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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale: CAPOBIANCO FRANCESCO, Presidente
AL LI, EL
GALASSO LUIGI, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 768/2025 depositato il 18/10/2025
proposto da
Azienda Agricola Di Ricorrente _1 & Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720190007273470000 IRAP 2016
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720230002227643000 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1081/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come da atti e verbale di causa Resistente: Come da atti e verbale di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Azienda Agricola di Ricorrente_1, impresa individuale, ha proposto ricorso avverso due dinieghi di sgravi dal servizio Civis, relativi alle cartelle di pagamento n.01720190007273470 e n.01720230002227643, rispettivamente per IRAP 2016 e 2017; a sostegno del ricorso l'istante ha assunto di essere in possesso dei requisiti per l'esenzione IRAP.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Benevento che ha eccepito la inammissibilità del ricorso e ha contestato la sua fondatezza nel merito.
All'esito della camera di consiglio, la Corte ha definito il giudizio, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte la inammissibilità del ricorso ex art. 19 e 21 del Decreto legislativo n. 546 del 1992.
Le cartelle di pagamento n. 172019 00072734 70 e n. 01720230002227643, sono state notificate in epoca antecedente all'istanza in autotutela presentata dal contribuente rispettivamente in data 23 gennaio 2024 e 23 febbraio 2024.
I dinieghi dell'ufficio a seguito delle istanze in autotutela, che pure risultano impugnati, sono stati notificati in data 28 febbraio 2024 e 16 aprile 2024.
Il ricorso, pertanto, è stato proposto ben oltre il termine di giorni sessanta dalla notifica degli atti impugnati.
Irrituale è la costituzione in giudizio dell'istante del 18 ottobre 2025 per essere intervenuta prima della notificazione del ricorso, eseguita il 25 ottobre 2025.
La particolarità della questione trattata induce alla totale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara l'inammissibilità del ricorso;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Benevento, 16.12.2025
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale: CAPOBIANCO FRANCESCO, Presidente
AL LI, EL
GALASSO LUIGI, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 768/2025 depositato il 18/10/2025
proposto da
Azienda Agricola Di Ricorrente _1 & Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720190007273470000 IRAP 2016
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720230002227643000 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1081/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come da atti e verbale di causa Resistente: Come da atti e verbale di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Azienda Agricola di Ricorrente_1, impresa individuale, ha proposto ricorso avverso due dinieghi di sgravi dal servizio Civis, relativi alle cartelle di pagamento n.01720190007273470 e n.01720230002227643, rispettivamente per IRAP 2016 e 2017; a sostegno del ricorso l'istante ha assunto di essere in possesso dei requisiti per l'esenzione IRAP.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Benevento che ha eccepito la inammissibilità del ricorso e ha contestato la sua fondatezza nel merito.
All'esito della camera di consiglio, la Corte ha definito il giudizio, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte la inammissibilità del ricorso ex art. 19 e 21 del Decreto legislativo n. 546 del 1992.
Le cartelle di pagamento n. 172019 00072734 70 e n. 01720230002227643, sono state notificate in epoca antecedente all'istanza in autotutela presentata dal contribuente rispettivamente in data 23 gennaio 2024 e 23 febbraio 2024.
I dinieghi dell'ufficio a seguito delle istanze in autotutela, che pure risultano impugnati, sono stati notificati in data 28 febbraio 2024 e 16 aprile 2024.
Il ricorso, pertanto, è stato proposto ben oltre il termine di giorni sessanta dalla notifica degli atti impugnati.
Irrituale è la costituzione in giudizio dell'istante del 18 ottobre 2025 per essere intervenuta prima della notificazione del ricorso, eseguita il 25 ottobre 2025.
La particolarità della questione trattata induce alla totale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara l'inammissibilità del ricorso;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Benevento, 16.12.2025