Sentenza 21 maggio 2001
Massime • 1
È manifestamente infondata in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 112 e 184 cod. proc. civ. nella parte in cui consentono al giudice di rilevare d'ufficio, per la prima volta in sede di decisione della causa, eccezioni cosiddette improprie sotto il profilo che il rilievo d'ufficio in sede di decisione impedirebbe alla parte di apprestare qualunque difesa al riguardo, essendo onere dell'attore quello di provare i fatti posti a fondamento della pretesa, onde è compito del giudice verificare d'ufficio se l'attore ha adempiuto o meno a tale onere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/05/2001, n. 6890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6890 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2001 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIANA/ IN N689 0 /01 Oggetto LA CORTE SUPREM DI CASSAZIONE risarciment danni SEZIONE TERZA CIVILE prelazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.21703/98 Presidente Dott. Francesco SABATINI 839/99 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Cron. 15694 Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. Relatore 2518 CALABRESE Rep. Consigliere Dott. Donato Ud. 08/02/01 Dott. NT SEGRETO Consigliere ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, UFFICIO COPIE SENT ENZA Richiesta copia studio sul ricorso (21703/98 R.G.) proposto da: dal Sig. JL SOLE 24 ORE ZA LD (Ermenegildo), ZA AN, in proprio e per diritti L. 11 2.1 MAG 2008 anche quale erede del fratello defunto IO, ZA IL CANCELLIERE NA, ZA BR, questi ultimi in proprio oltre che CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE quali eredi di ZA NO, elettivamente domicilia- a studioфора Richiesta ti in Roma, via A. Bennicelli n. presso 1' avv. dal Sig. 27 12000 per dir irith MHG 20091 GI OL, che li difende anche disgiuntamente IL CANCELLIERE all'avv. Silvio Tosi, giusta delega in atti;
ricorrenti CORTE SUPREMA DI CASSAZION UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studi dal Sig. DELLA VA IN, OT AN, OT per i MAG ZU AN e OT IA AL;
il IL CANCELLIER! intimate 273 1 nonché sul ricorso (839/99 R.G.) proposto da: OFFICIO COPIE DELLA VA IN, OT AN, OT Qu esta copia studio AN e OT IA AL, elett Dar Sig. MAN ivamente do- miciliate in Roma, via F. Confalonieri n.5, presso 31 LUG 2001 l'avv. GI Manzi, che le difende unitam CANCELLIESE ente all'avv. Renzo Rizzarti, giusta delega in atti;
controricorrenti ricorrenti incidenta le - LIRE 2000 CANCELLER contro (Ermenegildo), ZA AN, in proprio e ZA LD anche quale erede del fratello defunto IO, ZA BB431726 NA, ZA BR, questi ultimi in proprio oltre che BB491727 quali eredi di ZA NO;
BB491728 - intimati BB491746 avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. LIRE 2000 1674/97 (R.G. 1110/94) del 13 maggio - 18 ottobre 1997. CANCELLERIA Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 febbraio 20001 da l Relatore Cons. Mario FInocchiaro;
BB491747 LIRE 2000 Udito l'avv. G. OL per i ricorrenti principali e CANCELLERIA l'avv. Emanuele Coglitore per delega dell'avv. L. Manzi per le ricorrenti incidentali;
Udito il P.M., in persona del Sostitut BB491748 o Procuratore Ge- nerale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso chie- dendo il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2 Con atto 15 settembre 1982 ZA LD, IO, NO, NA, AN e BR convenivano in giudi- zio, innanzi al tribunale di Verona, DELLA HI Giu- seppina nonché OT AN, AN e Alessan- dra. Esponevano gli attori che ZA LD e NO erano stati affittuari di un fondo, in Vigasio, della superficie di circa 54 campi veronesi (pari ad ettari 16,27) di proprietà di OT GI, dante causa del- le convenute. Il OT, proseguivano gli attori, in data 8 maggio 1980 aveva notificato, ai sensi dell'art. 8 del- la 1. 