Art. 29. Esecuzioni
Sono esenti dalla tassa di cui all'articolo 27:
a) i materiali provenienti dalla demolizione delle navi quando tale demolizione sia effettuata nello Stato;
b) le merci in reimportazione a scarico di esportazione temporanea e quelle nazionali ammesse alla reintroduzione in franchigia
c) i pacchi postali
d) le merci estratte dai depositi e punti franchi situati in
localita' costiere e dichiarate per importazione, per le quali sia data la prova della loro provenienza da altro porto dello Stato o del loro arrivo per via di terra
e) le inerci provenienti dall'estero per via di terra, le quali, conservando la condizione doganale di merci estere, vengono imbarcate in un porto dello Stato per raggiungere altro porto nazionale e quivi siano sbarcate
f) le merci destinate ai rappresentanti dei Governi esteri ammessi a godere della franchigia doganale purche' risultano giunte con diretta destinazione ai rappresentanti stessi;
g) bagagli a seguito dei viaggiatori salvo che essi contengono merci, compresi in questi gli oggetti di biancheria e di vestiario nuovi in quantita' non inferiore al quintale; le masserizie e gli arredi casalinghi usati;
h) le merci donate, a scopo di assistenza sociale allo Stato e ad enti istituiti i ed organismi i quali riconosciuti dallo Stato, perseguono tale finalita'.
Sono esenti dalla tassa di cui all'articolo 27:
a) i materiali provenienti dalla demolizione delle navi quando tale demolizione sia effettuata nello Stato;
b) le merci in reimportazione a scarico di esportazione temporanea e quelle nazionali ammesse alla reintroduzione in franchigia
c) i pacchi postali
d) le merci estratte dai depositi e punti franchi situati in
localita' costiere e dichiarate per importazione, per le quali sia data la prova della loro provenienza da altro porto dello Stato o del loro arrivo per via di terra
e) le inerci provenienti dall'estero per via di terra, le quali, conservando la condizione doganale di merci estere, vengono imbarcate in un porto dello Stato per raggiungere altro porto nazionale e quivi siano sbarcate
f) le merci destinate ai rappresentanti dei Governi esteri ammessi a godere della franchigia doganale purche' risultano giunte con diretta destinazione ai rappresentanti stessi;
g) bagagli a seguito dei viaggiatori salvo che essi contengono merci, compresi in questi gli oggetti di biancheria e di vestiario nuovi in quantita' non inferiore al quintale; le masserizie e gli arredi casalinghi usati;
h) le merci donate, a scopo di assistenza sociale allo Stato e ad enti istituiti i ed organismi i quali riconosciuti dallo Stato, perseguono tale finalita'.