CASS
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/12/2025, n. 40814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40814 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA EN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;
lette le conclusioni del PG, in persona della sostituta GIUSEPPINA CASELLA, con cui è stato chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 40814 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 24/09/2025 à RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 gennaio 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale locale con la quale VI CA è stato condannato alla pena di mesi sei di arresto in relazione al reato di cui all'art. 10, co. 3, d.l. 20 febbraio 2017, conv. in I. n. 48 del 2018, come modificato dall'art. 21 ter del d.l. 4 ottobre 2018 n. 113 per avere esercitato, senza autorizzazione, l'attività di parcheggiatore, contravvenendo al provvedimento del Questore di Palermo del 24 settembre 2019 che gli imponeva per un periodo di dodici mesi il divieto di accesso e di stazionamento nei suddetti luoghi. 2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell'interesse di CA affidato a due motivi. 2.1. Con il primo si deduce l'errata applicazione degli artt. 521, 522 e 604 cod. proc. pen. La contestazione riguardava l'asserita violazione di un provvedimento del Questore emesso il 24 settembre 2019/ aspetto del quale il giudice si è totalmente disinteressato condannando l'imputato per il reato di cui all'art. 7 co. 15 bis c.d.S. che sanziona colui che esercita abusivamente l'attività di parcheggiatore essendo già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo. Ciò lo si ricava dalla motivazione della sentenza che fa riferimento ad una fattispecie che non è mai stata contestata. La Corte territoriale, pur riconoscendo che la sentenza impugnata aveva motivato sugli elementi costitutivi della diversa contravvenzione, ha rigettato i motivi di impugnazione ritenendo che dalla stessa fosse possibile ricavare che lo stesso con la propria condotta avesse violato anche il provvedimento del Questore. Nel caso di specie, assodato che in primo grado l'imputato era stato condannato per un fatto diverso da quello contestato non poteva trovare applicazione il disposto dell'art. 516 cod. proc. pen. poiché il reato di cui all'art. 7 non era diverso ma nuovo e ulteriore rispetto a quello che avrebbe dovuto essere contestato. Ciò avrebbe dovuto indurre la Corte a dichiarare la nullità della sentenza ex art. 522 cod. proc. pen. Né può invocarsi il principio generale di integrazione tra la sentenza di primo grado e quella di appello, dato che non si è trattato di integrare una motivazione lacunosa ma di motivare ex novo su un fatto di reato che il giudice di primo grado non ha preso in esame perché convinto che non fosse stato contestato. 2.2. Con il secondo motivo si deduce che il fatto era già prescritto per intervenuta prescrizione, trattandosi di fatti commessi il 22 gennaio 2020. 3. Il P.G., in persona della sostituta Giuseppina Casella, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. E' infondato il primo motivo con cui si deduce la mancanza di correlazione tra l'imputazione e la sentenza. La Corte territoriale, investita di apposito motivo di ricorso sul punto, ha esaminato funditus la vicenda argomentando che "ancorché effettivamente risulti che la sentenza impugnata abbia motivato sugli elementi costitutivi della differente contravvenzione prevista dal ,odice della strada", tuttavia dalla sentenza appare ugualmente ricavabile sufficiente motivazione a sostegno della affermazione della responsabilità. Infatti, la sentenza ha dato atto della condotta posta in essere dal ricorrente, ossia della circostanza che CA, alla data contestata nell'imputazione, sia stato sorpreso da alcuni agenti del Ammissariato mentre esercitava attività di parcheggiatore abusivo, proprio nella piazza Fonderia, luogo presso il quale gli era stato vietato di accedere e stazionare, giusto provvedimento del Questore. La Corte territoriale ha, pertanto, rilevato che già dalla sentenza di primo grado si desumeva che il fatto accertato era senz'altro sussumibile all'interno della cornice tipica del reato contestato, integrando la condotta del contravventore la violazione del divieto che gli