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Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/05/2024, n. 20535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20535 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da De AR PE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/09/2023 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
udito I Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NA Manuali, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20535 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 23/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, adito in sede di riesame, confermava la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal locale G.i.p. a carico di PE De AR in relazione ai reati di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 1.1. Con una tale arma l'indagato aveva - in prospettazione accusatoria - esploso più colpi di arma da fuoco all'indirizzo di PE NO, ferendolo ad un'anca e ad una coscia, mentre questi era alla guida della sua autovettura. L'indagato aveva agito nell'abitato di Pozzuoli„ in data 14 agosto 2023, sparando da bordo di un motoveicolo che, condotto da terza persona, si era affiancato all'automobile. All'origine dell'occorso stava, verosimilmente, l'alterco che, poco tempo prima, aveva contrapposto la vittima e un parente dell'indagato. De AR era stato identificato, quale autore del ferimento, da NO e da VI RR, che la sera dei fatti era in compagnia della vittima. NO, nell'immediatezza, aveva dichiarato ai Carabinieri di avere subito un tentativo di rapina da parte di ignoti;
solo quindici giorni dopo, a fronte di discrasie tra il suo narrato e le immagini di contesto delle videocamere di zona, evidenziate dai verbalizzanti, aveva indicato il nome del responsabile, fornendo la ricostruzione dell'accaduto sopra sintetizzata. RR aveva reso sovrapponibile ricostruzione, accusando De AR dopo avere superato, egli stesso, iniziali ritrosie. Entrambi i dichiaranti avevano anche ammesso di avere concordato tra loro (e con ER PI, che si trovava pure a bordo dell'autovettura) l'iniziale versione reticente. 1.2. Il Tribunale del riesame reputava attendibili le dichiarazioni rettificate dai testimoni oculari e la dinamica da esse risultante, collimante con i rilievi tecnico-balistici e con le videoriprese disponibili, e riteneva la gravità indiziaria alla loro stregua. 2. L'indagato ricorre per cassazione, con il ministero dei suoi difensori di fiducia. Nell'unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rilievo dei gravi indizi di colpevolezza. L'ordinanza impugnata si sarebbe arrestata alla considerazione che entrambi i testimoni avevano dichiarato di avere riconosciuto nell'indagato lo sparatore. Non sarebbe dato comprendere, però, perché dovessero ritenersi prive di pregio le argomentazioni difensive che evidenziavano le discrasie tra le rispettive dichiarazioni, in merito al tragitto da loro seguito prima di giungere sul luogo fi 2 dell'agguato e in merito alle modalità della salita di ER PI a bordo dell'autovettura. L'ordinanza impugnata avrebbe superato le obiezioni difensive, facendo leva sull'assenza di immagini che riprendessero direttamente il luogo dell'agguato. Non sarebbe dato comprendere, però, perché l'assenza di queste ultime incidesse sull'evidente inaffidabilità di dichiarazioni, sconfessate dalle altre immagini riprendenti il tragitto dei veicoli coinvolti. L'avere i dichiaranti concordato tra loro la versione da rendere ai Carabinieri, non importa se quella iniziale o quella conclusiva, sarebbe chiaro indice dell'inaffidabilità di entrambi i soggetti. L'ordinanza impugnata avrebbe confermato quella genetica, facendo leva sull'intuizione più che su dati e riscontri concreti. CONSIDERATO IN IDIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, deve essere dichiarato inammissibile. 2. In presenza di una logica motivazione in punto di gravità indiziaria - fondata sulle conclusive e convergenti chiamate in reità di più testimoni oculari, coerenti con il contesto di azione che è stato possibile ricostruire in base ai filmati e ai rilievi scientifici - le deduzioni del ricorrente si risolvono nel sollecitare una rilettura del fatto, e una diversa valutazione del significato degli elementi che ne compongono il quadro, che non competono alla Corte di legittimità, alla quale è precluso sindacare il relativo coerente giudizio, tipicamente riservato al giudice di merito (ex plurimis, SEI. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677), e che non può essere censurato per difetto o contraddittorietà di argomentazione solo perché contrario agli assunti difensivi (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989, dep. 1990, Bianchesi, Rv. 182961-01). Tra le doglianze proponibili quale mezzo di ricorso non rientrano, infatti, quelle relative alla mera interpretazione delle prove dichiarative, specie se implicanti la soluzione di contrasti interni o esterni ai singoli narrati, la connessa indagine sull'attendibilità delle deposizioni, ovvero la scelta tra divergenti versioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 4, n. 8090 del 25/05/1981, Amoruso, Rv. 150282-01). 3 3. Alla correttezza, e completezza, delle argomentazioni giudiziali, in cui il giudizio di gravità indiziaria si è riflesso nella specie, sono dal ricorrente mosse obiezioni non decisive, essenzialmente già confutate dai giudici del riesame, i quali, nell'accreditare la genuinità delle propalazioni accusatorie, hanno dato conto del loro grado di coerenza e precisione, dell'assenza di ragioni plausibili rivelatrici di un mendacio e dell'esistenza di un ragionevole movente. Le propalazioni accusatorie, come è stato ineccepibilmente osservato nell'ordinanza impugnata, combaciano nel loro nucleo essenziale, coincidente con l'identificazione dello sparatore, essendo dunque irrilevanti eventuali residue divergenze circa elementi circostanziali del fatto di carattere non decisivo (non avendo esse caratteristiche tali da far pensare che i dichiaranti non abbiano preso parte alle vicende riferite, o abbiano calunniosamente alterato il narrato: Sez. 1, n. 10561 del 28/10/2020, dep. 2021, Scicchitano, Rv. 280741-01). Mentre è da escludere recisamente, dunque, che l'imputazione provvisoria si basi su illazioni o congetture, non può che rimarcarsi la concludenza, e la perfetta tenuta logica, del ragionamento giudiziale, ove esso privilegia e recepisce l'ipotesi di accusa anche facendo perno sull'affermazione dei dichiaranti di avere concordato tra loro l'iniziale atteggiamento reticente. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma O 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 2 Così deciso il 23/01/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
udito I Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NA Manuali, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20535 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 23/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, adito in sede di riesame, confermava la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal locale G.i.p. a carico di PE De AR in relazione ai reati di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 1.1. Con una tale arma l'indagato aveva - in prospettazione accusatoria - esploso più colpi di arma da fuoco all'indirizzo di PE NO, ferendolo ad un'anca e ad una coscia, mentre questi era alla guida della sua autovettura. L'indagato aveva agito nell'abitato di Pozzuoli„ in data 14 agosto 2023, sparando da bordo di un motoveicolo che, condotto da terza persona, si era affiancato all'automobile. All'origine dell'occorso stava, verosimilmente, l'alterco che, poco tempo prima, aveva contrapposto la vittima e un parente dell'indagato. De AR era stato identificato, quale autore del ferimento, da NO e da VI RR, che la sera dei fatti era in compagnia della vittima. NO, nell'immediatezza, aveva dichiarato ai Carabinieri di avere subito un tentativo di rapina da parte di ignoti;
solo quindici giorni dopo, a fronte di discrasie tra il suo narrato e le immagini di contesto delle videocamere di zona, evidenziate dai verbalizzanti, aveva indicato il nome del responsabile, fornendo la ricostruzione dell'accaduto sopra sintetizzata. RR aveva reso sovrapponibile ricostruzione, accusando De AR dopo avere superato, egli stesso, iniziali ritrosie. Entrambi i dichiaranti avevano anche ammesso di avere concordato tra loro (e con ER PI, che si trovava pure a bordo dell'autovettura) l'iniziale versione reticente. 1.2. Il Tribunale del riesame reputava attendibili le dichiarazioni rettificate dai testimoni oculari e la dinamica da esse risultante, collimante con i rilievi tecnico-balistici e con le videoriprese disponibili, e riteneva la gravità indiziaria alla loro stregua. 