26 maggio 1965, n. 590, promessa di vendita di tale fondo stipulata con certi NI GI e RA NT per il prezzo di lire 6 milioni a campo verone- se, da pagarsi con acconto immediato di lire 50 milioni e con saldo al rogito, entro 1'11 novembre 1980, e essi concludenti avevano esercitato il diritto prelazione provvedendo al pagamento, entro la data indicata, della complessiva somma di lire 324 milioni mentre il MARIOT- TO aveva confermato la promessa vendita in favore dei due affittuari e delle persone da essi indicate in vi- sta del rogito notarile. Con scrittura privata autenticata 6 marzo 1981, esponevano ancora gli attori, il fondo era stato tra- sferito a ZA AN, IO, BR e NA, indi - cati dagli affittuari, ma successivamente essi istanti erano venuti a conoscenza che il prezzo pattuito tra il OT e il NI era pari a lire 4.900.000 per ciascun capo veronese con previsione del pagamento del unlion prezzo quanto a lire 50 Valla sottoscrizione del preli- minare, lire 100 milioni all'atto della voltura notari - le, da effettuarsi non prima dell'11 novembre 1980 e quanto al saldo da pagarsi entro il mese di giugno 1982. Tutto ciò premesso gli attori chiedevano che l'adi- to tribunale condannasse le convenute, quali eredi di OT GI, al pagamento dei seguenti importi: lire 59.700.000 pagate a titolo di maggior prezzo, rispetto a quello convenuto con gli originari promittenti acqui- renti del fondo, lire 34 milioni per avere corrisposto il prezzo stesso 1'11 novembre 1980 anziché nel giugno 1982. Costituitesi in giudizio le convenute resistevano alla avversa domanda, eccependone la infondatezza e in- vocando l'annullamento del contratto descritto nella citazione introduttiva, ai sensi dell'art. 428 C.C., atteso che era stato concluso dal loro dante causa in stato di incapacità fisica e che il fondo oggetto di controversia, all'epoca dei fatti, aveva un valore di 4 lire 10 - 11 milioni a campo veronese. Chiedevano, al- tresì, le convenute di essere autorizzate a chiamare in causa NI GI e RA NT, per essere da costoro manlevati, atteso che il loro dante causa aveva agito su loro istigazione. Chiamati in causa NI GI e RA NT questi resistevano alla avversa domanda chiedendone il rigetto, attesane la infondatezza. Svoltasi l'istruttoria del caso l'adito tribunale -con sentenza 4 novembre 1992 26 maggio 1993 rigettava la domanda dei ZA, tenuto presente che costoro ave- vano invocato la tutela di cui all'art. 8 della 1. 26 maggio 1965, n. 590 mentre in realtà il fondo era stato venduto non agli affittuari ma a terzi indicati da que- sti ultimo. efe Gravata tale pronunzia in via principale da ZA LD, IO, AN NA e BR, questi ultimi anche quali eredi di ZA NO e in via incidenta- le da LA HI IN e da OT AN, AN e AL le quali censuravano la sentenza nella parte in cui aveva rigettato la domanda di annul- lamento del contratto inter partes, la corte di appello di Venezia con sentenza 13 maggio 18 ottobre 1997 ri- gettava sia l'appello principale che quello incidenta- le. 5 Per la cassazione di tale pronunzia hanno proposto ricorso ZA LD e ZA AN, quest'ultimo sia in proprio che quale erede di ZA IO nonché ZA NA e ZA BR sia in proprio che quali eredi di ZA NO, affidato a 5 motivi e illustrato da me - moria. Resistono con controricorso e ricorso incidentale affidato a un motivi, DELLA VA IN, OT AN, AN e AL. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
2. Come accennato in parte espositiva gli attori ZA IO, NA, AN e BR, che hanno acqui- stato da OT GI un fondo rustico già condotto in affitto da ZA LD e NO, per il prezzo di lire 6 milioni a campo veronese, hanno proposto unita- mente a questi ultimi il presente giudizio, nei con- fronti degli eredi del OT, chiedendo che il con- tratto stesso fosse ridotto alle stesse condizioni pre- viste nel preliminare realmente intercorso tra il MA- RI e il NI e invocando la condanna della parte venditrice alla restituzione del maggior prezzo da essi pagato, oltre al risarcimento del danno loro derivato dal fatto che avevano pagato l'intero prezzo 1'11 no- 6 vembre 1980, anziché alle più favorevoli scadenze indi- cate nel detto preliminare. Una tale pretesa è stata rigettata dai giudici del merito sul rilievo, assorbente, che la tutela di cui all'art. 8, della 1. 