Sentenza 15 aprile 2015
Massime • 1
Quando è stato emesso decreto penale di condanna, la successiva richiesta del difensore del condannato di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prevista dall'art. 187, comma ottavo bis D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, deve essere proposta nell'ambito dell'eventuale giudizio di opposizione, ma non può costituire oggetto di un'autonoma istanza formulata per ottenere la modifica del decreto, da parte del giudice per le indagini preliminari, poichè questi, una volta emesso il provvedimento, si spoglia dei poteri decisori sul merito dell'azione penale. (Fattispecie in tema di reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti relativi alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti).
Commentari • 2
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Quando è stato emesso decreto penale di condanna, l'imputato può chiedere la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, nei casi previsti dalla legge, senza la necessaria presentazione dell'atto di opposizione ma sempre entro il termine di 15 giorni dalla notifica del decreto. In tal caso il GIP può operare la sostituzione della pena stabilita nel decreto con il lavoro di pubblica utilità, ovvero, in difetto dei presupposti, può rigettare la richiesta, dichiarando esecutivo il decreto penale in difetto di tempestiva opposizione. Corte di Cassazione sez. IV Penale, sentenza 13 gennaio – 23 febbraio 2021, n. 6879 Presidente Ciampi – Relatore Ranaldi Ritenuto in fatto 1. Il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/04/2015, n. 24055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24055 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 15/04/2015
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 1095
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 37369/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AP HE N. IL 13/06/1979;
avverso l'ordinanza n. 3372/2014 GIP TRIBUNALE di SALERNO, del 09/06/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto penale di condanna del 14.5.2014 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Salerno irrogava a IC CH, imputato del reato previsto dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 187, comma 8 (rifiuto di sottoporsi all'accertamento per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti), la pena di Euro 500 di ammenda e giorni 60 di arresto, convertita nella pena pecuniaria complessiva di Euro 15.500.
Con istanza depositata il 6.6.2014 il difensore di IC CH chiedeva in via principale di disporre, a norma del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 187, comma 8 bis, la sostituzione della pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità presso la sede di Maiori della Croce rossa;
in caso di mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena, chiedeva di intendere l'istanza come opposizione al decreto penale.
Con provvedimento del 9.6.2014 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Salerno rigettava la richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, dando corso all'istanza di opposizione al decreto penale.
Avverso la parte del provvedimento con cui è stata rigettata la richiesta di applicazione del lavoro di pubblica utilità, il difensore dichiara di proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 2, trattandosi di provvedimento in materia di libertà personale per il quale non è previsto altro mezzo di impugnazione;
eccepisce la violazione del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 187, comma 8 bis nella parte in cui il Giudice
delle indagini preliminari ha rigettato la richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Con successiva memoria replica alla requisitoria del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per violazione del principio di tassatività del mezzo di impugnazione previsto dall'art. 568 c.p.p., comma 1. 1. Avverso il decreto penale di condanna l'ordinamento giuridico appresta l'apposito rimedio della opposizione (art. 461 cod. proc. pen.) con cui l'imputato è posto nella condizione di provocare un riesame integrale di merito avvalendosi delle forme ordinarie di giudizio. Ne deriva che, avendo l'imputato proposto rituale opposizione al decreto penale di condanna, la richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità deve trovare la propria collocazione all'interno del giudizio originato dalla presentazione dell'opposizione, e non può costituire oggetto di una autonoma istanza formulata al di fuori della sede processuale propria.
2. Il disposto del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 187, comma 8 bis, che consente l'applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità anche con il decreto penale di condanna, consente l'adozione del provvedimento di sostituzione della pena (se non vi è opposizione dell'imputato) anche in sede di emissione del decreto penale di condanna, ma non legittima il giudice che ha emesso il decreto ad apportarvi successive modificazioni, dovendosi applicare il principio che, una volta emesso il decreto penale di condanna, il giudice delle indagini preliminari si spoglia dei poteri decisori sul merito dell'azione penale, essendo vincolato in tale fase alla sola adozione dei atti di impulso previsti dall'art. 464 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21243 del 25/03/2010 - dep. 04/06/2010, P.G. in proc. Zedda, Rv. 246910; Sez. 1, n. 42467 del 24/09/2012, Confl., comp. in proc. Straforini, Rv. 253700).
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2015