Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 24/04/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE II CIVILE
R.G. 1551/2021
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente relatrice
-
2) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1551/2021 R.G. promossa da:
Parte 1 C.F. C.F. 1 nato a [...] il
9 novembre 1945, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Graziano Mallarino del presso il foro di Acquiterme, PEC Email 1 cui studio è elettivamente domiciliato in Acqui Terme (AL), via Carducci n. 4
- APPELLANTE -
E
'nata in Romania il [...], in [...]F. C.F. 2 CP 1 qualità di erede di rappresentata e difesa, per procura in atti, Parte 1 ' dall'avv. Graziano foro di Acqui Terme, PEC Mallarino del presso il cui studio è elettivamente Email 1 domiciliata in Acqui Terme (AL), via Carducci n. 4
-TERZA INTERVENUTA - APPELLANTE
E
C.F. P.IVA 1 in Controparte_2 persona del curatore dell'eredità, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv.
- TERZA INTERVENUTA - APPELLANTE -
CONTRO
C.F. P.IVA 2 con sede in Borgoratto Controparte_3
Alessandrino, via Acqui n. 65, in persona del socio amministratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procure in atti, dagli avv.ti Giovanni Caniggia, PEC ed Alessio Caniggia (PECEmail 2 Email_3 entrambi del foro di Alessandria, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Alessandria, corso Roma n. 36
- APPELLATA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 20 dicembre 2021, Parte 1
ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 825/2021, emessa in data 21 ottobre 2021 dal Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, pubblicata in pari data e non notificata, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
"Rigetta la domanda di n quanto infondata in fatto e in diritto;
Parte 1
a rimborsare a [...] Condanna altresì Parte 1 spese di lite, che si liquidano in € 4.835,00 per il compenso, le spese Controparte 3 le forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge".
Controparte_3 si è costituita in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
A seguito del decesso dell'Appellante, sono intervenuti in giudizio, sia CP 1
sostenendo di essere l'unica erede in virtù di testamento olografo, sia 1 CP 4
sostenendo, di contro, che
[...] di Parte 1 CP 1
,
avrebbe rinunciato all'eredità.
All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
PE CP 1
"Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, previe le declaratorie tutte del caso, dichiarare tenuta ex art. 2033 c.c. e come tale condannare la
, in Parte 2 persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire immediatamente a
, quale erede di CP 1 quale erede di SO 1 la somma di €. 26.933,33, pari a 1/3 (quota Parte 1
, ,
di eredità pertoccante all'attore) della somma di € 80.800,00, oltre interessi legali.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi legali di entrambi i gradi di giudizio".
PE l'EREDITÁ GIACENTE:
"Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, previe le declaratorie tutte del caso, dichiarare tenuta ex art. 2033 c.c. e come tale condannare la Parte_2 , in
[...]persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire immediatamente all Controparte_2 quale erede di SO 1 , la somma di €. 26.933,33, pari a 1/3 (quota di eredità Parte 1 pertoccante all'attore) della somma di €. 80.800,00, oltre interessi legali.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi legali di entrambi i gradi di giudizio".
PE Controparte_3
"Voglia l'Ecc.ma Corte,
- Disatteso il contrario,
- Previa ogni pronuncia del caso,
- Dichiarare inammissibile la domanda formulata dalla Controparte 2 in persona del legale rappresentante pro tempore, Avv. Monica Coppi, nei confronti della conchiudente, atteso che la
Sig.ra CP 1 costituendosi nel presente giudizio nella dichiarata qualità di erede testamentaria del defunto Parte 1 ha fatto proprie tutte le domande del defunto per cui deve ritenersi che la stessa ha accettato l'eredità morendo dismessa da Parte 1
- In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della suestesa eccezione, voglia respingere la domanda formulata dalla Controparte 2 in persona del Curatore e legale rappresentante pro tempore, Avv. Monica Coppi, nei confronti della conchiudente, poiché infondata in fatto e in diritto.
