciato in sede di concordato proposto in appello. 7. La Corte d'appello di Venezia, invece, con la sentenza impugnata ha omesso del tutto di provvedere motivatamente sulle richieste di riconoscimento delle circostanze attenuanti 9 generiche che, contestualmente alle richieste di ridimensionamento del trattamento sanzionatorio, avevano avanzato sia lo TT che la IU ed il IE. In relazione alla posizione di tutti i predetti ricorrenti, infatti, la sentenza impugnata ha espressamente valutato gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. per giustificare un ridimensionamento della pena, ma per nessuno di essi ha espresso alcuna argomentazione per valutare la fondatezza o meno della richiesta di riconoscimento di concessione delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata nei confronti dei predetti ricorrenti, limitatamente all'applicabilità delle attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio a tal riguardo sezione della Corte di appello di Venezia, ferma restando l'irrevocabilità dell'accertamento della penale responsabilità degli stessi, conseguente al rigetto dei ricorsi nel resto. 8. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi del HE e del RN consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di TT IO, IU EN e IE AN limitatamente all'applicabilità delle attenuanti generiche e rinvia per nuovo giudizio sui punti ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Rigetta nel resto i ricorsi e dichiara irrevocabile l'accertamento di responsabilità. Dichiara inammissibili i ricorsi di HE RC e RN ES, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2024.