26 maggio 1965, n. 590 non poteva essere invocata dai ZA, per difetto delle condizioni soggettive di legge e, in particolare, qualità di col- tivatori diretti affittuari del fondo oggetto di con- troversia in capo agli stessi attori. ZA IO, NA, AN e BR hanno evi- denziato infatti quei giudici non avevano mai stipulatocin con il OT alcun contratto di affitto, intervenuto esclusivamente con ZA LD e NO i quali, pe- raltro, aveva rinunziato alla prelazione loro spettan- te, preferendo che gli altri congiunti acquistassero il fondo in discussione. Lamentando i soccombenti ZA che una tale que- stione - nei termini sopra riassunti non era stata oggetto di espressa eccezione da parte delle convenute per cui i giudici di primo grado erano incorsi in ul- trapetizione allorché avevano rigettato la loro domanda con tale motivazione, una tale censura è stata disatte- sa dai giudici di secondo grado. Hanno osservato, infatti, quei giudici, che il vi- zio di ultrapetizione è configurabile con riguardo alle 7 eccezioni in senso proprio, ma non rispetto alle ragio- ni che attengono alla sussistenza, nella fattispecie concreta portata all'esame del giudice, di tutti gli elementi costitutivi necessariamente concorrenti a in- tegrare la situazione giuridica invocata dalla parte nell'ambito di una determinata previsione normativa.
3. Con il primo e secondo motivo intimamente con- nessi e da esaminare congiuntamente - i ricorrenti cen- surano nella parte de qua la sentenza gravata denun- ziando, da un lato, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3» nonché «violazione dell'art. 360 c.p.c. n. 5» dall'altro, «l'incostituzionalità della norma di cui agli artt. 112 e 184 c.p.c. nella parte in cui con- sente di sollevare e decidere d'ufficio per la prima volta in sede di decisione le eccezioni c.d. improprie>> con conseguente violazione dell'art. 24 Cost.
4. I motivi sono entrambi infondati, alla luce del- le considerazioni che seguono. 4. 1. In primo luogo, non controverso che il pre- sente giudizio è stato incoato nel lontano 1982, si1982 OS - 7 serva che allo stesso è applicabile (cfr., art. 90, 1. 26 novembre 1990, n. 353) la disciplina di cui all'art. 345 nella sua formulazione anteriore alle modifiche in- trodotte dall'art. 52, 1. 26 novembre 1990, n.353. 8 Certo quanto sopra e non controverso che con le di- fese svolte nel corso del giudizio di secondo grado gli appellanti hanno in modo non equivoco manifestato la volontà di fare proprie le eccezioni in questione, che pertanto anche per tale via sono state acquisite al- dibattito processuale, è palese l'inconsistenza degli assunti di parte ricorrente. 4. 2. In secondo luogo, anche a prescindere da quanto precede, deve escludersi che i giudici del meri- to siano incorsi nella violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per avere rilevato, d'ufficio, la inapplicabili- tà della tutela invocata dagli attori sotto il profilo di cui all'art. 8, 1. n. 590 del 1965. Il vizio di ultra o extrapetizione infatti ri- corre soltanto quando il giudice, interferendo nel po- tere dispositivo delle parti, alteri qualcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (pe- titum o causa petendi), attribuendo o negando a taluna delle parti un bene diverso da quello richiesto e non compreso nemmeno virtualmente о implicitamente nella domanda, o sostituendo l'azione espressamente o formal- mente proposta con una diversa, fondata su fatti diver- si o su una diversa causa petendi, con la conseguente introduzione nel processo di un nuovo o diverso titolo, accanto a quello posto dalla parte a fondamento della 9 domanda, e di un nuovo tema di indagine (Cass. 18 apri- le 1996 n. 3670). Certo quanto sopra e non controverso che il vizio di ultrapetizione non riguarda le ragioni di fatto o di diritto poste a base della sentenza, ma solo il dispo- sitivo e ricorre quando il giudice, con la statuizione emessa, trascenda limiti fissati dalle contrapposte richieste ed eccezioni delle parti, per cui è irrile- vante che il giudice, pur contenendo la sua decisione nei limiti del petitum, aggiunga nella motivazione al- tre e diverse argomentazioni (Cass. 28 marzo 1997 n. 2830), è palese, l'insussistenza, nella specie, della dedotta violazione. Quanto precede trova del resto puntuale confer- ma nelle stesse argomentazioni svolte dai ricorrenti al fine di dimostrare l'errore in diritto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito. Si osserva, in particolare, al riguardo: nel caso concreto gli