- Preso atto che CP 1 pur avendo dichiarato di "rinunciare all'eredità" (?) non ha formalmente rinunciato alla presente causa ed alle domande tutte nella stessa proposte nei confronti della società conchiudente, voglia respingere ogni sua istanza, richiesta e domanda;
- PE quanto di ragione, confermare, pertanto, l'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese e compenso professionale anche del presente grado".
-
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DELLA CAUSA Parte 1 ha agito in giudizio avverso la Controparte_3
[...] allegando quanto segue: che, in data 23/05/2016, era deceduta la di lui moglie Persona 1 nonché madre '
di Controparte 3 e CP_3
che, a seguito di successione legittima della signora
,era succeduto per la PE 1
quota di 1/3, essendo invece i 2/3 di spettanza dei figli, CP 3 e CP 5
di aver scoperto, successivamente, che, in data 12/04/2016, dal conto della signora Per 1 aperto presso l'agenzia UNICREDIT di Acqui Terme, era stato effettuato un
,
CP 3 con la causale "apporto socio bonifico di € 80.800,00 in favore della finanziamento personale";
che detto bonifico, effettuato peraltro un mese prima del decesso della signora
PE 1 , quando la stessa era già costretta a letto a causa della grave malattia, gli era apparso privo di causa, non essendo la moglie mai stata socia della CP 3 né
intrattenuto mai con essa rapporti commerciali o di altro genere;
CP 3 e CP 3 erano muniti che, a seguito di ricerche, aveva scoperto che i figli, di deleghe ad operare sul conto della madre e che, in effetti, il bonifico era stato disposto da uno dei due;
CP 3chiedendo, su tali basi, di dichiarare tenuta ex art. 2033 c.c. la restituirgli immediatamente la somma di € 26.935,00, pari ad 1/3 di 80.800,00 (sua quota ereditaria), oltre agli interessi legali. La CP 3 si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea e contestandone, nel merito, la fondatezza, deducendo:
- che la somma oggetto di bonifico non sarebbe stata di proprietà della signora Per 1 '
bensì dei figli Controparte_6 quale quota di prezzo Controparte_3 CP 3 e '
loro spettante dalla vendita di un appartamento a Nizza (Francia), di cui i coniugi Per 1 e Pt 1 arebbero stati usufruttuari, mentre i figli nudi proprietari;
che, dalla vendita di detto appartamento, in realtà, i figli avevano ricevuto meno di quanto sarebbe loro spettato, avendo riguardo all'effettivo valore dell'usufrutto e della nuda proprietà;
di aver avuto necessità, per poter proseguire regolarmente la propria attività, di nuove risorse economiche reperibili unicamente tramite un finanziamento soci;
che nella denuncia di successione della signora PE 1 non è stata dichiarata l'esistenza di alcun credito della de cuius nei confronti della società;
che il credito asseritamente vantato dall'attore non solo sarebbe stato inesistente, ma addirittura già estinto, posto che, a seguito del recesso di Parte 1 dalla e del rifiuto di costui di accettare l'importo stimato dal perito CP_3
incaricato, dott. PE 2 quale quota societaria a lui spettante, le parti avevano dato origine ad un giudizio arbitrale, poi conclusosi con un accordo transattivo, nel quale il padre si era espressamente dichiarato "integralmente tacitato di ogni sua ragione e diritto comunque connesso o derivante dal suo recesso e comunque dalla sua qualità di socio receduto della Controparte_3
Parte 1 contestava laCon la prima memoria ex art. 183, VI comma c.p.c., ricostruzione fattuale prospettata dalla società convenuta, sostenendo che lui e la moglie, nel
2014, avevano ricevuto dall'acquirente dell'immobile di Nizza solo il prezzo dell'usufrutto, non già anche quello della nuda proprietà e che il credito azionato per vie legali non sarebbe stato oggetto di transazione.
