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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/02/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 9114/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.02.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9114/2022 R.G. LAVORO
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Luca Ricci
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t.,
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Fondo Gas
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/07/2022, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze della (poi con prosecuzione di tutti i rapporti dal 1.8.2007) CP_2 CP_3 dall'11.06.1990, inquadrata con la qualifica di impiegata di cui al CCNL “Energia-ENI” del 30.3.2006
e, a far data dal 1.06.2020, con inquadramento in categoria 3 livello C.R.E.A., in conformità alle previsioni stabilite dal CCNL Energia e Petrolio;
che dall'11.06.1990 al 30.11.2015 è stata iscritta al fondo integrativo denominato Fondo Gas, maturando 23 anni di contribuzione;
che la contribuzione a tale fondo era versata contestualmente a quella AGO e a totale carico delle aziende;
che tale fondo
è stato abrogato, con effetto dal 1.12.2015, ad opera dell'art. 7, comma 9 del decreto-legge 19 giugno
2015, convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 125 e che dal 1.12.2015 veniva istituita, presso l' , CP_1 la Gestione ad esaurimento del Fondo gas che subentrava nei rapporti attivi e passivi in capo al soppresso fondo;
che dunque, fino alla data di soppressione, il Fondo Gas al quale era obbligatoriamente iscritta, rappresentava l'unica forma di tutela previdenziale aggiuntiva al trattamento previdenziale pubblico;
che la legge 125/2015 non prevede il diritto alla integrale portabilità dell'intero montante contributivo maturato presso il Fondo Gas verso altri fondi previdenziali di opzione del lavoratore e che il medesimo fondo va considerato alla stregua di un fondo complementare e quindi soggetto alla disciplina di cui al d.lgs. 252/2005. Tanto premesso, chiedeva: dichiarare il suo diritto alla portabilità della posizione previdenziale maturata presso il
Fondo Gas sino al 30.11.2015 nonché, in subordine, il suo diritto al trattamento pensionistico integrativo per intero maturato sino alla data di abrogazione del Fondo;
condannare l' al CP_1 trasferimento in suo favore dell'intera posizione previdenziale maturata presso il Fondo Gas, sino al
30.11.2015, in un fondo negoziale o aperto a sua scelta, con riserva di determinazione del quantum a separato giudizio.
Instaurato il contraddittorio, il resistente non si è costituito in giudizio e, stante la regolarità CP_1 della notifica, se ne dichiara la contumacia.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato per i seguenti motivi.
La causa va decisa alla luce del principio espresso dalla Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n.12209/2022 che ha ribadito che, in tema di previdenza complementare, gli artt. 10 del d.lgs. n. 124 del 1993 e 14 del d.lgs. n. 252 del 2005, nel consentire la portabilità/riscatto della posizione individuale, si applicano a tutti i fondi complementari preesistenti all'entrata in vigore della l. n. 421 del 1992, indipendentemente dalle loro caratteristiche strutturali e, quindi, anche a quelli funzionanti secondo il sistema cd. a ripartizione e a prestazioni definite (come nel caso che ci occupa), specificando, altresì, che nei fondi a prestazione definita la posizione individuale del lavoratore debba essere parametrata non solo ai contributi versati, ivi compresi quelli datoriali, ma anche ai rendimenti che essi abbiano prodotto.
Recita la massima “In tema di previdenza complementare, il diritto alla portabilità della posizione previdenziale individuale, previsto originariamente dall'art. 10 del d.lgs. n. 124 del 1993 ed oggi dall'art. 14 del d.lgs. n. 252 del 2005, comportante il trasferimento dei contributi maturati da un dipendente, cessato prima di aver conseguito il diritto alla pensione complementare, verso un fondo cui il medesimo acceda in relazione ad una nuova attività, si applica a tutti i fondi complementari preesistenti all'entrata in vigore della l. n. 421 del 1992, indipendentemente dalle loro caratteristiche strutturali, ivi compresi quelli funzionanti secondo il sistema cd. a ripartizione o a capitalizzazione collettiva e a prestazione definita, essendo comunque ravvisabile una posizione individuale di valore determinabile, la cui consistenza va parametrata ai contributi versati al fondo, compresi quelli datoriali, ed ai rendimenti provenienti dal loro impiego produttivo”.