attori (attuali ricorrenti) chiedevano il «rimborso di quanto pagato in più dagli acquirenti a seguito del comportamento doloso posto in essere dal venditore>>; una tale richiesta non trova il suo supporto, co- me ritiene l'impugnata sentenza, nel contratto di vendi- ta soggetto alla prelazione agraria, che è un dato in- 10 discutibile e non contestato, ma nel comportamento pre- cedente al perfezionamento del contratto posto in esse- re dal venditore con l'invio di una proposta di vendita contenente un prezzo maggiorato rispetto a quello ef- fettivamente pattuito con i promittente acquirenti ter- zii Kil presupposto della domanda su cui può d'ufficio il giudice intervenire, rilevandone l'esi- stenza o meno, è il comportamento illecito del vendito- re quale regolamentato dall'art. 1440 C.C. in genere e dall'art. 8 1. n. 590 del 1965 in particolare». Certo quanto sopra è palese che al fine di verifi- care se il comportamento posto in essere dalla parte «illecito»> non poteva prescin- venditrice era, ○ meno dersi dall'accertare se il contratto concluso inter partes fosse stato in realtà perfezionato in esecuzione del diritto di prelazione di cui all'art. 8, della 1. 26 maggio 1965, n. 590, da parte di soggetti a tanto legittimati. Solo in tale eventualità, infatti, sussisteva un puntuale obbligo di legge per l'alienante di cedere i fondi agli aventi diritta alla prelazione allo stesso prezzo e alle stesse condizioni convenute con terzi nel preliminare di vendita [e la domanda attrice poteva, in tesi, trovare accoglimento], mentre - ove si fosse ac- 11 certato [come poi in concreto è risultato] che gli ac- quirenti non vantavano alcun diritto di prelazione, il contratto poteva, senza ombra di dubbio, essere conclu- so anche a condizioni diverse rispetto a quelle pattui- te con gli originari promittenti acquirenti e in parti- colare sia ad un prezzo maggiore, sia con più onerose condizioni (quanto ai termini di pagamento) a carico della parte acquirente. 4. 3. Manifestamente infondata, ancora, in riferi - mento all'art. 24 Cost., si appalesa la prospettata questione di legittimità costituzionale della norma di cui agli artt. 112 e 184 c.p.c. nella parte in cui con- sente di sollevare e decidere d'ufficio per la prima volta in sede di decisione le eccezioni c.d. improprie. Osservano, al riguardo i ricorrenti che dette di- sposizioni violano la norma costituzionale (art. 24 Cost.) perché quando il giudice rileva d'ufficio in se- de di decisione per la prima volta un'eccezione atta a respingere la domanda, impedisce al richiedente nei cui confronti fa valere l'eccezione, di approntare qualun- que difesa. Come noto integrano eccezioni in senso proprio quelle relative a fatti impeditivi, modificativi о estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non ri- levabili di ufficio. 12 Diversamente le eccezioni cosiddette improprie о mere difese sono volte soltanto о a negare l'esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda о a conte- stare il valore probatorio dei mezzi di istruzione esperiti o ancora la stessa qualificazione della doman- da come attuata dall'attore (cfr. Cass. 14 maggio 1999, n. 4763, nonché Cass., 19 agosto 1996, n. 7630). Certo quanto precede è evidente che non sussiste alcuna violazione del parametro costituzionale invocato solo perché si consente sia alla controparte, sia al giudice, si formulare, in qualsiasi momento, e, quindi, anche in sede di decisione, e in appello, «difese>> im- proprie, volte a paralizzare la domanda attrice. In realtà è onere dell'attore che voglia far valere un diritto in giudizio provare i fatti che ne costitui- scano il fondamento e sarebbe ben singolare - e in vio- lazione dei principi fondamentali dell'attuale processo civile da un lato, escludere il potere del giudice di verificare, d'ufficio, se l'attore ha о meno adem- piuto a tale onere (con la singolare conclusione, per- tanto, che nessuna domanda potrebbe mai essere rigetta- ta se proposta nei confronti di un convenuto rimasto contumace), dall'altro, imporre al giudice un termine ultimo, diverso da quello della decisione, per permet - 13 tergli di rilevare la infondatezza della domanda attri- ce.
5. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano vio- lazione e falsa applicazione dell'art. 80 [recte: 8] legge n. 590 del 1965, degli artt. 1326, 1362, 1363, 1367 C.C. e degli artt. 112 e 155 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3» nonché «violazione dell'art. 360 c.p.c. n. 5». Al riguardo i ricorrenti denunziano, in particola- la sentenza gravata nella parte in cui questa ha re, affermato che non poteva essere riconosciuta la prote- zione dell'art. 8, della 1. 26 maggio 1965, n. 590 a ZA LD e NO con i quali era stato stipulato un contratto di affitto agrario perché essi avevano ri- nunciato alla prelazione loro spettante, preferendo che gli altri acquistassero il fondo in discorso. Poiché successivamente, nella stessa sentenza, si afferma, da un lato, che con la scrittura privata del 6 marzo 1981 gli affittuari legittimamente esercitarono il diritto di prelazione loro spettante, ed il succes- sivo atto di trasferimento della proprietà del fondo a favore dei rispettivi figli dovrebbe essere considerato affetto da nullità rilevabile d'ufficio e, dall'altro, si precisa che la prelazione non spetta nemmeno ai pre- detti affittuari non avendo costoro mai esercitato la 14 prelazione, è palese concludono i ricorrenti - la contraddittorietà della motivazione>>. La decisione della corte del merito sul punto, pro- seguono i ricorrenti è ancora < frutto di erronea interpretazione di essenziali documenti prodotti e di omesso esame di fatti pacifici e non contestati;
frutto altresì di erronea interpretazione e valutazione delle norme che sovraintendono al perfezionamento del contratto e alle conseguenze giuridiche che ne derivano e che comunque emergono dai fatti di causa accertati e comunque pacifici>>>. Si assume, infatti, al riguardo, dai ricorrenti che la circostanza che, in realtà, i consorti ZA LD e NO hanno esercitato regolarmente la prelazione risulta «sia dall'offerta a essi fatta (d) al OT preliminare in data 30 maggio 1980 con notifica del concluso con i NI e RA>>> e dalla «raccoman- data di risposta con cui appunto ZA LD e Ago- stino dichiaravano di esercitare il diritto di prela- zione e di subentrare nel contratto negli stessi termi- ni di cui alla promessa di vendita». Con riferimento, ancora, alla posizione di ZA IO, NA, AN e BR i ricorrenti affermano che i giudici del merito non potevano negare che gli stessi avessero acquistato il fondo nell'esercizio del 15 diritto di prelazione di cui all'art. 8 della 1. 26 maggio 1965, n. 590, atteso che nell'atto 6 marzo 1981 le parti avevano dato atto che «gli acquirenti coltiva- no in affitto il terreno oggetto del presente atto e che l'acquisto è avvenuto in seguito all'esercizio del diritto di prelazione ad essi spettante per legge».
