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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/06/2025, n. 2196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2196 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13466/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13466/2021 promossa da:
in persona del Legale Rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli Parte_1
Avv.ti Andrea Martellacci e Sergey Orlov del Foro di Firenze, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Firenze, Via Pier Capponi 24, come da procura alle liti agli atti
ATTRICE OPPONENTE
contro in persona del Legale Rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. POLLASTRINI MATTEO , presso il cui studio in Corso Amedeo 58, Livorno ha eletto domicilio, come da procura alle liti agli atti
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: compravendita.
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE OPPONENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata e respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione, difesa e deduzione, previa in ogni caso la revoca del decreto ingiuntivo n. 4278/2021 del 15 ottobre 2021, R.G. n. 10169/2021, emesso da Tribunale di Firenze, qui opposto: 1) in via preliminare, dichiarare – ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 167, comma 2, e 164, comma 4, c.p.c. – la nullità della comparsa di costituzione e risposta depositata da relativamente alla Controparte_1 domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito da Controparte_1
e, comunque, la nullità di detta domanda, con ogni conseguenza di legge;
2) in via
[...] principale, accertare e dichiarare che l'azione monitoria e, in ogni caso, le domande formulate da di cui al D.I. del Tribunale di Firenze n. 4278/2021 del 15 ottobre Controparte_1
2021, R.G. n. 10169/2021, sono infondate in fatto e in diritto e, comunque non provate, e per l'effetto, rigettare integralmente le stesse, con ogni conseguenza di legge;
3) sempre in via pagina 1 di 14 principale, accertata l'insussistenza dei presupposti di legge, l'infondatezza e l'assenza di prova, respingere la domanda riconvenzionale formulata da avente ad oggetto la Controparte_1 richiesta di risoluzione del contratto di cui agli ordini di acquisto n. OACD011901856 del 19 dicembre 2019 e successive revisioni (sino a giungere all'ordine n. OACD011901856, rev. 2, del 2 febbraio 2021) e n. OACD012000662 del 3 luglio 2020 in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata e, per l'effetto, respingere integralmente ogni e qualsiasi richiesta restitutoria e risarcitoria formulata da con ogni conseguenza di legge;
4) in via Controparte_1 subordinata, nel merito, per l'ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di nullità di cui al punto 1), nonché di accoglimento, in tutto o in parte, della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto formulata da respingere le richieste restitutorie Controparte_1
e risarcitorie formulate da in quanto infondate in fatto e in diritto e, Controparte_1 comunque, non provate, con ogni conseguenza di legge;
5) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che è debitrice di per le motivazioni e i Controparte_1 Parte_1 titoli di cui alla citazione in opposizione e agli scritti difensivi in atti, ivi inclusa la decadenza dal beneficio del termine, della somma complessiva di Euro 257.000 (oltre IVA), ovvero della diversa maggiore o minore somma individuata nel corso del giudizio, anche in esito all'istruttoria, o che sarà stabilita dal Giudice, anche secondo giustizia e, per l'effetto, condannare la medesima a corrispondere a tale Controparte_1 Parte_1 importo, oltre gli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 maturati e maturandi dal dì del dovuto al saldo, e rivalutazione monetaria, oltre all'eventuale risarcimento del danno, diretto e indiretto, con ogni conseguenza di legge;
6) in via istruttoria, a supporto della predetta domanda riconvenzionale sub 5), per l'ipotesi in cui le domande e richieste di riguardanti i Parte_1 cc.dd. extra-costi legati agli stampi in metallo forniti da e quelli relativi Controparte_1 alle “certificazioni” collegate agli strati di fibra di vetro dei prodotti fossero ritenute non sufficientemente supportate documentalmente, anche in considerazione dell'ambito di indagine fattuale particolarmente complesso e tecnico, disporre consulenza tecnica d'ufficio nei termini di cui alla memoria depositata dalla medesima ex art. 183, comma 6, c.p.c., n. 2); Parte_1
7) sempre in via istruttoria, per il caso di caso di ammissione, totale o parziale, delle prove richieste da di voler ammettere tutti i mezzi di prova richiesti, diretti ed Controparte_1 in controprova, formulati da in specie con la memoria datata 27 febbraio Pt_1 Parte_1
2023. 8) in ogni caso, rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, la domanda di consegna dei materiali di cui al succitato D.I. n. 4278/2021 o, in denegata ipotesi subordinata, condizionare e subordinare tale consegna al contestuale pagamento da parte di a di quanto a quest'ultima dovuto, secondo i titoli e Controparte_1 Parte_1 le voci di cui alla parte narrativa dei precedenti atti e memorie della scrivente, salvo se altro, e secondo gli importi richiesti da nel presente giudizio, o quelli ivi accertati, anche Parte_1 in via incidentale o in esito all'istruttoria, o alla stessa riconosciuti come dovuti secondo giustizia, con ogni conseguenza di legge;
9) in ogni caso, condannare in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1 di tutte le spese del giudizio (incluse quelle del CTU e del CTP, in caso di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio), maggiorate del 15% (o della diversa aliquota vigente al momento della condanna) sugli onorari dell'avvocato, del CPA e dell'IVA, come per legge, nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., in ragione della condotta processuale da essa tenuta e descritta in narrativa nei precedenti atti e memorie della scrivente, con eventuale contestuale condanna, in solido, anche personalmente del legale rappresentante pro tempore di Ing. ai sensi Controparte_1 Parte_2 dell'art. 94 c.p.c. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, e con ogni consequenziale pronunzia di ragione e di legge”.
pagina 2 di 14 CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA OPPOSTA: “in via istruttoria, di voler ammettere tutti i mezzi di prova richiesti, diretti ed in controprova, formulati nelle proprie memorie n.2 e n.3 ex rt.183, c.6, cpc e, segnatamente: la CTU sulla documentazione prodotta in atti al fine di verificare ed accertare la pertinenza e congruità delle indicate voci di costo relative sia al personale dipendente impiegato, che ai maggiori oneri sostenuti da nonché la prova CP_1 testimoniale diretta sui n.24 capitoli di prova, con i testimoni indicati sugli stessi, formulata nella memoria n.2, ex art. 183, comma 6, cpc, datata 7.2.2023, e la controprova su quanto dedotto e prodotto ex adverso formulata nella memoria n.3, datata 24.2.2023, con i capitoli da n.25 a n.28. nel merito, di voler rigettare in ogni sua parte la domanda giudiziale articolata sub 1) – 3) di cui alle conclusioni vergate in chiusura dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato ad istanza della società nei confronti della società Parte_1 Controparte_1
, poiché illegittima, infondata e non provata, in via riconvenzionale nel merito, stante la
[...] mancata attuazione dell'assetto di interessi complessivamente considerato che impedisce il mantenimento del vincolo contrattuale, accertare e dichiarare il grave inadempimento da parte di alla consegna dei prodotti e degli stampi realizzati nei tempi Parte_3 contrattualmente pattuiti e più volte prorogati, nonché accertare la difformità e la sussistenza di vizi in alcuni di questi, e precisamente dei timoni e della carenatura di cui alla fatt.n.173 del 20.7.2021 di rispetto alle specifiche contrattuali e, verificato trattarsi di Parte_1 obbligazioni rilevanti per l'interesse del compratore per l'effetto, dichiarare la risoluzione CP_1 del contratto di cui agli Ordini di acquisto n.OACD011901856 del 19.12.2019 e successive revisioni e n. OACD012000662 del 3.7.2020, con conseguente condanna della società
[...]
