Sentenza 23 gennaio 1998
Massime • 1
La reiterazione avanti all'autorità giudiziaria delle dichiarazioni calunniose a suo tempo formulate dal soggetto esaminato in sede di indagine ministeriale avanti ad un ispettore, non costituisce una nuova calunnia, essendo questa un reato istantaneo, quando il fatto riferito sia sostanzialmente il medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/1998, n. 2880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2880 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 23/1/98
1. Dott. Renato Fulgenzi Consigliere SENTENZA
2. " Giovanni Caso " N. 58
3. " Adalberto Albamonte " REGISTRO GENERALE
4. " IN SS " N. 38738/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) ON Francesco NI, n. a Morigerati il 14.2.28 2) la parte civile IT NI
avverso la sentenza 30 giugno 1997 della Corte d'appello di Napoli Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato Fulgenzi
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. Procuratore generale Dr. Mario Favulli che ha concluso per il rigetto dei ricorsi Udito, per la parte civile, l'Avv. Giuseppe tedesco, del foro di Salerno
Udito il difensore dell'imputato, avv. Felice Leonasi, del foro di Lagonegro
Ritenuto in fatto
Rinviato a giudizio dinanzi al tribunale di Napoli con l'imputazione di calunnia per avere, nel corso del procedimento penale a carico dell'ispettore ministeriale NE Vincenzo, all'udienza del 12.11.90, confermando le dichiarazioni rese al predetto ispettore in data 12.3.80, incolpato falsamente il pretore di Sapri dott. NI IT di fatti costituenti reato, l'avv. Francesco NI ON veniva prosciolto con sentenza di non doversi procedere perché il delitto di calunnia ritenuto consumato nel 1980 - era estinto per prescrizione. Avverso la sentenza proponevano appello l'imputato e la parte civile. La corte d'appello di Napoli confermava la decisione di primo grado.
Ricorrono contro la sentenza di appello il ON e l'IT. L'imputato deduce:
a) violazione dell'art. 82/3 c.p.c. in relazione all'art. 77 c.p.p. e agli artt.
5-6 R.D. 27.11.33 n.1578, come sostituiti dall'art. 4 della L. 24.7.85 n.406, per difetto dello jus postulandi del difensore di parte civile, iscritto all'albo dei procuratori legali di un ordine circondariale ricompreso in altro distretto giudiziario;
b) violazione dell'art. 82/2 c.p.p., avendo la corte d'appello omesso di disporre l'estromissione della parte civile, che aveva iniziato nei suoi confronti altra azione civile per risarcimento danni;
c) violazione dell'art. 129/2 c.p.p., difetto di motivazione e mancata assunzione di prova testimoniale decisiva, in quanto all'impossibilità di emettere una sentenza di assoluzione il tribunale era pervenuto sulla base delle deposizioni dei soli testi indicati dalla parte civile e delle sentenze di condanna emesse dal pretore di Sapri nei confronti di RA e NI BO (acquisite ai sensi dell'art. 507 cod.proc.pen.) e tale valutazione era stata confermata dalla corte d'appello senza disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale;
d) violazione degli artt. 129,530 c.p.p., avendo la corte:
1) erroneamente interpretato il capo d'imputazione e le dichiarazioni rese dal ON in qualità di teste dinanzi al tribunale di Salerno;
2) erroneamente fatto riferimento alle numerose sentenze di condanna emesse dal pretore IT a carico dei fratelli BO, non concernendo esse le costruzioni eseguite dai predetti nella località (S.Maria delle Piane di Villammare) in cui era stato sequestrato l'immobile dell'imputato;
3) erroneamente desunto, dalla presunta conoscenza da parte del medesimo delle vicende riguardanti i cantieri dell'impresa BO, la prova dell'esistenza del dolo di calunnia;
4) omesso di prendere in esame gli atti del processo concernenti i documentati rapporti tra la parte lesa e i BO, che dimostravano il convincimento dell'imputato circa la colpevolezza dell'IT. La parte civile deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla declaratoria di estinzione del reato di calunnia per prescrizione.
Nel ribadire - ma ampliandone la portata offensiva - le dichiarazioni calunniose rese all'ispettore ministeriale, l'avv. ON avrebbe posto in essere una nuova condotta punibile. La tesi contraria, riaffermata dai giudici di merito ma disattesa dalla migliore dottrina penalistica, si basava sul presupposto che un nuovo atto accusatorio non potrebbe far sorgere a carico dell'accusato il pericolo di un nuovo procedimento penale e quindi non realizzerebbe una distinta violazione dell'interesse tutelato.