6. Al pari dei precedenti il motivo non può trova- re accoglimento. Sotto nessuno dei profili in cui si articola. 6. 1. Deve, in primis, escludersi che la sentenza sia «contraddittoria» per avere per un verso - affer- mato che gli affittuari ZA LD e ZA NO «avevano rinunciato alla prelazione», per altro rileva- to che «anche ammesso che con la suindicata scrittura privata gli affittuari legittimamente esercitarono il d diritto di prelazione loro spettante, il successivo at- to di trasferimento della proprietà del fondo a favore dei rispettivi figli dovrebbe essere considerato effet- to da nullità rilevabile d'ufficio». In realtà quei giudici, dopo avere affermato che vi era stata rinunzia alla prelazione da parte di ZA LD e ZA NO [dato assolutamente pacifico], lungi dal contraddirsi e dal privare di efficacia logi- ca la loro decisione, hanno evidenziato che anche nella diversa ipotesi si fossero seguiti gli assunti degli 16 appellanti, giusta i quali gli aventi diritto avevano ritualmente esercitato la prelazione ed а essi erano subentrati i loro figli [come ancora in questa sede di sostiene] non per questo la domanda attrice poteva tro- vare accoglimento, certo essendo che vi era stata un vietato, e quindi nullo, trasferimento della proprietà dx dei fondi VZA LD e NO a ZA IO, Rena- to, AN e BR. Concludendo sul punto, certo che ricevuta la noti- fica del preliminare di vendita (intervenuto tra MA- RI GI da un lato, e NI GI e RA An- tonio dall'altro) ZA LD e NO hanno chiesto ed ottenuto che il contratto di vendita si perfezionas- se non nei confronti di essi concludenti, esclusivi ti- tolari del diritto di prelazione, ma dei loro congiunti SA AN, IO, BR e NA, è di palmare evi- denza che gli stessi hanno tenuto un comportamento as- solutamente incompatibile con la volontà di esercitare la prelazione di legge (imponendo questa che il fondo divenga di proprietà del titolare, o dei titolari, del diritto di prelazione, e non certamente di altri sog- getti, estranei al rapporto agrario, e da questi indi- cati). Avendo i predetti rinunziato alla prelazione, ed essendo quindi rimasti estranei agli ulteriori sviluppi 17 della attività negoziale inter alios (in particolare tra il OT e ZA IO, NA, AN e Bru- no) è palese che esattamente i giudici del merito hanno escluso che gli stessi possano invocare la tutela ex art. 8, della 1. 26 maggio 1965, n. 590, certo essendo che solo il prelazionante che in forza dell'esercitato diritto è divenuto proprietario del fondo corrisponden- do un prezzo maggiore di quello dovuto può pretendere la restituzione della differenza e non certamente colui che ha rinunziato alla prelazione e non ha mai acqui- stato il fondo stesso. 6. 2. Anche nella sua seconda parte la censura in esame si manifesta palesemente infondata. Sin dal primo atto del giudizio (citazione 15 set- tembre 1982) gli attori hanno sempre impostato le loro difese sulla circostanza che eschesi affittuari, ti- tolari del diritto di prelazione di cui all'art. 8 del- la 1. 26 maggio 1965, n. 590, sui fondi oggetto di con- troversia erano esclusivamente ZA LD e NO (cui esclusivamente il concedente aveva trasmesso il preliminare di vendita intervenuto con il NI e il RA) E' palese che tale difesa è logicamente e giuridi- camente incompatibile con l'assunto secondo cui, in realtà, affittuari del fondo, e titolari del diritto di 18 prelazione fossero anche ZA IO, NA AN e BR. Al riguardo con ampia e articolata motivazione, in alcun modo censurata dai ricorrenti, i giudici del me- rito hanno dimostrato, da un lato, che la circostanza che questi ultimi (ZA IO, NA AN e Bru- no) coltivassero materialmente il fondo era irrilevan- te per poterli ritenere titolari del diritto di prela- zione che per espressa previsione normativa spetta esclusivamente al titolare di uno dei rapporti agrari indicati dal più volte ricordato art. 8, legge n. 590 del 1965, dall'altro, che era irrilevante la circostan- za che gli stessi facessero parte della famiglia colo- nica degli affittuari, trattandosi di vicenda esaurita- si prima dell'entrata in vigore della 1. 3 maggio 1982, n. 203. रै Accertato - in linea di fatto - da parte dei giudi- ci di merito quanto sopra, è palese che correttamente gli stessi non hanno dato alcun rilievo, alla espres- sione di stile e per chiari fini fiscali che compare nell'atto di vendita e nella quale si precisa che gli acquirenti coltivano in affitto il terreno oggetto del presente atto e che l'acquisto è avvenuto in seguito all'esercizio del diritto di prelazione ad essi spet- tante per legge. 19 Basandosi tutte le difese svolte dai ricorrenti sulla negazione della riferita circostanza è palese la sua irrilevanza, al fine del decidere.
7. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1326, 1362, 1363, 1367, 1440 C.C. e degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3, violazio- ne dell'art. 360 c.p.c. n. 5», denunciano che la corte 7 veneta è caduta nell'errore di considerare il rapporto giuridico sorto tra ZA LD e NO e MARTIOTTO disarticolato e distinto da quello sorto tra i figli degli stessi e OT medesimo e li ha trattati quin- di come originati da due atti completamente distinti e senza alcuna connessione.
8. Il motivo non può trovare accoglimento. Sotto nessuno dei profili in cui si articola. 8. 1. Quanto alla denunziata violazione, da parte dei giudici del merito, degli artt. 1326, 1362, 1363, 1367, 1440 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c. in rela- zione all'art. 360 c.p.c. n. 3, la censura è inammissi- bile. Deve ribadirsi al riguardo, infatti, che quando nel ricorso per cassazione pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di speci- fiche disposizioni normative, non siano indicate le af- 2 020 fermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indi- cate - о con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina il motivo è inammissibile poiché non consen- te alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denun- ziata violazione (Cass. 12 maggio 1998 n. 4777). In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non es- sendo al riguardo sufficiente un'affermazione apoditti- ca non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ri- corrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997 n. 7851). Pacifico quanto precede si Osserva che nella spe- cie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ri- corrente omette sia di indicare quale sia la interpre- tazione data, dal giudice del merito, delle richiamate disposizioni (art. 1362 e seguenti c.c.) e i motivi per cui la stessa non possa essere accettata, sia quale sia la «corretta» interpretazione di tali norme. 21 In realtà parte ricorrente, lungi non censurare l'interpretazione che il giudice del merito ha dato delle ricordate disposizioni, si limita a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme dalla sua, soggettiva, inter- pretazione di quelle stesse risultanze ed è evidente -pertanto che la denuncia esula totalmente dalla pre- visione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. che 8. 2. La deduzione, ancora, i giudici del merito non avrebbero ritenuto unico i due rapporti giuridici - OT GI»>> e < ZA < ZA LD e NO OT GI», nonIO, NA, AN e BR può trovare accoglimento neppure sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5. -Giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte re- golatrice, che in questa sede non può che ulteriormente ribadirsi - il vizio di omessa, insufficiente con- con ricorso pertraddittoria motivazione denunciabile cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. si confi- gura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di prospettati dalle punti decisivi della controversia, parti ○ rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile 22 contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice indivi- duare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discus- sione, dare prevalenza all'uno о all'altro mezzo di prova (Recentemente, in tale senso, ad esempio, Cass. 8 agosto 2000, n. 10417, specie in motivazione). L'art. 360, n.
5 - infatti - contrariamente a quan- to suppone l'attuale ricorrente non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sen- tenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento 23 svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (In questo senso, ad esempio, Cass., 8 agosto 2000, n. 10414, spe- cie in motivazione). Certo quanto sopra si Osserva che nella specie i ricorrenti ben lungi dall'indicare carenze logiche, giuridiche della motivazione della sentenza che ha di- satteso le loro domande si limitano inammissibilmente e contra legem, cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di legittimità - a contrapporre al- la valutazione dei fatti, così come compiuta in sede di merito, la loro soggettiva e personale interpretazione di quegli stessi fatti.