era stato impartito. A tale proposito va ricordato che, per aversi violazione dell'ad. 521 cod. proc. pen. occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri una incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non può esaurirsi' u'un mero confronto letterale tra la contestazione e la sentenza. Invero, vedendosi in tema di garanzie ig< di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619 e in applicazione dei principi sanciti dalle Sezioni Unite, Sez. 5, n. 37461 del 22/09/2021, Rv. 281930; Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Rv. 279555). Né si dica che la Corte territoriale non aveva poteri di integrazione a fronte dello specifico motivo di appello proposto poiché è, anzi, del tutto fisiologico che la Corte di appello nel fornire adeguata risposta alle doglianze dell'appellante, 3 La C Mari apporti un contributo argomentativo, di maggiore o minore spessore, all'apparato giustificativo a sostegno della statuizione sub iudice, come avvenuto nel caso di specie. E' appena il caso di rammentare che «in tema di correlazione tra accusa e sentenza, per "fatto nuovo" si intende un fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancandolo quale autonomo "thema decidendum"; per "fatto diverso", invece, deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato» (Sez. 4, n. 10149 del 15/12/2020, Rv. 280938 - 01) Nel caso di specie non si rileva in esame alcun fatto nuovo poiché l'accadimento storico in esame è sempre il medesimo. Da quanto detto discende l'infondatezza del motivo di ricorso. 3. E' inammissibile il secondo motivo di ricorso con cui viene eccepita la prescrizione del reato. A tale proposito è appena il caso di ricordare che per i reati commessi dal 10 gennaio 2020 si applica in primo grado la disciplina della prescrizione prevista dagli artt. 157 e ss. cod. proc. pen. senza conteggiare la sospensione della prescrizione di cui all'art. 159 comma 2, cod. pen. essendo stata detta norma abrogata dall'art. 2, co. 1, lett. a) della legge 27 settembre 2021 n. 134 e sostituita con l'art. 161 bis cod. pen. (c.d. Riforma Cartabia) e nei gradi successivi la disciplina della improcedibilità. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso il 24 settembre 2025 Il presider3te „ ErnAriuete bi VO 1,r (
lette le conclusioni del PG, in persona della sostituta GIUSEPPINA CASELLA, con cui è stato chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 40814 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 24/09/2025 à RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 gennaio 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale locale con la quale VI CA è stato condannato alla pena di mesi sei di arresto in relazione al reato di cui all'art. 10, co. 3, d.l. 20 febbraio 2017, conv. in I. n. 48 del 2018, come modificato dall'art. 21 ter del d.l. 4 ottobre 2018 n. 113 per avere esercitato, senza autorizzazione, l'attività di parcheggiatore, contravvenendo al provvedimento del Questore di Palermo del 24 settembre 2019 che gli imponeva per un periodo di dodici mesi il divieto di accesso e di stazionamento nei suddetti luoghi. 2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell'interesse di CA affidato a due motivi. 2.1. Con il primo si deduce l'errata applicazione degli artt. 521, 522 e 604 cod. proc. pen. La contestazione riguardava l'asserita violazione di un provvedimento del Questore emesso il 24 settembre 2019/ aspetto del quale il giudice si è totalmente disinteressato condannando l'imputato per il reato di cui all'art. 7 co. 15 bis c.d.S. che sanziona colui che esercita abusivamente l'attività di parcheggiatore essendo già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo. Ciò lo si ricava dalla motivazione della sentenza che fa riferimento ad una fattispecie che non è mai stata contestata. La Corte territoriale, pur riconoscendo che la sentenza impugnata aveva motivato sugli elementi costitutivi della diversa contravvenzione, ha rigettato i motivi di impugnazione ritenendo che dalla stessa fosse possibile ricavare che lo stesso con la propria condotta avesse violato anche il provvedimento del Questore. Nel caso di specie, assodato che in primo grado l'imputato era stato condannato per un fatto diverso da quello contestato non poteva trovare applicazione il disposto dell'art. 516 cod. proc. pen. poiché il reato di cui all'art. 7 non era diverso ma nuovo e ulteriore rispetto a quello che avrebbe dovuto essere contestato. Ciò avrebbe dovuto indurre la Corte a dichiarare la nullità della sentenza ex art. 522 cod. proc. pen. Né può invocarsi il principio generale di integrazione tra la sentenza di primo grado e quella di appello, dato che non si è trattato di integrare una motivazione lacunosa ma di motivare ex novo su un fatto di reato che il giudice di primo grado non ha preso in esame perché convinto che non fosse stato contestato. 