CASS
Sentenza 5 maggio 2023
Sentenza 5 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2023, n. 19114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19114 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da IZ OL nato a [...] il [...] IN DI nato a [...] il [...] Avverso la sentenza resa il 30 Aprile 2021 dalla Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
SENTITE le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Sentite le conclusioni degli avv. Vito Perricone per IZ CO e RA Di RE in sostituzione dell'avv. Giuseppe Pinella per NC, che insistono nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, parzialmente riformando la sentenza resa il 20 dicembre 2019 dal Tribunale di Marsala, ha confermato la responsabilità dei due ricorrenti in ordine al delitto di estorsione aggravata e, avendo dichiarato prescritto il reato di danneggiamento loro contestato, ha rideterminato la pena inflitta. Si addebita ai due imputati di avere, in concorso tra loro, con minacce e violenza costretto OR CO, direttore di una sala da gioco di cui erano clienti occasionali, a consegnare l'incasso della serata, pari ad euro 1500 euro. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19114 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 17/02/2023 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso il difensore di fiducia di IZ OL deducendo: 2.1Vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità poiché la corte ha condiviso le argomentazioni del tribunale non superando le contraddizioni intrinseche contenute nella motivazione ed omettendo ogni argomentazione in ordine alle censure difensive. In particolare il ricorrente osserva che le dichiarazioni rese dalla persona offesa OR CO sono inattendibili perché prive dei requisiti di logicità, precisione e coerenza e avrebbero dovuto portare il collegio giudicante ad una diversa decisione. Nel tentativo di superare il contrasto tra il racconto del denunziante e le immagini ricavate dalle registrazioni delle telecamere a circuito chiuso acquisite al fascicolo del dibattimento la corte ha sostenuto che queste ultime offrono riscontro alle accuse, mentre dette immagini sono prive di audio e pertanto ogni considerazione sul contenuto delle conversazioni è impossibile. 3.11 difensore di fiducia di IN DI deduce: 3.1 Violazione dell'art. 629 cod.pen. e vizio di motivazione poiché la ricostruzione dei fatti condivisa dalla corte si fonda sulla deposizione della persona offesa, OR CO, e non tiene conto che le dichiarazioni del teste sono state smentite da quelle dell'addetto alla sicurezza, la guardia giurata, Incarnazione Leonardo, in ordine alle modalità di accesso alla sala da gioco da parte dei prevenuti, sia in merito alle affettuosità palesate nei confronti della persona offesa in occasione del loro ingresso nella sala, sia in ordine all'atteggiamento del NC, che si tratteneva a parlare lontano dal coimputato IZ e dalla persona offesa, che discutevano. Dalle immagini registrate, peraltro, emerge che la somma di denaro inizialmente offerta al IZ dal CO veniva da questi rifiutata e ciò smentisce l'affermazione del teste che l'imputato avrebbe chiesto l'incasso e conferma che questi pretendeva una cifra precisa nel suo ammontare. Inoltre gli imputati si sono intrattenuti almeno altri 10 minuti attendendo l'arrivo delle Forze dell'ordine, a riprova del fatto che ritenevano di essere nel giusto. La sentenza ha poi escluso che la somma richiesta dal IZ integrasse la riscossione di una vincita pregressa, tacciando di inattendibilità tutti i testi, ad eccezione della persona offesa. Il teste NG ES, socio della sala, ha riferito di una discussione concitata che riguardava vincite del IZ che pretendeva i suoi soldi. CO viene ritenuto credibile anche quando viene smentito dal personale della Polizia di Stato e dai militari dell'Arma dei Carabinieri, tutti intervenuti nell'immediatezza dei fatti. Il CO infatti aveva rassicurato il personale delle Forze dell'ordine affermando che il diverbio con i due imputati era scaturito da una questione semplice già risolta e ha confermato tale versione, anche quando gli agenti, per evitare che la persona offesa potesse sentirsi condizionata, avevano fatto allontanare i due imputati. Osserva il ricorrente che alla stregua di questi elementi la valutazione di attendibilità della persona offesa, decisiva ai fini dell'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione, è illogica poiché la