CP 3Con la seconda memoria ex art. 183, VI comma c.p.c., la ffermava:
che il prezzo della vendita dell'immobile di Nizza era stato di € 295.000,00, di cui €
258.946,22 trasferiti, in data 14/08/2014, sul c/c n. 0280719Y 001, acceso presso la
Banque Palatine, intestato a e altri € 10.000,00 trasferiti sul Parte 1
medesimo conto il 20/08/2014;
aveva, in data 12/09/2014, disposto un bonifico di € 80.000,00 a che Parte 1
favore della moglie, in data 1°/12/2014, disposto un ulteriore bonifico di € 170.000,00
e, infine, estinto il conto acceso presso la Banque Palatine in data 26/08/2015; che, tenuto conto del prezzo dell'immobile, il valore dell'usufrutto, alla data del
14/07/2014, era di € 162.250,00 e quello della nuda proprietà, di € 132.750,00; che, pertanto, la quota di prezzo relativa alla nuda proprietà spettante ai due fratelli era di € 44.750,00 ciascuno;
che, poiché il costo totale dell'operazione era stato di circa 36,000,00, di cui 15.000,00 gravante sui nudi proprietari, la quota di prezzo relativa alla nuda proprietà spettante ai due fratelli era di circa € 40.000,00.
Il Tribunale, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ha rigettato la domanda attorea, sostenendo che, sebbene il contenuto della transazione deponesse a favore della tesi attorea, essendo "stato in conclusione esplicitamente stralciato il presunto finanziamento alla società di € 80.800,00", in realtà, da un esame complessivo delle prove, emergeva che le parti,
nel corpo dell'accordo transattivo si erano “dimenticate" di specificare che lo stesso aveva altresì ad oggetto l'importo di € 80.800,00 e ciò, in primis, alla luce del fatto che l'attore non avrebbe espressamente contestato quanto sostenuto dai convenuti in merito alla ripartizione tra gli eredi, da parte del dott. PE 2 dell'importo de quo e, in secundis, sulla base dell'assenza, nella denuncia di successione, di alcun credito della defunta nei confronti della società.
Il primo Giudice ha altresì specificato che la denuncia di successione, benché abbia effetti giuridici fiscali, può comunque costituire una prova atipica, soprattutto se inserita in un quadro probatorio complesso.
Alla luce di tali argomentazioni, il Tribunale ha rigettato la domanda proposta da [...] condannandolo al pagamento delle spese di lite, liquidate in €Parte 1 و
4.835,00, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, IVA e CPA.
Avverso tale sentenza, Parte 1 ha proposto appello, impugnando la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la sua domanda formulata ex art. 2033
C.C..
2. OGGETTO DELL'IMPUGNAZIONE
Prima di delineare il merito della causa, occorre specificare che, nelle more del presente giudizio, a seguito del decesso dell'Appellante, sono intervenuti in causa, con comparse separate, la moglie del defunto signora costituitasi l'11/04/2023 con la qualifica CP 1
in virtù di testamento olografo, e l' CP 4di erede di Parte 1
costituitasi il 9/10/2024, producendo un atto notarile di rinuncia dell'eredità da
[...]
parte di CP 1 Ciò premesso, l'Appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale ha rigettato la sua domanda di ripetizione dell'indebito per le seguenti ragioni:
- la somma azionata gli è già stata pagata in virtù dell'accordo transattivo stipulato con la società dei figli (punto a); il Pt 1 on ha contestato la circostanza per cui il PE_2 ha ripartito il credito oggetto di causa tra i quattro eredi, indicando le sue spettanze in € 26.933,33 (punto b);
l'importo di € 80.800,00 non è stato inserito nella dichiarazione di successione, valutabile questa quale prova atipica (punto c).