2. L'indagato ricorre per cassazione, con il ministero dei suoi difensori di fiducia. Nell'unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rilievo dei gravi indizi di colpevolezza. L'ordinanza impugnata si sarebbe arrestata alla considerazione che entrambi i testimoni avevano dichiarato di avere riconosciuto nell'indagato lo sparatore. Non sarebbe dato comprendere, però, perché dovessero ritenersi prive di pregio le argomentazioni difensive che evidenziavano le discrasie tra le rispettive dichiarazioni, in merito al tragitto da loro seguito prima di giungere sul luogo fi 2 dell'agguato e in merito alle modalità della salita di ER PI a bordo dell'autovettura. L'ordinanza impugnata avrebbe superato le obiezioni difensive, facendo leva sull'assenza di immagini che riprendessero direttamente il luogo dell'agguato. Non sarebbe dato comprendere, però, perché l'assenza di queste ultime incidesse sull'evidente inaffidabilità di dichiarazioni, sconfessate dalle altre immagini riprendenti il tragitto dei veicoli coinvolti. L'avere i dichiaranti concordato tra loro la versione da rendere ai Carabinieri, non importa se quella iniziale o quella conclusiva, sarebbe chiaro indice dell'inaffidabilità di entrambi i soggetti. L'ordinanza impugnata avrebbe confermato quella genetica, facendo leva sull'intuizione più che su dati e riscontri concreti. CONSIDERATO IN IDIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, deve essere dichiarato inammissibile. 2. In presenza di una logica motivazione in punto di gravità indiziaria - fondata sulle conclusive e convergenti chiamate in reità di più testimoni oculari, coerenti con il contesto di azione che è stato possibile ricostruire in base ai filmati e ai rilievi scientifici - le deduzioni del ricorrente si risolvono nel sollecitare una rilettura del fatto, e una diversa valutazione del significato degli elementi che ne compongono il quadro, che non competono alla Corte di legittimità, alla quale è precluso sindacare il relativo coerente giudizio, tipicamente riservato al giudice di merito (ex plurimis, SEI. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677), e che non può essere censurato per difetto o contraddittorietà di argomentazione solo perché contrario agli assunti difensivi (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989, dep. 1990, Bianchesi, Rv. 182961-01). Tra le doglianze proponibili quale mezzo di ricorso non rientrano, infatti, quelle relative alla mera interpretazione delle prove dichiarative, specie se implicanti la soluzione di contrasti interni o esterni ai singoli narrati, la connessa indagine sull'attendibilità delle deposizioni, ovvero la scelta tra divergenti versioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 4, n. 8090 del 25/05/1981, Amoruso, Rv. 150282-01). 3 3. Alla correttezza, e completezza, delle argomentazioni giudiziali, in cui il giudizio di gravità indiziaria si è riflesso nella specie, sono dal ricorrente mosse obiezioni non decisive, essenzialmente già confutate dai giudici del riesame, i quali, nell'accreditare la genuinità delle propalazioni accusatorie, hanno dato conto del loro grado di coerenza e precisione, dell'assenza di ragioni plausibili rivelatrici di un mendacio e dell'esistenza di un ragionevole movente. Le propalazioni accusatorie, come è stato ineccepibilmente osservato nell'ordinanza impugnata, combaciano nel loro nucleo essenziale, coincidente con l'identificazione dello sparatore, essendo dunque irrilevanti eventuali residue divergenze circa elementi circostanziali del fatto di carattere non decisivo (non avendo esse caratteristiche tali da far pensare che i dichiaranti non abbiano preso parte alle vicende riferite, o abbiano calunniosamente alterato il narrato: Sez. 1, n. 10561 del 28/10/2020, dep. 2021, Scicchitano, Rv. 280741-01). Mentre è da escludere recisamente, dunque, che l'imputazione provvisoria si basi su illazioni o congetture, non può che rimarcarsi la concludenza, e la perfetta tenuta logica, del ragionamento giudiziale, ove esso privilegia e recepisce l'ipotesi di accusa anche facendo perno sull'affermazione dei dichiaranti di avere concordato tra loro l'iniziale atteggiamento reticente. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma O 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 2 Così deciso il 23/01/2024