sentenza ha cercato di sminuire la divergenza tra quanto 2 asserito dalla persona offesa e le dichiarazioni rese dal personale intervenuto in loco, sottraendosi al dovere di motivare, sul rilievo che si tratta di un contrasto non strettamente attinente all'effettivo svolgimento dei fatti, ma riferito a condotte successive. Con la sentenza veniva di contro disposta la trasmissione alla Procura le dichiarazioni del teste NG ES che, come gli appartenenti alle Forze dell'ordine, ha negato che il CO gli abbia riferito di avere consegnato denaro al IZ. In conclusione la motivazione si presenta non coerente con le emergenze raccolte, illogica e irrazionale nella misura in cui, ignorandone le contraddizioni, ha valorizzato l'unica deposizione distonica rispetto all'intero compendio probatorio. 3.2 violazione di legge in relazione alla ritenuta aggravante del numero delle persone riunite poiché nel caso in esame il coimputato NC si era limitato ad accompagnare l'amico e si era poi intrattenuto in disparte a dialogare con la guardia giurata, ad una distanza di circa 15 metri dal luogo in cui IZ discuteva con il CO. 3.3 Violazione dell'articolo 393 cod.pen. e vizio di motivazione poiché la Corte ha escluso la riqualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato, limitandosi a rinviare alle pagine 23 e 24 della motivazione della sentenza di primo grado, e non ha considerato che il tribunale aveva erroneamente ritenuto che il credito derivante dal gioco non sarebbe comunque idoneo a qualificare diversamente i fatti e a ricondurli nell'alveo dell'articolo 393 cod.pen., trattandosi di una obbligazione naturale non suscettibile di tutela. A sostegno di tale assunto la sentenza ha richiamato una sentenza della Suprema Corte relativa al gioco d'azzardo non autorizzato, che non può certamente trovare applicazione nell'ipotesi di giochi autorizzati dai Monopoli quali appunto quelli delle slot machine nella sala da gioco. Il giocatore infatti è munito di tutela giuridica e il IZ ha agito nella ragionevole convinzione di tutelare una propria legittima pretesa. Osserva inoltre il ricorrente che alla stregua della più recente giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte, il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano soltanto in relazione all'elemento psicologico, mentre nel caso in esame la sentenza del tribunale ritiene integrato il dolo di estorsione per la speciale veemenza e intensità della condotta. Nel caso in esame peraltro non vi è stata particolare veemenza e NC si è mantenuto in disparte;
l'unica volontà espressa dal IZ era quella di riscuotere il proprio credito di gioco esercitando un proprio diritto. 3.4Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 62 bis cod.pen. poiché la corte ha condiviso il diniego delle attenuanti generiche, fondato dal tribunale sulla gravità della condotta ascritta, e non ha considerato che NC ha soltanto accompagnato il coimputato e si è tenuto in disparte, senza in alcun modo rafforzare la condotta del suo amico. Sicchè nei suoi confronti l'applicazione delle attenuanti avrebbe consentito un adeguamento della pena alla effettiva gravità del suo comportamento. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1.1 ricorsi sono parzialmente fondati nei limiti che verranno esposti. Va ribadito in questa sede che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. Inoltre le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. riguardanti l'attendibilità dei testimoni dell'accusa, non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame. (Sez. 1, Sentenza n. 42207 del 20/10/2016 Ud. (dep. 15/09/2017 ) Rv. 271294 - 01 Giova ricordare che il vizio di motivazione manifestamente illogica ricorre nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, e, invece, di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento. (Sez. 5 - , Sentenza n. 19318 del 20/01/2021 Ud. (dep. 17/05/2021 ) Rv. 281105 - 01) 1.1 I] primo motivo di entrambi i ricorsi è parzialmente fondato poiché la Corte pur formulando articolata motivazione in ordine alla attendibilità della persona offesa, OR CO, non ha risposto alle specifiche censure formulate con l'atto di appello in ordine al rilevato contrasto tra il tenore delle sue dichiarazioni e quanto registrato dal personale delle Forze dell'Ordine intervenuto nell'immediatezza dei fatti, osservando che "il contrasto dichiarativo non è strettamente attinente all'effettivo svolgimento dei fatti ma a