Art. 10
Salvo disposizioni speciali, e' considerato emigrante, agli effetti delle leggi e dei regolamenti sull'emigrazione, ogni cittadino che espatri esclusivamente a scopo di lavoro manuale o per esercitare il piccolo traffico, o vada a raggiungere il coniuge, ascendenti, discendenti, fratelli, zii, nipoti e gli affini negli stessi gradi, gia' emigrati a scopo di lavoro, o ritorni in paese estero ove gia' precedentemente sia emigrato nelle condizioni previste dal precedente articolo.