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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/11/2025, n. 5596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5596 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 12735/2019 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Del Vesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa iscritta al N. 12735/2019 R.G. promossa da:
(c.f. ), in qualità di amministratore di sostegno del figlio Parte_1 C.F._1
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti BALLO Parte_2 C.F._2
IA e TR PI JA, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Venezia, S. Croce n. 466/G; attore contro
c.f. ); CP_1 C.F._3
convenuto-contumace contro
P.Iva ), quale Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Controparte_2 P.IVA_1
Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
ER RT, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venezia-Mestre, Riviera Magellano 5; convenuta nonché contro pagina 1 di 32 (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CESARE ANDREA, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Venezia-Mestre, via Mestrina n. 85/6; convenuta in punto: sinistro stradale- art. 2054 c.c. – risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale
CONCLUSIONI
I Procuratori dell'attore hanno così concluso:
“Voglia il Tribunale adito accertare e dichiarare che l'incidente stradale del 29 gennaio 2014, accaduto in AV (VE) in prossimità della progressiva chilometrica 7 + 000, all'altezza del civico n. 19 in località “Braghetta”, è ascrivibile alla responsabilità esclusiva o concorrente del signor (ovvero, subordinatamente ed alternativamente, alla CP_1
responsabilità esclusiva o concorrente di soggetto non identificato, conducente di altro veicolo rimasto ignoto) e per l'effetto – visto il combinato disposto degli artt. 140, 141, 145 e 154 del D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285, degli artt. 145, 148, 283,
286 e 287 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e degli artt. 2043 e 2054 c.c. – condannare in via solidale i convenuti
e , in persona del suo legale rappresentante pro.tempore, CP_1 Controparte_3
ovvero subordinatamente ed alternativamente , in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
pro.tempore, quale gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada designato per la Regione Veneto, in misura corrispondente alla percentuale di responsabilità concretamente accertata in corso di causa a carico del signor CP_1
(ovvero, subordinatamente ed alternativamente, dell'ignoto conducente del veicolo rimasto non identificato), al risarcimento di tutti i conseguenti danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dal signor nessuno escluso, nella misura e Parte_2
mediante pagamento allo stesso beneficiario, rappresentato dall'amministratore di sostegno signor , della somma Parte_1
capitale complessiva di euro 3.122.856,70= così globalmente quantificata (non considerando, cioè, l'incidenza di un eventuale concorso di colpa) – in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale
(anno 2024) ed in riferimento alle risultanze della ctu medico legale del dr. – ed analiticamente composta come Persona_1
segue
pagina 2 di 32 Danno non patrimoniale temporaneo totale 94.012,50 per 654 gg (€ 143,75 x 654) =
Danno non patrimoniale permanente in 1.029.570,40 misura pari a 80 % (18 a.): € 12.869,63 x
80 =
Danno non patrimoniale nella componente 374.527,63 della sofferenza (1/3 su € 1.123.582,90) =
Danno patrimoniale da incapacità lavorativa 510.426,13 specifica permanente al 100 % (reddito annuo
17.667,00 x 33,99 – 15 %) =
Costo badante per 53 anni (€ 1.495,14 circa 950.909,04 al mese): 1.495,14 x 12 x 53 =
Costo fisioterapia per 53 anni (€ 200,00 127.200,00 circa al mese): 200,00 x 12 x 53 =
Spese mediche, medico legali e per 36.211,00 adeguamento strutture abitative =
Totale dovuto in linea capitale = € 3.122.856,70
Somma che dovrà essere devalutata alla data del fatto e quindi progressivamente rivalutata e maggiorata dell'importo di cui agli interessi legali a far data dal 29 gennaio 2014 e sino al saldo effettivo, ovvero di quella diversa somma – maggiore o minore – che risulterà di Giustizia, con computo di ogni componente di pregiudizio di cui alla narrativa dell'atto introduttivo del giudizio e di quelle componenti ulteriori e diverse che si considereranno essere state accertate in corso di causa ed applicato, se ritenuto opportuno e per quelle voci di danno così liquidabili, il combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c. e, comunque, con computo di rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme rivalutate dal momento del sorgere del credito e sino al saldo effettivo.
Con vittoria di compensi e spese legali e peritali, giudiziali ed extragiudiziali.”
pagina 3 di 32 Il Procuratore di ha così concluso: Controparte_2
“Nel merito, in via principale: rigettarsi per carenza di legittimazione passiva, per inammissibilità, per infondatezza, per improcedibilità e, comunque, per tutto quanto sopra esposto in fatto e in diritto, ogni domanda svolta nei confronti di
[...]
quale Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. CP_2
In via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, fatta salva la rivalsa nel rapporto interno, contenersi l'eventuale condanna di , quale Impresa designata dal Fondo di Garanzia Controparte_2
per le Vittime della Strada, nei limiti dell'equo e del provato e tenuto conto degli artt. 1227-2056 cc e delle indennità erogate
e/o erogande a parte attrice, con rigetto di ogni maggiore richiesta.
In ogni caso: spese, anche forfettarie, e competenze di causa con iva e cpa rifuse.”
Il Procuratore di ha così concluso: Controparte_3
NEL MERITO, IN PRINCIPALITA' :
• respingersi la domanda formulata nei confronti di e di perché infondata. CP_1 CP_3
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
• per la denegata ipotesi di ritenuta responsabilità del convenuto accertarsi il prevalente concorso colposo dell'attore CP_1
riducendosi, per l'effetto, il risarcimento al medesimo spettante ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c..
IN OGNI CASO:
• con rifusione di spese, e competenze di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione , in qualità di amministratore di sostegno del figlio Parte_1 [...]
, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Venezia, il sig. la società Parte_2 CP_1 [...]
e la società per sentire condannare i primi due convenuti in solido Controparte_3 Controparte_2
tra loro, ovvero quale soggetto gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Controparte_2
Strada designato per la Regione, al risarcimento dei danni patiti dal figlio in conseguenza di un sinistro pagina 4 di 32 stradale occorso in data 29.01.2014.
1.1. Esponeva in sintesi l'attore:
- che nel giorno indicato (29.01.2014) alle ore 17.50 circa, , mentre era alla guida del Parte_2
proprio motociclo “ ” (targato X5T7TD), lungo la strada provinciale n. 4 di AV, Controparte_4
con direzione di marcia verso AV/Chioggia, in prossimità della progressiva chilometrica 7+000, all'altezza del civico n.19 in località “Braghetta”, era stato coinvolto in un incidente stradale;
-che il sinistro aveva avuto esiti drammatici per , il quale aveva subito serie lesioni Parte_2
personali consistite in “politraumatismo, contusioni al cervello e ai polmoni, con arresto cardiocircolatorio”;
- che secondo le consulenze tecniche (cinematica e medico-legale) disposte su incarico del Pubblico
Ministero nel procedimento penale iscritto al n. 2404/2015 R.G.NR. del Tribunale di Venezia, in cui risultava indagato il sig. le lesioni patite da erano ascrivibili al passaggio CP_1 Parte_2
di un pneumatico di autovettura sulla testa del predetto motociclista, che indossava il casco, allorquando questi si trovava completamente steso a terra a seguito della caduta verosimilmente provocata da una bicicletta che lo precedeva;
-che l'unica autovettura ad essere stata identificata dai Carabinieri verbalizzanti sul luogo dell'incidente stradale risultava essere la “WA OL” targata CD290SS, di proprietà e condotta dal sig. CP_1
assicurata con la compagnia;
[...] Controparte_3
-che in data 24.01.2017 il Pubblico Ministero competente aveva chiesto l'archiviazione della notizia di reato in relazione al reato di cui all'art. 590 c.p. sul rilievo per cui: “...non è tuttavia possibile...dimostrare con certezza che sia stato il pneumatico della ruota anteriore della VW OL, condotta da a colpire il casco... con conseguente CP_1
insufficienza degli elementi per sostenere l'accusa in giudizio e negatività della prognosi dibattimentale”;
- che, al di là delle ragioni poste a fondamento della menzionata richiesta di archiviazione, era certo che la grave ed irreversibile condizione di salute del sig. in esito al sinistro stradale fosse Parte_2
riconducibile, sul piano causale, al passaggio delle ruote di un'autovettura sul suo casco, nel mentre egli si pagina 5 di 32 trovava riverso a terra;
- che, stante la certezza del meccanismo lesivo, ogni responsabilità dell'evento dannoso doveva ascriversi alla condotta di guida del conducente della WA OL (sig. , ovvero all'eventuale CP_1
conducente di una vettura rimasta ignota con conseguente operatività della garanzia risarcitoria fornita ex lege dal Fondo Garanzia per le Vittime della Strada ex art. 283, lettera a), del d.lgs. n. 209/2005, per non aver questi evitato di “sormontare con un pneumatico il capo del ciclomotorista caduto a terra”, nonostante il tratto di strada rettilineo e la visuale libera;
- che nel sinistro il sig. aveva riportato postumi che si erano concretizzati in un Parte_2
decremento permanente della validità psico-fisica stabilizzatosi nella misura del 85%, con perdita irreversibile e totale di ogni capacità lavorativa, oltre ad un danno biologico temporaneo come da risultanze della perizia medico-legale a firma del dott. Per_2
- che i danni patiti dal danneggiato andavano quantificati nella somma di euro 1.897.955,92;
-che con atti datati 14.11.2017 e 12.06.2018 era stata formulata richiesta di risarcimento danni sia nei confronti della compagnia assicurativa dell'autovettura responsabile del sinistro ( Controparte_3
, sia nei confronti di
[...] Controparte_2
- che con decreto del 28.12.2019 il Giudice Tutelare dell'intestato Tribunale aveva autorizzato esso attore, in qualità di amministratore di sostegno del figlio , a promuovere l'azione giudiziaria Parte_2
risarcitoria in nome e per conto del beneficiario;
-che nonostante lo scambio di corrispondenza con le menzionate compagnie assicurative non era stato raggiunto alcun accordo in merito al risarcimento del danno richiesto.