È appena il caso di osservare, infatti, che, con orientamento ormai consolidato e granitico, la Corte
Costituzionale, a partire dalla decisione n. 356/1996, impone al giudice a quo, a pena di inammissibilità, di valutare, non solo la rilevanza e la non manifesta infondatezza della sollevanda questione di legittimità costituzionale, ma anche la possibilità “di procedere a un'interpretazione conforme alla Costituzione della disposizione legislativa sospettata di incostituzionalità.”
Ora, come dedotto dalla ricorrente, il Fondo Gas, istituito e disciplinato dalla legge n. 1084/1971, si presentava quale fondo ripartito e a prestazione definita (cfr. art. 6 della legge n. 1084/1971) e, oltre ad avere carattere di obbligatorietà per i lavoratori dipendenti delle imprese operanti nel settore della produzione e, o, della distribuzione del gas (cfr. art. 7 della legge n. 1084/1971), si atteggiava quale fondo integrativo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti (cfr. art. 4 della legge n. 1084/1971). Il Fondo Gas, quindi, aveva come scopo quello di integrare la pensione pubblica onde garantire al lavoratore un adeguato tenore di vita nell'età pensionabile;
esso mirava, invero, ad assicurare una maggiore copertura previdenziale giacché la pensione liquidata dall'Assicurazione Generale Obbligatoria e l'integrazione, eventualmente dovuta a carico del Fondo, costituivano un'unica pensione complessiva erogata dal Fondo stesso (cfr. art. 15 della legge n.
1084/1971). Il fondo in discorso, pertanto, sebbene privo del carattere della facoltatività in punto di adesione degli iscritti, assolveva certamente ad una funzione di previdenza complementare, rectius rappresentava per i lavoratori ad esso iscritti l'unica forma collettiva di previdenza complementare rispetto all'Assicurazione Generale Obbligatoria. Ora, ineludibile corollario interpretativo è, evidentemente, l'assoggettamento del Fondo Gas ai principi generali che caratterizzano la materia della previdenza complementare e che, come noto, sono scolpiti nel relativo Testo Unico (d.lgs. n.
252/2005). Tra tali principi si segnala certamente quello di cui all'art. 14 secondo cui, quando vengono meno le condizioni di partecipazione al fondo, ivi compresa la sua cessazione, deve essere garantita al lavoratore la libera circolazione e, quindi, deve essergli consentito di optare o per il trasferimento (se dal caso anche transfontaliero) della propria posizione previdenziale presso altro fondo ovvero per il riscatto della sua posizione individuale. Invero che la libera portabilità assurga a principio generale dello statuto normativo della previdenza complementare è ormai ius receptum nella giurisprudenza della Suprema Corte che, in molteplici arresti, ha chiarito come, l'art. 10 del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, oggi trasfuso nell'art. 14 del citato d.lgs. n. 252/2005, nel consentire la portabilità della posizione individuale, si applichi a tutti i fondi pensionistici, ivi compresi quelli preesistenti all'entrata in vigore (15 novembre 1992) della legge (delega) 23 ottobre 1992, n. 421; e ciò indipendentemente dalle loro caratteristiche strutturali.
