Sentenza 7 dicembre 2007
Massime • 1
Presupposto del rito immediato non è la sussistenza di un accertamento di responsabilità ma la consistenza della fondatezza dell'accusa che escluda la possibilità di particolari sviluppi, sino a pervenire al proscioglimento dell'imputato, in virtù degli apporti argomentativi consentiti alle parti nell'udienza preliminare, la cui celebrazione appare, quindi, a priori, superflua.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/12/2007, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2007 |
Testo completo
O S C U R A T A
579 /08 Sentenza n.3012 UDIENZA PUBBLICA DEL 7/12/07
R.G. n.10775/07
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Signori
Presidente
-dott. Postiglione Amedeo
-dott. Gentile Mario Consigliere
-dott. Marini Luigi Consigliere
-dott. Sarno Giulio Consigliere
Consigliere
-dott. Gazzara Santi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
V.A. nato a (omissis) avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano il 27/10/06
vista la sentenza ed il ricorso udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Santi Gazzara udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale, dott. Vittorio Meloni, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso udito il difensore del prevenuto, avv. Marco Rigamonti, il quale ha concluso insistendo in ricorso osserva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 27/10/06, a seguito della impugnazione proposta da V.A. |contro la decisione resa dal Tribunale di Milano, in data 11/5/05, in parziale riforma
di detta decisione, ha ridotto la pena inflitta al prevenuto, rideterminandola in anni sei e mesi nove di reclusione, confermando nel resto. Ha condannato l'appellante alla rifusione in favore della parte civile delle spese per la fase processuale. Il giudice di prime cure, a seguito di giudizio immediato, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 609 bis e 81 cpv per avere costretto la figlia C. (nata nel [_ (omissis)
) a subire atti sessuali, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, con violenza e con abuso di autorità, essendo il padre della parte lesa. Lo aveva condannato alla pena di anni nove di reclusione, nonché al risarcimento dei danni alla p.c., disponendo una provvisionale di euro 30.000,00, ed interdetto in perpetuo dai pp.uu. di tutela e curatela, con perdita di diritto agli alimenti ed esclusione dalla successione della p.o.. Avverso la decisione resa dalla Corte territoriale propone ricorso per cassazione la difesa del V. con i seguenti motivi:
-nullità del decreto che dispone il giudizio immediato - nullità ex art. 178 lett. c) - violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto esso decreto risulterebbe mancante di una esatta collocazione temporale dei diversi fatti che costituiscono la imputazione, così da impedire una puntuale difesa. Detta omissione comporterebbe violazione dell'art. 429, lett. c), c.p.p., richiamato dall'art 453 c.p.p.. non sussistendo la prova evidente richiesta perché si proceda al giudizio immediato;
-le attenuanti generiche - mancata applicazione dell'art. 62 bis c.p. erronea applicazione degli artt.
132, 133 c.p. - mancanza di motivazione,
-la formazione del collegio - questione di legittimità costituzionale - contraddittorietà della motivazione;
-il valore della testimonianza della parte lesa, evidenziando che i giudici di merito non avrebbero svolto un' accurata verifica sulla credibilità della parte lesa;
-contraddittorietà della motivazione con elementi risultanti dagli atti. Mancanza di motivazione, obiettando la omessa valutazione da parte del giudice di merito degli elementi presenti nel fascicolo ed evidenziati dalla difesa, senza fornire argomentazione alcuna sulla ritenuta irrilevanza degli stessi, in particolare in ordine al rigetto della invocata perizia psicologica a cui andava sottoposta la
V.C.
-il ragionevole dubbio e la violazione dell'art. 534 c.p., motivo di gravame di cui all'art. 606 lett. e) c.p.p. e mancanza di motivazione, rilevando che la Corte di Appello avrebbe dovuto assolvere poiché gli elementi probatori in atti sarebbero estremamente contraddittori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
Di contro, la argomentazione motivazionale sviluppata dal giudice di merito appare sorretta da logicità e correttezza, priva di vizi di implausibilità e di lacune. Quanto al primo motivo questa Corte ha avuto modo di evidenziare che non sussiste nullità allorquando, in difetto della indicazione del luogo e del tempo del commesso reato, la imputazione contenga riferimenti, anche indiretti che consentano di collocare, nello spazio e nel tempo l'episodio contestato (Cass.5/10/99, Morbidelli), giungendo, perfino, ad affermare che la data del commesso reato costituisce solo un elemento accessorio del fatto, non incidente sul requisito della enunciazione del medesimo e non può, quindi, determinarne la mancanza o la incompletezza (Cass. 19/10/93, Iacopino), così che la contestazione deve essere considerata sufficientemente specifica quando è idonea a consentire l'espletamento di una compiuta difesa (Cass.Cass. 22/11/94,
Ricci).