Tutto ciò premesso, l'attore, nella veste sopra indicata, concludeva nei termini che seguono: “Voglia il
Tribunale adito accertare e dichiarare che l'incidente stradale del 29.1.2014, accaduto in AV (VE) in prossimità della progressiva chilometrica 7 + 000, all'altezza del civico n. 19 in località Braghetta, è ascrivibile alla responsabilità esclusiva o concorrente del sig. (ovvero alla responsabilità esclusiva o concorrente di soggetto non identificato, conducente di CP_1
altro veicolo rimasto ignoto) e per l'effetto – visto il combinato disposto degli artt. 140, 141, 145 e 154 del D. L.vo
pagina 6 di 32 30.4.1992 n. 285, degli artt. 145, 148, 283, 286 e 287 del D.Lgs.
7.9.2005 n. 209 e degli artt. 2043 e 2054 c.c. – condannare in via solidale i convenuti e , in persona del suo CP_1 Controparte_3
legale rappresentante pro.tempore, ovvero , in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
pro.tempore, quale soggetto gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada designato per la Regione Veneto, in misura corrispondente alla percentuale di responsabilità concretamente accertata in corso di causa a carico del sig. CP_1
(ovvero dell'ignoto conducente del veicolo rimasto non identificato), al risarcimento di tutti i conseguenti danni,
[...]
patrimoniali e non, subiti e subendi dal sig. , nessuno escluso, nella misura e mediante pagamento allo stesso Parte_2
beneficiario, rappresentato dall'amministratore di sostegno sig. della somma capitale complessiva di € Parte_1
1.897.955,92= così determinata equitativamente come in narrativa, devalutata alla data del fatto e congruamente rivalutata
e maggiorata dell'importo di cui agli interessi legali a far data dal 29.1.2014 e sino al saldo effettivo, ovvero di quella diversa somma – maggiore o minore – che risulterà di Giustizia ad esito dell'istruttoria, con computo di ogni componente di pregiudizio di cui alla narrativa dell'atto introduttivo del giudizio e di quelle componenti ulteriori e diverse che saranno accertate in corso di causa ed applicato, se ritenuto opportuno e per quelle voci di danno così liquidabili, il combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c. e, comunque, con computo di rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme rivalutate dal momento del sorgere del credito e sino al saldo effettivo. Con vittoria di compensi e spese legali e peritali, giudiziali ed extragiudiziali”.
2. Il convenuto non si costituiva in giudizio e restava contumace per tutta la durata del CP_1
procedimento.
3. Si costituiva invece in giudizio chiedendo il rigetto della pretesa attorea. Controparte_3
Deduceva, in particolare che, sebbene il gravissimo trauma cranico che il sig. aveva Parte_2
subito era dipeso proprio dall'arrotamento della testa da pare della ruota di un autoveicolo, la perizia svolta dal consulente (ing. ) nominato dal Pubblico Ministero nel corso delle indagini a carico del sig. Per_3
conducente della WA OL asseritamente coinvolta nel sinistro, aveva escluso che vi fossero CP_1
prove adeguate in ordine alla compatibilità tra la traccia gommosa impressa sul casco del motociclista e la sagoma del battistrada del pneumatico montato sulla ridetta autovettura;
e tale circostanza consentiva di pagina 7 di 32 escludere che fosse stata la vettura OL a transitare sopra il capo del sig. . Soggiungeva, Parte_2
poi, che sempre secondo le valutazioni del perito del Pubblico Ministero era tecnicamente impossibile che la OL avesse potuto arrotare il casco del motociclista a terra, se la stessa si fosse trovata in marcia rettilinea: l'altezza da terra del pianale rendeva infatti possibile l'urto solamente con la ruota anteriore destra sterzata di 20° ma ciò presupponeva che il conducente avesse compiuto una sterzata a destra assolutamente violenta, astrattamente possibile – senza che si verificasse l'uscita di strada dell'autoveicolo – ma solo ad una velocità assolutamente modesta;
senonché non vi erano elementi circostanziali che deponessero per una dinamica di tal fatta.
Rilevava ancora che, anche a voler ritenere per ipotesi dimostrata la tesi attorea in merito ad una collisione della vettura condotta dal sig. contro il capo del sig. nel mentre egli si trovava a terra CP_1 Parte_2
sull'asfalto, in ogni caso andavano esclusi profili di responsabilità colposa in capo al predetto conducente, attesa l'impossibilità per lo stesso di percepire la presenza del corpo a terra e di porre in essere qualsivoglia manovra emergenziale atta ad evitare l'impatto. Ciò alla stregua della ricostruzione avvallata in via ipotetico-deduttiva dall'ing. nella parte in cui questi aveva ritenuto maggiormente verosimile che la Per_3
vettura del sig. i trovasse a ridosso del ciclomotore, in inziale manovra di soprasso “vedendosi così CP_1
letteralmente cadere contro il corpo del completamente in mezzo alla strada”. Parte_2
Ferme le considerazioni che precedono, la società convenuta invocava comunque la sussistenza nella fattispecie di causa di un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c. ascrivibile al sig. , il Parte_2
quale, con la propria condotta di guida, aveva contribuito a causare il sinistro. Contestava infine anche la quantificazione del danno operata da parte attrice.
4. Si costituiva in giudizio anche quale Impresa designata dal Fondo di Garanzia per Controparte_2
le Vittime della Strada, che contestava ogni profilo di fondatezza della domanda formulata nei suoi confronti dall'attore sul rilievo dell'assenza di elementi per ritenere che il veicolo responsabile del sinistro fosse rimasto sconosciuto, dal momento che, in base agli elementi probatori acquisiti, non poteva dubitarsi del fatto che il meccanismo lesivo, che per l'effetto aveva provocato le lesioni riportate dall'odierno attore pagina 8 di 32 (compressione parziale dalle calotta del casco da parte di un penumatico), fosse da ascriversi al sig. CP_1
quale conducente della vettura VW OL targata CDS290SS, unico mezzo identificato e presente sul luogo dell'incidente al momento del fatto.
La compagnia assicurativa, poi, nella denegata ipotesi in cui fosse stata avvallata la tesi per cui la causa dell'incidente andava attribuita ad una supposta autovettura ignota, invocava una concorrente responsabilità colposa del sig. , posto che dal rapporto dei Carabinieri di AV intervenuti Parte_2
sul teatro del sinistro emergeva come il conducente del ciclomotore avesse iniziato la manovra di sorpasso di una bicicletta che lo precedeva senza in alcun modo presegnalare la propria intenzione, andando poi ad impattare contro il ciclista per disattenzione e imprudenza, così cadendo sull'asfalto allorquando da tergo sopraggiungeva la vettura OL condotta dal sig. CP_1
Con riferimento infine alla quantificazione delle pretese risarcitorie attoree, contestava l'ammontare delle somme richieste perché eccessive e non adeguatamente dimostrate anche rispetto al profilo della correlazione causale di esse con le conseguenze lesive del sinistro. La convenuta, pertanto, concludeva formulando le conclusioni trascritte in epigrafe.
5. Disposto lo scambio delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'assunzione di prove orali e l'espletamento di due CTU, la prima dinamico-ricostruttiva delle modalità del sinistro, la seconda medico-legale sulla persona del sig. . Parte_2
5.1. Quindi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza cartolare del 04.03.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, come trascritte in epigrafe, e la causa è stata trattenuta in decisione con decreto del giudice di data 05.05.2025 previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti finali.