La regola della libera portabilità, quindi, è destinata ad operare, non solo in relazione ai fondi a capitalizzazione individuale, ma anche a quelli a ripartizione o a capitalizzazione collettiva, trattandosi di soluzione coerente, non solo con il dato letterale della norma, per l'assenza di espressioni idonee a fondare una differenziazione di trattamento, ma anche con la ratio dell'intervento, inteso ad assicurare, in conformità ai principi della legge delega, i più elevati livelli di copertura previdenziale
(cfr. Cass., Sez. Unite, n. 477/2015; Cass. n. 17960/2016; Cass. n. 28874/2017). Ed infatti l'anzidetto principio di portabilità dell'intera posizione previdenziale mira, a sua volta, a dare effettività ed attuazione concreta a quello che rappresenta lo scopo precipuo dell'intero sistema di previdenza complementare che è quello di assicurare ai lavoratori più elevati livelli di copertura previdenziale
(cfr. art. 1 del d.lgs. n. 252/2005). È evidente infatti che, ove non fosse consentito il trasferimento dell'intero montante accumulato, la contribuzione fino a quel momento versata finirebbe per essere fatalmente perduta e vanificata, l'adesione stessa al fondo a suo tempo manifestata dal lavoratore smarrirebbe ex post la sua ragion d'essere e sarebbe quindi totalmente conculcata la finalità, sottesa all'intero sistema, di assicurare al lavoratore una maggiore copertura previdenziale e, per tal via, un trattamento pensionistico connotato in termini di adeguatezza.
Al contrario, come ha chiarito la stessa Corte Costituzionale, è proprio la previsione di tale finalità che consente di assegnare ai fondi di previdenza complementare e ai principi posti a base della relativa regolamentazione una copertura diretta ed immediata nell'art. 38, comma 2, Cost. (cfr. Corte Cost. n.
393/2000). Pertanto, una disposizione, quale quella di cui alla legge n.125/2015 che conferisce al lavoratore il diritto ad un mero importo calcolato in percentuale sulla contribuzione accumulata presso il Fondo Gas, se considerata asetticamente, in sé e per sé, al di fuori di un'interpretazione sistematica condotta alla luce dei principi generali in materia di previdenza complementare, finisce col negare e mortificare inammissibilmente la principale finalità dell'intero sistema di previdenza complementare e si pone per l'effetto in diretto contrasto con l'art. 38, comma 2, Cost. Onde evitare tali infausti esiti ermeneutici, deve allora ritenersi che la disciplina posta dall'art. 9 undecies della legge n. 125/2015 non esaurisca il ventaglio delle possibilità riconosciute agli iscritti al Fondo Gas che, alla data del 30 novembre 2015, non avessero maturato il diritto al trattamento pensionistico: costoro, insomma, oltre ad avere la facoltà, ex lege 125/2015, di scegliere se destinare l'importo percentuale previsto dalla citata norma a un fondo di previdenza complementare ovvero lasciarlo in azienda, non possono non avere altresì il diritto, alla stregua dei principi generali in materia di previdenza complementare, a conseguire il trasferimento, presso altro fondo di previdenza complementare, dell'intera posizione previdenziale da essi maturata alla data del 30 novembre 2015 presso il medesimo Fondo Gas. Un'interpretazione costituzionalmente orientata, alla luce dell'art. 38, comma 2, Cost., del citato art. 9 undecies, suggerisce dunque di ritenere che l'anzidetta norma di legge, pur rimanendo intatta nella sua vigenza e portata precettiva, non escluda comunque il diritto del lavoratore alla portabilità; diritto,
a sua volta, previsto in via generale dalla disciplina del Testo Unico della previdenza complementare.
Nella fattispecie in esame, quindi, deve essere riconosciuto alla parte ricorrente il diritto alla portabilità dell'intera posizione previdenziale da essa maturata fino al 30 novembre 2015 presso il soppresso Fondo Gas così come previsto dal D.Lgs. n. 252/2005.
Conseguentemente, l' va condannato ad adottare ogni atto necessario ad assicurare alla parte CP_1 ricorrente di fruire del diritto suddetto.
Stante la novità della fattispecie in esame, decisa sulla base di un recente pronunciamento della giurisprudenza di legittimità, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
-accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente al trattamento pensionistico integrativo per intero maturato sino alla data di abrogazione del Fondo e rivalutato annualmente in base agli indici
Istat dal momento della soppressione sino al conseguimento della pensione obbligatoria;
condanna, per l'effetto, l' al trasferimento in favore della ricorrente dell'intera posizione previdenziale CP_1 maturata presso il Fondo Gas sino alla data del 30 novembre 2015, in un fondo negoziale o aperto a scelta del ricorrente, con riserva di determinazione del quantum a separato giudizio.
- compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi
Aversa, 28/02/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.02.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9114/2022 R.G. LAVORO
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Luca Ricci
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t.,
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Fondo Gas
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/07/2022, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze della (poi con prosecuzione di tutti i rapporti dal 1.8.2007) CP_2 CP_3 dall'11.06.1990, inquadrata con la qualifica di impiegata di cui al CCNL “Energia-ENI” del 30.3.2006
e, a far data dal 1.06.2020, con inquadramento in categoria 3 livello C.R.E.A., in conformità alle previsioni stabilite dal CCNL Energia e Petrolio;
che dall'11.06.1990 al 30.11.2015 è stata iscritta al fondo integrativo denominato Fondo Gas, maturando 23 anni di contribuzione;
che la contribuzione a tale fondo era versata contestualmente a quella AGO e a totale carico delle aziende;
che tale fondo
è stato abrogato, con effetto dal 1.12.2015, ad opera dell'art. 7, comma 9 del decreto-legge 19 giugno
2015, convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 125 e che dal 1.12.2015 veniva istituita, presso l' , CP_1 la Gestione ad esaurimento del Fondo gas che subentrava nei rapporti attivi e passivi in capo al soppresso fondo;
che dunque, fino alla data di soppressione, il Fondo Gas al quale era obbligatoriamente iscritta, rappresentava l'unica forma di tutela previdenziale aggiuntiva al trattamento previdenziale pubblico;
che la legge 125/2015 non prevede il diritto alla integrale portabilità dell'intero montante contributivo maturato presso il Fondo Gas verso altri fondi previdenziali di opzione del lavoratore e che il medesimo fondo va considerato alla stregua di un fondo complementare e quindi soggetto alla disciplina di cui al d.lgs. 252/2005. Tanto premesso, chiedeva: dichiarare il suo diritto alla portabilità della posizione previdenziale maturata presso il
Fondo Gas sino al 30.11.2015 nonché, in subordine, il suo diritto al trattamento pensionistico integrativo per intero maturato sino alla data di abrogazione del Fondo;
condannare l' al CP_1 trasferimento in suo favore dell'intera posizione previdenziale maturata presso il Fondo Gas, sino al
30.11.2015, in un fondo negoziale o aperto a sua scelta, con riserva di determinazione del quantum a separato giudizio.
Instaurato il contraddittorio, il resistente non si è costituito in giudizio e, stante la regolarità CP_1 della notifica, se ne dichiara la contumacia.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato per i seguenti motivi.
La causa va decisa alla luce del principio espresso dalla Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n.12209/2022 che ha ribadito che, in tema di previdenza complementare, gli artt. 10 del d.lgs. n. 124 del 1993 e 14 del d.lgs. n. 252 del 2005, nel consentire la portabilità/riscatto della posizione individuale, si applicano a tutti i fondi complementari preesistenti all'entrata in vigore della l. n. 421 del 1992, indipendentemente dalle loro caratteristiche strutturali e, quindi, anche a quelli funzionanti secondo il sistema cd. a ripartizione e a prestazioni definite (come nel caso che ci occupa), specificando, altresì, che nei fondi a prestazione definita la posizione individuale del lavoratore debba essere parametrata non solo ai contributi versati, ivi compresi quelli datoriali, ma anche ai rendimenti che essi abbiano prodotto.
Recita la massima “In tema di previdenza complementare, il diritto alla portabilità della posizione previdenziale individuale, previsto originariamente dall'art. 10 del d.lgs. n. 124 del 1993 ed oggi dall'art. 14 del d.lgs. n. 252 del 2005, comportante il trasferimento dei contributi maturati da un dipendente, cessato prima di aver conseguito il diritto alla pensione complementare, verso un fondo cui il medesimo acceda in relazione ad una nuova attività, si applica a tutti i fondi complementari preesistenti all'entrata in vigore della l. n. 421 del 1992, indipendentemente dalle loro caratteristiche strutturali, ivi compresi quelli funzionanti secondo il sistema cd. a ripartizione o a capitalizzazione collettiva e a prestazione definita, essendo comunque ravvisabile una posizione individuale di valore determinabile, la cui consistenza va parametrata ai contributi versati al fondo, compresi quelli datoriali, ed ai rendimenti provenienti dal loro impiego produttivo”.
