Sentenza 4 marzo 2015
Massime • 1
In caso di annullamento con rinvio di una sentenza deliberata dalla sezione per i minorenni della Corte d'appello, gli atti vanno trasmessi alla stessa sezione affinché provveda a celebrare il nuovo giudizio, sebbene in diversa composizione, e non alla sezione per i minorenni della Corte d'appello più vicina.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/03/2015, n. 10348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10348 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Presidente - del 04/03/2015
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 359
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 37228/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L.M.G. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 50/2013 CORTE APP. SEZ. MINORENNI di PALERMO, del 08/01/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per il rigetto.
CONSIDERATO IN FATTO
1. L.M.G. , nato nel XXXX, è imputato dei delitti di simulazione di reato aggravata ex art. 61 c.p., n. 2 e furto aggravato ex art. 61 c.p., n. 7, in concorso con il maggiorenne B.G. (suo cognato), per fatto del 26.10.2010. Il GUP
del tribunale per i minorenni di Palermo lo ha assolto per non aver commesso il fatto con sentenza del 19.3.2013. Accogliendo l'impugnazione della parte pubblica, la Corte d'appello Sez. per i minorenni ha affermato la sua colpevolezza per entrambi i reati e lo ha condannato, riconosciuta la continuazione, con le attenuanti generiche e la diminuente della minore età giudicate equivalenti alle circostanze aggravanti, con la riduzione per il rito abbreviato, alla pena di un anno di reclusione, con sospensione condizionale e non menzione.
L.M. insieme con il maggiorenne doveva consegnare merce del valore di circa 15.000 euro caricata su un furgone nella loro disponibilità per una consegna: si erano presentati alla stazione carabinieri di Bolognetta denunciando che verso le ore 6e30, dopo essere entrati e usciti da un determinato bar, erano stati affiancati da un'autovettura con quattro individui incappucciati, costretti a fermarsi, fatti scendere dal furgone e caricati sull'autovettura, trasportati per qualche ora e infine lasciati fuori del centro abitato del comune di Misilmeri da dove avevano raggiunto a piedi la stazione dei carabinieri. Prima di farli salire sull'autovettura erano stati loro tolti i cellulari ed i documenti.
La Corte d'appello dava conto delle argomentazioni assolutorie del GUP e del contenuto dell'articolata impugnazione del procuratore generale. Quindi giudicava fondato l'appello perché: risultava smentita la loro presenza nel bar indicato dai due presso un distributore, in quanto l'esame del periodo temporale dalle ore 5 alle ore 11 del sistema di videosorveglianza del distributore presso cui si trovava il bar non aveva mai inquadrato ne' il loro furgone nè loro stessi e, irrilevante la mancata ripresa dell'autovettura (valorizzata dal GUP) perché questa avrebbe potuto essersi fermata fuori del campo visivo dell'apparato di video-ripresa, non era invece in assoluto compatibile con la versione resa in denuncia la loro mancata individuazione;
rispetto alla versione della sottrazione dei cellulari, dall'esame dei tabulati risultava invece non solo che quello di L.M. aveva avuto comunicazioni prima e dopo l'orario della denunciata rapina con utenza in uso a persona anche pregiudicata per reati contro il patrimonio ma, pure, che le celle agganciate dall'utenza prima e dopo erano in zone della città del tutto incompatibili con quella della rapina.