come in atti, ai sensi e per gli effetti dell'art.1453 c.c., a restituire all'esponente Parte_1 società come in atti, il corrispettivo già versato e pari a euro 87.487,44 unitamente alle CP_1 sole seguenti unità dalla stessa fornite: “N.1 stampo fasciame sezione cilindrica inferiore e N.1 stampo fasciame sezione cilindrica superiore (cod.art.V331211-R01); N.1 carrello supporto stampi”, rinunciando espressamente ad ottenere da la consegna delle altre Parte_1 componenti oggetto dell'ingiunzione, con ogni consequenziale pronunzia di ragione e di legge, nonché a corrispondere il risarcimento del danno subito e quantificato in complessivi euro
2.947.425,00 o in quella diversa somma che risulterà in esito all'istruttoria espletanda, in ogni caso gravata di interessi moratori e di rivalutazione monetaria, con ogni consequenziale pronunzia di ragione e di legge. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, e con ogni consequenziale pronunzia di ragione e di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
nel prosieguo anche solo ha proposto ricorso monitorio Controparte_1 CP_1 dinanzi al Tribunale di Firenze nei confronti di (nel prosieguo anche Parte_1 solo ), allegando: Parte_1
- di aver stabilito di partecipare ad una gara indetta dalla NA AR NA, avente ad oggetto la fornitura di una flotta di 5 mezzi subacquei per forze speciali e di avere, pertanto, commissionato alla debitrice la fornitura di stampi, modelli e maschere funzionali alla successiva produzione di alcune componenti dello scafo dei sommergibili in materiale composito, con ordine di acquisto n. OACD001901261 del 21/08/2019, inviato in accettazione dell'offerta di del 29/07/2019; Parte_1
- che l'ordine n. OACD001901261 veniva sostituito con quello n. OACD011901856 e ulteriormente revisionato il 02/06/2020 e il 02/02/2021, con accettazione di;
Parte_1
- di avere provveduto a corrispondere il pagamento del 70% dei costi denominati, in base ad pagina 3 di 14 accordi con la controparte, “non ricorrenti” in data 02/01/2020, e di due acconti relativi ai costi “ricorrenti” in data 31/03/2020;
- di avere ricevuto da , la maggior parte dei modelli;
Parte_1
- di avere ricevuto, a seguito dei solleciti inviati, una e-mail da in data Parte_1
03/09/2021, contenente una tabella con la specificazione dello stato di avanzamento dei lavori, dalla quale si evinceva che tutti gli stampi erano stati realizzati e necessitavano solo di rifinitura;
- che si rendeva responsabile di notevoli ritardi e di averle, pertanto, inviato Parte_1 formali richieste di consegna degli stampi e dei modelli in data 06/09/2021 e in data
08/09/2021, con offerta di pagamento di importo pari a € 31.350,00 a saldo del compenso pattuito, a ciò determinandosi per evitare di essere a sua volta inadempiente ai propri obblighi verso la NA AR NA.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto e ottenuto la pronuncia del Decreto Ingiuntivo n. 4278/2021 del 15 ottobre 2021, recante l'ordine a di consegna dei due stampi Parte_1 messi a sua disposizione per la produzione dei componenti meglio descritti in ricorso e del carrello per il loro trasporto, oltre che di stampi e modelli prodotti dalla debitrice ingiunta in esecuzione degli ordini, con pagamento a suo carico delle spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al DI emesso Parte_1 nei suoi confronti, deducendo:
- la riconducibilità del rapporto con l'opposta ad una “partnership”, non avendola questa incaricata della sola fornitura o realizzazione di componenti, bensì essendo stato con la stessa concordato che avrebbe prodotto stampi per i pezzi di scafo, realizzato i modelli dei pezzi, prodotto il fasciame di un prototipo del mezzo, prestato consulenza e, soprattutto, che nel prosieguo avrebbe interamente prodotto tutti gli scafi oggetto della commessa della NA
NA;
- che, in considerazione di tale accordo e della lunga durata prevista per il rapporto, gli ordini costituivano l'esito di confronto tra le parti, i costi venivano distinti negli ordini di in CP_1 non ricorrenti, ovvero da sostenersi una tantum per la consulenza e la realizzazione di stampi e modelli, e ricorrenti, da sostenersi per la produzione dei pezzi del mezzo subacqueo, e venivano concesse all'opposta dilazioni per il pagamento;
- di aver effettuato le consegne nel rispetto dei termini concordati e che il termine per quella dei manufatti oggetto di causa (ordini OACD011901856, rev. 2, OACD012000662) non era ancora scaduto al deposito del ricorso monitorio;
- l'inidoneità e difettosità degli stampi forniti da i cui vizi (mancanza di “battute”, parti CP_1 per l'unione dei pezzi) erano tanto gravi da impedirne l'utilizzo;
- di aver provveduto alla rimessione in pristino degli stampi, sostenendo costi aggiuntivi, pari a circa € 8.000,00 oltre IVA;
- che altri costi aggiuntivi, pari a circa € 100.000,00 oltre IVA erano stati causati dalla richiesta di controparte di fornire certificazioni collegate al numero di strati di fibra di vetro utilizzati;
pagina 4 di 14 - l'omesso pagamento, da parte dell'opposta, del corrispettivo per consegne già effettuate a suo favore, pari a € 27.913,72 oltre IVA;
- l'inosservanza ad opera dell'opposta del principio di buona fede contrattuale, declinabile, in considerazione del rapporto di partnership tra le parti, nell'obbligo di leale collaborazione e pronto scambio di informazioni complete ed esaustive;
- la decadenza dell'opposta dal beneficio del termine in conseguenza del suo inadempimento, dal che deriva che la stessa è tenuta al pagamento immediato delle somme di € 102.298,84 oltre IVA ed € 2130,00 oltre IVA, in esecuzione rispettivamente degli ordini n. OACD011901856, rev. 2, OACD012000662.
In ragione di tutto quanto esposto, l'opponente ha chiesto: la revoca del DI e il rigetto delle domande dell'opposta; in via riconvenzionale, la declaratoria della decadenza di questa dal beneficio del termine e la sua condanna al pagamento dell'importo di € 257.000,00 oltre IVA;
in caso di accoglimento della domanda restitutoria dell'opposta, che la condanna alla riconsegna dei materiali sia subordinata al pagamento delle somme dalla stessa dovute;
vinte le spese.
si è regolarmente costituita in giudizio col deposito di comparsa di costituzione e CP_1 risposta e documenti, contestando le deduzioni ed eccezioni dell'opponente e allegando, a sua volta:
- di aver concluso con l'opponente un contratto di fornitura, avente ad oggetto la cessione da parte di questa, mai coinvolta nei rapporti con la NA AR NA, di manufatti sulla base dei modelli messi temporaneamente a sua disposizione;
- che l'opponente ha riconosciuto, in citazione, di aver consegnato solo parte dei modelli e degli stampi oggetto di fornitura;
- che la modifica degli ordini nel corso del rapporto con l'opponente era dovuta a richieste di quest'ultima e non ha comportato un aumento dei costi di produzione;
- l'assenza di difetti quanto ai modelli messi a disposizione dell'opponente, la quale mai aveva sollevato eccezioni prima della notifica del Decreto Ingiuntivo;
- di aver corrisposto all'opponente l'importo complessivo di € 87.487,44, senza ricevere tutti i materiali oggetto di accordo;
- quanto alla fattura dell'opponente per l'ammontare di € 27.913,72, di aver eccepito l'esistenza di vizi consistenti nell'assenza di forature sui timoni;
- di aver dovuto, a causa del ritardo nelle consegne e nella presenza di difetti dei manufatti realizzati dall'opponente, rinunciare a partecipare alla gara indetta dalla NA AR NA;
- di aver sostenuto esborsi per l'acquisto di materiali e la manodopera per il completamento del mezzo subacqueo, da ultimo neppure portato a compimento e senza aver potuto presentare il prototipo alla NA NA.