Inoltre, in ordine alla eccezione sulla mancanza di prova si rileva che il presupposto del rito immediato non è la sussistenza di un accertamento di responsabilità, ma la evidenza della O S C U R A T A
fondatezza della accusa dovuta alla presenza di una base di discussione non controversa, seppur astrattamente controvertibile, e comunque insuscettibile di particolari sviluppi in virtù degli apporti argomentativi, consentiti alle parti nella udienza preliminare, la cui celebrazione appare, in tal caso, a priori superflua, anche in base ad un giudizio prognostico volto ad escludere la possibilità di pervenire in detta sede al proscioglimento dell'imputato" (Cass. 2/3/01, Cornejo Pedroza). La eccepita nullità della impugnata decisione per avere la Corte territoriale adottato, sul punto, una motivazione per relationem al decisum di primo grado non sussiste, in quanto l'argomentazione sviluppata dal giudice del gravame riscontra, in punto, l'appello, allorché ne afferma la infondatezza," sia con riferimento al breve periodo in contestazione ed alla specifica querela del 14/11/04, che ben consentono ( e hanno difatti consentito) l'ampia ed articolata difesa del V. sia con riferimento al concetto di prova, come valutata dal Gip, e va specificamente esclusa ogni violazione dell'art. 178 lett c), per mancata compressione del diritto di difesa dell'imputato, comunque ammesso all'assunzione di prove in dibattimento" ( pag. 5, sentenza impugnata ). Con il secondo motivo il ricorrente si duole della mancata applicazione dell'art. 62 bis, c.p. e della erronea applicazione degli artt. 132 e 133 c.p., per mancanza di motivazione.
Orbene la valutazione sul punto è stata correttamente formulata dal giudicante e non appare possa essere intaccata dai vizi denunciati col gravame, visto che il decidente ha dato contezza di avere analizzato ogni elemento a sua disposizione, non in modo parcellizzato e avulso dall'intero contesto, costruendoli in una compiuta formazione logica, così da denegare la concessione delle attenuanti generiche;
del pari risulta ampiamente l'iter logico seguito nell'applicare la pena, rivelandosi evidente la prognosi eseguita dalla Corte territoriale in relazione alla condotta posta in essere dal prevenuto. Corretta, ancora, appare la dichiarata infondatezza della eccezione di illegittimità costituzionale, sollevata in relazione alla composizione del collegio giudicante, siccome formato da sole donne, non ravvisandosi, in tale formazione collegiale, alcuna ammissibile e concreta violazione dell'ordinamento interno e dei principi dettati dalla Costituzione.
Il ricorrente muove doglianza, anche, in ordine alla attendibilità attribuita alla parte lesa, non rilevando come dalla lettura della sentenza, oggetto di impugnazione, emerga, inequivocamente l'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva a cui è stata sottoposta la deposizione della minore, svolta con compiutezza da parte del giudice di merito, così, peraltro, da precludere ogni rivalutazione in sede di legittimità. In ordine al diniego di disporre consulenza psicologica sulla parte offesa e di rinnovazione del dibattimento, la Corte di Appello ha ritenuto, in dipendenza della sussistenza e della pienezza delle prove a carico del prevenuto, di avere raggiunto la convinzione sulla colpevolezza dell'imputato, non necessitando di ulteriori acquisizioni istruttorie, anche perché la ragazza è stata ritenuta del tutto normale, non essendo stata rilevata in costei alcuna anomalia.
In ogni caso, si osserva che il potere di disporre la rinnovazione, in quanto discrezionale, sfugge al sindacato di legittimità e che il giudice è obbligato a pronunciare un apposito provvedimento solo qualora ritenga di accedere alla richiesta di rinnovazione, mentre nella ipotesi di rigetto la motivazione potrà essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello (Cass. 3/3/04, Canalicchio). In merito all'ultima doglianza formulata col ricorso, contrariamente a quanto con essa assunto devesi rilevare come il giudice del gravame abbia, puntualmente, replicato ai motivi di appello, previa completa valutazione degli stessi, facendo emergere dalla motivazione del decisum di avere esaminato tutti gli elementi a sua disposizione, fornendo una corretta interpretazione di essi ed applicando le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, senza sussistenza di dubbio.
Tenuto conto della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla declaratoria di inammissibilità medesima segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere del pagamento delle spese processuali, nonché quello del
て O S C U R A T A
versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.
P. Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 7/12/07.
Il Presidente Il consigliere estensore (Amedeo Postiglione) ( Santi Gazzara )
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