Ora, in ordine al punto a), l'Appellante, in primo luogo, evidenzia che, in sede di arbitrato, aveva proposto di definire anche la questione attinente il bonifico effettuato dalla signora
PE 1 a favore della Società, ma che la non aveva accettato il CP_3
contraddittorio sul punto, ritenendo che si trattasse di rapporti estranei a quelli oggetto della clausola compromissoria contenuto dell'atto costitutivo della società.
In secondo luogo, l'Appellante sostiene che la somma azionata non sarebbe stata nemmeno oggetto di transazione, posto che il punto e) dell'accordo elenca in modo chiaro ed espresso le vertenze definite e la clausola 5 chiarisce che “resta salva ed impregiudicata ogni altra, reciproca, rivendicazione non oggetto delle definizioni di cui ai punti che precedono".
In ordine al punto b), Parte 1 sostiene di aver prontamente contestato, nella prima memoria ex art. 183, VI comma c.p.c., la circostanza relativa alla ripartizione tra gli eredi dell'importo di € 80.800,00 effettuata dal dott. PE_2 che nella sua relazione, il dott. PE_2 non ha riconosciuto agli eredi la somma oggetto di bonifico alla società, ma l'ha inserita a bilancio quale debito della con conseguente CP 3
abbassamento del valore della sua quota sociale;
e che, in ogni caso, la transazione gli avrebbe riconosciuto solo l'importo di € 20.000,00, non essendoci traccia invece di € 26.933,33 a lui spettanti quale erede della moglie.
In ordine al punto c), l'Appellante ritiene che, se il credito azionato gli fosse già stato attribuito, come sostenuto dal Tribunale, in virtù della transazione, lo stesso sarebbe evidentemente stato indicato nella dichiarazione di successione, che, però, nulla dice al riguardo. Inoltre, sottolinea il Pt 1 he detta dichiarazione di successione sarebbe, peraltro, stata presentata e sottoscritta da altro soggetto, ossia dalla figlia Persona 3
Parte appellata ha contestato in toto i motivi di appello.
3. MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre innanzitutto chiarire, con riferimento alla legitimatio ad causam, che, a seguito del decesso di legittimata attiva nel presente giudizio è Parte 1
in virtù dell'accettazione dell'eredità tacita effettuata con il deposito, nel CP 1
presente giudizio, della comparsa di intervento volontario (“Tutto quanto sopra premesso, CP 1 quale erede, come sopra rappresentata e difesa, interviene e si costituisce nel presente giudizio"), corredata tanto dalla prova della morte del proprio de cuius, quanto dalla dimostrazione della propria qualità di erede.
Tale accettazione tacita risulta anteriore rispetto all'atto di rinuncia che CP 1 ha
Controparte_4 a sostegno della effettuato davanti al notaio prodotto in giudizio dall' propria legittimazione in causa.
Invero, l'atto di rinuncia di CP 1 riporta la data del 12 luglio 2023, mentre la comparsa di intervento volontario della stessa risulta essere stata depositata in giudizio l'11 aprile 2023.
Ne consegue che unica legittimata attiva nel presente giudizio è in virtù CP_1
di accettazione tacita effettuata attraverso la costituzione nel presente giudizio in qualità di erede del de cuius, che non ha mai rinunciato agli atti del giudizio, e non, quindi, l' CP 4
[...] il cui intervento va dunque dichiarato inammissibile.
Ciò premesso, occorre ora passare all'esame del merito della causa, specificando, sin d'ora la fondatezza del motivo di gravame articolato dall' Appellante. ha agito in giudizio in qualità di erede della signora Parte 1
chiedendo la restituzione, ex art. 2033 c.c., dell'importo di € 26.933,33, SO 1
pari ad 1/3 (sua quota di eredità) della somma, bonificata dalla de cuius alla CP_3
di € 80.800,00, oltre interessi.
Ora, chi agisce in giudizio chiedendo la ripetizione di un pagamento indebito ha l'onere di dimostrare sia l'avvenuto pagamento che l'assenza di una causa che lo giustifichi.