2.2. Con il secondo motivo si deduce che il fatto era già prescritto per intervenuta prescrizione, trattandosi di fatti commessi il 22 gennaio 2020. 3. Il P.G., in persona della sostituta Giuseppina Casella, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. E' infondato il primo motivo con cui si deduce la mancanza di correlazione tra l'imputazione e la sentenza. La Corte territoriale, investita di apposito motivo di ricorso sul punto, ha esaminato funditus la vicenda argomentando che "ancorché effettivamente risulti che la sentenza impugnata abbia motivato sugli elementi costitutivi della differente contravvenzione prevista dal ,odice della strada", tuttavia dalla sentenza appare ugualmente ricavabile sufficiente motivazione a sostegno della affermazione della responsabilità. Infatti, la sentenza ha dato atto della condotta posta in essere dal ricorrente, ossia della circostanza che CA, alla data contestata nell'imputazione, sia stato sorpreso da alcuni agenti del Ammissariato mentre esercitava attività di parcheggiatore abusivo, proprio nella piazza Fonderia, luogo presso il quale gli era stato vietato di accedere e stazionare, giusto provvedimento del Questore. La Corte territoriale ha, pertanto, rilevato che già dalla sentenza di primo grado si desumeva che il fatto accertato era senz'altro sussumibile all'interno della cornice tipica del reato contestato, integrando la condotta del contravventore la violazione del divieto che gli era stato impartito. A tale proposito va ricordato che, per aversi violazione dell'ad. 521 cod. proc. pen. occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri una incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non può esaurirsi' u'un mero confronto letterale tra la contestazione e la sentenza. Invero, vedendosi in tema di garanzie ig< di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619 e in applicazione dei principi sanciti dalle Sezioni Unite, Sez. 5, n. 37461 del 22/09/2021, Rv. 281930; Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Rv. 279555). Né si dica che la Corte territoriale non aveva poteri di integrazione a fronte dello specifico motivo di appello proposto poiché è, anzi, del tutto fisiologico che la Corte di appello nel fornire adeguata risposta alle doglianze dell'appellante, 3 La C Mari apporti un contributo argomentativo, di maggiore o minore spessore, all'apparato giustificativo a sostegno della statuizione sub iudice, come avvenuto nel caso di specie. E' appena il caso di rammentare che «in tema di correlazione tra accusa e sentenza, per "fatto nuovo" si intende un fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancandolo quale autonomo "thema decidendum"; per "fatto diverso", invece, deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato» (Sez. 4, n. 10149 del 15/12/2020, Rv. 280938 - 01) Nel caso di specie non si rileva in esame alcun fatto nuovo poiché l'accadimento storico in esame è sempre il medesimo. Da quanto detto discende l'infondatezza del motivo di ricorso. 3. E' inammissibile il secondo motivo di ricorso con cui viene eccepita la prescrizione del reato. A tale proposito è appena il caso di ricordare che per i reati commessi dal 10 gennaio 2020 si applica in primo grado la disciplina della prescrizione prevista dagli artt. 157 e ss. cod. proc. pen. senza conteggiare la sospensione della prescrizione di cui all'art. 159 comma 2, cod. pen. essendo stata detta norma abrogata dall'art. 2, co. 1, lett. a) della legge 27 settembre 2021 n. 134 e sostituita con l'art. 161 bis cod. pen. (c.d. Riforma Cartabia) e nei gradi successivi la disciplina della improcedibilità. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso il 24 settembre 2025 Il presider3te „ ErnAriuete bi VO 1,r (