È appena il caso di osservare, infatti, che, con orientamento ormai consolidato e granitico, la Corte
Costituzionale, a partire dalla decisione n. 356/1996, impone al giudice a quo, a pena di inammissibilità, di valutare, non solo la rilevanza e la non manifesta infondatezza della sollevanda questione di legittimità costituzionale, ma anche la possibilità “di procedere a un'interpretazione conforme alla Costituzione della disposizione legislativa sospettata di incostituzionalità.”
Ora, come dedotto dalla ricorrente, il Fondo Gas, istituito e disciplinato dalla legge n. 1084/1971, si presentava quale fondo ripartito e a prestazione definita (cfr. art. 6 della legge n. 1084/1971) e, oltre ad avere carattere di obbligatorietà per i lavoratori dipendenti delle imprese operanti nel settore della produzione e, o, della distribuzione del gas (cfr. art. 7 della legge n. 1084/1971), si atteggiava quale fondo integrativo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti (cfr. art. 4 della legge n. 1084/1971). Il Fondo Gas, quindi, aveva come scopo quello di integrare la pensione pubblica onde garantire al lavoratore un adeguato tenore di vita nell'età pensionabile;
esso mirava, invero, ad assicurare una maggiore copertura previdenziale giacché la pensione liquidata dall'Assicurazione Generale Obbligatoria e l'integrazione, eventualmente dovuta a carico del Fondo, costituivano un'unica pensione complessiva erogata dal Fondo stesso (cfr. art. 15 della legge n.
1084/1971). Il fondo in discorso, pertanto, sebbene privo del carattere della facoltatività in punto di adesione degli iscritti, assolveva certamente ad una funzione di previdenza complementare, rectius rappresentava per i lavoratori ad esso iscritti l'unica forma collettiva di previdenza complementare rispetto all'Assicurazione Generale Obbligatoria. Ora, ineludibile corollario interpretativo è, evidentemente, l'assoggettamento del Fondo Gas ai principi generali che caratterizzano la materia della previdenza complementare e che, come noto, sono scolpiti nel relativo Testo Unico (d.lgs. n.
252/2005). Tra tali principi si segnala certamente quello di cui all'art. 14 secondo cui, quando vengono meno le condizioni di partecipazione al fondo, ivi compresa la sua cessazione, deve essere garantita al lavoratore la libera circolazione e, quindi, deve essergli consentito di optare o per il trasferimento (se dal caso anche transfontaliero) della propria posizione previdenziale presso altro fondo ovvero per il riscatto della sua posizione individuale. Invero che la libera portabilità assurga a principio generale dello statuto normativo della previdenza complementare è ormai ius receptum nella giurisprudenza della Suprema Corte che, in molteplici arresti, ha chiarito come, l'art. 10 del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, oggi trasfuso nell'art. 14 del citato d.lgs. n. 252/2005, nel consentire la portabilità della posizione individuale, si applichi a tutti i fondi pensionistici, ivi compresi quelli preesistenti all'entrata in vigore (15 novembre 1992) della legge (delega) 23 ottobre 1992, n. 421; e ciò indipendentemente dalle loro caratteristiche strutturali.