Nel caso di specie, Parte 1 ha assolto a detto onere probatorio. Quanto all'avvenuto pagamento, questo, oltre ad essere documentalmente provato dalla produzione in giudizio dell'ordine di bonifico, è altresì dato pacifico e non contestato in giudizio dalla Controparte, che ammette di aver ricevuto detto importo, specificando, però, che si trattava della restituzione della quota di prezzo spettante a Controparte_3 e CP 3
[...] della vendita di un immobile a Nizza di cui loro, con la sorella, sarebbero stati nudi proprietari, mentre i genitori meri usufruttuari.
Risulta altresì provato che il versamento effettuato dalla signora in SO 1
favore della Società convenuta di € 80.800,00 è privo di causa debendi.
È pacifico che la signora PE_1 non ha rivestito la qualità di socio della CP 3
né ha mai intrattenuto con essa rapporti commerciali o di altra natura.
Né, tantomeno, può essere condivisa la tesi sostenuta dalla Società convenuta secondo cui l'importo oggetto di bonifico sarebbe, in realtà, il corrispettivo spettante a Controparte_3 e CP 3 della vendita della loro quota di nuda proprietà dell'immobile di Nizza, di cui i genitori, benché solo usufruttuari, ne avrebbero incassato l'intero corrispettivo.
La documentazione prodotta dalla società CP 3 è totalmente inadeguata a dimostrare ciò, non potendosi dedurre il fatto affermato da meri passaggi di denaro e mancando anche l'atto di vendita.
Anche ammettendo che detta tesi sia vera, e che quindi l'importo oggetto di bonifico rappresenti effettivamente il rimborso del corrispettivo della nuda proprietà dell'immobile venduto a Nizza, il versamento effettuato alla società è certamente un pagamento senza causa e, pertanto, indebito.
Infatti, la signora PE 1 avrebbe dovuto rimborsare l'importo direttamente ai figli, unici legittimati a ricevere la quota di corrispettivo della vendita di un immobile di cui loro,
e non la CP 3 erano nudi comproprietari con la sorella e non effettuare un versamento alla società, soggetto estraneo alla compravendita del predetto immobile.
PEaltro, è la stessa CP_3 ad ammettere che quel bonifico si era reso necessario proprio perché la società, in quel determinato momento storico, aveva urgente bisogno di reperire liquidità per poter proseguire la propria attività commerciale. PE 1 risulta Alla luce di ciò, il bonifico effettuato alla Società convenuta da parte della evidentemente privo di causa e, pertanto, indebito.
Deve essere disattesa la tesi del primo Giudice secondo cui l'importo azionato sarebbe in realtà già stato restituito al Pt 1 n virtù della transazione conclusa inter partes.
L'accordo transattivo è, nei suoi elementi, chiaro e lineare.
Al punto e), le parti affermano che "intendono definire transattivamente le vertenze ed i rapporti tutti che precedono".
I "rapporti tutti che precedono" sono: CP 3 avverso l'ordinanza emessa dal Giudiceil reclamo proposto dalla
Unico del medesimo Tribunale ad esito di giudizio possessorio;
Parte 1 nei confronti dila denuncia-querela proposta da Controparte 3 e
CP_3 per essergli stato impedito, dopo il suo recesso, l'accesso all'immobile concesso in leasing alla CP 3 la denuncia-querela proposta da Controparte_3 e CP 3 nei confronti del padre per aver costui cercato di accedere, senza averne più titolo, all'immobile concesso in leasing alla CP 3
Nulla si dice in merito alla somma oggetto del presente gravame.