Stanti le argomentazioni svolte, l'opposta ha modificato la domanda di esatto adempimento proposta in monitorio e chiesto: il rigetto delle domande attoree;
la conferma del DI opposto nella pagina 5 di 14 parte in cui reca l'ordine all'opponente di restituzione degli stampi alla stessa consegnati per la realizzazione dei componenti oggetto di accordo e del relativo carrello;
in via riconvenzionale, l'accertamento dell'inadempimento dell'opponente, la risoluzione del contratto di cui agli ordini di acquisto OACD012000662 come modificato e OACD012000662 e la condanna dell'opponente alla restituzione dell'importo di € 87.487,44 versatole a titolo di corrispettivo ed al pagamento di quello di € 2.947.425,00 a titolo di risarcimento dei danni;
la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite.
Con Ordinanza resa a seguito della prima udienza, il Giudice ha rigettato l'istanza dell'opposta, di concessione della provvisoria esecuzione del DI, stante la modifica della domanda a supporto della stessa e l'imprescindibilità dell'adozione di sentenza costitutiva di risoluzione ai fini della pronuncia dell'ordine di restituzione dei modelli e del carrello, già oggetto di ingiunzione.
Depositate, ad opera di entrambe le parti, le memorie di cui all'art. 183 comma VI cpc, la causa è stata istruita in via documentale e rimessa in decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata in forma cartolare, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali.
* * *
1. Sull'ammissibilità delle domande dell'opposta di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni e sull'eccezione di nullità della domanda risarcitoria dell'opposta.
Preliminarmente, occorre chiarire che, come osservato con Ordinanza di reiezione dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione avanzata in corso di causa ai sensi dell'art. 648 cpc, in applicazione dell'art. 1453, comma 2, c.c., integrante eccezione al divieto generale di domande nuove in corso di causa, è ben possibile la proposizione in corso di causa di quella di risoluzione in sostituzione dell'esatto adempimento e la sostituzione può avvenire anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dovendosi sul punto ritenere che la norma in questione
“applicata alla particolare struttura del procedimento per decreto ingiuntivo cui segua l'opposizione dell'intimato, comporti la possibilità per il creditore che richieda in sede monitoria la prestazione oggetto del contratto, di agire successivamente, nel giudizio di opposizione, per la sua risoluzione” (Cass. 9941/2006).
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione dell'opponente in ordine all'inefficacia, inesistenza o inammissibilità della domanda proposta dall'opposta con la comparsa di costituzione in opposizione – di risoluzione dei contratti tra le parti - costituente un'ipotesi di mutatio libelli espressamente consentita dall'art. 1453 comma 2 c.c.
Alle medesime conclusioni, inoltre, deve giungersi quanto alla domanda risarcitoria proposta con comparsa di costituzione e risposta dall'opposta – attrice in senso sostanziale – atteso che “La parte che, ai sensi dell'art. 1453, secondo comma, cod. civ., chieda la risoluzione del contratto per inadempimento nel corso del giudizio dalla stessa promosso per ottenere l'adempimento, può domandare, contestualmente all'esercizio dello "ius variandi", oltre alla restituzione della prestazione eseguita, anche il risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione degli effetti del regolamento negoziale” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8510 del 11/04/2014; conforme ex multis:
Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16682 del 25/06/2018).
Chiarita la questione dell'ammissibilità delle conclusioni nuove articolate con comparsa di costituzione e risposta dell'opposta, va da sé che il Decreto Ingiuntivo, emesso in ragione della pagina 6 di 14 domanda di esatto adempimento della creditrice, debba essere revocato, e che la domanda di condanna dell'opponente alla restituzione dei modelli e del carrello messi a disposizione della controparte debba intendersi proposta a titolo di restituzione conseguente alla risoluzione del contratto chiesta dall'opposta, come esposto nel prosieguo.
Consegue alla revoca del DI, infine, l'assorbimento delle eccezioni dell'opponente in ordine al difetto dei presupposti per la sua pronuncia.
Ancora, in limine litis, deve darsi atto dell'infondatezza dell'eccezione pregiudiziale di rito dell'opponente, di nullità della domanda risarcitoria dell'opposta per assoluta incertezza dei fatti costitutivi.
Sul punto, infatti, va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito in ordine all'interpretazione dell'art. 164 c.p.c. nel senso che sussiste nullità per difetto dell'editio actionis laddove ricorra omissione o totale incertezza del petitum e/o della causa petendi, non colmabile attraverso un esame complessivo dell'atto, da eseguirsi sulla base tanto delle conclusioni che della parte espositiva, nonché dei documenti ad esso allegati e la valutazione della sufficiente determinatezza degli elementi essenziali della domanda deve essere condotta tenuto conto della ratio delle prescrizioni di cui agli artt. 163 e 164 c.p.c., consistente nel consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese nell'osservanza dei termini di decadenza previsti dal codice di rito (cfr ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del
15/05/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23180 del
27/10/2006).
Tanto premesso, la domanda dell'opposta, pur genericamente motivata, non è nulla, essendo evidentemente volta al ristoro dei danni lamentati per aver sostenuto spese e non aver potuto disporre di strumenti e materiali utili a comporre i macchinari e i componenti da fornire alla NA NA a causa dell'inadempimento di , consistente – a detta di - Parte_1 CP_1 nella consegna solo parziale di modelli e componenti e nei difetti riscontrati in quelli forniti
(comparsa di costituzione e risposta, pag. 12).
2. Sul rapporto negoziale tra le parti.
Le eccezioni di inadempimento di ambedue le parti e le domande – di risarcimento di entrambe, di pagamento del corrispettivo residuo dell'opponente e di risoluzione e restituzione di quanto corrisposto dell'opposta – rendono necessaria la qualificazione del rapporto, riconducibile, secondo l'opponente, ad un contratto atipico denominato da di “partnership”, Parte_1 incentrato sulla predisposizione congiunta di modelli e sulla collaborazione nella produzione di mezzi subacquei da fornire alla NA AR NA e, secondo l'opposta, alla fornitura di componenti a suo favore ad opera della controparte, da impiegare nella realizzazione da parte sua di un prototipo da sottoporre alla NA NA mediante partecipazione a gara pubblica e, in caso di esito positivo, da mettere in produzione in forza di contratto di appalto pubblico che, a questo punto, solo avrebbe concluso con quest'ultima. CP_1
Ricostruite le posizioni delle parti, gli elementi di fatto desumibili dagli atti e dai documenti prodotti dalle parti consentono di accertare l'avvenuta stipula di plurimi contratti di compravendita, due dei quali oggetto della presente causa, conclusi dall'acquirente per la CP_1 cessione da parte di di componenti per la realizzazione di un mezzo subacqueo Parte_1 dalla prima soltanto progettato.
pagina 7 di 14 Segnatamente, con lo scambio di proposta e accettazione degli ordini n. OACD011901856 (così numerato dopo duplice revisione congiunta) e n. OACD012000662 (docc. 1, 2 e seguenti del fascicolo monitorio), le parti hanno concordato la fornitura ad opera di di Parte_1 componenti di materiale plastico rinforzato con fibra di vetro (GRP), impiegato dall'acquirente per la realizzazione, su progettazione esclusivamente da parte sua, di un prototipo del CP_1 sommergibile identificato col codice DS8 e l'eventuale successiva produzione di più mezzi subacquei del medesimo tipo su incarico della NA AR NA, previo positivo esperimento della gara d'appalto o altra analoga procedura da svolgersi evidentemente in India.