Nella fattispecie, tuttavia, nei confronti del dott. IT non era stata esercitata l'azione penale a seguito delle dichiarazioni rese dal ON il 12.3.80 in sede di ispezione amministrativa, ed era quindi rimasta aperta, alla data del 12.11.90, l'eventualità che per quanto dichiarato dal medesimo dinanzi al tribunale di Salerno venisse iniziato un procedimento penale a carico del ricorrente. Considerato in diritto
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale delle sezioni civili di questa Corte, che si fonda sul combinato disposto dell'art.82 cod.proc.civ. e dell'art. 5 RDL 27.11.1933 n.1578 (peraltro abrogato, quest'ultimo, dalla legge 24.2.97 n.27) la sottoscrizione della citazione di primo grado e d'appello dinanzi a giudici collegiali, da parte di un procuratore iscritto nell'albo di un distretto diverso da quello del giudice adito, è causa di nullità insanabile dell'atto. Ed è noto che anche recentemente la Corte costituzionale aveva ribadito la non fondatezza di questioni di legittimità concernenti l'art. 5 RDL citato (sentenza 28.2.96 n. 61). Non ritiene però questo collegio di doversi discostare dall'orientamento, anche questo consolidato, delle sezioni penali della stessa Corte, secondo cui nei confronti delle ordinanze che ammettono o escludono la parte civile non è prevista alcuna forma di gravame, neppure avverso la sentenza che definisce il giudizio (Sez.VI, 11.3.94, Bono;
Sez. I, 7.7.92, Giacometti), in quanto deve ritenersi consentito all'imputato di contestare non la legitimatio ad processum ma solo la legitimatio ad causam, che è una delle condizioni per l'esercizio dell'azione civile ancorché inserita nel processo penale.
Dagli atti del processo, inoltre, non risulta che il giudizio civile attualmente pendente (a quanto si legge nella memoria difensiva della parte civile) presso la corte d'appello di Roma abbia per oggetto la specifica accusa rivolta dall'avv. ON al dottor IT, costituente materia di questo procedimento.
Venendo all'esame del merito, e premesso che, come risulta dal verbale dell'udienza 1.7.96 (redatto con la stenotipia) l'istruzione dibattimentale iniziò con la deposizione del dott. IT, prosegui con l'assunzione di due testi (il primo indicato dalla parte civile, il secondo dal PM) e terminò (previa rinuncia del tribunale all'esame di altro teste presentato dalla parte civile) con l'esame dell'avv. ON, questa Corte ritiene priva di fondamento la censura mossa dall'imputato alla sentenza impugnata, di aver deciso in base ad uno "stato degli atti" determinato con disparità di trattamento tra le parti (stante la mancata ammissione della prova testimoniale da lui chiesta in primo grado ed il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello). Anche a voler concedere, in via di mera ipotesi, che il diritto del ON a difendersi provando fosse stato leso in primo grado (ma l'esame degli atti non consente di affermarlo) mai avrebbe potuto la corte d'appello disporre la rinnovazione del dibattimento, perché in presenza di una causa estintiva del reato l'obbligo di immediata declaratoria della medesima consente al giudice di pronunciare sentenza di assoluzione, a norma dell'art. 129 c.p.p., soltanto se le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, sicché la valutazione da compiere rientri più nella sfera concettuale della constatazione che in quella dell'apprezzamento (Sez.VI, 9.2.95, Cardillo). Sul quarto motivo di ricorso del ON deve osservarsi che, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte in sede di legittimità, essendosi in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili vizi di motivazione della sentenza, perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento sarebbe incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall'art. 129/1 c.p.p.. Vi è peraltro nella stessa giurisprudenza un orientamento minoritario che, ponendo l'accento sulla sussistenza in capo all'imputato del diritto di ottenere valutazioni di merito in ordine alla richiesta di un pieno proscioglimento dall'imputazione contestata, ritiene non applicabile il principio dell'immediata operatività della causa estintiva del reato allorquando tale richiesta è formulata, con la conseguenza che il giudice di merito, nel disattenderla, deve darne ragione e, se non vi provvede, la sua pronuncia è impugnabile in sede di legittimità per vizio di motivazione, e può essere per questa causa annullata, con rinvio, tutte le volte in cui, per la necessità di ulteriori indagini in fatto, non sia possibile definire il processo (Sez.VI, 3.10.89, Mammoliti). Ma anche se dovesse condividersi questo secondo orientamento, non potrebbero ritenersi fondate le censure mosse dal ON alla sentenza impugnata, perché la dichiarazione all'ispettore ministeriale ("io ho dovuto attendere il normale iter processuale a mio carico e ho potuto riprendere i lavori soltanto a seguito della sentenza di appello emessa dal tribunale;
