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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 26/01/2026, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1073/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SILIPO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3075/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401464732 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 452/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, in proprio, impugna l'avviso di accertamento n. 112401464732, per omessa dichiarazione di iscrizione ai fini della tassa sui rifiuti Ta.Ri e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente TEFA, per gli anni 2018, 2019 e 2020, notificato in data 08/11/2024 da Roma Capitale. Il ricorrente motiva il ricorso come in atti e conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Roma Capitale dichiara di aver annullato parzialmente l'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che il ricorso è inammissibile.
Dalla Documentazione in atti non è riscontrata la notifica del ricorso a Roma Capitale.
Ai sensi degli artt. 16 e 22 del D.Lgs. n. 546/1992, la notificazione del ricorso alla controparte costituisce requisito essenziale per la sua ammissibilità. La giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. trib., sent. n.
499/2025) ha chiarito che la mancata notificazione, o la mancata produzione della relativa prova, integra un vizio insanabile che comporta l'inammissibilità del ricorso, non sanabile neppure per effetto della costituzione in giudizio della parte resistente.
Nel caso di specie, non essendo stata fornita alcuna prova della notificazione del ricorso a Roma Capitale, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Spese compensate considerato che Roma capitale ha annullato parzialmente l'atto impugnato.
P.Q.M.
Il giudice Unico dichiara il ricorso inammissibile, compensa le spese. Roma lì 20 gennaio 2026 Il Giudice
Unico SC SI
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SILIPO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3075/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401464732 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 452/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, in proprio, impugna l'avviso di accertamento n. 112401464732, per omessa dichiarazione di iscrizione ai fini della tassa sui rifiuti Ta.Ri e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente TEFA, per gli anni 2018, 2019 e 2020, notificato in data 08/11/2024 da Roma Capitale. Il ricorrente motiva il ricorso come in atti e conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Roma Capitale dichiara di aver annullato parzialmente l'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che il ricorso è inammissibile.
Dalla Documentazione in atti non è riscontrata la notifica del ricorso a Roma Capitale.
Ai sensi degli artt. 16 e 22 del D.Lgs. n. 546/1992, la notificazione del ricorso alla controparte costituisce requisito essenziale per la sua ammissibilità. La giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. trib., sent. n.
499/2025) ha chiarito che la mancata notificazione, o la mancata produzione della relativa prova, integra un vizio insanabile che comporta l'inammissibilità del ricorso, non sanabile neppure per effetto della costituzione in giudizio della parte resistente.
Nel caso di specie, non essendo stata fornita alcuna prova della notificazione del ricorso a Roma Capitale, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Spese compensate considerato che Roma capitale ha annullato parzialmente l'atto impugnato.
P.Q.M.
Il giudice Unico dichiara il ricorso inammissibile, compensa le spese. Roma lì 20 gennaio 2026 Il Giudice
Unico SC SI