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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 30/10/2025, n. 2220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2220 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5246/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. ssa Francesca Garofalo Presidente
2) Dott. Elais Mellace Giudice
3) Dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5246 del Ruolo Generale dell'anno 2023, avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto- cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
(C.f.: ), nata il [...], a [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 al vico Rumbolo n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Monia Polito (C.F.: ), C.F._2 presso il cui studio elettivamente domicilia in Catanzaro, alla via Kennedy n. 2/A, giusta procura in atti,
E
(C.F.: ), nato il [...], a [...], ivi Controparte_1 C.F._3 residente alla via Degli Svevi snc, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Bruno (C.F.:
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Catanzaro alla via Orti I, n.1, C.F._4 giusta procura in atti,
RICORRENTI
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 20 dicembre 2023, i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 31 luglio 2005, in Catanzaro (CZ) (trascritto nei registri dello stato civile con atto dell'anno 2005 n. 43, parte II, Serie A); esponevano, altresì, che dalla loro unione sono nati due figli: (13.07.2006) e (14.01.2008). Per_1 Per_2
Le parti precisavano, inoltre, che erano trascorso oltre un anno dalla loro comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale di Catanzaro nel procedimento di separazione, terminato con sentenza n.
877/2022 del 20.06.2022, ed al contempo domandavano la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni rassegnate nel ricorso congiunto introduttivo del presente giudizio.
I ricorrenti depositavano note di trattazione scritta per l'udienza del 19 giugno 2025, tenuta in camera di consiglio, con cui ribadivano la loro volontà di non riconciliarsi e di rinunciare alla comparizione in udienza, confermando espressamente il contenuto e le condizioni di cui al ricorso congiunto.
In tale data il Collegio si riservava la decisione.
***
La domanda, da intendersi correttamente diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio concordatario (circostanza allegata e desunta dall'inserimento dell'atto nella parte seconda del registro di Stato Civile) è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro (avvenuta il
17 dicembre 2019) nel procedimento R.G. n. 859/2019, avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi, e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, la manifestata volontà di non volersi riconciliare, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta irreversibilmente meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto recepirsi le seguenti condizioni:
“1) - DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i sig.ri
e con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parte_1 Controparte_1
Catanzaro, di trascrivere l'emanando provvedimento;
2)- AFFIDARE i figli minori, e , congiuntamente ai genitori, con collocazione Per_1 Per_2 prevalente delle stesse presso la madre;
3)- ASSEGNARE la casa coniugale sita in Catanzaro, al Vico Rumbolo n. 1, alla sig.ra Parte_1
[...] [...]
, unitamente a tutti i mobili ed agli arredi;
[...]
4)- PORRE a carico del sig. per il mantenimento dei figli, la somma mensile di Controparte_1
€ 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro e non oltre il giorno cinque di ciascun mese;
5)- DISPORRE che i genitori partecipino alle spese straordinarie per i minori nella misura del
50% ciascuno. Dette spese, per le quali si fa espresso riferimento al Protocollo adottato il
16.5.2019 dal Tribunale di Catanzaro con l'intesa dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro, dovranno essere concordate e documentate, salvo che si tratti di spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione;
6)- per quanto concerne il diritto di visita:
a) - nel periodo scolastico i minori staranno con il padre almeno due volte a settimana dall'uscita di scuola e sino alle ore 21,00; i minori staranno, altresì, con il padre a fine settimana alternati dal sabato, all'uscita di scuola, e sino alle ore 21,00 della domenica, allorquando li riaccompagnerà presso la casa della madre;
b) - nel mese di agosto i figli staranno con ciascun genitore per 15 giorni consecutivi da concordarsi entro il giorno 30 giugno di ciascun anno;
in detti periodi resterà reciprocamente sospeso il diritto di visita;
c)- durante le vacanze pasquali, i minori staranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il Lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo;
d)- durante le festività natalizie, i figli staranno il giorno 24 dicembre con il padre ed il 31 dicembre con la madre, salvo diverso accordo;
e) - il giorno dei loro compleanni e dei loro onomastici saranno trascorsi dai minori a pranzo con il padre ed a cena con la madre, salvo diverso accordo;
f) - ciascun genitore potrà trascorrere con i figli il giorno del proprio compleanno e onomastico.
Poiché il 19.3 coincide con il compleanno della sig.ra e con l'onomastico del sig. Parte_1
, i minori staranno a pranzo con il padre ed a cena con la madre;
CP_1
7)- Nulla porre a carico dei coniugi per il loro mantenimento."