Invero, contrariamente a quanto osservato dall'opponente, la circostanza della conclusione di un accordo di collaborazione commerciale dalla stessa definito di “partnership” non emerge da fatti dedotti e rimasti incontestati dall'opposta a norma dell'art. 115 cpc e nessuna prova scritta né orale è stata fornita a sostegno di tale ricostruzione, bensì al contrario:
- mai l'opponente è stata coinvolta nella progettazione del sommergibile, né ha avuto contatti con la NA NA (quest'ultima circostanza è pacifica, a norma dell'art. 115 cpc: è la stessa a sottolineare, in particolare negli scritti conclusionali, di non aver mai Parte_1 saputo alcunché della procedura di gara e dei rapporti di con Ministeri o altri Enti CP_1 pubblici indiani);
- i documenti recanti la firma non disconosciuta delle parti fanno testualmente riferimento a
“forniture, offerta, prezzi” (docc. 3 fascicolo monitorio), terminologia che richiama la cessione di componenti da fornirsi all'opposta da parte dell'opponente, scelta in quanto produttrice di manufatti del materiale necessario secondo il progetto di CP_1
- i costi venivano distinti negli ordini in RIC (ricorrenti) e non, riguardando con tutta evidenza i primi i modelli e gli stampi da fornire da parte della venditrice in un unico esemplare, i secondi le parti e componenti del mezzo subacqueo che sulla base del prototipo sarebbero stati prodotti in serie, essendo per contro illogica e indimostrata l'affermazione attorea secondo cui la distinzione rinverrebbe il proprio fondamento in una collaborazione tra le parti;
- le comunicazioni e mail prodotte in copia dall'opponente sono indicative della produzione e fornitura di manufatti su misura e secondo le indicazioni via via date dall'opposta (si parla di
“commesse” e, dalla corrispondenza agli atti, si evince che è l'Ing. di Parte_2
a indicare al personale di oggetto, quantità, dettagli, tempi delle CP_1 Parte_1 forniture), il che consente altresì di escludere la riconducibilità dei rapporti in questione altresì alla fattispecie dell'appalto, essendo con tutta evidenza prevalente l'aspetto del dare rispetto a quello del facere con riferimento alle prestazioni di consegna di componenti e parti dei mezzi subacquei ad opera di , dotata di ridotta autonomia in termini di Parte_1 progettazione e scelte strategiche.
3. Sulle reciproche eccezioni di inadempimento e sulle domande di risoluzione dei contratti e restituzione dei pagamenti dell'opposta, risarcitorie di entrambe le parti e di esatto adempimento dell'opponente.
Le conclusioni come precisate dalle parti – testualmente riportate in epigrafe - rendono necessario il richiamo, in primo luogo, ai principi costantemente invalsi in giurisprudenza in materia di riparto dell'onere della prova, applicabili anche con riguardo ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, i quali danno luogo ad ordinari procedimenti a cognizione piena, secondo pagina 8 di 14 cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (cfr ex multis Cass. S.U., Sentenza, 30-10-2001, n. 13533; Cass.
Sez. I, Sentenza 26-01-2007, n. 1743; Cass. Sez. II, Sentenza 19-04-2007, n. 9351).
In secondo luogo, considerate le reciproche eccezioni di inadempimento, le conseguenti domande di risarcimento dei danni di entrambe le parti e quelle ulteriori di adempimento dell'opponente e di risoluzione del contratto e restituzione delle prestazioni eseguite dell'opposta, va ulteriormente richiamato il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui “Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (…)” (Cass. civile sez. II, 30/05/2017, n.13627; conforme ex multis Cass. civile sez. III, 01/06/2004, n.10477).
3.1 Tanto premesso, prendendo le mosse dalle allegazioni contenute nel ricorso monitorio e nei successivi atti di parte dell'opposta – attrice sostanziale – si osserva che questa ha dedotto l'inadempimento di agli obblighi a suo carico in forza delle compravendite Parte_1 concluse mediante gli ordini n. OACD011901856 (così numerato dopo duplice revisione congiunta) e n. OACD012000662 (docc. 1, 2 e seguenti del fascicolo monitorio), consistito nella tardiva e in parte mancata consegna dei manufatti oggetto di accordi e nella presenza di vizi di quelli forniti e, segnatamente, nell'assenza di forature sui timoni, componenti per cui era stata emessa la fattura dell'opponente per l'ammontare di € 27.913,72, condotte in ragione delle quali ha affermato che, dopo aver ottenuto una proroga dalla NA NA per la consegna del CP_1 prototipo di mezzo subacqueo sino al novembre 2021, si era trovata costretta a comunicare al competente la propria rinuncia alla partecipazione alla gara pubblica a cui era Controparte_2 interessato (comparsa di costituzione e risposta, pag. 10).
Occorre quindi esaminare partitamente le affermazioni dell'opposta rispetto all'inadempimento dell'opponente, cominciando dall'inosservanza dei termini delle consegne, su cui principalmente si sono appuntate le contestazioni rispetto all'operato della venditrice.
A questo proposito, l'opposta ha riepilogato - in maniera non sempre lineare, bensì con molteplici contraddizioni – l'evoluzione del rapporto con la controparte, esponendo nel ricorso monitorio
(vengono in parte riportate nel prosieguo taluni periodi del ricorso, al fine di rappresentarne il più chiaramente possibile il contenuto) che:
- le inviava una prima offerta in data 25.6.2019 (doc.1), seguita da trattative, e Parte_1 una seconda offerta in data 29.7.2019 (doc.2), accettata il 21.8.2019 (doc.3), poi modificata con revisioni nel luglio 2019 (doc.4, 5) e sostituzione dell'ordine iniziale con altri successivi modificati e via via rinumerati nelle date 2.3.2020, 2.6.2020, 2.2.2021 (docc.7, 8, 9) (ricorso, pag. 3);
- “nell'ultima offerta revisionata da (doc. 5) i modelli e gli stampi della prua e Parte_1
pagina 9 di 14 della poppa, dei timoni e delle pinne stabilizzatrici dovevano tutti essere consegnati nel periodo compreso tra il novembre 2019 e la fine del gennaio 2020, mentre entro il successivo mese di marzo 2020 dovevano essere consegnati i restanti modelli e gli stampi. Nell'accettazione di detta offerta, i tempi di saldo degli stampi, del 70% dei costi ricorrenti e quello del 30% dei costi non ricorrenti, venivano concordati al 18.10.22”;
- “che la maggior parte dei suddetti modelli venne consegnata da , la quale, in Parte_1 risposta ai solleciti della ricorrente, in data 3.9.2021 (doc.12), inviava una mail contenente tabella con la specificazione dello stato di avanzamento dei lavori e dalla quale si evinceva che tutti gli stampi erano comunque già stati realizzati e necessitavano solo di rifinitura”;
- “che l'esecuzione dei lavori commissionati a aveva subito dei rallentamenti Parte_1 nell'anno 2020 dovuti essenzialmente all'emergenza Covid-19, circostanza che ha comportato la rinegoziazione dei termini di consegna e le due revisioni degli ordini di acquisto di nel giugno 2020 (cfr doc.8) e poi nel febbraio del corrente anno (cfr. CP_1 doc.9), come sopra anticipato”;
- “che la NA NA aveva infatti chiesto di poter visionare, durante l'esecuzione di prove sul campo (Field Evaluation Trials) entro date che la stessa NA aveva accordato a al fine dell'assegnazione della gara bandita, il mezzo subacqueo classe DS, mentre CP_1 il ritardo oggi già maturato nella consegna dei prodotti finiti delle parti di scafo sta creando alla un notevole pregiudizio economico e di immagine, specie a seguito della CP_1 formalizzata minaccia di esclusione dalla gara da parte della NA NA e del
Ministero della Difesa indiano, e da ogni futuro rapporto commerciale (cfr. doc.10), Nell'ultima offerta revisionata da (doc. 5) i modelli e gli stampi della prua e Parte_1 della poppa, dei timoni e delle pinne stabilizzatrici dovevano tutti essere consegnati nel periodo compreso tra il novembre 2019 e la fine del gennaio 2020, mentre entro il successivo mese di marzo 2020 dovevano essere consegnati i restanti modelli e gli stampi”.
L'esposizione è evidentemente confusa, ma da essa si possono trarre conclusioni che depongono in senso contrario rispetto a quanto preteso dalla deducente, dovendosi constatare che – per ammissione della stessa opposta – sono state apportate modifiche agli ordini sino al febbraio
2021 e che, in sede di ultima revisione degli accordi, le parti hanno rideterminato i termini delle consegne, differendoli al 18.10.2022.
Tale conclusione è confermata dal documento 9 allegato al ricorso monitorio, recante l'ordine come da ultimo modificato nel febbraio 2021 dalle parti e la scansione (nella colonna a sinistra) dei termini di consegna, per la gran parte fissati al 18.10.2022, sei al giugno/agosto 2020 (data già trascorsa e beni già consegnati) e per la restante minima parte al giugno 2021, e comunicazione e mail di Drass del 22.2.2021 con la quale non lamentava alcun ritardo della controparte, bensì si chiedeva la consegna a questa di alcuni componenti per l'aprile 2021.
In definitiva, per quanto esposto nel ricorso monitorio, l'accordo tra le parti per le forniture ad opera dell'opponente è stato definitivamente raggiunto nel febbraio 2021 e prevedeva scadenze ripartite tra il giugno 2020 e il 18.10.2022, data quest'ultima non trascorsa al deposito del ricorso monitorio.
Né un chiarimento in tal senso si rinviene nella comparsa di costituzione e risposta e nella prima memoria istruttoria, in cui il ritardo è stato posto a fondamento delle domande risolutorie, restitutorie e risarcitorie dell'opposta, sono stati riepilogati nei medesimi termini i fatti esposti in pagina 10 di 14 monitorio e con cui è stato prodotta – per quanto di rilievo - la missiva dell'opponente del 17 maggio 2021 ( doc. 17) nella quale genericamente si fa riferimento ad un ritardo, senza ammissione del superamento di termini né dell'impossibilità assoluta di fornire a breve i manufatti oggetto di accordi, bensì si portano a conoscenza dell'acquirente l'avvicendamento del personale con funzioni decisionali e amministrative all'interno di e taluni Parte_1 problemi tecnici nella lavorazione del metallo impiegato su richiesta di CP_1
In definitiva, l'opposta, tenuta per i principi sopra richiamati a provare il titolo, ovvero – sotto il profilo della tempistica – l'esistenza di una previsione contrattuale chiara e definitiva di termini non osservati dall'opponente, non ha dedotto né provato la conclusione di un accordo con la controparte recante la pattuizione di termini essenziali, né la grave inosservanza di quelli comunque fissati (per la gran parte in scadenza dopo il deposito del ricorso monitorio) e non ha provato che a causa dell'inadempimento sul piano temporale attribuito all'opponente si fosse verificata un'irreversibile alterazione del sinallagma negoziale, tale da giustificare la risoluzione dei contratti oggetto di causa.
Sotto quest'ultimo profilo, infatti, si rileva che l'opposta ha solo genericamente dedotto che la grave inosservanza delle scadenze ad opera dell'opponente l'aveva costretta all'inevitabile conseguenza di non prendere parte alla gara indetta dalla NA AR NA, senza tuttavia a monte, sul piano assertivo, precisare quantomeno quando detta gara fosse stata indetta, quale fosse la normativa generale e speciale che la regolava, quali i termini per la presentazione della domanda, quando e per la mancanza di quali componenti non tempestivamente fornite dalla venditrice avesse maturato l'irreversibile decisione di non prendervi parte.
Né sul piano probatorio, dette circostanze sono state dimostrate, posto che gli unici documenti attinenti alla procedura a evidenza pubblica in questione sono una lettera in lingua inglese attribuita alla NA NA e prodotta quale allegato al ricorso per DI sub doc. 10, apparentemente recante un sollecito antecedente al procedimento monitorio, e una missiva di indirizzata alla NA NA e di cui non vi è prova della spedizione, con cui si riferisce CP_1 della propria indisponibilità a prendere parte alla gara (doc. 21 dell'opposta).
In altre parole, oltre alla prova del titolo rispetto alle date delle consegne e all'allegazione dell'inadempimento sul piano temporale dell'opponente, difetta la dimostrazione dell'evento dannoso dedotto dall'opposta e consistente nell'impossibilità, cagionata dalla condotta avversaria e alla stessa nota, di prendere parte ad una gara d'appalto.
Da ultimo, nessuna dimostrazione delle conseguenze dannose di detto evento è rinvenibile nei documenti agli atti sotto il profilo del danno emergente e del lucro cessante, atteso che, oltre a non essere dimostrato l'inadempimento di , neppure vi è evidenza che questo abbia Parte_1 costituito causa delle mancate occasioni di guadagno e delle spese che ha genericamente CP_1 dedotto di aver sostenuto, non integrando prova scritta i documenti asseritamente provenienti e inviati alla NA NA, terza estranea al giudizio, ed essendo esplorativa, generica e irrilevante la CTU chiesta sul punto dall'opposta, le cui istanze istruttorie devono pertanto essere anche in questa sede disattese, in ragione di quanto sin qui esposto.
Con riferimento al profilo di inadempimento consistente nell'assenza di forature sui timoni, componenti per cui era stata emessa dall'opponente la fattura dell'opponente n.173 del 20.7.2021 per l'ammontare di € 27.913,72, l'opposta ha depositato in atti comunicazioni e mail del luglio 2021 contenenti, effettivamente, la contestazione del difetto (docc. 18 e 19 di parte opposta).
pagina 11 di 14 A fronte di tale eccezione, l'opponente ha a sua volta dedotto con note scritte e memoria ex art. 183 comma VI n. 1 cpc che la problematica derivava da difetti degli stampi forniti da di CP_1 essersi offerta di replicare la lavorazione (circostanza quest'ultima confermata dalla e mail del 3.9.2021 di , doc. 13 allegato alla citazione), di avervi provveduto e che nel Parte_1 prosieguo nessun difetto era stato ulteriormente lamentato dall'acquirente.
Ebbene, nessuna contestazione specifica è stata avanzata dall'opposta rispetto ai fatti oggetto delle affermazioni dell'opponente in ordine al proprio esatto adempimento mediante rimessione in pristino delle forature e nuova consegna dei timoni, circostanze che devono pertanto ritenersi provate a norma dell'art. 115 cpc.
Invero, solo con gli scritti conclusionali l'opposta è tornata sull'argomento, reiterando le argomentazioni spese in comparsa di costituzione e risposta e senza prendere posizione in maniera precisa sulla nuova realizzazione di timoni esenti da vizi e sulla loro consegna da parte dell'opponente.
In conclusione, per tutto quanto esposto, devono essere rigettate le domande dell'opposta di accertamento dell'inadempimento dell'opponente, risoluzione dei contratti con la stessa conclusi, restituzione di modelli, carrello, corrispettivi versati e di risarcimento dei danni cagionati dalla condotta inadempiente di controparte.