circostanze successive, e che resterebbero da chiarire i motivi, non emersi, per il quale lo stesso CO avrebbe mosso false accuse nei confronti degli odierni imputati piuttosto che, come addotto, i suoi intenti calunniatori nei confronti degli operatori di PG." Così facendo la Corte ha posto in essere una motivazione apparente che non affronta e risolve le specifiche doglianze formulate dalla difesa in ordine alle significative anomalie registrate nel racconto della persona offesa rispetto a quanto riportato dagli agenti 4 intervenuti in loco. Deve in effetti osservarsi, a dispetto di quanto affermato in sentenza, che l'atteggiamento assunto dalla persona offesa nei momenti immediatamente successivi la condotta denunziata, non può essere ignorato ai fini del complessivo giudizio di attendibilità delle sue dichiarazioni e si riverbera sulla tenuta del giudizio di colpevolezza che si fonda principalmente sulla sua testimonianza. Va inoltre rilevato che la Corte per superare le discrasie indicate dalla difesa nel racconto della persona offesa, ha richiamato il motivato giudizio di attendibilità esposto nella pronunzia di primo grado per concludere che, a prescindere da alcune marginali smagliature, il racconto della persona offesa deve ritenersi credibile nel suo nucleo essenziale, poiché ha trovato precipuo riscontro nelle immagini del sistema di videosorveglianza e nelle dichiarazioni rese da alcuni dei testi, che hanno confermato la condotta violenta contro le persone e le cose posta in essere da entrambi gli imputati per ottenere una consegna di denaro da parte del CO. Così facendo la sentenza ha, però, eluso il problema centrale posto dalla difesa del NC e strettamente connesso all'inattendibilità del racconto della persona offesa, dedotto con il terzo motivo di ricorso, cioè la possibilità di qualificare diversamente la condotta aggressiva e minacciosa posta in essere dal IZ e dal suo correo, sul rilievo che il primo fosse animato dall'intenzione di esercitare una pretesa da lui ritenuta legittima: la consegna di una pregressa vincita ottenuta alle slot machines che non gli era stata ancora versata dal CO. 1.2 Anche il terzo motivo di ricorso deve ritenersi fondato. La Corte ha respinto la richiesta difensiva di qualificare ai sensi dell'articolo 393 codice penale la condotta aggressiva e violenta posta in essere dai due imputati al fine di ottenere la consegna di una somma di denaro, facendo rinvio per relationem alla sentenza di primo grado che a pagina 23 ha escluso la invocata derubricazione richiamando un arresto di questa Corte in tema di credito derivante da gioco d'azzardo e valorizzando la speciale intensità e veemenza della condotta violenta poste in essere dai due imputati. Tale motivazione non può essere condivisa sotto entrambi i profili. Questa Corte nella sua più autorevole composizione ha anche di recente precisato che "... i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria;
nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia". Le SS.UU. hanno inoltre avuto cura di sottolineare che, perché possa ritenersi integrata la fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, "... la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve ... corrispondere esattamente all'oggetto 5 della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente ..."; in definitiva, "... pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale (...), poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo (...)" (Sez. U - , Sentenza n. 29541 del 16/07/2020 Ud. (dep. 23/10/2020 ) Rv. 280027 - 02). Alla stregua di questi principi, ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 cod. pen. assume decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare;
nell'estorsione, invece, l'agente non si rappresenta, quale impulso del suo operare, alcuna facoltà di agire in astratto legittima, ma tende all'ottenimento dell'evento di profitto mosso dal solo fine di compiere un atto che sa essere contra ius, perché privo di giuridica legittimazione, per conseguire un profitto che sa non spettargli. Nel caso in esame , emerge dalle dichiarazioni del NC e del teste NG ES che IZ pretendeva dal CO il pagamento di una somma determinata nel suo ammontare, 1.500 C relativa a somme vinte al gioco nei giorni precedenti che CO si era riservato di pagargli. La circostanza che dalle immagini di videosorveglianza risulta che l'imputato nel corso di una prima fase della sua condotta violenta abbia