Non può pertanto essere condivisa la tesi del primo Giudice secondo cui il mancato inserimento, nell'oggetto della transazione, del credito azionato sarebbe riconducibile ad una mera dimenticanza e ciò non solo perché l'accordo transattivo è chiaro nel suo oggetto e specifica altresì, alla clausola 5, che "resta salva ed impregiudicata ogni altra, reciproca, rivendicazione non oggetto delle definizioni che precedono;
in particolare, sono senz'altro esclusi dal presente accordo diritti, ragioni e/o pretese relativi ai precorsi rapporti tra la ditta individuale e laParte 1 Controparte_3 ma
, CP 3 nonanche perché, in sede arbitrale, sulla somma ora oggetto di causa, la aveva accettato il contraddittorio, per cui è difficile ritenere che le parti, assistite da legali, abbiano semplicemente “dimenticato” di includere nell'accordo transattivo anche il profilo de quo. Erroneo, oltre che irrilevante, è poi quanto sostenuto dal Tribunale in merito alla mancata contestazione da parte di della circostanza secondo cui il dott.Parte 1
PE 2 nella sua relazione atta a determinare il valore della quota da liquidare al socio receduto, avrebbe suddiviso tra gli eredi l'importo che la Per 1 avrebbe versato alla Società.
A prescindere dal fatto che il Pt 1 a contestato il fatto nella prima memoria ex art. 183,
VI comma c.p.c., va comunque chiarito che quanto contenuto nella relazione del dott. PE_2
risulta superato dagli accordi raggiunti tra le parti in sede transattiva.
PE cui, la circostanza richiamata dal primo Giudice risulta, ai fini della risoluzione presente causa, assolutamente irrilevante.
Infine, nemmeno il mancato inserimento del credito azionato nella dichiarazione di successione rappresenta argomentazione utile a sostenere l'inesistenza di un indebito.
Tale atto, infatti, è stato pacificamente presentato e sottoscritto da SO 3
[...] soggetto estraneo alla CP 3 e non da Parte 1
PE tutte le ragioni sopra riportate, l'appello è fondato e va accolto e parte convenuta deve essere condannata a pagare l'importo a lei richiesto oltre ad interessi legali dalla messa in mora al saldo.
6. SPESE DEL GIUDIZIO
Attesa la riforma della sentenza impugnata, le spese di causa debbono essere regolate ex novo anche per il giudizio di primo grado, tenendo conto dell'esito della lite, e cioè della soccombenza della la quale deve essere Parte 2
condannata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore di CP 1 quale erede di Parte 1
PE il primo grado di giudizio, tenuto conto del valore delle domande, deve applicarsi lo scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, facendo applicazione, in considerazione della natura delle questioni trattate, dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e così in totale euro 7.616,00, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi ed accessori di legge ed oltre agli esposti. PE il presente grado di giudizio, sulla base del medesimo scaglione di valore, le spese debbono essere liquidate, tenuto conto dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, senza riconoscimento di alcun compenso per la fase di trattazione, non essendo stata svolta nel corso della prima udienza alcuna delle specifiche attività previste dall'art. 350
c.p.c. (v. Cass. 16/04/2021 n. 10206), e così in totale € 6.946,00, oltre rimborso forfettario del
15% sui compensi ed accessori di legge ed oltre agli esposti.
Nulla in punto spese con riferimento alla costituzione dell' Controparte_4
essendo il suo intervento risultato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto CP 1 quale erede di [...]
Parte 1 avverso la sentenza n. 23/2023 emessa dal Tribunale di Aosta il 19
gennaio 2023 e pubblicata in pari data,
dichiara inammissibile l'intervento in giudizio dell' Controparte_4
accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna la Parte_2 a restituire a CP 1
l'importo di € 26.933,33, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo;
Parte 2 a rifondere a CP 1 lecondanna la spese di lite che si liquidano, quanto al primo grado, in € 7.616,00, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi ed accessori di legge ed oltre agli esposti, e, per il presente grado, in €
6.946,00, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi ed accessori di legge ed oltre agli esposti;
nulla in punto spese con riferimento alla costituzione dell' Controparte_4
Così deciso il 10 aprile 2025.
il Presidente relatore dott.ssa Cecilia Marino