2. A mezzo del difensore ricorre L.M. , enunciando dieci motivi:
-1. Violazione dell'art. 178 c.p.p. per il diniego del rinvio dell'udienza 8.1.2014 in presenza di legittimo impedimento del difensore, costituito dalla fissazione per il 9.1.2014 ore 10.30 di un interrogatorio con detenuto presso la casa circondariale di Pesaro e in esito a esecuzione di ordinanza cautelare, fissazione della quale aveva avuto notizia solo il 4.1.2013, con pronta comunicazione e richiesta di rinvio alla Corte distrettuale: le esigenze logistiche, descritte in ricorso e rappresentate ai Giudici d'appello, avrebbero reso impossibile una partenza diversa da quella della prima mattina del giorno 8, in particolare nello stesso giorno 9 (oltretutto incompatibile con le esigenze di difesa connesse all'utile contatto con il detenuto prima dell'incombente);
-2. Violazione ed errata applicazione dell'art. 191 c.p.p. in relazione all'acquisizione dei risultati relativi ai tabulati e celle di aggancio, che sarebbe avvenuta senza decreto motivato del pubblico ministero;
-3. Riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 372 c.p., perché L.M. avrebbe reso dichiarazioni solo dopo la denuncia del cognato, e quindi opererebbe la scriminante dell'art. 384 c.p. in favore del cognato e per sè, per evitare di accusarsi del furto;
-4. Erronea applicazione e vizi della motivazione in ordine all'art. 529 c.p.p., perché solo il cognato avrebbe concretamente presentato la denuncia;
-5. Inutilizzabilità delle dichiarazioni del ricorrente e comunque operatività dell'esimente ex art. 384 c.p.p.: l'assenza del furgone e dei due imputati sarebbe stata solo desunta dai verbalizzanti e non constatata;
la valorizzazione dell'esistenza di contatti telefonici anche dopo le 6.30 e dell'impiego delle celle sarebbe ancorata ad un presupposto non comprovato (l'avere avuto i due cognizione esatta della successione dei tempi);
-6. Violazione di legge con riferimento all'art. 530 c.p.p., i dati commentati non potendo fondare con certezza il contestato concorso materiale;
-7. Erroneo concorso dei reati di simulazione di reato e furto: "se per fare il furto doveva essere necessariamente simulato il reato allora non si poteva pretendere, nel caso in specie, il ricorrente testimoniasse e dicesse la verità";
-8. Violazione di legge con riferimento all'art. 61 c.p., n. 7: che i 15.000 euro rappresentassero per la ditta individuale per la quale i due lavoravano un danno di particolare valore economico sarebbe mera asserzione;
-9. Omessa pronuncia di sentenza di non luogo a procedere per perdono giudiziale o irrilevanza del fatto: sarebbero stati trascurati l'incensuratezza e l'assoluta modestia del fatto, mancando motivazione sulla non applicazione dei due istituti;
-10. Erronea applicazione dell'art. 133 c.p. per l'eccessività della pena applicata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato limitatamente ai punti relativi al perdono giudiziale ed alla circostanza aggravante ex art. 61 c.p., n. 7, infondati o inammissibili essendo gli altri motivi.
3.1 Il primo motivo è inammissibile per genericità: il ricorrente non ha infatti dedotto specificamente, come necessario per apprezzare la fondatezza della deduzione, se l'incarico difensivo per l'impegno del 9 gennaio fosse precedente o contemporaneo il sorgere dell'impedimento, ne' ciò è desumibile dalla tipologia di incombente procedimentale dedotto (un interrogatorio in esito ad esecuzione di misura cautelare personale, per sè compatibile con entrambe le ipotesi). Deve infatti confermarsi che se il secondo impegno professionale, che si richiama quale legittimo impedimento all'espletamento del primo, sorge quando già si ha notizia del primo impegno (il che si verificherebbe quando la nomina a difensore nel secondo procedimento avvenga, ad esempio, in sede di esecuzione della misura cautelare carceraria e venga pertanto accettato già sapendo che l'adempimento del nuovo incarico è incompatibile con il preesistente impegno), il secondo impegno è esito di libera scelta professionale che, pertanto, non può imporre il rinvio del precedente noto incombente processuale (Sez. 5, sent. 41000/2014). Il secondo motivo è pure formulato in termini generici, risolvendosi in prospettazione assertiva di una situazione che avrebbe dovuto essere prospettata al Giudice d'appello per i necessari accertamenti in fatto (atteso che anche il soggetto assolto, a fronte dell'impugnazione della parte pubblica, è nelle condizioni di svolgere ogni difesa utile attraverso la presentazione di memorie che devolvano al giudice d'appello aspetti in fatto ed in rito idonei ad influire sul rigetto dell'impugnazione: SU sent. 45276/2003. Terzo, quarto, quinto seconda parte e sesto motivo, che attengono a diversi profili di un medesimo aspetto, la riconducibilità della denuncia a consapevole concorso dell'imputato, sono inammissibili perché si risolvono in sollecitazione a preclusa rivalutazione in fatto del materiale probatorio: con apprezzamento conforme entrambi i Giudici del merito hanno spiegato perché la presenza di L.M. , in relazione alla dinamica dei fatti ed al contesto di falsa denuncia, fosse finalizzata esclusivamente a permettere la presentazione credibile di quella. I motivi non svolgono specifiche censure enunciando puntuali vizi di logicità riconducibili a quelli tassativi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E ma propongono una lettura alternativa dei fatti espressamente esaminata e disattesa con specifica motivazione.