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative e all'interesse dei figli.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge n. 898 del 1970.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Catanzaro (CZ), in data 31.7.2005, tra , nata a Parte_1
Catanzaro il 19.03.1980 e , nato a [...] il [...], e trascritto nei Controparte_1 registri degli atti di matrimonio del Comune di Catanzaro al n. 43, Parte II, Serie A, anno 2005;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro (CZ), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 19 giugno 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. ssa Francesca Garofalo Presidente
2) Dott. Elais Mellace Giudice
3) Dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5246 del Ruolo Generale dell'anno 2023, avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto- cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
(C.f.: ), nata il [...], a [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 al vico Rumbolo n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Monia Polito (C.F.: ), C.F._2 presso il cui studio elettivamente domicilia in Catanzaro, alla via Kennedy n. 2/A, giusta procura in atti,
E
(C.F.: ), nato il [...], a [...], ivi Controparte_1 C.F._3 residente alla via Degli Svevi snc, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Bruno (C.F.:
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Catanzaro alla via Orti I, n.1, C.F._4 giusta procura in atti,
RICORRENTI
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 20 dicembre 2023, i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 31 luglio 2005, in Catanzaro (CZ) (trascritto nei registri dello stato civile con atto dell'anno 2005 n. 43, parte II, Serie A); esponevano, altresì, che dalla loro unione sono nati due figli: (13.07.2006) e (14.01.2008). Per_1 Per_2
Le parti precisavano, inoltre, che erano trascorso oltre un anno dalla loro comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale di Catanzaro nel procedimento di separazione, terminato con sentenza n.
877/2022 del 20.06.2022, ed al contempo domandavano la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni rassegnate nel ricorso congiunto introduttivo del presente giudizio.
I ricorrenti depositavano note di trattazione scritta per l'udienza del 19 giugno 2025, tenuta in camera di consiglio, con cui ribadivano la loro volontà di non riconciliarsi e di rinunciare alla comparizione in udienza, confermando espressamente il contenuto e le condizioni di cui al ricorso congiunto.
In tale data il Collegio si riservava la decisione.
***
La domanda, da intendersi correttamente diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio concordatario (circostanza allegata e desunta dall'inserimento dell'atto nella parte seconda del registro di Stato Civile) è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro (avvenuta il
17 dicembre 2019) nel procedimento R.G. n. 859/2019, avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi, e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, la manifestata volontà di non volersi riconciliare, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta irreversibilmente meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto recepirsi le seguenti condizioni:
“1) - DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i sig.ri
e con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parte_1 Controparte_1
Catanzaro, di trascrivere l'emanando provvedimento;
2)- AFFIDARE i figli minori, e , congiuntamente ai genitori, con collocazione Per_1 Per_2 prevalente delle stesse presso la madre;
3)- ASSEGNARE la casa coniugale sita in Catanzaro, al Vico Rumbolo n. 1, alla sig.ra Parte_1
[...] [...]
, unitamente a tutti i mobili ed agli arredi;
[...]
4)- PORRE a carico del sig. per il mantenimento dei figli, la somma mensile di Controparte_1
€ 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro e non oltre il giorno cinque di ciascun mese;
5)- DISPORRE che i genitori partecipino alle spese straordinarie per i minori nella misura del
50% ciascuno. Dette spese, per le quali si fa espresso riferimento al Protocollo adottato il
16.5.2019 dal Tribunale di Catanzaro con l'intesa dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro, dovranno essere concordate e documentate, salvo che si tratti di spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione;
6)- per quanto concerne il diritto di visita:
a) - nel periodo scolastico i minori staranno con il padre almeno due volte a settimana dall'uscita di scuola e sino alle ore 21,00; i minori staranno, altresì, con il padre a fine settimana alternati dal sabato, all'uscita di scuola, e sino alle ore 21,00 della domenica, allorquando li riaccompagnerà presso la casa della madre;
b) - nel mese di agosto i figli staranno con ciascun genitore per 15 giorni consecutivi da concordarsi entro il giorno 30 giugno di ciascun anno;
in detti periodi resterà reciprocamente sospeso il diritto di visita;
c)- durante le vacanze pasquali, i minori staranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il Lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo;
d)- durante le festività natalizie, i figli staranno il giorno 24 dicembre con il padre ed il 31 dicembre con la madre, salvo diverso accordo;
e) - il giorno dei loro compleanni e dei loro onomastici saranno trascorsi dai minori a pranzo con il padre ed a cena con la madre, salvo diverso accordo;
f) - ciascun genitore potrà trascorrere con i figli il giorno del proprio compleanno e onomastico.
Poiché il 19.3 coincide con il compleanno della sig.ra e con l'onomastico del sig. Parte_1
, i minori staranno a pranzo con il padre ed a cena con la madre;
CP_1
7)- Nulla porre a carico dei coniugi per il loro mantenimento."
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative e all'interesse dei figli.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge n. 898 del 1970.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Catanzaro (CZ), in data 31.7.2005, tra , nata a Parte_1
Catanzaro il 19.03.1980 e , nato a [...] il [...], e trascritto nei Controparte_1 registri degli atti di matrimonio del Comune di Catanzaro al n. 43, Parte II, Serie A, anno 2005;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro (CZ), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 19 giugno 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo