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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/02/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 512/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 4.2.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 512/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a AVERSA (CE) il 02/04/1943 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. GRASSIA GENNARO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli e
Davide Catalano
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 12/01/2024, l'istante in epigrafe esponeva di aver depositato un ricorso per accertamento tecnico preventivo onde ottenere il riconoscimento del requisito sanitario della indennità di accompagnamento nonché i benefici di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92 ma il ctu nominato dal tribunale aveva riconosciuto unicamente la condizione di disabilità grave di cui all'art 3 comma 3 L. 104/92 dalla data della domanda amministrativa.
Contestava le risultanze della ctu e chiedeva l'accertamento del requisito sanitario della indennità di accompagnamento.
CP_ L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
1 In corso di causa, il giudice convocava a chiarimenti il CTU già nominato nella fase dell'ATP, al fine di conseguire un supplemento di perizia, in virtù del deposito da parte della ricorrente di nuova documentazione medica.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 4.2.2025 con la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle note di parte con la presente sentenza, completa di motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è solo parzialmente fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che l'integrazione della consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessata è così risultata affetta dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali dei supplementi di perizia versati in atti dal CTU nominato nella prima fase, dott. ). Persona_1
Sul punto, va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale e, pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della integrazione della consulenza in atti.
Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale della indennità di accompagnamento anche se solo con decorrenza da ottobre 2024 (v. supplemento di perizia del 25.11.2024, in atti).
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura formulata dalle parti nell'udienza all'uopo fissata, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un rinnovo della CTU e/o un ulteriore supplemento di perizia.
Il ricorso va, pertanto, parzialmente accolto dichiarando la ricorrente invalida al 100 % e disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92 dalla domanda amministrativa nonché con
2 accompagnamento a decorrere da ottobre 2024, secondo quanto rilevato nel supplemento di perizia, in atti.
CP_ Alcuna condanna può essere emessa in questa sede nei confronti dell' secondo quanto sancito dalla recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.9876/2019).
A questo punto spetterà all' ente previdenziale di compiere la verifica in ordine alla sussistenza degli altri requisiti socio-economici, ancorché in molti casi essa debba essere effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire.
L'accoglimento parziale dell'opposizione, con lo spostamento della decorrenza del requisito sanitario della indennità di accompagnamento induce a compensare le spese di lite della presente fase, in quanto il riconoscimento decorre da data successiva non solo alla domanda amministrativa ma anche al deposito del ricorso per ATP ex art. 445 bis co I
c.p.c. e al presente ricorso di opposizione;
le spese della fase di ATP seguono per metà la
CP_ soccombenza prevalente dell' stante il riconoscimento della disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92 fin dalla data della domanda amministrativa, compensandosi nella restante parte.
Le spese della CTU della prima fase seguono la regola della soccombenza prevalente e
CP_ vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie parzialmente l'opposizione ad ATPO e, per l'effetto, dichiara la ricorrente
invalida al 100 %, con disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92 Parte_1
a decorrere dalla domanda amministrativa e con accompagnamento da ottobre
2024;
b) compensa per metà le spese di lite relative alla fase di ATP e condanna l alla CP_1
restante metà, da liquidarsi in euro 600,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA E
CPA, con distrazione;
c) compensa le spese della presente fase;
d) pone le spese di CTU della prima fase a carico dell' . CP_1
Così deciso in Aversa, il 5.2.2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 4.2.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 512/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a AVERSA (CE) il 02/04/1943 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. GRASSIA GENNARO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli e
Davide Catalano
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 12/01/2024, l'istante in epigrafe esponeva di aver depositato un ricorso per accertamento tecnico preventivo onde ottenere il riconoscimento del requisito sanitario della indennità di accompagnamento nonché i benefici di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92 ma il ctu nominato dal tribunale aveva riconosciuto unicamente la condizione di disabilità grave di cui all'art 3 comma 3 L. 104/92 dalla data della domanda amministrativa.
Contestava le risultanze della ctu e chiedeva l'accertamento del requisito sanitario della indennità di accompagnamento.
CP_ L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
1 In corso di causa, il giudice convocava a chiarimenti il CTU già nominato nella fase dell'ATP, al fine di conseguire un supplemento di perizia, in virtù del deposito da parte della ricorrente di nuova documentazione medica.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 4.2.2025 con la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle note di parte con la presente sentenza, completa di motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è solo parzialmente fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che l'integrazione della consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessata è così risultata affetta dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali dei supplementi di perizia versati in atti dal CTU nominato nella prima fase, dott. ). Persona_1
Sul punto, va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale e, pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della integrazione della consulenza in atti.
Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale della indennità di accompagnamento anche se solo con decorrenza da ottobre 2024 (v. supplemento di perizia del 25.11.2024, in atti).
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura formulata dalle parti nell'udienza all'uopo fissata, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un rinnovo della CTU e/o un ulteriore supplemento di perizia.
Il ricorso va, pertanto, parzialmente accolto dichiarando la ricorrente invalida al 100 % e disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92 dalla domanda amministrativa nonché con
2 accompagnamento a decorrere da ottobre 2024, secondo quanto rilevato nel supplemento di perizia, in atti.
CP_ Alcuna condanna può essere emessa in questa sede nei confronti dell' secondo quanto sancito dalla recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.9876/2019).
A questo punto spetterà all' ente previdenziale di compiere la verifica in ordine alla sussistenza degli altri requisiti socio-economici, ancorché in molti casi essa debba essere effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire.
L'accoglimento parziale dell'opposizione, con lo spostamento della decorrenza del requisito sanitario della indennità di accompagnamento induce a compensare le spese di lite della presente fase, in quanto il riconoscimento decorre da data successiva non solo alla domanda amministrativa ma anche al deposito del ricorso per ATP ex art. 445 bis co I
c.p.c. e al presente ricorso di opposizione;
le spese della fase di ATP seguono per metà la
CP_ soccombenza prevalente dell' stante il riconoscimento della disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92 fin dalla data della domanda amministrativa, compensandosi nella restante parte.
Le spese della CTU della prima fase seguono la regola della soccombenza prevalente e
CP_ vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie parzialmente l'opposizione ad ATPO e, per l'effetto, dichiara la ricorrente
invalida al 100 %, con disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92 Parte_1
a decorrere dalla domanda amministrativa e con accompagnamento da ottobre
2024;
b) compensa per metà le spese di lite relative alla fase di ATP e condanna l alla CP_1
restante metà, da liquidarsi in euro 600,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA E
CPA, con distrazione;
c) compensa le spese della presente fase;
d) pone le spese di CTU della prima fase a carico dell' . CP_1
Così deciso in Aversa, il 5.2.2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
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