*****
6. La domanda formulata dalla parte attrice è fondata per le ragioni di seguito evidenziate.
7. All'origine della presente controversia vi è un incidente stradale verificatosi in data 29.01.2014, alle ore
17.50 circa, in località “Braghetta” (AV) lungo la strada Provinciale 4, nel quale veniva coinvolto il pagina 9 di 32 sig. mentre si trovava alla guida del motociclo “Malaguti Phantom” (targato X5T7TD), Parte_2
a seguito del quale riportava multiple lesioni con esiti attuali permanenti.
A fondamento della domanda giudiziale v'è l'affermazione della esclusiva responsabilità ex art. 2054 c.c. del convenuto nella causazione del sinistro ovvero alternativamente di CP_1 Controparte_2
quale Impresa designata del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada;
da qui la pretesa della parte attrice di agire per il ristoro dei danni patiti nei confronti del convenuto-conducente ovvero della citata compagnia assicurativa in ipotesi di operatività della disciplina normativa di cui all'art. 283, lett. a), del d.lgs.
n. 209/2005.
8. Come noto, l'art. 2054 c.c. stabilisce che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia contribuito in modo equivalente alla causazione del danno.
Siffatta presunzione (stabilita dall'art. 2054, secondo comma c.c.), non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando, non tanto l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (in materia: Cass. n. 34625/2023;
Cass. n. 4130/2017).
La predetta presunzione non può dirsi superata nell'ipotesi in cui sia accertata la colpa (anche grave) di uno dei conducenti, essendo comunque il giudice tenuto a verificare anche la correttezza del comportamento di guida dell'altro soggetto coinvolto (Cass. n. 23431/2014), che non è esonerato dall'onere della prova liberatoria, ancorché la stessa non debba necessariamente essere fornita in modo diretto – e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente – ma possa anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso pagina 10 di 32 con il comportamento dell'altro conducente (Cass. n. 12610/2018).
L'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera invece l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Laddove, quindi, soltanto uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto;
se entrambi vincono la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da responsabilità; se nessuno dei due raggiunge la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura. Anche il proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro stradale risponde del danno in solido con il conducente che sia in colpa, salva la prova liberatoria prevista dall'art. 2054 c.c., per la quale non è sufficiente dimostrare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso, ma è necessario che la circolazione sia avvenuta proprio contro la sua volontà, che deve estrinsecarsi in un comportamento ostativo che effettivamente impedisca la circolazione del veicolo mediante l'adozione di misure efficaci, tali che la volontà del proprietario non possa risultare superata.
8.1. Con riguardo poi al caso del conducente di un veicolo coinvolto nell'investimento di una persona la responsabilità del conducente è presunta al 100%, secondo quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2054
c.c.. Per superare tale presunzione, il conducente deve dimostrare, da un lato, di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, adottando tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida tenuta;
dall'altro lato, che la vittima abbia tenuto un condotta non solo colposa, ma anormale e ragionevolmente imprevedibile, sicché non vi era alcuna possibilità di prevedere ed evitare il sinistro (cfr. Cass. n. 21761/2025).
9. Nel solco tracciato dai principi richiamati, mette conto anzitutto osservare che il sinistro alla base della presente causa si è verificato in data 29.01.2014 alle ore 17.50 circa in località AV, lungo la strada
Provinciale 4, e ha visto coinvolti la biciletta condotta dal sig. , il motociclo guidato dal Persona_4
sig. (attore-danneggiato) e una autovettura identificata dalla parte attrice nella VW OL, Parte_2
targata CD290SS, assicurata con e condotta dal convenuto contumace Controparte_3 CP_1
pagina 11 di 32 CP_1
9.1. Le Autorità di Polizia che sono intervenute sul luogo del sinistro, a seguito degli accertamenti e rilievi planimetrici di rito hanno ricostruito la dinamica del sinistro assumendo che si fosse verificata una collisione laterale tra il ciclista e lo scooter guidato dal sig. , ciò in ragione (da quanto si Parte_2
evince dalla documentazione prodotta in atti dalla parte attrice) della circostanza che il velocipede non presentava danni alla parte posteriore (recte: retrotreno) del mezzo, ma “una flessione del parafango anteriore”, e che la forcella anteriore del ciclomotore non risultava danneggiata, posto che il suddetto mezzo presentava invece evidenti rigature su entrambi i lati della carena, solo in parte dovuta al successivo
“scarrocciamento” lungo il manto stradale.
Sul luogo del sinistro veniva sentito nell'immediatezza del fatto il conducente della bicicletta (sig.
, il quale riferiva che il sinistro era avvenuto a seguito dell'impatto laterale causato dal Per_4
conducente del ciclomotore, che verosimilmente non si era accorto della sua presenza;
che non vi era stato il coinvolgimento di altri veicoli nella collisione;
che la prima persona che lo aveva soccorso era un soggetto poi identificato nel sig. CP_1
Quest'ultimo veniva escusso a sommarie informazioni (come emerge dalla relazione del sinistro stradale;
cfr. doc. 9 fasc. attoreo) e dichiarava in sintesi che, mentre era alla guida della propria OL, avanti a sé, lungo la medesima direzione di marcia, vi erano due autovetture che lo precedevano le quali entrambe si erano portate al soprasso di uno scooter e di una bicicletta che viaggiavano in fila indiana mantenendo la destra;
che anche lui aveva compiuto una manovra di soprasso dei due mezzi;
che al termine di siffatta manovra aveva udito un forte rumore da tergo e dallo specchietto retrovisore aveva visto a terra i due veicoli superati in precedenza;
che, pertanto, aveva fermato l'autovettura per prestare soccorso;
che il ragazzo alla guida del ciclomotore si trovava a terra sdraiato sull'asfalto incosciente;
che, infine, sul luogo del sinistro era sopraggiunto altro veicolo alla cui guida vi era un soggetto poi identificato nel sig. Pt_3
.
[...]
9.2. A seguito degli esiti lesivi del sinistro i genitori del minore depositavano querela in data Parte_2
pagina 12 di 32 28.04.2014 prospettando una responsabilità nella causazione del sinistro in capo al sig. quale CP_1
conducente della OL.
Veniva dunque disposta l'apertura di un procedimento penale a carico del predetto conducente nel corso del quale la Procura della Repubblica procedeva ad accertamento tecnico ex art. 360 c.p.p. mediante l'espletamento di una consulenza cinematica finalizzata alla ricostruzione del sinistro (doc. 6 fasc. attoreo).
9.2.1. Per quel che interessa in questa sede, il nominato perito, ing. , sulla base dei dati disponibili e Per_3
degli accertamenti svolti, ha ricostruito le modalità dell'incidente dando conto che (vengono riportati, di seguito, singoli passaggi della consulenza):
- il sig. mentre percorreva la S.P. 4 in sella al ciclomotore Malaguti Phantom Parte_2
targato X5T7DT di proprietà della madre, diretto verso Chioggia con provenienza da AV, giunto in prossimità della progressiva chilometrica 7+1000, dove la strada assumeva andamento perfettamente rettilineo, impattava con la spalla destra contro quella sinistra del sig. Per_4
che si trovava in sella ad una bicicletta e lo precedeva lungo il medesimo senso di marcia
[...]
(pag. 5);
- l'impatto provocava la caduta di entrambi i conducenti dei mezzi;
in particolare il ciclista cadeva a lato del guard-rail finendo nella scarpata erbosa, il ciclomotorista, invece, dopo aver violentemente girato il manubrio a destra in conseguenza del contraccolpo subito sul torace e sul braccio destro, cadeva sull'asfalto unitamente allo scooter occupando “in scarrocciamento traslatorio” gran parte della sede stradale (pag. 5);
- che il solo danno presente sul velocipede consistente nella piegatura verso l'altro del parafango metallico anteriore dovuto a contatto in caduta contro un montante del guard-rail, in uno con il fatto che non erano presenti altri segni sulla bicicletta, dimostrava come l'urto ciclomotorista e ciclista fosse avvenuto con i soli corpi dei due conducenti senza interessare i loro veicoli, verosimilmente tra spalla destra del minore e spalla sinistra del sig. (pag. 13); Parte_2 Per_4
- che il casco del minore presentava segni di contatto con un penumatico sulla Parte_2
pagina 13 di 32 zona frontale e laterale sinistra e forti abrasioni con asportazione del materiale lucido superficiale e parziale rottura della calotta esterna in più punti sul complementare destro (pag. 20);
- che era di estrema evidenza il fatto che il casco fosse stato sottoposto ad una forza di compressione laterale esercitata secondo una componente da sinistra verso destra da parte di un pneumatico di un veicolo con battistrada di larghezza superiore o uguale a 17 cm tale da schiacciarlo sull'asfalto sul lato opposto mentre si trovava già completamente a terra (pag. 21);
- che la suddetta compressione non era avvenuta in conseguenza ad un completo arrotamento del casco (ovvero sormonto da parte del pneumatico), ma attraverso un iniziale schiacciamento/pizzicamento della calotta per metà sfera con successiva spinta in avanti in forte radenza sul piano bituminoso (pag. 21);
- che era certo che né un pneumatico della bicicletta, né tanto meno quello del ciclomotore Malaguti
Phantom della larghezza di appena 12 cm e con profilo in appoggio al suolo curvilineo, potesse aver prodotto la impronta di pneumatico presente sul casco indossato dal , essendo Parte_2
invece accertato un urto con il penumatico di una autovettura prima del suo arresto in quiete finale
(pagine 22 e 23);
- che l'impatto del casco con il pneumatico era avvenuto mentre il capo del ciclomotorista era già disteso completamente a terra, rivolto con il viso verso la direzione di marcia opposta a quella iniziale di avanzamento e disposto quasi perpendicolare con il busto all'asse stradale (pag. 23).
