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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/12/2025, n. 6009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6009 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 15628/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 15628 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 La MA LL Controparte_1 CP_2
2 Persona_1
3 Persona_2
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_3
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 27.10.2023
1. , nata a [...]/ES, il 10.12.2000 (C.F. CPF. Controparte_1 166.576.017-60) e residente in [...], n. 1955, Colatina/ Espirito Santo;
2. , nata a [...]/ES, il 02.12.1996 (C.F. CPF. Persona_1 158.242.037-84) e residente in [...], n. 1955, Colatina/ Espirito Santo;
Dott. Giovanni Calasso 1
3. , nata a [...]/ES, il 05.07.1993 (C.F. CPF. Persona_2 150.293.057-93) e residente in [...], n. 1955, Colatina/ Espirito Santo;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_3 formulando le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano in favore dei signori , nata a [...]/ES, il 10.12.2000 (C.F. CPF. Controparte_1
166.576.017-60) e residente in [...], n. 1955, Colatina/ Espirito Santo;
[...]
, nata a [...]/ES, il 02.12.1996 (C.F. CPF. 158.242.037-84) e Persona_1 residente in [...], n. 1955, Colatina/ Espirito Santo;
Persona_2
, nata a [...]/ES, il 05.07.1993 (C.F. CPF. 150.293.057-93) e residente in [...]
[...]
Pedro Epichin, n. 1955, Colatina/ Espirito Santo;
per l'effetto, ordinare al CP_3
e, per esso, all'ufficiale dello stato civile, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni CP_3
e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti diretti di ovvero ovvero Persona_3 Persona_3
ovvero cittadino italiano, nato a [...], il Persona_3 Persona_3 16.11.1891, figlio di e di , che emigrava in Brasile, dove sposava, in Per_4 Persona_5 data 17.07.1915, la Sig.ra senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e Parte_1 senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano.
Dal loro matrimonio nasceva:
• in data 01.06.1919, che, in data 03.081940 si sposava con Persona_6
, dalla cui unione nasceva: Controparte_4
➢ in data 01.11.1943, che contraeva matrimonio con Per_7 Parte_2
e dalla loro unione nasceva: Persona_8
✓ in data 27.12.1975, e dalla sua unione Persona_9 con nascevano: Persona_10
❖ In data 05.07.1993, , odierna Persona_2 ricorrente
❖ in data 02.12.1996, , odierna Persona_1 ricorrente
❖ in data 10.12.2000, , odierna Controparte_1 ricorrente
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
Dott. Giovanni Calasso 2
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_3 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato a Persona_3
Mozzecane (VR), il 16.11.1891.
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta dei ricorrenti si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_3 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_3 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
Dott. Giovanni Calasso 3
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_3 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 02.12.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 4
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 15628 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 La MA LL Controparte_1 CP_2
2 Persona_1
3 Persona_2
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_3
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 27.10.2023
1. , nata a [...]/ES, il 10.12.2000 (C.F. CPF. Controparte_1 166.576.017-60) e residente in [...], n. 1955, Colatina/ Espirito Santo;
2. , nata a [...]/ES, il 02.12.1996 (C.F. CPF. Persona_1 158.242.037-84) e residente in [...], n. 1955, Colatina/ Espirito Santo;
Dott. Giovanni Calasso 1
3. , nata a [...]/ES, il 05.07.1993 (C.F. CPF. Persona_2 150.293.057-93) e residente in [...], n. 1955, Colatina/ Espirito Santo;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_3 formulando le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano in favore dei signori , nata a [...]/ES, il 10.12.2000 (C.F. CPF. Controparte_1
166.576.017-60) e residente in [...], n. 1955, Colatina/ Espirito Santo;
[...]
, nata a [...]/ES, il 02.12.1996 (C.F. CPF. 158.242.037-84) e Persona_1 residente in [...], n. 1955, Colatina/ Espirito Santo;
Persona_2
, nata a [...]/ES, il 05.07.1993 (C.F. CPF. 150.293.057-93) e residente in [...]
[...]
Pedro Epichin, n. 1955, Colatina/ Espirito Santo;
per l'effetto, ordinare al CP_3
e, per esso, all'ufficiale dello stato civile, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni CP_3
e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti diretti di ovvero ovvero Persona_3 Persona_3
ovvero cittadino italiano, nato a [...], il Persona_3 Persona_3 16.11.1891, figlio di e di , che emigrava in Brasile, dove sposava, in Per_4 Persona_5 data 17.07.1915, la Sig.ra senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e Parte_1 senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano.
Dal loro matrimonio nasceva:
• in data 01.06.1919, che, in data 03.081940 si sposava con Persona_6
, dalla cui unione nasceva: Controparte_4
➢ in data 01.11.1943, che contraeva matrimonio con Per_7 Parte_2
e dalla loro unione nasceva: Persona_8
✓ in data 27.12.1975, e dalla sua unione Persona_9 con nascevano: Persona_10
❖ In data 05.07.1993, , odierna Persona_2 ricorrente
❖ in data 02.12.1996, , odierna Persona_1 ricorrente
❖ in data 10.12.2000, , odierna Controparte_1 ricorrente
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
Dott. Giovanni Calasso 2
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_3 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato a Persona_3
Mozzecane (VR), il 16.11.1891.
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta dei ricorrenti si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_3 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_3 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
Dott. Giovanni Calasso 3
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_3 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 02.12.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 4