rifiutato la consegna di alcune banconote di denaro offerto dal CO sembra confermare la plausibilità di tale ricostruzione. La sentenza di secondo grado, in presenza della specifica censura sollevata dalla difesa, ha affermato che la condotta posta in essere non integra la meno grave fattispecie di esercizio arbitrario, poiché la pretesa di consegna della somma di denaro vinta alle slot machines non poteva trovare tutela nell'ordinamento giuridico, trattandosi di gioco d'azzardo. Ma così facendo incorre in un errore di diritto poiché la vincita di somme di denaro nell'ambito di giochi autorizzati dallo Stato fa sorgere una pretesa civilmente azionabile. Inoltre la giurisprudenza di legittimità in più occasioni ha evidenziato che la speciale veemenza della violenza non può di per sé ritenersi preclusiva alla derubricazione della condotta nella meno grave fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, salva l'ipotesi in cui la violenza sia del tutto gratuita e risulti espressione 6 di una volontà che travalica il conseguimento di una giusta pretesa ed esprima l'intento di perseguire un ingiusto profitto. In conclusione deve convenirsi con il ricorrente che la corte erra quando afferma che l'eventuale pretesa del IZ non era azionabile in giudizio e soprattutto trascura di considerare che, secondo giurisprudenza consolidata e ribadita dalla recente pronunzia delle Sezioni unite, per ritenere sussistente il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni non è necessario dimostrare la liceità della pretesa, ma è sufficiente dimostrare che l'agente avesse la ragionevole convinzione di perseguire una pretesa lecita. 1.3 Il secondo e il quarto motivo del ricorso proposto da NC relativi all'aggravante specifica contestata per l'estorsione e al diniego delle attenuanti generiche risultano assorbiti dall'accoglimento del terzo motivo. 2. In forza di queste considerazioni si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello che dovrà rivalutare, previa più completa verifica dell'attendibilità della persona offesa, le ragioni della pretesa di denaro avanzata dall'imputato IZ e verificare se dalle emergenze processuali si desuma. la prova che quest'ultimo abbia agito nella ragionevole convinzione di avere il diritto ad ottenere la consegna della somma vinta al gioco.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio. Roma 17 Febbraio 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
SENTITE le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Sentite le conclusioni degli avv. Vito Perricone per IZ CO e RA Di RE in sostituzione dell'avv. Giuseppe Pinella per NC, che insistono nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, parzialmente riformando la sentenza resa il 20 dicembre 2019 dal Tribunale di Marsala, ha confermato la responsabilità dei due ricorrenti in ordine al delitto di estorsione aggravata e, avendo dichiarato prescritto il reato di danneggiamento loro contestato, ha rideterminato la pena inflitta. Si addebita ai due imputati di avere, in concorso tra loro, con minacce e violenza costretto OR CO, direttore di una sala da gioco di cui erano clienti occasionali, a consegnare l'incasso della serata, pari ad euro 1500 euro. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19114 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 17/02/2023 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso il difensore di fiducia di IZ OL deducendo: 2.1Vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità poiché la corte ha condiviso le argomentazioni del tribunale non superando le contraddizioni intrinseche contenute nella motivazione ed omettendo ogni argomentazione in ordine alle censure difensive. In particolare il ricorrente osserva che le dichiarazioni rese dalla persona offesa OR CO sono inattendibili perché prive dei requisiti di logicità, precisione e coerenza e avrebbero dovuto portare il collegio giudicante ad una diversa decisione. Nel tentativo di superare il contrasto tra il racconto del denunziante e le immagini ricavate dalle registrazioni delle telecamere a circuito chiuso acquisite al fascicolo del dibattimento la corte ha sostenuto che queste ultime offrono riscontro alle accuse, mentre dette immagini sono prive di audio e pertanto ogni considerazione sul contenuto delle conversazioni è impossibile. 