9.3. La descritta dinamica – relativamente alla collisione tra velocipede e motociclo condotto da
[...]
, al successivo “scarrocciamento” sull'asfalto dell'attore e al passaggio di una macchina sopra il Parte_2
casco del predetto – è stata condivisa e confermata dalla CTU cinematica espletata nel corso del presente giudizio che, sostanzialmente, ha recepito integralmente le conclusioni svolte dall'ing. , sia pur Per_3
pervenendo, per quel che si dirà, a conclusioni parzialmente diverse in ordine alla sussistenza di profili di responsabilità ascrivibili in capo al conducente sig. odierno convenuto (cfr. in particolare le CP_1
pagine 25 e 26 della relazione da intendersi qui richiamate).
pagina 14 di 32 9.4. Può pertanto ritenersi dimostrato, in sintesi, che nelle circostanze di tempo e luogo già descritte, vi sia stata una collisione tra (a bordo del motociclo) e il sig. (a bordo di una Parte_2 Per_4
bicicletta) mediante un verosimile contatto laterale tra spalla destra del primo e la spalla sinistra del secondo;
che per effetto dell'urto il ciclista cadeva a lato oltre il guard-rail di delimitazione della strada
(finendo nell'adiacente zona erbosa discendente), mentre il ciclomotorista cadeva assieme al mezzo sull'asfalto con conseguente scarrocciamento sul manto stradale;
che il casco del predetto veniva colpito
(con schiacciamento/pizzicamento della calotta) da parte di un pneumatico di una autovettura in transito secondo la direzione AV-Chioggia (la stessa percorsa dallo scooter e dal velocipede) con ogni probabilità in prossimità del margine sinistro della carreggiata.
Non vi è ragione infatti di dubitare della attendibilità delle valutazioni del CTU, ing. e di quelle del Per_5
consulente del Pubblico Ministero (sul libero apprezzamento da parte del giudice civile delle prove atipiche raccolte in un altro procedimento, sulle quali può formare il proprio convincimento cfr. Cass. n.
9957/2025; e Cass. n. 2947/2023), le quali risultano scevre da vizi di ordine logico-metodologico e poggiano su dati e riscontri oggettivi.
D'altro canto, non ci si può esimere dall'osservare come la suddetta dinamica, limitatamente ai profili trattati, non sia stata in alcun modo contestata dalle parti convenute, ancorché la società
[...]
neghi fermamente che sia addebitabile in capo al sig. una responsabilità nella Controparte_3 CP_1
causazione dell'evento dannoso occorso al sig. . Parte_2
10. Per quanto concerne invece l'individuazione dell'autovettura che ha colpito, causandone la compressione parziale, il casco dell'odierno attore, ritiene questo giudice che, in linea con le considerazioni del CTU, tenuto conto degli esiti dell'istruttoria orale svolta e del corredo documentale acquisito al giudizio, ricorrano nella fattispecie plurimi elementi, gravi precisi e concordanti, che consentono di pervenire alla ragionevole conclusione che l'unica macchina che possa aver provocato tale evento sia quella condotta dal convenuto CP_1
10.1. Va anzitutto osservato che il predetto convenuto, in sede di prova per interrogatorio formale, dopo pagina 15 di 32 aver ribadito quanto da egli già riferito in sede di sommarie informazioni avanti i Carabinieri territorialmente competenti (secondo quanto sopra sintetizzato), affermando in buona sostanza come la caduta del sig. sarebbe avvenuta soltanto dopo che lui aveva effettuato una manovra di sorpasso Parte_2
del ciclomotore e del velocipede, ha dichiarato che nelle circostanze di tempo e luogo del sinistro, lungo il tratto di strada nella direzione percorsa, non vi era alcun veicolo dopo quello da lui condotto e in risposta al capitolo 13 di cui alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., di (così Controparte_2
formulato: “Vero che, nelle circostanze di cui al punto 1) che precede, il sig. dopo avere concluso la manovra di CP_1
sorpasso dei due velocipedi, sentiva un rumore che proveniva da tergo e vedendo, dallo specchietto retrovisore, i conducenti del velocipede e del ciclomotore cadere a terra, fermava la sua vettura a 5 metri dagli infortunati come risulta dalla pag. 18 doc. 4 che si rammostra”), ha confermato le circostanze ivi tenorizzate, salvo precisare di non ricordare esattamente la distanza di arresto della vettura, purtuttavia non negando di essersi fermato a distanza ravvicinata dal ciclomotore.
10.2. In merito a tale ultimo aspetto, relativamente in particolare alla distanza dell'autovettura dal ciclomotorista, il sig. (che è sopraggiunto sul teatro del sinistro poco dopo il fatto mentre Parte_3
era alla guida della propria macchina nel senso di marcia opposto a quello percorso dal motociclo, dal velocipede e dalla vettura OL), in sede di sommarie informazioni nel procedimento penale iscritto a carico del sig. ha dichiarato che la “WA OL” al momento del suo arrivo si trovava “ferma al centro CP_1
della carreggiata, con le quattro frecce di emergenza accese, i fanali di posizione accesi e la portiera lato conducente aperta” e che essa “distava esattamente circa 5 m dal ciclomotore interessato” (cfr. doc. 21 – fasc. attore).
10.3. Premesso che della genuinità di tale dichiarazione questo Tribunale non ha alcun motivo per dubitare, vale osservare che, se può acquisirsi come dato certamente attendibile che la posizione finale statica assunta dalla OL fosse a distanza così ravvicinata dal ciclomotore (5 metri), peraltro al centro della careggiata e con le quattro frecce accese, in alcun modo possono ritenersi congruenti e credibili le dichiarazioni rese dal convenuto ella parte in cui ha affermato “di aver fermato la propria macchina dopo aver compiuto CP_1
la manovra di sorpasso della bicicletta e dello scooter e dopo aver sentito un rumore provenire da tergo e pagina 16 di 32 aver visto dallo specchietto retrovisore i conducenti dei mezzi cadere rovinosamente a terra”.
Come persuasivamente evidenziato dal CTU (pag. 28) e dalla difesa attorea, se questa fosse stata la dinamica dei fatti, considerando lo spazio percorso dalla vettura OL in esito al soprasso e sino alla
(successiva) fase di reazione e frenata conseguente al forte rumore percepito, il conducente vrebbe CP_1
verosimilmente arrestato il proprio veicolo ad una distanza considerevole rispetto alla posizione statica del ciclomotore (comunque non inferiore a 20/30 metri).
Il fatto invece che la vettura OL si trovasse a 5 metri dallo scooter induce a ritenere che in realtà il sig. bbia arrestato il mezzo dopo aver colpito il casco del ciclomotorista che si trovava a terra CP_1 Parte_2
in conseguenza della collisione con la bicicletta condotta dal sig. Per_4
10.4. Tale dinamica appare l'unica ipotesi ricostruttiva seriamente affermabile nel caso di specie e trova una valida conferma alla luce della considerazione che la vettura OL era la sola e unica macchina presente sul luogo del sinistro al momento del fatto secondo quanto emerge dal corredo probatorio in atti.
Mette conto in particolare evidenziare che il sig. , escusso come teste all'udienza del Parte_3
12.11.2021, confermando le dichiarazioni già rese il 15.05.2014 in sede di sommarie informazioni avanti i
Carabinieri, ha affermato che sul luogo del sinistro non vi erano altre macchine oltre la sua e la OL del sig. e ha altresì precisato di non aver incrociato macchine che transitavano lungo l'altro senso di CP_1
marcia, quantomeno nell'immediatezza del tempo del sinistro (“io non ricordo di aver incrociato veicoli prima di essere giunto sul luogo del sinistro”).