La regola della libera portabilità, quindi, è destinata ad operare, non solo in relazione ai fondi a capitalizzazione individuale, ma anche a quelli a ripartizione o a capitalizzazione collettiva, trattandosi di soluzione coerente, non solo con il dato letterale della norma, per l'assenza di espressioni idonee a fondare una differenziazione di trattamento, ma anche con la ratio dell'intervento, inteso ad assicurare, in conformità ai principi della legge delega, i più elevati livelli di copertura previdenziale
(cfr. Cass., Sez. Unite, n. 477/2015; Cass. n. 17960/2016; Cass. n. 28874/2017). Ed infatti l'anzidetto principio di portabilità dell'intera posizione previdenziale mira, a sua volta, a dare effettività ed attuazione concreta a quello che rappresenta lo scopo precipuo dell'intero sistema di previdenza complementare che è quello di assicurare ai lavoratori più elevati livelli di copertura previdenziale
(cfr. art. 1 del d.lgs. n. 252/2005). È evidente infatti che, ove non fosse consentito il trasferimento dell'intero montante accumulato, la contribuzione fino a quel momento versata finirebbe per essere fatalmente perduta e vanificata, l'adesione stessa al fondo a suo tempo manifestata dal lavoratore smarrirebbe ex post la sua ragion d'essere e sarebbe quindi totalmente conculcata la finalità, sottesa all'intero sistema, di assicurare al lavoratore una maggiore copertura previdenziale e, per tal via, un trattamento pensionistico connotato in termini di adeguatezza.
Al contrario, come ha chiarito la stessa Corte Costituzionale, è proprio la previsione di tale finalità che consente di assegnare ai fondi di previdenza complementare e ai principi posti a base della relativa regolamentazione una copertura diretta ed immediata nell'art. 38, comma 2, Cost. (cfr. Corte Cost. n.
393/2000). Pertanto, una disposizione, quale quella di cui alla legge n.125/2015 che conferisce al lavoratore il diritto ad un mero importo calcolato in percentuale sulla contribuzione accumulata presso il Fondo Gas, se considerata asetticamente, in sé e per sé, al di fuori di un'interpretazione sistematica condotta alla luce dei principi generali in materia di previdenza complementare, finisce col negare e mortificare inammissibilmente la principale finalità dell'intero sistema di previdenza complementare e si pone per l'effetto in diretto contrasto con l'art. 38, comma 2, Cost. Onde evitare tali infausti esiti ermeneutici, deve allora ritenersi che la disciplina posta dall'art. 9 undecies della legge n. 125/2015 non esaurisca il ventaglio delle possibilità riconosciute agli iscritti al Fondo Gas che, alla data del 30 novembre 2015, non avessero maturato il diritto al trattamento pensionistico: costoro, insomma, oltre ad avere la facoltà, ex lege 125/2015, di scegliere se destinare l'importo percentuale previsto dalla citata norma a un fondo di previdenza complementare ovvero lasciarlo in azienda, non possono non avere altresì il diritto, alla stregua dei principi generali in materia di previdenza complementare, a conseguire il trasferimento, presso altro fondo di previdenza complementare, dell'intera posizione previdenziale da essi maturata alla data del 30 novembre 2015 presso il medesimo Fondo Gas. Un'interpretazione costituzionalmente orientata, alla luce dell'art. 38, comma 2, Cost., del citato art. 9 undecies, suggerisce dunque di ritenere che l'anzidetta norma di legge, pur rimanendo intatta nella sua vigenza e portata precettiva, non escluda comunque il diritto del lavoratore alla portabilità; diritto,
a sua volta, previsto in via generale dalla disciplina del Testo Unico della previdenza complementare.
Nella fattispecie in esame, quindi, deve essere riconosciuto alla parte ricorrente il diritto alla portabilità dell'intera posizione previdenziale da essa maturata fino al 30 novembre 2015 presso il soppresso Fondo Gas così come previsto dal D.Lgs. n. 252/2005.
Conseguentemente, l' va condannato ad adottare ogni atto necessario ad assicurare alla parte CP_1 ricorrente di fruire del diritto suddetto.
Stante la novità della fattispecie in esame, decisa sulla base di un recente pronunciamento della giurisprudenza di legittimità, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
-accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente al trattamento pensionistico integrativo per intero maturato sino alla data di abrogazione del Fondo e rivalutato annualmente in base agli indici
Istat dal momento della soppressione sino al conseguimento della pensione obbligatoria;
condanna, per l'effetto, l' al trasferimento in favore della ricorrente dell'intera posizione previdenziale CP_1 maturata presso il Fondo Gas sino alla data del 30 novembre 2015, in un fondo negoziale o aperto a scelta del ricorrente, con riserva di determinazione del quantum a separato giudizio.
- compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi
Aversa, 28/02/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano