Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/12/2025, n. 40814
CASS
Sentenza 19 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Errata applicazione degli artt. 521, 522 e 604 cod. proc. pen.

    La Corte territoriale ha esaminato la questione, argomentando che, sebbene la sentenza impugnata avesse motivato sugli elementi costitutivi di una diversa contravvenzione, dalla sentenza era comunque ricavabile una motivazione sufficiente a sostegno della responsabilità. La Corte ha rilevato che la condotta accertata integrava la violazione del divieto impartito dal Questore. Si ricorda che per aversi violazione dell'art. 521 c.p.p. occorre una trasformazione radicale della fattispecie, tale da pregiudicare i diritti della difesa. L'indagine non può esaurirsi in un mero confronto letterale tra contestazione e sentenza. La Corte ha altresì affermato che è fisiologico che la Corte di appello fornisca un contributo argomentativo a sostegno della statuizione. Si rammenta che per "fatto nuovo" si intende un fatto ulteriore e autonomo, mentre per "fatto diverso" si intende un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria. Nel caso di specie non si rileva alcun fatto nuovo poiché l'accadimento storico è sempre il medesimo.

  • Inammissibile
    Eccezione di prescrizione

    Si ricorda che per i reati commessi dal 10 gennaio 2020 si applica in primo grado la disciplina della prescrizione prevista dagli artt. 157 e ss. cod. proc. pen. senza conteggiare la sospensione della prescrizione di cui all'art. 159 comma 2, cod. pen., essendo stata detta norma abrogata dall'art. 2, co. 1, lett. a) della legge 27 settembre 2021 n. 134 e sostituita con l'art. 161 bis cod. pen. (c.d. Riforma Cartabia) e nei gradi successivi la disciplina della improcedibilità.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/12/2025, n. 40814
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40814
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

    Testo completo