A sua volta, il sig. sentito dai Carabinieri in data 30.01.2014 a sommarie informazioni ha riferito Per_4
che nel sinistro verificatosi per effetto della collisione con il ciclomotore del sig. non vi era stato Parte_2
il coinvolgimento di altre autovetture o veicoli di sorta (e che l'unica vettura presente sul luogo era quella del sig. posto che il predetto gli aveva prestato il primo soccorso, aiutandolo ad uscire dalla scarpata CP_1
nella quale era caduto).
Lo stesso convenuto infine, in sede di prova per interpello, ha confermato che non vi era alcuna CP_1
autovettura che lo seguiva lungo il senso di marcia percorso (“Sì confermo che non c'era alcun altro veicolo dopo di
pagina 17 di 32 me”; cfr. risposta al capitolo 7 di cui alla memoria ex art. 183, sesto comma, n.2, c.p.c. di
[...]
. Controparte_5
10.5. Le dichiarazioni convergenti sopra richiamate confortano – per quanto detto – la ragionevole e logica conclusione che “l'investimento del ciclomotorista a terra con parziale arrotamento e schiacciamento del casco indossato dallo stesso, sia avvenuto ad opera della VW OL condotta da proprio in quanto unico autoveicolo accertato CP_1
presente sul luogo del sinistro e proveniente da tergo...” (cfr. pag. 29 CTU), in assenza peraltro del benché minimo elemento che consenta di ritenere suffragata la (diversa) tesi della presenza di altro veicolo rimasto ignoto e non identificato che sia sopraggiunto sul luogo dell'incidente da ritenersi sul piano eziologico responsabile del meccanismo lesivo di schiacciamento del capo del sig. . Parte_2
Ed invero, non vi era alcun veicolo che sopraggiungeva da tergo dopo la OL (se, infatti, per ipotesi ci fosse stato, il suddetto mezzo si sarebbe dovuto necessariamente fermare in prossimità del punto del sinistro, considerato il volume di ingombro della vettura del sig. he si trovava con la portiera aperta CP_1
e ferma al centro della strada larga appena 4,20 metri, ove risulta malagevole l'incrocio fra due veicoli in circolazione secondo opposte direttrici di marcia), mentre quanto agli asseriti due veicoli che a detta del convenuto lo avevano preceduto, non solo la presenza degli stessi non è stata confermata dal teste CP_1
e dal sig. (ed anzi, per vero, negata), ma è in ogni caso da escludersi un loro Pt_3 Per_4
coinvolgimento anche solo eventuale o indiretto nella dinamica dell'incidente alla luce delle stesse affermazioni rese dal convenuto, secondo cui le ridette macchine avrebbero regolarmente superato senza problemi il ciclomotorista e la bicicletta lungo il senso di marcia percorso.
Preme peraltro evidenziare che rispetto alle conclusioni tratte dal CTU, ing. , come si evince dalla Per_5
relazione peritale, alcuna osservazione in merito è stata trasmessa dal CTP di parte convenuta (Per. Ind.
nominato da . Né può trascurarsi di considerare che lo stesso perito del Per_6 Controparte_3
Pubblico Ministero, ing. , ha affermato che: “per pura logica legata alla interpretazione delle testimonianze Per_3
acquisite dai verbalizzanti si ritiene plausibile un coinvolgimento della VW OL con l'incidente ovvero perché risulta difficile pensare che un altro ignoto veicolo possa aver superato quest'ultima dopo l'evento senza invero fermarsi, lungo una strada larga
pagina 18 di 32 appena 4.20 metri dove risulta addirittura malagevole l'incrocio tra due veicoli in circolazione secondo opposte direttrici di marcia” (pag. 43); e che “ è poco credibile che lo potesse aver visto l'incidente evolversi completamente alle sue spalle, CP_1
semplicemente osservando lo specchietto retrovisore destro del suo veicolo, tra l'altro in percorrenza di una strada così stretta e buia in rientro da un sorpasso” (pag. 34).
11. Un tanto esposto, si osserva che priva di pregio è la prospettiva difensiva avvallata dalla convenuta a mente della quale andrebbe esclusa la riconducibilità della compressione Controparte_3
parziale della calotta del casco del sig. all'autovettura OL del sig. in ragione del fatto che, Parte_2 CP_1
in sede di accertamenti tecnici ex art 360 c.p.p. nel procedimento penale, non è stata riscontrata una compatibilità tra la traccia di pneumatico impressa sul casco e il disegno del battistrada delle ruote della ridetta vettura poste in sequestro giudiziario. Ed infatti, la disamina dei pneumatici invernali dell'autovettura effettuata dal consulente del Pubblico Ministero non risulta dirimente, sol che si consideri:
- che emerge dagli atti d'indagine che i pneumatici invernali che il consulente del Pubblico Ministero ha potuto esaminare erano stati posti sotto sequestro dai Carabinieri solo in data 28 dicembre 2015 ovverosia a distanza temporale di quasi due anni dopo il verificarsi del sinistro (risalente al 29
Gennaio 2014);
- che non vi è dunque alcuna certezza – attesa l'assenza di elementi oggettivi di riscontro diversi dalle mere dichiarazioni del sig. – che i pneumatici oggetto del sequestro avvenuto da parte dei CP_1
Carabinieri e poi esaminati dall'ing. fossero quelli montati sull'autovettura del sig. il Per_3 CP_1
giorno del sinistro, a fortiori se si consideri, come rilevato dalla difesa di che Controparte_2
nessuno aveva fotografato i pneumatici presenti sull'autovettura del convenuto sig. e che CP_1
non ne erano stati annotati la marca e neppure il modello (cfr. pag. 22 perizia ing. ); Per_3
- che, in ogni caso, anche assumendo come veritiero che i pneumatici oggetto di sequestro fossero i medesimi della data del sinistro, dal momento che il sig. a dichiarato che tali gomme erano CP_1
state smontate e rimontate per ben due volte a seguito delle due stagioni invernali successive all'incidente, non vi è alcuna certezza in ordine a quale fosse il posizionamento dei pneumatici alla pagina 19 di 32 data del sinistro, volta che “il gommista potrebbe anche aver intercambiato i pneumatici anteriori con quelli posteriori la stagione invernale successiva per compensare il maggior consumo del battistrada delle ruote anteriori ed aumentare così la durata del treno di gomme”, sicché “… il sequestro dei pneumatici della VW OL (…) poco dice sulla pertinenza o meno con l'evento per cui qualsiasi possibile riscontro di geometria, impronta del battistrada, mescola ecc. risulta … assai opinabile” (pag. 22 perizia ing. ); Per_3
- che una prova del fatto che i pneumatici montati sulla vettura sequestrata fossero i medesimi che la vettura del sig. aveva in dotazione il 29.12.2014 non può essere desunta dalle dichiarazioni CP_1
testimoniali rese dalla madre del convenuto le quali non risultano affatto dirimenti alla luce di quanto evidenziato al punto che precede;
- che, infine, l'incertezza della compatibilità tra i segni sul casco del ciclomotorista e i pneumatici della OL non rappresentano comunque una circostanza in grado di inficiare le considerazioni svolte circa il fatto che l'unica macchina presente sul luogo del sinistro nell'immediatezza del sinistro fosse quella del sig. CP_1
12. Per il complesso di ragioni che precedono, deve dunque concludersi che, sulla base degli elementi probatori complessivamente acquisiti, ed in assenza di puntuale allegazione e dimostrazione di un fatto diverso dotato di analoga compatibilità sul piano eziologico, la causa più probabile dell'evento dannoso (in termini di schiacciamento e compressione del casco del sig. ) sia da ascriversi all'autovettura OL Parte_2
condotta dal sig. a nulla rileva peraltro che il procedimento penale a carico di quest'ultimo sia stato CP_1
archiviato in sede penale, posto che il giudice civile dispone di piena autonomia nella valutazione dei fatti di causa, potendo giungere a conclusioni differenti rispetto a quelle adottate in sede penale. La natura autonoma del giudizio civile comporta conseguenze anche con riferimento all'individuazione delle regole processuali applicabili in tema di nesso causale e di prove, in ragione della diversa funzione della responsabilità civile e della responsabilità penale e dei diversi valori in gioco nei due sistemi di responsabilità. In campo civile, che mette al centro il danneggiato e le sue posizioni soggettive giuridicamente protette, non trova applicazione lo standard dell' “al di là di ogni ragionevole dubbio”, bensì
pagina 20 di 32 quello della “probabilità prevalente” e del “più probabile che non”, secondo cui il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili – senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori – poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente;
cfr. Cass. n. 10978/2023 e anche Cass. n. 25885/2022).