3.11 difensore di fiducia di IN DI deduce: 3.1 Violazione dell'art. 629 cod.pen. e vizio di motivazione poiché la ricostruzione dei fatti condivisa dalla corte si fonda sulla deposizione della persona offesa, OR CO, e non tiene conto che le dichiarazioni del teste sono state smentite da quelle dell'addetto alla sicurezza, la guardia giurata, Incarnazione Leonardo, in ordine alle modalità di accesso alla sala da gioco da parte dei prevenuti, sia in merito alle affettuosità palesate nei confronti della persona offesa in occasione del loro ingresso nella sala, sia in ordine all'atteggiamento del NC, che si tratteneva a parlare lontano dal coimputato IZ e dalla persona offesa, che discutevano. Dalle immagini registrate, peraltro, emerge che la somma di denaro inizialmente offerta al IZ dal CO veniva da questi rifiutata e ciò smentisce l'affermazione del teste che l'imputato avrebbe chiesto l'incasso e conferma che questi pretendeva una cifra precisa nel suo ammontare. Inoltre gli imputati si sono intrattenuti almeno altri 10 minuti attendendo l'arrivo delle Forze dell'ordine, a riprova del fatto che ritenevano di essere nel giusto. La sentenza ha poi escluso che la somma richiesta dal IZ integrasse la riscossione di una vincita pregressa, tacciando di inattendibilità tutti i testi, ad eccezione della persona offesa. Il teste NG ES, socio della sala, ha riferito di una discussione concitata che riguardava vincite del IZ che pretendeva i suoi soldi. CO viene ritenuto credibile anche quando viene smentito dal personale della Polizia di Stato e dai militari dell'Arma dei Carabinieri, tutti intervenuti nell'immediatezza dei fatti. Il CO infatti aveva rassicurato il personale delle Forze dell'ordine affermando che il diverbio con i due imputati era scaturito da una questione semplice già risolta e ha confermato tale versione, anche quando gli agenti, per evitare che la persona offesa potesse sentirsi condizionata, avevano fatto allontanare i due imputati. Osserva il ricorrente che alla stregua di questi elementi la valutazione di attendibilità della persona offesa, decisiva ai fini dell'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione, è illogica poiché la sentenza ha cercato di sminuire la divergenza tra quanto 2 asserito dalla persona offesa e le dichiarazioni rese dal personale intervenuto in loco, sottraendosi al dovere di motivare, sul rilievo che si tratta di un contrasto non strettamente attinente all'effettivo svolgimento dei fatti, ma riferito a condotte successive. Con la sentenza veniva di contro disposta la trasmissione alla Procura le dichiarazioni del teste NG ES che, come gli appartenenti alle Forze dell'ordine, ha negato che il CO gli abbia riferito di avere consegnato denaro al IZ. In conclusione la motivazione si presenta non coerente con le emergenze raccolte, illogica e irrazionale nella misura in cui, ignorandone le contraddizioni, ha valorizzato l'unica deposizione distonica rispetto all'intero compendio probatorio. 3.2 violazione di legge in relazione alla ritenuta aggravante del numero delle persone riunite poiché nel caso in esame il coimputato NC si era limitato ad accompagnare l'amico e si era poi intrattenuto in disparte a dialogare con la guardia giurata, ad una distanza di circa 15 metri dal luogo in cui IZ discuteva con il CO. 3.3 Violazione dell'articolo 393 cod.pen. e vizio di motivazione poiché la Corte ha escluso la riqualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato, limitandosi a rinviare alle pagine 23 e 24 della motivazione della sentenza di primo grado, e non ha considerato che il tribunale aveva erroneamente ritenuto che il credito derivante dal gioco non sarebbe comunque idoneo a qualificare diversamente i fatti e a ricondurli nell'alveo dell'articolo 393 cod.pen., trattandosi di una obbligazione naturale non suscettibile di tutela. A sostegno di tale assunto la sentenza ha richiamato una sentenza della Suprema Corte relativa al gioco d'azzardo non autorizzato, che non può certamente trovare applicazione nell'ipotesi di giochi autorizzati dai Monopoli quali appunto quelli delle slot machine nella sala da gioco. Il giocatore infatti è munito di tutela giuridica e il IZ ha agito nella ragionevole convinzione di tutelare una propria legittima pretesa. Osserva inoltre il ricorrente che alla stregua della più recente giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte, il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano soltanto in relazione all'elemento psicologico, mentre nel caso in esame la sentenza del tribunale ritiene integrato il dolo di estorsione per la speciale veemenza e intensità della condotta. Nel caso in esame peraltro non vi è stata particolare veemenza e NC si è mantenuto in disparte;