9. Con il quinto, e ultimo, motivo i ricorrenti de- nunziando «violazione e falsa applicazione degli artt. 1326, 1362, 1363, 1367, 1440 C.C. e degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3 e vio- lazione dell'art. 360 c.p.c. n. 5>> censurano la sen- tenza gravata nella parte in cui questa, in mancanza di qualsivoglia motivazione, ha affermato «che il trasfe- rimento della proprietà in favore dei figli fatta ZA LD e NO, prima del 6 marzo 1981 e pochi mesi 2 424 dopo l'esercizio della prelazione dovrebbe essere ef- fetto da nullità rilevabile d'ufficio». 10. La censura è inammissibile. Come si è osservato sopra i giudici del merito, ri- levato che gli attori chiedevano la tutela di cui all'art. 8, della 1. 26 maggio 1965, n. 590 (appunto in considerazione della circostanza che il OT aveva comunicato agli aventi diritto alla prelazione un pre- liminare diverso>>> rispetto a quello effettivamente sottoscritto con i promittenti acquirenti e, pertanto, simulato sia quanto al prezzo convenuto sia quanto alle modalità di pagamento del prezzo stesso) hanno rigetta- to la domanda proposta da ZA LD e NO sulla base di due distinte, ed autonome, rationes decidendi. Giusta la prima costoro non avevano diritto a invo- care la tutela in questione atteso che avevano rinunziato al diritto di prelazione di legge (e, infat- ti, ΠΟΠ si erano resi acquirenti del fondo oggetto di controversia), alla luce della seconda, comunque, hanno ancora osservato quei giudici, anche nella eventualità dovesse ritenersi - giusta gli assunti degli appellanti che ZA LD e NO, divenuti proprietari (in forza della esercitata prelazione) dei fondi in conte- stazione li hanno ceduti a terzi (cioè ai loro figli), non può dubitarsi che si è a fronte ad un atto nullo 25 (essendo stata la prelazione esercitata non per i fini voluti dalla legge). Certo quanto sopra e non controverso, a seguito del rigetto delle precedenti censure, che la prima delle indicate rationes decidendi è, senza ombra di dubbio, corretta e conforme a diritto, è evidente che il motivo in esame [con il quale si censura esclusivamente la se- conda delle riferite rationes decidendi] è inammissibi- le. Anche nell'eventualità, infatti, dovesse ritenersi che le considerazioni svolte con il motivo in esame SO- no fondate non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della pronunzia impugnata, il cui dictum ri- marrebbe comunque fermo in forza dell'altra, concorren- te, ratio decidendi. 11. Con l'unico motivo le ricorrenti incidentali denunziano «violazione О falsa applicazione dell'art. 428 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. per omessa insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.». I giudici del merito, si osserva, hanno rigettato la domanda ex art. 428 in quanto non poteva ravvisarsi la sussistenza dei requisiti della malafede degli ap- pellanti nella stipula del contratto e del pregiudizio del venditore OT, dal momento che il prezzo ef- 26 fettivamente corrisposto, come risulta alla luce delle risultanze della c.t.u. doveva essere considerato equi- valente a quello praticato normalmente sul mercato. Tale decisione proseguono le ricorrenti inciden- non è condivisibile, atteso che secondo un con- tali solidato orientamento giurisprudenziale ai fini dell'annullamento del contratto concluso dall'incapace non è richiesta l'esistenza di un grave pregiudizio per lui, bensì la sola malafede della controparte, consi- stente nella consapevolezza della menomazione del- l'altro contraente nella sfera intellettiva e volitiva. 12. Il motivo è infondato. Contrariamente a quanto si afferma nel ricorso in- cidentale, i giudici del merito, ben lungi dal rigetta- re la domanda di annullamento ex art. 428 C.C. solo perché il prezzo pattuito dalle parti era «congruo», la hanno disattesa perché «in mancanza di prove contrarie deve escludersi la sussistenza della malafede degli ap- pellanti nella stipula del contratto». Essendo stata la domanda de qua rigettata per ca- renza di prova sulla sussistenza della malafede degli appellanti nella stipula del contratto è palese la non pertinenza, al fine del decidere, e di pervenire alla cassazione della pronunzia impugnata, del motivo dedot - to. 27 13. Risultati infondati in ogni loro parte entram- bi i motivi devono essere rigettati. Sussistono giusti motivi onde disporre, tra le par- ti, la totale compensazione delle spese di questo giu- dizio di legittimità.
P.Q.M.
140000 La Corte, Lo 390000 riunisce i ricorsi e li rigetta;
spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 8 febbraio 2001. il Consigliere relatore est. eyed fore معما il Presidente Frances subtic Depositata in Cancelieria IL CANCELLIERE C1 21 MAG 2001 Concetta Ammendola Oggi, IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 . LUG. 2001 1. 390000 Rep 32447 vocate f p. Il Dirigente Area Servizi (PPO) (D.ssa IA Grazia * Responsabile Serviziotti Giudiziari (Dr M RACECAIND 28