13. Un tanto presupposto, non senza aver ribadito che in materia di danni da circolazione di veicoli la responsabilità colposa del conducente di un veicolo coinvolto nell'investimento di un motociclista (come di un ciclista, di un pedone) viene presunta in forza della previsione normativa di cui all'art. 2054, primo comma, c.c., mette conto di rilevare che nessuna prova liberatoria è stata offerta dalla parte convenuta costituitasi in giudizio, che non ha dimostrato che il sig. ha fatto tutto il possibile per evitare il CP_1
danno, ovvero che per le modalità del fatto non vi era alcuna reale possibilità di evitare, da parte sua,
l'incidente, ovvero ancora che la collisione si sia verificata per cause esterne a lui non imputabili.
13.1. Avuto in particolare riguardo alle argomentazioni articolate da nella Controparte_3
prospettiva di escludere una responsabilità in capo al conducente vale in primo luogo evidenziare CP_1
che la tesi secondo cui il responsabile dell'evento possa essere stato un veicolo rimasto sconosciuto si infrange sul percorso logico-argomentativo sopra esposto, che porta a ritenere che l'investimento sia addebitabile all'autovettura condotta dall'odierno convenuto-contumace.
13.2. In secondo luogo, non colgono nel segno i rilievi difensivi (a) circa l'impossibilità di ricostruire la distanza a cui si sarebbe trovata l'autovettura OL rispetto al velocipede ed al ciclomotorista al Parte_2
momento della collisione tra gli stessi (di guisa che non vi sarebbero elementi per accertare se vi siano state manovre imprudenti, in violazione di regole cautelari, da parte del sig. , così come non persuade (b) CP_1
la ricostruzione secondo cui, anche ammettendo che la WA OL si trovasse a distanza ravvicinata dai due veicoli antistanti, non vi era per il sig. alcuna possibilità di avvistare il velocipede e di CP_1
pagina 21 di 32 percepire che il ciclomotore si trovasse (già) in fase di sorpasso dello stesso, né di evitare l'impatto con il corpo del che sarebbe caduto a terra contestualmente al passaggio della OL, senza margini per Parte_2
poter porre in essere manovre emergenziali.
13.2.1. In ordine al primo profilo, a tacere del fatto – di per sé rilevante – che una volta ritenuto dimostrato il rapporto di causalità materiale tra la circolazione dell'autovettura del convenuto l'evento dannoso CP_1
hic et nunc verificatosi (l'investimento del mentre si trovava a terra), e ritenuta pertanto Parte_2
configurata la presunzione di responsabilità ex art. 2054 c.c., il rischio di cause e/o circostanze rimaste ignote o non provate sono a carico del conducente/proprietario (e, quindi, della sua compagnia assicurativa) che deve offrire dimostrazione di elementi impeditivi la responsabilità, occorre osservare come il complesso di elementi probatori acquisiti in giudizio consenta di affermare che l'autovettura OL condotta dal sig. i trovasse a distanza del tutto ravvicinata ai mezzi che lo precedevano (bicicletta e CP_1
scooter).
Tale ipotesi, in particolare, è stata ritenuta la più probabile dal consulente del Pubblico Ministero, ing.
, con considerazioni che, ancorché implicitamente, sono state di fatto condivise dal CTU, ing. Per_3
(ciò lo si desume alla luce degli addebiti che secondo quest'ultimo sono ascrivibili al sig. Per_5 CP_1
cfr. pag. 29 dell'elaborato peritale).
Nella relazione del perito nominato dalla Procura della Repubblica di Venezia si legge in particolare che:
- “la VW OL avrebbe potuto arrotare il casco con tutta la superficie di battistrada solo con il pneumatico della ruota anteriore destra, mentre lo stesso si trovava già in forte sterzata a destra…”
(pag. 25);
- “un tipo di urto come quello verificatosi sul casco del sig. non è possibile con la ruota Parte_2
posteriore destra;
tale urto può risultare possibile solo quando il pneumatico anteriore destro esce fortemente dalla sagoma laterale del veicolo senza un preventivo contatto del casco con il fianchetto in plastica nera del paraurti anteriore” (pag. 25) (di qui l'irrilevanza della questione relativa alla presenza o meno di segni di danno sulla carrozzeria della vettura);
pagina 22 di 32 - “se è stata la stessa VW OL a centrare il casco ciò è accaduto, evidentemente, solamente in fase di forte sterzata a destra dopo un iniziale spostamento a sinistra e ad una velocità estremamente ridotta e pari a non più di 40-45 km/h” (pag. 33);
- “è fondato parere dello scrivente che [il sig. si trovava vicino al punto d'urto a poche decine CP_1
di metri di distanza per vedere esattamente come si è evoluto l'impatto e dove sono caduti i due suoi protagonisti” (pag. 34);
- “è più probabile che l'urto tra ciclomotore e ciclista fosse avvenuto davanti al sig. e nel CP_1
mentre egli si accingeva ad effettuare il sorpasso…” (pag. 34);
- “se fosse stata la VW OL ad urtare il ciclomotorista la stessa avrebbe dovuto inizialmente già trovarsi a circolare alla estrema sinistra della carreggiata visto che in alternativa non vi sarebbe stato spazio sufficiente per eseguire una energica sterzata a destra da parte del conducente. Questa circostanza sarebbe incompatibile con una manovra evasiva di spostamento a sinistra dello CP_1
nel vedere già disteso in centro strada il corpo del ciclomotorista per tentare di evitarlo” (pag. 40).
Può dunque ritenersi verosimile (in forza del criterio della probabilità prevalente) – e non essendovi ragioni per discostarsi dalle valutazioni sopra richiamate – che l'autovettura condotta dal sig. osse alquanto CP_1
vicina ai conducenti dei due veicoli venuti a collisione (scooter e biciletta), appena a tergo o comunque in prossimità della loro posizione e già in fase di sorpasso lungo il margine sinistro della careggiata, tenuto conto che la compressione della calotta del casco, come in concreto verificatasi, “non avrebbe potuto essere causata da una autovettura in transito in posizione regolare alla stretta destra secondo la direzione AV-Chioggia, avuto riguardo alla presenza della traccia gommosa sulla (sola) calotta esterna del casco ed alla anomala posizione di quiete assunta dal corpo” (cfr. consulenza ing. , pag. 40). Per_3
13.2.2. Un tanto considerato, e passando all'esame delle argomentazioni difensive della convenuta sintetizzate al punto b) sopra richiamato, è dirimente osservare che questo giudice concorda con le valutazioni del CTU, ing. , nella parte in cui ha individuato profili di colpa del conducente Per_5 CP_1
per aver effettuato la manovra di sorpasso del ciclomotore con imprudenza.
pagina 23 di 32 Se infatti l'ipotesi fattuale più probabile (che riceve il grado maggiore di conferma relativa sulla scorta degli elementi di fatto confluiti nel processo) è quella per cui la OL si trovava in fase di sorpasso e comunque al margine sinistro della carreggiata allorquando si è verificato il contatto laterale tra il conducente del ciclomotore ( ) e il sig. va ravvisata una responsabilità nella condotta di guida Parte_2 Per_4
del in ragione del fatto che la manovra è stata effettuata in violazione delle prescrizioni che CP_1
impongono sempre l'osservanza di una adeguata distanza laterale e l'assenza di condizioni di pericolo per gli utenti della strada.
13.3. Si premette che l'art. 148 C.d.S., comma 3 prevede che: “il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo avere fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi alla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale, e riportandosi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio”.
Sul punto, secondo i consolidati principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, il conducente di un qualsiasi veicolo, nel sorpassare velocipedi e motocicli, aventi di per sé un equilibrio particolarmente instabile, deve lasciare una distanza laterale di sicurezza, che tenga conto delle oscillazioni e deviazioni che le accidentalità della strada o altre cause possano rendere più o meno ampie nel veicolo sorpassato anche in sede penale (cfr. Cass. n. 31009/2018; Cass. n. 23079/2017; Cass. n. 15211/1990).
A tale proposito è stato anche chiarito che lo “spazio libero sufficiente” previsto dall'art. 148 C.d.S. in tema di soprasso deve essere inteso non soltanto nel senso della distanza che separa il conducente da eventuali ostacoli, che si trovino o sopraggiungano nell'opposta corsia di marcia, ma anche alla distanza laterale dalla sinistra del veicolo da sorpassare, che deve essere sempre adeguata.