per contro in tutti questi anni il BO ha potuto continuare le sue costruzioni e vendere gli appartamenti costruiti") ha senza dubbio un contenuto semantico più ampio di quello della deposizione dinanzi al tribunale (tanto da far ritenere non arbitraria la supposizione che a ragion veduta, dopo la frase "il cantiere mi fu sequestrato mentre il BO ha potuto continuare indisturbato nelle sue attività", l'imputato ritenne di dover precisare che aveva soltanto inteso porre in evidenza il diverso esito del processo concernente la costruzione da lui iniziata rispetto a quello del processo relativo ai sette appartamenti realizzati dall'impresa BO nella stessa località). Ne consegue che non può ritenersi illogico e contraddittorio come sostiene il ricorrente - il riferimento dei giudici di appello alle "numerose sentenze di condanna emesse dal pretore IT a carico di RA e NI BO" (considerate "elementi probatori documentali in grado di contrastare e smentire l'affermazione dell'imputato circa la pretesa parzialità nelle iniziative repressive del pretore in materia edilizia, con particolare riferimento ad una supposta inerzia di fronte alle molteplici costruzioni dell'impresa BO") e che non può dirsi apodittica ed illogica l'affermazione (con la quale la corte d'appello ha escluso l'ipotesi di un'assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo del reato) che l'accusa contenuta nelle richiamate dichiarazioni, sullo spunto del caso contingente riguardante il ritardo nella trattazione del processo relativo alla costruzione sequestrata al dichiarante, investiva consapevolmente l'obiettività in genere dell'operato del pretore.
Neanche il ricorso della parte civile può essere accolto. La tesi che il vero reato di calunnia sia stato posto in essere non nel febbraio 1980 davanti all'ispettore NE, bensì innanzi al tribunale di Salerno nel novembre 1990, contrasta in primo luogo con la realtà dei fatti, che bene evidenzia il tentativo del ON di attenuare in sede giudiziaria la portata offensiva delle affermazioni fatte in sede amministrativa.
Contrasta inoltre, la tesi suddetta, con un orientamento dottrinario e giurisprudenziale risalente nel tempo, secondo il quale la calunnia è reato istantaneo, che si consuma con la prima dichiarazione accusatoria, quando le dichiarazioni in seguito rese non apportino sostanziali variazioni e vengano ad assumere valore di mera conferma. Nè costituiscono valide argomentazioni a sostegno di detta tesi i rilievi: 1) che per le dichiarazioni del novembre 190 era ancora ipotizzabile l'inizio di un procedimento penale per abuso d'ufficio a carico del dr. IT;
2) che nel caso in esame si era in presenza di una reiterazione della condotta criminosa posta in essere dopo il verificarsi di una causa estintiva del reato;
3) che secondo autorevole dottrina la giurisprudenza richiamata viene di fatto a negare l'applicabilità alla fattispecie criminosa in esame dell'istituto del reato continuato.
Il primo argomento è irrilevante, perché secondo giurisprudenza di questa Corte la calunnia è perseguibile anche nell'ipotesi di incolpazione di reato già estinto (Sez.VI, 10.12.91, De Donato). Al terzo argomento va obiettato che l'interpretazione di una norma penale incriminatrice non può essere sacrificata in nome di un'astratta necessità di coerenza logica con altra norma operativa sul versante della determinazione della pena.
La seconda osservazione, infine, non sembra in grado di incidere sulla "ratio" sottostante al menzionato indirizzo giurisprudenziale in tema di dichiarazioni confermative di precedente calunnia formale:
tale indirizzo, che si è formato sotto il codice penale del 1889, è inteso a contemperare i due beni tutelati dalla norma (nella formula di un insigne giurista italiano dell'ottocento, "il diritto universale che hanno tutti i cittadini perché la giustizia pubblica non venga ingannata" e "il diritto particolare della vittima designata"), e cioè ad impedire che l'interesse collettivo al sollecito esercizio dell'azione penale venga pregiudicato da possibili tentativi di perseguire, fuori della sede naturale, il privato interesse della persona calunniata.
P. Q. M.
rigetta il ricorso dell'imputato, che condanna al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso della parte civile, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 1998