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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 12/02/2026, n. 2414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2414 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2414/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
PUGLIESE FELICITA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13277/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20220002081500862342828 TASSA AUTO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1136/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
1. La nullità del preavviso di fermo e di tutti gli atti presupposti, nonché dell'intera procedura di riscossione 2.L'accertamento della rituale notifica dell'atto presupposto previa esibizione delle relate di notifica degli atti presupposti a cui si riferisce il fermo in originale e della copia conforme di tutti gli atti presupposti notificati.
3.L'accertamento della prescrizione 4.L'annullamento del fermo per la sproporzionalità dell'azione amministrativa 5. Chiede che codesta spettabile Commissione si pronunci in ordine su tutti i punti eccepiti e accerti l'avvenuta prescrizione del tributo dandone conto in sentenza. 6.
La condanna dell'ente impositore alla restituzione di quanto eventualmente introitato in via di riscossione provvisione con rivalutazione ed interessi come di legge 7. La vittoria di spese diritti e onorari da corrispondere al difensore antistatario
Resistente/Appellato: non costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, propone ricorso contro la Regione Campania e Municipia spa avverso comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
20220002081500862342828, notificata il 14/04/2025, relativamente all'ingiunzione di pagamento n.
534179603521, asseritamente notificata in data 13/03/2021, Tassa Automobilistica 2015, per l'importo complessivo di euro 295,60.
Con i motivi di ricorso, in sintesi, eccepisce:- la sproporzionalità del provvedimento di fermo in relazione al modico importo del debito;
- l'omessa o irrituale notifica degli atti presupposti nella fattispecie le ingiunzioni e gli avvisi di accertamento a cui si riferiscono i ruoli impugnati;
- prescrizione del diritto alla riscossione
La Regione Campania e Municipia spa non risultano costituite.
All'udienza del 26.01.2026, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo impugnato parte ricorrente la comunicazione preventiva di fermo amministrativo eccependo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento n. 534179603521 e dell'ingiunzione di pagamento n.
534179603521 sarebbe stato onere delle parti resistenti documentarne la rituale notifica. Tale prova non può ritenersi acquisita in quanto la Regione Campania e la società Municipia spa non si sono neanche costituite nonostante la corretta notifica del ricorso a mezzo pec in data 12/06/2025. Il motivo appare assorbente posto che, in assenza di prova contraria, gli atti prodromici alla comunicazione impugnata devono ritenersi non notificati.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono la Corte accoglie il ricorso. La mancata costituzione delle parti resistenti determina la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
PUGLIESE FELICITA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13277/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20220002081500862342828 TASSA AUTO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1136/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
1. La nullità del preavviso di fermo e di tutti gli atti presupposti, nonché dell'intera procedura di riscossione 2.L'accertamento della rituale notifica dell'atto presupposto previa esibizione delle relate di notifica degli atti presupposti a cui si riferisce il fermo in originale e della copia conforme di tutti gli atti presupposti notificati.
3.L'accertamento della prescrizione 4.L'annullamento del fermo per la sproporzionalità dell'azione amministrativa 5. Chiede che codesta spettabile Commissione si pronunci in ordine su tutti i punti eccepiti e accerti l'avvenuta prescrizione del tributo dandone conto in sentenza. 6.
La condanna dell'ente impositore alla restituzione di quanto eventualmente introitato in via di riscossione provvisione con rivalutazione ed interessi come di legge 7. La vittoria di spese diritti e onorari da corrispondere al difensore antistatario
Resistente/Appellato: non costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, propone ricorso contro la Regione Campania e Municipia spa avverso comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
20220002081500862342828, notificata il 14/04/2025, relativamente all'ingiunzione di pagamento n.
534179603521, asseritamente notificata in data 13/03/2021, Tassa Automobilistica 2015, per l'importo complessivo di euro 295,60.
Con i motivi di ricorso, in sintesi, eccepisce:- la sproporzionalità del provvedimento di fermo in relazione al modico importo del debito;
- l'omessa o irrituale notifica degli atti presupposti nella fattispecie le ingiunzioni e gli avvisi di accertamento a cui si riferiscono i ruoli impugnati;
- prescrizione del diritto alla riscossione
La Regione Campania e Municipia spa non risultano costituite.
All'udienza del 26.01.2026, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo impugnato parte ricorrente la comunicazione preventiva di fermo amministrativo eccependo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento n. 534179603521 e dell'ingiunzione di pagamento n.
534179603521 sarebbe stato onere delle parti resistenti documentarne la rituale notifica. Tale prova non può ritenersi acquisita in quanto la Regione Campania e la società Municipia spa non si sono neanche costituite nonostante la corretta notifica del ricorso a mezzo pec in data 12/06/2025. Il motivo appare assorbente posto che, in assenza di prova contraria, gli atti prodromici alla comunicazione impugnata devono ritenersi non notificati.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono la Corte accoglie il ricorso. La mancata costituzione delle parti resistenti determina la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.