Pertanto, ogniqualvolta detto spazio manchi o sia insufficiente per qualsiasi motivo, il conducente del mezzo, che si accinge al sorpasso, deve desistere dalla manovra finché non sia possibile effettuare la stessa senza pericolo. Il sorpasso, difatti, postula condizioni di assoluta sicurezza: sicché il conducente non può esimersi dall'obbligo di rinunciarvi quando, per la mancanza di un congruo spazio libero, in una valutazione di comune prudenza, possa apparire che la relativa manovra sia malagevole e pericolosa (cfr. le pronunce pagina 24 di 32 sopra richiamate).
13.4. Orbene, con riferimento al caso di specie, l'analisi dello stato dei luoghi può consentire di determinare con buona approssimazione la distanza intercorrente tra i mezzi.
Tenuto conto della larghezza della carreggiata stradale (pari a 4,20 metri, che consente a mala pena il passaggio di due autovetture con direttrici contrarie di marcia;
cfr. perizia ing. ), considerata la Per_3
larghezza media di un'autovettura come la OL in questione (pari a circa 2 metri con gli specchietti aperti), ritenuto come detto che l'auto si trovasse in prossimità del margine sinistro della strada in fase almeno iniziale di sorpasso ed in stretta prossimità dei mezzi che la precedevano (verosimilmente con un minimo di margine di spazio dalla linea di corsia esterna rappresentante il bordo della carreggiata), valutato l'ingombro dello scooter – per come visibile nelle foto in atti – in circa 70 cm di larghezza e lo spazio alla destra del predetto ciclomotore occupato dal corpo del ciclista (posto che, per quanto detto, il contatto tra il sig. e il sig. si è verificato lateralmente e di striscio tra i due corpi, “spalla contro Per_4 Parte_2
spalla” senza contatto diretto tra i due mezzi, circostanza che denota come il ciclomotorista, a seconda che si ritenga che abbia o meno notato avanti a sé sulla strada la presenza del ciclista, o fosse in fase di sorpasso del velocipede – come opinato dal CTU – o quantomeno stesse viaggiando non al margine destro della strada, essendo stato comunque escluso dall'ing. che il predetto abbia posto in essere manovre di Per_3
deviazione a sinistra, verso il centro della carreggiata, prima dell'urto, attesa l'assenza “di riscontro di una componente di velocità post-urto del suo mezzo verso il centro strada”) per una larghezza determinabile in
60/70 cm, è presumibile ritenere che al momento della manovra di sorpasso residuassero non più di 80 cm circa di spazio libero fra scooter e autoveicolo.
Ciò porta a concludere per la sussistenza di un'inadeguata distanza minima laterale tra i mezzi, che induce a ritenere avventata la manovra del convenuto che non si è conformato alle prescrizioni contenute nel CP_1
citato art. 148 C.d.S., ciò a fortiori se si considerino anche le circostanze di tempo e luogo dell'occorso sinistro, posto che esso si è verificato in data 29 gennaio alle ore 17.50, pertanto durante la stagione invernale, quando era totalmente buio (cfr. quanto dichiarato dal teste : “era una strada molto stretta e Pt_3
pagina 25 di 32 buia… non c'era nebbia, forse un po' di foschia…c'era buio pesto…”), e lungo un tratto di strada dove era completamente assente l'illuminazione pubblica (circostanza pacifica in atti), sicché non vi erano le condizioni di marcia e quelle ambientali che consentivano al conducente di procedere alla manovra senza alcuna forma di pericolo.
A questa stregua il conducente, secondo una valutazione di comune prudenza, avrebbe dovuto desistere dall'effettuare il sorpasso che appariva non immune da pericoli e attendere di compiere la manovra in un tratto stradale dove operare in assoluta sicurezza.
13.4.1. Marginale è il profilo relativo sia al fatto che il sig. abbia o meno percepito la presenza del CP_1
ciclista all'atto del sorpasso, sia alla concreta possibilità (o meno) che vi era per il conducente di prevedere la collisione del ciclomotore contro il ciclista, posto che quel che rileva è l'assenza di una distanza minima congrua rispetto al ciclomotore (il quale è pacifico che sia stato avvistato dal sig. attese le CP_1
dichiarazioni rese dallo stesso in sede di sommarie informazioni alle forze dell'ordine nonché di interrogatorio formale nel presente giudizio e tenuto conto, altresì, che è incontestato che lo scooter avesse i dispositivi di illuminazione funzionanti).
Peraltro, richiamando quanto evidenziato al punto 13.2.1, primo capoverso (circa il rischio di circostanze ignote) – ed a dispetto di quanto opinato sul punto dalla difesa di – è rimasto Controparte_3
del tutto incerto se il conducente abbia o meno effettivamente percepito la presenza del ciclista CP_1
lungo la carreggiata, considerato che:
- il predetto ha reso dichiarazioni contraddittorie, avendo riferito ai Carabinieri di AV, in sede di sommarie informazioni, “di non aver notato la bicicletta probabilmente per l'assenza del fanale posteriore azionato” e al contempo avendo dichiarato (sempre alle suddette forze dell'ordine, nonché in sede di interrogatorio formale) che nelle circostanze di tempo e luogo dell'occorso incidente, avanti sé, lungo la medesima direzione di marcia, “vi erano due autovetture che lo precedevano le quali entrambe si erano portate al soprasso di uno scooter e di una bicicletta che viaggiavano in fila indiana mantenendo la destra...”, lasciando così intendere di aver visto tanto lo pagina 26 di 32 scooter quanto il velocipede;
- lo stesso perito nominato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, se per un verso ha ipotizzato che la sagoma del velocipede fosse coperta dal ciclomotore e che pertanto il convenuto non potesse vedere all'inizio della fase di sorpasso il sig. per altro verso, non Per_4
ha mancato di osservare che “… se il ciclista fosse stato superato da altre due autovettura prima dell'arrivo del sig. come da questi testimoniato… in qualche modo la sua sagoma sarebbe CP_1
stata investita di lato dal fascio luminoso dei loto proiettori ottici e risultare parzialmente visibile in lontananza con maggiore anticipo” (pag. 32 perizia).
In questa direzione, ai fini della configurabilità di una colpa del convenuto non è rilevante la causa CP_1
della perdita di controllo del ciclomotore (e che essa sia avvenuta in forza di circostanze anomale rappresentate dall'impatto con il velocipede), così come il fatto che non vi sia stato contatto tra autovettura e scooter dovendo attribuirsi rilievo decisivo alla presenza dell'auto in un luogo e in un tempo non consentito, poiché il sig. ha intrapreso una manovra di soprasso malgrado gli elementi contrari CP_1
(sopra descritti) che sconsigliavano, nel rispetto della prudenza attesa, tale azione di per sé pericolosa e complessa.
Difatti, come correttamente osservato dal CTU, ipotizzando con giudizio controfattuale l'adozione da parte del conducente di una condotta (alternativa) corretta (la rinuncia alla manovra di soprasso con mantenimento di una adeguata distanza di sicurezza dal ciclomotore lungo lo stesso senso di marcia),
l'evento dannoso in termini di investimento del capo del sig. non si sarebbe verificata, donde la Parte_2
conclusione che la violazione della regola cautelare da parte del ha avuto rilevanza causale nella CP_1
eziologica dell'evento dannoso subito dall'attore.
14. Per il complesso di ragioni che precedono, nel caso di specie, non può dunque ritenersi offerta dalla parte convenuta alcuna prova adeguata idonea a superare la presunzione di responsabilità dettata dall'art. 2054, primo comma, c.c.
Va conseguentemente affermata la responsabilità del convenuto-conducente nella causazione del CP_1
pagina 27 di 32 sinistro occorso all'attore.
15. Per quanto concerne invece la condotta posta in essere da , in merito al concorso di Parte_2
colpa lamentato dalla parte convenuta, non ci si può esimere dal rammentare (cfr. Cass. n. 842/2020) che la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta di colui che è stato investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1,
c.c.
In materia di responsabilità da sinistri stradali, in caso di investimento di una pedone (come di un ciclista o motociclista), la lettura combinata dell'art. 2054 c.c. e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del caso concreto (Cass. n. 2433/2024), mediante apprezzamento dell'effettiva incidenza sull'evento dannoso della trasgressione di regole cautelari – generiche o specifiche – da parte di tutti i soggetti coinvolti” (Cass. n.
4208/2017; Cass. n. 34625/2023).
In altri termini, affinché possa dirsi che un contegno “colposo” abbia effettivamente concorso alla
“causazione” di tale tipologia di pregiudizio, occorre, pur sempre, accertare che la colpa ascrivibile alla vittima del sinistro non si sostanzi nella mera violazione di una regola cautelare alla cui osservanza il medesimo risultava tenuto, ma che tale violazione abbia effettivamente inciso nell'eziologia del sinistro.