3.2 Occorre a questo punto procedere, sempre in applicazione dei principi sopra richiamati, alla disamina dell'eccezione di inadempimento e delle domande di pagamento azionate dall'opponente a titolo di esatto adempimento e risarcimento dei danni cagionati dall'opposta.
Tanto l'eccezione quanto le domande svolte da si basano sull'inadempimento Parte_1 dell'opposta dedotto in maniera ripetitiva e non chiara, comunque compendiabile nelle condotte alla stessa attribuite e consistenti nell'omessa collaborazione e nell'inosservanza dell'obbligo buona fede nell'esecuzione del contratto di “partnership”, nell'omesso pagamento della fattura n.173 del 20.7.2021 di € 27.913,72 e di altri importi per consegne non effettuate a suo favore ma rispetto alle quali era decaduta dal beneficio del termine, nella fornitura di stampi inidonei CP_1 e difettosi i cui vizi (mancanza di “battute”, parti per l'unione dei pezzi) erano tanto gravi da impedirne l'utilizzo in mancanza di interventi aggiuntivi con costi a suo carico, nell'averle chiesto di fornire certificazioni collegate al numero di strati di fibra di vetro utilizzati, con conseguente ulteriore aumento dei costi di produzione.
L'inadempimento sub specie di omessa leale collaborazione rispetto agli obblighi derivanti da un contratto atipico qual è quello definito dall'opponente di “partnership” non è configurabile, essendo nel caso di specie – come visto – stati conclusi contratti di compravendita di componenti e parti dello scafo del prototipo di un sommergibile progettato dall'opposta.
Anche a voler ritenere l'eccezione di inadempimento attorea correttamente articolata rispetto al contratto effettivamente concluso tra le parti, non si riscontra la violazione del canone generale di cui all'art. 1375 cc da parte dell'opposta nel corso del rapporto con l'opponente, essendosi la prima limitata a comunicazioni in relazione agli ordini effettuati e non avendo chiaramente l'obbligo di condividere e concordare scelte progettuali e strategiche con la venditrice, come invece da questa preteso in ragione della qualificazione fatta dell'accordo negoziale oggetto di causa.
pagina 12 di 14 Ricorre, invece, per quanto sopra esposto, l'omesso pagamento dell'importo di € 27.913,72 a favore dell'opponente, portato dalla fattura n.173 del 20.7.2021 da questa emessa, a fronte della fornitura dei componenti ivi indicati (timoni), dopo il riscontro dei difetti consistenti nella omessa foratura di quelli inizialmente consegnati.
Sussistono, pertanto, i presupposti per la condanna dell'opposta al pagamento di detta somma, oltre interessi moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza del termine indicato nella fattura n.173 del 20.7.2021 al saldo.
Proseguendo, nessun altro importo deve essere versato dall'opposta a titolo di corrispettivo in ragione della sua decadenza dal beneficio del termine per essere decorsi i termini di pagamento riportati nei due ordini per cui è causa, essendo pacifica la mancata fornitura della restante parte della merce all'opposta e l'inesistenza, allo stato, di un suo interesse a riceverla.
Del pari infondata è la domanda di di accertamento dell'inidoneità e difettosità Parte_1 degli stampi forniti da e di condanna di quest'ultima al pagamento dei costi sostenuti dalla CP_1 venditrice per la rimessione in pristino (da questa definiti “extra costi”), pari a € 8.000,00 oltre
IVA.
Premesso l'inquadramento di tale ultima domanda come risarcitoria, deve infatti darsi atto che i difetti degli stampi, l'idoneità degli interventi per eliminarli e la congruità dei costi indicati dall'opponente sono stati da questa genericamente allegati ( ha fatto riferimento ad Parte_1 una non meglio precisata mancanza di “battute”, parti per l'unione dei pezzi) e non provati, posto che non è stato svolto un accertamento tecnico preventivo, non è agli atti nemmeno una perizia di parte volta alla loro descrizione in termini maggiormente precisi, né è risultata utilmente esperibile una consulenza tecnica in corso di causa, atteso il tempo trascorso dall'epoca dei fatti e le modifiche che la stessa opponente ha dedotto di aver apportato sugli stampi.
Infine, neppure è fondata la domanda dell'opponente di condanna dell'opposta al pagamento dell'importo di € 100.000,00 oltre IVA a titolo di ulteriori “extra costi”, causati da una non meglio precisata richiesta dell'opposta di fornire certificazioni collegate al numero di strati di fibra di vetro utilizzati.
Invero, la richiesta è del tutto generica, tanto che non è dato comprendere se proposta a titolo di pagamento del corrispettivo per prestazioni (la realizzazione di componenti con un determinato numero di strati, ovvero la predisposizione di certificazioni) concordate tra le parti e rispetto alle quali l'opposta abbia rifiutato il versamento del costo convenuto, ovvero a titolo di risarcimento dei danni per le perdite subite in conseguenza dell'inadempimento dell'opposta rispetto ad un obbligo di cui, tuttavia, non è evincibile dagli atti di causa il contenuto né il titolo (se negoziale o di Legge).
In ogni caso, nessuna prova è stata fornita dall'opponente in ordine ad accordi tra le parti circa costi ulteriori rispetto a quelli evincibili dagli ordini, né alla loro necessità nonostante l'opposizione della venditrice e neppure, infine, rispetto all'effettivo esborso sostenuto rispetto a tale voce di “extra costi”, che non appaiono comunque giustificabili atteso che sembra inverosimile la necessità di un esborso aggiuntivo di € 100.000,00 per certificazioni a fronte di forniture eseguite per un importo di poco superiore, tenuto conto altresì della fattura ad oggi insoluta e di cui viene in questa sede ordinato all'acquirente il pagamento.
Per tutto quanto esposto, rigettate le domande dell'opponente con esclusione di quella di pagina 13 di 14 condanna dell'opposta al pagamento della somma di € 27.913,72, difettano altresì i presupposti per l'accoglimento delle istanze istruttorie reiterate da all'atto della precisazione Parte_1 delle conclusioni, irrilevanti ai fini del decidere.
4. Sulle spese di lite.
L'esito della causa – conclusasi con la revoca del DI, il rigetto delle domande dell'opposta,
l'accoglimento, tra le plurime domande dell'opponente, esclusivamente di quella di pagamento del corrispettivo residuo di € 27.913,72 – giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura dei due terzi, con condanna dell'opposta alla rifusione della restante parte e rigetto della domanda dell'opponente di condanna dell'opposta e del suo Legale Rappresentante pt al risarcimento dei danni a norma dell'art. 96 cpc, inaccoglibile in caso di soccombenza reciproca.
La liquidazione delle spese di lite ha luogo come da dispositivo in applicazione del DM 147/2022, nella cui vigenza si è esaurita l'attività difensiva (cfr art. 6 DM 147/2022: “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), tenuto conto del valore delle domande e dei parametri medi per tutte le fasi del giudizio, con esclusione di quella di trattazione e istruttoria, per la quale appare congrua l'applicazione di parametri minimi stante l'istruzione solo documentale.
La liquidazione è comprensiva del rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, oltre che di IVA e CPA come per Legge.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) revoca il DI n. 4278/2021 del Tribunale di Firenze;
B) rigetta le domande di Controparte_1
C) in parziale accoglimento delle domande di condanna Parte_1 [...] al pagamento, a suo favore di dell'importo di € 27.913,72, oltre Controparte_1 interessi come da parte motiva;
D) liquida le spese di lite in complessivi € 37.900,00 a titolo di compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge e condanna
[...] alla loro rifusione a limitatamente alla Controparte_1 Parte_1 misura di 1/3, con compensazione per la restante parte;
E) rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da i sensi Parte_1 dell'art. 96 cpc.