l'unica volontà espressa dal IZ era quella di riscuotere il proprio credito di gioco esercitando un proprio diritto. 3.4Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 62 bis cod.pen. poiché la corte ha condiviso il diniego delle attenuanti generiche, fondato dal tribunale sulla gravità della condotta ascritta, e non ha considerato che NC ha soltanto accompagnato il coimputato e si è tenuto in disparte, senza in alcun modo rafforzare la condotta del suo amico. Sicchè nei suoi confronti l'applicazione delle attenuanti avrebbe consentito un adeguamento della pena alla effettiva gravità del suo comportamento. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1.1 ricorsi sono parzialmente fondati nei limiti che verranno esposti. Va ribadito in questa sede che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. Inoltre le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. riguardanti l'attendibilità dei testimoni dell'accusa, non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame. (Sez. 1, Sentenza n. 42207 del 20/10/2016 Ud. (dep. 15/09/2017 ) Rv. 271294 - 01 Giova ricordare che il vizio di motivazione manifestamente illogica ricorre nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, e, invece, di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento. (Sez. 5 - , Sentenza n. 19318 del 20/01/2021 Ud. (dep. 17/05/2021 ) Rv. 281105 - 01) 1.1 I] primo motivo di entrambi i ricorsi è parzialmente fondato poiché la Corte pur formulando articolata motivazione in ordine alla attendibilità della persona offesa, OR CO, non ha risposto alle specifiche censure formulate con l'atto di appello in ordine al rilevato contrasto tra il tenore delle sue dichiarazioni e quanto registrato dal personale delle Forze dell'Ordine intervenuto nell'immediatezza dei fatti, osservando che "il contrasto dichiarativo non è strettamente attinente all'effettivo svolgimento dei fatti ma a circostanze successive, e che resterebbero da chiarire i motivi, non emersi, per il quale lo stesso CO avrebbe mosso false accuse nei confronti degli odierni imputati piuttosto che, come addotto, i suoi intenti calunniatori nei confronti degli operatori di PG." Così facendo la Corte ha posto in essere una motivazione apparente che non affronta e risolve le specifiche doglianze formulate dalla difesa in ordine alle significative anomalie registrate nel racconto della persona offesa rispetto a quanto riportato dagli agenti 4 intervenuti in loco. Deve in effetti osservarsi, a dispetto di quanto affermato in sentenza, che l'atteggiamento assunto dalla persona offesa nei momenti immediatamente successivi la condotta denunziata, non può essere ignorato ai fini del complessivo giudizio di attendibilità delle sue dichiarazioni e si riverbera sulla tenuta del giudizio di colpevolezza che si fonda principalmente sulla sua testimonianza. Va inoltre rilevato che la Corte per superare le discrasie indicate dalla difesa nel racconto della persona offesa, ha richiamato il motivato giudizio di attendibilità esposto nella pronunzia di primo grado per concludere che, a prescindere da alcune marginali smagliature, il racconto della persona offesa deve ritenersi credibile nel suo nucleo essenziale, poiché ha trovato precipuo riscontro nelle immagini del sistema di videosorveglianza e nelle dichiarazioni rese da alcuni dei testi, che hanno confermato la condotta violenta contro le persone e le cose posta in essere da entrambi gli imputati per ottenere una consegna di denaro da parte del CO. Così facendo la sentenza ha, però, eluso il problema centrale posto dalla difesa del NC e strettamente connesso all'inattendibilità del racconto della persona offesa, dedotto con il terzo motivo di ricorso, cioè la possibilità di qualificare diversamente la condotta aggressiva e minacciosa posta in essere dal IZ e dal suo correo, sul rilievo che il primo fosse animato dall'intenzione di esercitare una pretesa da lui ritenuta legittima: la consegna di una pregressa vincita ottenuta alle slot machines che non gli era stata ancora versata dal CO. 1.2 Anche il terzo motivo di ricorso deve ritenersi fondato. La Corte ha respinto la richiesta difensiva di qualificare ai sensi dell'articolo 393 codice penale la condotta aggressiva e violenta posta in essere dai due imputati al fine di ottenere la consegna di una somma di denaro, facendo rinvio per relationem alla sentenza di primo grado che a pagina 23 ha escluso la invocata derubricazione richiamando un arresto di questa Corte in tema di credito derivante da gioco d'azzardo e valorizzando la speciale intensità e veemenza della condotta violenta poste in essere dai due imputati. Tale motivazione non può essere condivisa sotto entrambi i profili. Questa Corte nella sua più autorevole composizione ha anche di recente precisato che "... i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria;
nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia". Le SS.UU. hanno inoltre avuto cura di sottolineare che, perché possa ritenersi integrata la fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, "... la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve ... corrispondere esattamente all'oggetto 5 della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente ..."; in definitiva, "... pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale (...), poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo (...)" (Sez. U - , Sentenza n. 29541 del 16/07/2020 Ud. (dep. 23/10/2020 ) Rv. 280027 - 02). Alla stregua di questi principi, ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 cod. pen. assume decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare;
nell'estorsione, invece, l'agente non si rappresenta, quale impulso del suo operare, alcuna facoltà di agire in astratto legittima, ma tende all'ottenimento dell'evento di profitto mosso dal solo fine di compiere un atto che sa essere contra ius, perché privo di giuridica legittimazione, per conseguire un profitto che sa non spettargli. Nel caso in esame , emerge dalle dichiarazioni del NC e del teste NG ES che IZ pretendeva dal CO il pagamento di una somma determinata nel suo ammontare, 1.500 C relativa a somme vinte al gioco nei giorni precedenti che CO si era riservato di pagargli. La circostanza che dalle immagini di videosorveglianza risulta che l'imputato nel corso di una prima fase della sua condotta violenta abbia rifiutato la consegna di alcune banconote di denaro offerto dal CO sembra confermare la plausibilità di tale ricostruzione. La sentenza di secondo grado, in presenza della specifica censura sollevata dalla difesa, ha affermato che la condotta posta in essere non integra la meno grave fattispecie di esercizio arbitrario, poiché la pretesa di consegna della somma di denaro vinta alle slot machines non poteva trovare tutela nell'ordinamento giuridico, trattandosi di gioco d'azzardo. Ma così facendo incorre in un errore di diritto poiché la vincita di somme di denaro nell'ambito di giochi autorizzati dallo Stato fa sorgere una pretesa civilmente azionabile. Inoltre la giurisprudenza di legittimità in più occasioni ha evidenziato che la speciale veemenza della violenza non può di per sé ritenersi preclusiva alla derubricazione della condotta nella meno grave fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, salva l'ipotesi in cui la violenza sia del tutto gratuita e risulti espressione 6 di una volontà che travalica il conseguimento di una giusta pretesa ed esprima l'intento di perseguire un ingiusto profitto. In conclusione deve convenirsi con il ricorrente che la corte erra quando afferma che l'eventuale pretesa del IZ non era azionabile in giudizio e soprattutto trascura di considerare che, secondo giurisprudenza consolidata e ribadita dalla recente pronunzia delle Sezioni unite, per ritenere sussistente il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni non è necessario dimostrare la liceità della pretesa, ma è sufficiente dimostrare che l'agente avesse la ragionevole convinzione di perseguire una pretesa lecita. 1.3 Il secondo e il quarto motivo del ricorso proposto da NC relativi all'aggravante specifica contestata per l'estorsione e al diniego delle attenuanti generiche risultano assorbiti dall'accoglimento del terzo motivo. 2. In forza di queste considerazioni si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello che dovrà rivalutare, previa più completa verifica dell'attendibilità della persona offesa, le ragioni della pretesa di denaro avanzata dall'imputato IZ e verificare se dalle emergenze processuali si desuma. la prova che quest'ultimo abbia agito nella ragionevole convinzione di avere il diritto ad ottenere la consegna della somma vinta al gioco.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio. Roma 17 Febbraio 2023