Quinto prima parte e settimo motivo sono manifestamente infondati e al tempo stesso diversi da quelli consentiti: i due reati di furto e simulazione di reato concorrono essendo relativi a condotte ed eventi diversi, consapevolmente posti in essere nell'esecuzione di un medesimo disegno criminoso, e il conseguire l'impunità per il primo reato con autonoma e non indispensabile condotta autonomamente delittuosa in nessun modo è riconducibile all'esimente dell'art. 384 c.p. (dovendosi appunto escludere alcuna qualifica di teste estraneo ai fatti).
Il decimo motivo è inammissibile risolvendosi in doglianza di merito, a fronte di specifica motivazione.
3.2 Sono fondati, nei termini che seguono, i motivi ottavo e nono. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (per tutte Sez. 4 sent. 5908/2013), per la configurabilità dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità assume valore preminente l'entità oggettiva: del resto, va qui osservato, l'ipotesi base del reato si caratterizza per un'ampia divaricazione del minimo e del massimo edittale, che per sè permette al giudice di adeguare la pena alla peculiarità del caso e quindi anche all'entità del danno, pur quando non necessariamente di rilevante gravità. La capacità economica del danneggiato costituisce un parametro solo sussidiario e rileva nei soli casi in cui l'entità economica del danno sia tale da rendere in sè dubbia la sussistenza della circostanza. Nel nostro caso la Corte d'appello non ha spiegato se ha ritenuto la somma di 15.000 euro per sè idonea ad integrare l'aggravante, perché tale da non essere valorizzabile nella concretizzazione della pena tra minimo e massimo edittale della sanzione base, ovvero se da considerarsi tale solo in relazione alle specifiche condizioni della persona danneggiata, in tal caso, tuttavia, assolvendo ad obbligo di specifica motivazione sul punto.
Risulta poi dal verbale dell'udienza di primo grado nella quale la difesa presentò le conclusioni che tra le richieste formulate vi era anche quella di applicazione del perdono giudiziale. Questa Corte ha già chiarito che nel caso di prima condanna in appello il giudice di secondo grado deve confrontarsi anche con le richieste difensive tutte formulate nel primo giudizio, anche, in particolare, quelle subordinate (Sez.6 sent. 22120/2009). Sul punto invece la Corte di Palermo non ha motivato ne', stante la concessione dei benefici di legge, può argomentarsi di una motivazione reiettiva implicita. Su questi due punti la sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
4. Va indicata come Giudice del rinvio la medesima Corte d'appello di Palermo - sezione per i minorenni, in diversa composizione. Il Collegio condivide la motivazione che segue, di precedente sentenza di questa stessa Sezione deliberata all'udienza del 4.2.2015:
"La questione della individuazione del giudice del rinvio nel caso di annullamento di sentenza deliberata da una sezione interna per i minorenni ha ricevuto differenti soluzioni nella giurisprudenza di questa Corte. Le sentenze Sez. 6 n. 30189/2013 e Sez. F. n. 31875/2011 hanno argomentato che "in assenza di disciplina specifica (l'art. 623 c.p.p., comma 1, lett. C, non considera la sezione per i minorenni, ne' il D.P.R. n. 448 del 1988, contiene previsioni sul punto), deve rilevarsi che la sezione per i minorenni costituisce articolazione interna della corte d'appello, sicché opera la regola generale della presenza di più sezioni, e che la soluzione è anche quella sistematicamente più congrua sia alla peculiare natura di soggetto debole del minorenne sia al collegamento con i vari servizi territoriali". Invece, tra le altre che hanno argomentato specificamente la soluzione diversa, disponendo il rinvio alla sezione per i minorenni presso la Corte d'appello più vicina, Sez. 1 sent. 34521/2007 ha spiegato che "le Sezioni specializzate in materia sono una per ciascuna Corte territoriale" e Sez. 1 sent. 4359/2007 ha affermato che "l'art. 623 c.p.p. non consente, infatti, di disporre il rinvio alla stessa sezione in diversa composizione e ai sensi dell'art. 58 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 in