Evenienza da ritenersi integrata nel caso di specie alla stregua delle valutazioni svolte dal consulente del
Pubblico Ministero (e recepite di fatto dal CTU, ing. ) e delle considerazioni di seguito richiamate. Per_7
15.1. V'è da osservare che il perito ing. ha dedotto che il ciclomotore si avvicinava al velocipede ad Per_3
una ridotta velocità relativa di 23 km/h (data dalla differenza fra velocità effettiva dello scooter pari a circa
41-42 km/h e quella del ciclista prossima ai 15 km/h) e che quindi, considerato il fascio del gruppo ottico anteriore del motorino che poteva invero illuminare la strada avanti a sé per una profondità di almeno 20-
pagina 28 di 32 25 metri, il velocipede era visibile al sig. circa quattro secondi prima dell'urto con lo stesso (pag. Parte_2
32).
Trattasi di un margine temporale sufficientemente congruo (considerati i normali tempi di percezione/reazione pari a 1 secondo circa;
cfr. sempre la perizia cit., pag. 37) per porre in essere una manovra di deviazione verso il centro della carreggiata che avrebbe, con ragionevole certezza, impedito l'impatto e la conseguente caduta “a terra con scarrocciamento”.
In questi termini, emerge una corresponsabilità del ciclomotorista ai sensi dell'art. 141 C.d.S. che impone che il conducente deve sempre “ conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”. E ciò quantunque la bici non avesse il faro posteriore accesso, atteso quanto poc'anzi esposto circa la possibilità di avvistare per tempo il ciclista (ed essendo incontestato – giova ribadirlo – che i fari dello scooter erano correttamente in uso).
15.2. La condotta colposa del si inserisce nella sequenza causale che ha portato alla verificazione Parte_2
dell'evento di danno occorso costituendo una concausa (umana) di esso, non potendo la causa prossima
(transito della OL) considerarsi fattore causale che è stato da solo sufficiente a determinarlo.
16. Una volta accertato il concorso degli apporti causali tra le condotte del danneggiante e della vittima primaria nell'eziologia dell'evento dannoso, va osservato che ai fini della determinazione della riduzione del risarcimento del danno secondo quanto previsto dall'art. 1227, comma 1, c.c. occorre fare riferimento sia alla gravità della colpa che all'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
in particolare, la valutazione dell'elemento della gravità della colpa deve essere rapportato alla misura della diligenza violata e solo se non sia possibile provare le diverse entità degli apporti causali tra danneggiante e danneggiato nella realizzazione dell'evento dannoso, il giudice può avvalersi del principio generale di cui all'art. 2055 c.c., ultimo comma, ossia della presunzione di pari concorso di colpa.
16.1. Nel caso in esame, alla luce delle motivazioni che precedono, tenuto conto delle regole cautelari violate, deve ritenersi sussistere una responsabilità concorrente ascrivibile alla condotta del ciclomotorista pagina 29 di 32 nella misura del 50%, con correlativa diminuzione della responsabilità del danneggiante ai sensi Parte_2
dell'art. 1227, comma 1, c.c. secondo il paradigma della causalità del diritto civile, la quale conferisce rilevanza alla concausa umana colposa.
Tale percentuale dovrà essere portata a decremento dei danni, patrimoniali e non, che devono essere riconosciuti all'attore a titolo risarcitorio.
17. Nessuna responsabilità può invece addebitarsi a atteso che il sinistro si è verificato Controparte_2
in conseguenza della condotta del convenuto proprietario e conducente della VW OL targata CP_1
CD290SS, non potendosi viceversa ritenere che responsabile dell'evento possa essere stato un veicolo rimasto ignoto.
Ne consegue che la domanda giudiziale articolata dall'attore (in via alternativa) nei confronti della citata compagnia assicurativa è infondata e va quindi respinta.
18. Per quanto concerne il profilo della determinazione e liquidazione del danno risarcibile va osservato che la causa non può ritenersi completamente matura per la decisione, dovendo essere rimessa sul ruolo del giudice.
A tal riguardo, occorre evidenziare che parte attrice con la comparsa conclusionale ha per la prima volta allegato e dedotto in giudizio (quale circostanza sopravvenuta) che il sig. è stato Parte_2
riconosciuto invalido civile al 100% e che allo stesso è stata riconosciuta da parte dell' una indennità CP_6
di accompagnamento.
con la memoria di replica, ha invocato l'operatività del principio della compensatio lucri Controparte_2
cum damno, eccependo il divieto di cumulo della predetta indennità con il risarcimento del danno corrispondente alle spese di assistenza spettante all'attore.
Premesso che la compensatio lucri cum damno costituisce una eccezione in senso lato rilevabile sempre d'ufficio dal giudice nel caso in cui sia acquisito in giudizio il fatto posto a suo fondamento, mette conto osservare che nel recente passato la Corte di Cassazione ha chiarito che dall'ammontare del danno consistente nelle spese (future) da sostenere per l'assistenza personale, deve sottrarsi il valore capitalizzato pagina 30 di 32 della indennità di accompagnamento che la vittima abbia comunque ottenuto dall'ente pubblico, in conseguenza di quel fatto, essendo tale indennità rivolta a fronteggiare ed a compensare direttamente il medesimo pregiudizio patrimoniale causato dall'illecito, consistente nella necessità di dover retribuire un collaboratore o assistente per le esigenze della vita quotidiana (cfr. Cass., Sez. Un., n. 12567/2018 e Cass. n.
31684/2024).
Nel caso di specie, pertanto, considerato che alla luce delle risultanze della CTU medico-legale emerge come le condizioni di salute di rendano necessaria una assistenza quotidiana e Parte_2
continuativa nel compimento degli atti della vita quotidiana e che, quindi, a favore dell'attore debba essere riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale corrispondente, tra le varie voci reclamate, anche a quelle di assistenza, dall'ammontare di tale posta risarcitoria vanno necessariamente detratte le somme spettanti al danneggiato a titolo di indennità di accompagnamento.
Dal che ne discende che la causa va rimessa in istruttoria ai fini dell'acquisizione della documentazione relativa alla indennità di accompagnamento percepita dal sig. . Parte_2
19. Va dunque pronunciata una sentenza non definitiva in ordine al profilo dell'accertamento della corresponsabilità del convenuto e dell'attore nella causazione dell'evento CP_1 Parte_2
dannoso oggetto di causa, mentre va riservata alla successiva decisione definitiva la quantificazione delle poste di danno concretamente risarcibili.
20. Va inoltre pronunciata una decisone definitiva in relazione al rapporto processuale tra la parte attrice e posto e considerato che la domanda giudiziale promossa nei confronti della impresa Controparte_2
di assicurazione si appalesa del tutto infondata per le motivazioni già esposte.
20.1. In ragione della sua soccombenza, l'attore va condannato alla rifusione delle spese processuali in favore di che vanno liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali Controparte_2
vigenti, avuto riguardo allo scaglione previsto per le controversie di valore compreso tra euro 2.000.001 e
4.000.000, facendo applicazione di valori medi per tutte le fasi, tenuto conto del numero e complessità delle questioni affrontate e del pregio dell'attività difensiva concretamente svolta.
pagina 31 di 32 20.2. Nulla deve essere definitivamente posto a carico di a titolo di spese di C.T.U. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, nella causa n. 12735/2019 R.G. promossa da , quale Parte_1
amministratore di sostegno del figlio , contro Parte_2 Controparte_2
quale Impresa Designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, CP_3 CP_3
e
[...] CP_1
1) non definitivamente pronunciando nel rapporto processuale tra l'attore, il convenuto-contumace e la compagnia assicurativa così provvede: CP_1 Controparte_3
-accerta la corresponsabilità di e di nella causazione del sinistro Parte_2 CP_1
stradale occorso al primo, nella misura del 50% ciascuno;
-dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
2) definitivamente pronunciando nel rapporto processuale tra l'attore e così Controparte_2
provvede:
-rigetta la domanda formulata dall'attore;
-condanna l'attore alla rifusione, in favore di delle spese processuali che si Controparte_2
liquidano in euro 49.336,00 per compensi professionali, nulla per esborsi, oltre al rimborso spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa, se dovute, come per legge;
-dichiara che nulla deve essere definitivamente posto a carico di a titolo di Controparte_2
spese di C.T.U., con conseguente obbligo per le altre parti di restituire le spese a tal fine già eventualmente anticipate da secondo la ripartizione che verrà stabilita nella Controparte_2
sentenza definitiva.
Venezia, così deciso in data 15.11.2025.
Il Giudice dott. Matteo Del Vesco
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