nessuna Corte d'Appello è prevista più di una Sezione per i Minorenni: ne deriva la necessità di ordinare il rinvio alla Corte d'Appello più vicina". Osserva questa Corte che la disciplina dell'art. 623 c.p.p. risponde, per le sentenze deliberate dai giudici collegiali, ad una regola che attiene in definitiva alle dimensioni del singolo ufficio: quando esistono più sezioni ordinarie o di assise il rinvio deve avvenire nell'ambito dello stesso ufficio giudiziario, quando è costituita un'unica sezione ordinaria o di assise il rinvio avviene in favore dell'ufficio giudiziario più vicino. Pare quindi palese che la ragione della diversa soluzione va ravvisata non in relazione a tipologie di reati o alla materia trattata e ad eventuali pertinenti specializzazioni, ma nel dato formale contingente dell'eventuale pluralità di sezioni, pluralità che trova spiegazione solo nelle dimensioni territoriali e nel complessivo carico di lavoro del singolo ufficio distrettuale, quindi nel corrispondente organico dei giudici addetti alla funzione d'appello nel singolo ufficio giudiziario (con le conseguenti problematiche di incompatibilità e oggettiva possibilità di comporre un collegio idoneo alla trattazione del giudizio di rinvio dopo l'annullamento). La ratio dell'art. 623 c.p.p., in altri termini, in nessun modo considera e valorizza aspetti di specializzazione come elementi che per sè ed a prescindere dalle dimensioni dell'ufficio giudiziario imporrebbero (come affermato nelle sentenze di cui si è dato conto) la celebrazione del giudizio di rinvio in sede diversa. Del resto un ipotetico siffatto principio, ove positivamente affermato da una norma di legge o da un'interpretazione consolidata che assumesse il rilievo di vero e proprio diritto vivente, si esporrebbe a censure di legittimità costituzionale quantomeno non manifestamente infondate: come osserva il primo orientamento, la peculiarità della giustizia per i minorenni è la prossimità al territorio ed agli utenti, per definizione soggetti "deboli" anche quando sono valutati nel contesto del diritto penale. Una prossimità che comporta non solo la concreta possibilità di un accesso e di un contatto agevole con il giudice e di una difesa efficace e meno costosa, ma altresì che vede il giudice in rapporto necessario con i servizi sociali, nelle loro varie articolazioni locali e ministeriali, proprio in ragione della peculiarità dell'attività giurisdizionale per e con i minorenni. Qui, invece, si realizzerebbe l'autentico paradosso, che pare davvero privo di alcuna razionalità sistematica, che proprio e solo per i giudizi relativi ad imputati minorenni il giudizio di rinvio non potrebbe mai essere celebrato - si noti, in quanto gli imputati sono minorenni - presso la sede territoriale che ha deliberato la prima sentenza, anche a prescindere dalle dimensioni dell'organico dei giudici e dell'intero ufficio d'appello. A queste ragioni, di ordine letterale e sistematico, che paiono autonomamente idonee ad imporre la conclusione di cui al dispositivo, può aggiungersene un'altra, concorrente e tuttavia del tutto autonoma, quindi anche per sè pare idonea a sostenere e confermare la medesima conclusione. Mentre il tribunale per i minorenni è autorità giudiziaria autonoma e costituisce un ufficio di primo grado del tutto diverso dal tribunale ordinario, l'attività giurisdizionale d'appello per i minorenni è svolta da e come articolazione interna alla corte d'appello. La relativa sezione, pertanto, non funziona ed agisce come autonoma autorità giudiziaria, ma si colloca all'interno del sistema organizzativo della corte d'appello: in particolare, è organicamente inserita in una disciplina tabellare che certamente prevede pluralità di componenti, anche in relazione alle esigenze di sostituzione rese necessarie per superare le contingenti evenienze".
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al perdono giudiziale ed all'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 7 e rinvia per nuovo giudizio su tali punti alla Corte d appello - sezione per i minorenni di Palermo, in diversa composizione Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2015