Firenze, 21 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Silvia Orani
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13466/2021 promossa da:
in persona del Legale Rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli Parte_1
Avv.ti Andrea Martellacci e Sergey Orlov del Foro di Firenze, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Firenze, Via Pier Capponi 24, come da procura alle liti agli atti
ATTRICE OPPONENTE
contro in persona del Legale Rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. POLLASTRINI MATTEO , presso il cui studio in Corso Amedeo 58, Livorno ha eletto domicilio, come da procura alle liti agli atti
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: compravendita.
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE OPPONENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata e respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione, difesa e deduzione, previa in ogni caso la revoca del decreto ingiuntivo n. 4278/2021 del 15 ottobre 2021, R.G. n. 10169/2021, emesso da Tribunale di Firenze, qui opposto: 1) in via preliminare, dichiarare – ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 167, comma 2, e 164, comma 4, c.p.c. – la nullità della comparsa di costituzione e risposta depositata da relativamente alla Controparte_1 domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito da Controparte_1
e, comunque, la nullità di detta domanda, con ogni conseguenza di legge;
2) in via
[...] principale, accertare e dichiarare che l'azione monitoria e, in ogni caso, le domande formulate da di cui al D.I. del Tribunale di Firenze n. 4278/2021 del 15 ottobre Controparte_1
2021, R.G. n. 10169/2021, sono infondate in fatto e in diritto e, comunque non provate, e per l'effetto, rigettare integralmente le stesse, con ogni conseguenza di legge;
3) sempre in via pagina 1 di 14 principale, accertata l'insussistenza dei presupposti di legge, l'infondatezza e l'assenza di prova, respingere la domanda riconvenzionale formulata da avente ad oggetto la Controparte_1 richiesta di risoluzione del contratto di cui agli ordini di acquisto n. OACD011901856 del 19 dicembre 2019 e successive revisioni (sino a giungere all'ordine n. OACD011901856, rev. 2, del 2 febbraio 2021) e n. OACD012000662 del 3 luglio 2020 in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata e, per l'effetto, respingere integralmente ogni e qualsiasi richiesta restitutoria e risarcitoria formulata da con ogni conseguenza di legge;
4) in via Controparte_1 subordinata, nel merito, per l'ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di nullità di cui al punto 1), nonché di accoglimento, in tutto o in parte, della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto formulata da respingere le richieste restitutorie Controparte_1
e risarcitorie formulate da in quanto infondate in fatto e in diritto e, Controparte_1 comunque, non provate, con ogni conseguenza di legge;
5) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che è debitrice di per le motivazioni e i Controparte_1 Parte_1 titoli di cui alla citazione in opposizione e agli scritti difensivi in atti, ivi inclusa la decadenza dal beneficio del termine, della somma complessiva di Euro 257.000 (oltre IVA), ovvero della diversa maggiore o minore somma individuata nel corso del giudizio, anche in esito all'istruttoria, o che sarà stabilita dal Giudice, anche secondo giustizia e, per l'effetto, condannare la medesima a corrispondere a tale Controparte_1 Parte_1 importo, oltre gli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 maturati e maturandi dal dì del dovuto al saldo, e rivalutazione monetaria, oltre all'eventuale risarcimento del danno, diretto e indiretto, con ogni conseguenza di legge;
6) in via istruttoria, a supporto della predetta domanda riconvenzionale sub 5), per l'ipotesi in cui le domande e richieste di riguardanti i Parte_1 cc.dd. extra-costi legati agli stampi in metallo forniti da e quelli relativi Controparte_1 alle “certificazioni” collegate agli strati di fibra di vetro dei prodotti fossero ritenute non sufficientemente supportate documentalmente, anche in considerazione dell'ambito di indagine fattuale particolarmente complesso e tecnico, disporre consulenza tecnica d'ufficio nei termini di cui alla memoria depositata dalla medesima ex art. 183, comma 6, c.p.c., n. 2); Parte_1
7) sempre in via istruttoria, per il caso di caso di ammissione, totale o parziale, delle prove richieste da di voler ammettere tutti i mezzi di prova richiesti, diretti ed Controparte_1 in controprova, formulati da in specie con la memoria datata 27 febbraio Pt_1 Parte_1
2023. 8) in ogni caso, rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, la domanda di consegna dei materiali di cui al succitato D.I. n. 4278/2021 o, in denegata ipotesi subordinata, condizionare e subordinare tale consegna al contestuale pagamento da parte di a di quanto a quest'ultima dovuto, secondo i titoli e Controparte_1 Parte_1 le voci di cui alla parte narrativa dei precedenti atti e memorie della scrivente, salvo se altro, e secondo gli importi richiesti da nel presente giudizio, o quelli ivi accertati, anche Parte_1 in via incidentale o in esito all'istruttoria, o alla stessa riconosciuti come dovuti secondo giustizia, con ogni conseguenza di legge;
9) in ogni caso, condannare in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1 di tutte le spese del giudizio (incluse quelle del CTU e del CTP, in caso di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio), maggiorate del 15% (o della diversa aliquota vigente al momento della condanna) sugli onorari dell'avvocato, del CPA e dell'IVA, come per legge, nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., in ragione della condotta processuale da essa tenuta e descritta in narrativa nei precedenti atti e memorie della scrivente, con eventuale contestuale condanna, in solido, anche personalmente del legale rappresentante pro tempore di Ing. ai sensi Controparte_1 Parte_2 dell'art. 94 c.p.c. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, e con ogni consequenziale pronunzia di ragione e di legge”.
pagina 2 di 14 CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA OPPOSTA: “in via istruttoria, di voler ammettere tutti i mezzi di prova richiesti, diretti ed in controprova, formulati nelle proprie memorie n.2 e n.3 ex rt.183, c.6, cpc e, segnatamente: la CTU sulla documentazione prodotta in atti al fine di verificare ed accertare la pertinenza e congruità delle indicate voci di costo relative sia al personale dipendente impiegato, che ai maggiori oneri sostenuti da nonché la prova CP_1 testimoniale diretta sui n.24 capitoli di prova, con i testimoni indicati sugli stessi, formulata nella memoria n.2, ex art. 183, comma 6, cpc, datata 7.2.2023, e la controprova su quanto dedotto e prodotto ex adverso formulata nella memoria n.3, datata 24.2.2023, con i capitoli da n.25 a n.28. nel merito, di voler rigettare in ogni sua parte la domanda giudiziale articolata sub 1) – 3) di cui alle conclusioni vergate in chiusura dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato ad istanza della società nei confronti della società Parte_1 Controparte_1
, poiché illegittima, infondata e non provata, in via riconvenzionale nel merito, stante la
[...] mancata attuazione dell'assetto di interessi complessivamente considerato che impedisce il mantenimento del vincolo contrattuale, accertare e dichiarare il grave inadempimento da parte di alla consegna dei prodotti e degli stampi realizzati nei tempi Parte_3 contrattualmente pattuiti e più volte prorogati, nonché accertare la difformità e la sussistenza di vizi in alcuni di questi, e precisamente dei timoni e della carenatura di cui alla fatt.n.173 del 20.7.2021 di rispetto alle specifiche contrattuali e, verificato trattarsi di Parte_1 obbligazioni rilevanti per l'interesse del compratore per l'effetto, dichiarare la risoluzione CP_1 del contratto di cui agli Ordini di acquisto n.OACD011901856 del 19.12.2019 e successive revisioni e n. OACD012000662 del 3.7.2020, con conseguente condanna della società
[...]
come in atti, ai sensi e per gli effetti dell'art.1453 c.c., a restituire all'esponente Parte_1 società come in atti, il corrispettivo già versato e pari a euro 87.487,44 unitamente alle CP_1 sole seguenti unità dalla stessa fornite: “N.1 stampo fasciame sezione cilindrica inferiore e N.1 stampo fasciame sezione cilindrica superiore (cod.art.V331211-R01); N.1 carrello supporto stampi”, rinunciando espressamente ad ottenere da la consegna delle altre Parte_1 componenti oggetto dell'ingiunzione, con ogni consequenziale pronunzia di ragione e di legge, nonché a corrispondere il risarcimento del danno subito e quantificato in complessivi euro
2.947.425,00 o in quella diversa somma che risulterà in esito all'istruttoria espletanda, in ogni caso gravata di interessi moratori e di rivalutazione monetaria, con ogni consequenziale pronunzia di ragione e di legge. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, e con ogni consequenziale pronunzia di ragione e di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
nel prosieguo anche solo ha proposto ricorso monitorio Controparte_1 CP_1 dinanzi al Tribunale di Firenze nei confronti di (nel prosieguo anche Parte_1 solo ), allegando: Parte_1
- di aver stabilito di partecipare ad una gara indetta dalla NA AR NA, avente ad oggetto la fornitura di una flotta di 5 mezzi subacquei per forze speciali e di avere, pertanto, commissionato alla debitrice la fornitura di stampi, modelli e maschere funzionali alla successiva produzione di alcune componenti dello scafo dei sommergibili in materiale composito, con ordine di acquisto n. OACD001901261 del 21/08/2019, inviato in accettazione dell'offerta di del 29/07/2019; Parte_1
- che l'ordine n. OACD001901261 veniva sostituito con quello n. OACD011901856 e ulteriormente revisionato il 02/06/2020 e il 02/02/2021, con accettazione di;
Parte_1
- di avere provveduto a corrispondere il pagamento del 70% dei costi denominati, in base ad pagina 3 di 14 accordi con la controparte, “non ricorrenti” in data 02/01/2020, e di due acconti relativi ai costi “ricorrenti” in data 31/03/2020;
- di avere ricevuto da , la maggior parte dei modelli;
Parte_1
- di avere ricevuto, a seguito dei solleciti inviati, una e-mail da in data Parte_1
03/09/2021, contenente una tabella con la specificazione dello stato di avanzamento dei lavori, dalla quale si evinceva che tutti gli stampi erano stati realizzati e necessitavano solo di rifinitura;
- che si rendeva responsabile di notevoli ritardi e di averle, pertanto, inviato Parte_1 formali richieste di consegna degli stampi e dei modelli in data 06/09/2021 e in data
08/09/2021, con offerta di pagamento di importo pari a € 31.350,00 a saldo del compenso pattuito, a ciò determinandosi per evitare di essere a sua volta inadempiente ai propri obblighi verso la NA AR NA.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto e ottenuto la pronuncia del Decreto Ingiuntivo n. 4278/2021 del 15 ottobre 2021, recante l'ordine a di consegna dei due stampi Parte_1 messi a sua disposizione per la produzione dei componenti meglio descritti in ricorso e del carrello per il loro trasporto, oltre che di stampi e modelli prodotti dalla debitrice ingiunta in esecuzione degli ordini, con pagamento a suo carico delle spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al DI emesso Parte_1 nei suoi confronti, deducendo:
- la riconducibilità del rapporto con l'opposta ad una “partnership”, non avendola questa incaricata della sola fornitura o realizzazione di componenti, bensì essendo stato con la stessa concordato che avrebbe prodotto stampi per i pezzi di scafo, realizzato i modelli dei pezzi, prodotto il fasciame di un prototipo del mezzo, prestato consulenza e, soprattutto, che nel prosieguo avrebbe interamente prodotto tutti gli scafi oggetto della commessa della NA
NA;
- che, in considerazione di tale accordo e della lunga durata prevista per il rapporto, gli ordini costituivano l'esito di confronto tra le parti, i costi venivano distinti negli ordini di in CP_1 non ricorrenti, ovvero da sostenersi una tantum per la consulenza e la realizzazione di stampi e modelli, e ricorrenti, da sostenersi per la produzione dei pezzi del mezzo subacqueo, e venivano concesse all'opposta dilazioni per il pagamento;
- di aver effettuato le consegne nel rispetto dei termini concordati e che il termine per quella dei manufatti oggetto di causa (ordini OACD011901856, rev. 2, OACD012000662) non era ancora scaduto al deposito del ricorso monitorio;
- l'inidoneità e difettosità degli stampi forniti da i cui vizi (mancanza di “battute”, parti CP_1 per l'unione dei pezzi) erano tanto gravi da impedirne l'utilizzo;
- di aver provveduto alla rimessione in pristino degli stampi, sostenendo costi aggiuntivi, pari a circa € 8.000,00 oltre IVA;
- che altri costi aggiuntivi, pari a circa € 100.000,00 oltre IVA erano stati causati dalla richiesta di controparte di fornire certificazioni collegate al numero di strati di fibra di vetro utilizzati;
pagina 4 di 14 - l'omesso pagamento, da parte dell'opposta, del corrispettivo per consegne già effettuate a suo favore, pari a € 27.913,72 oltre IVA;
- l'inosservanza ad opera dell'opposta del principio di buona fede contrattuale, declinabile, in considerazione del rapporto di partnership tra le parti, nell'obbligo di leale collaborazione e pronto scambio di informazioni complete ed esaustive;
- la decadenza dell'opposta dal beneficio del termine in conseguenza del suo inadempimento, dal che deriva che la stessa è tenuta al pagamento immediato delle somme di € 102.298,84 oltre IVA ed € 2130,00 oltre IVA, in esecuzione rispettivamente degli ordini n. OACD011901856, rev. 2, OACD012000662.
In ragione di tutto quanto esposto, l'opponente ha chiesto: la revoca del DI e il rigetto delle domande dell'opposta; in via riconvenzionale, la declaratoria della decadenza di questa dal beneficio del termine e la sua condanna al pagamento dell'importo di € 257.000,00 oltre IVA;
in caso di accoglimento della domanda restitutoria dell'opposta, che la condanna alla riconsegna dei materiali sia subordinata al pagamento delle somme dalla stessa dovute;
vinte le spese.
si è regolarmente costituita in giudizio col deposito di comparsa di costituzione e CP_1 risposta e documenti, contestando le deduzioni ed eccezioni dell'opponente e allegando, a sua volta:
- di aver concluso con l'opponente un contratto di fornitura, avente ad oggetto la cessione da parte di questa, mai coinvolta nei rapporti con la NA AR NA, di manufatti sulla base dei modelli messi temporaneamente a sua disposizione;
- che l'opponente ha riconosciuto, in citazione, di aver consegnato solo parte dei modelli e degli stampi oggetto di fornitura;
- che la modifica degli ordini nel corso del rapporto con l'opponente era dovuta a richieste di quest'ultima e non ha comportato un aumento dei costi di produzione;
- l'assenza di difetti quanto ai modelli messi a disposizione dell'opponente, la quale mai aveva sollevato eccezioni prima della notifica del Decreto Ingiuntivo;
- di aver corrisposto all'opponente l'importo complessivo di € 87.487,44, senza ricevere tutti i materiali oggetto di accordo;
- quanto alla fattura dell'opponente per l'ammontare di € 27.913,72, di aver eccepito l'esistenza di vizi consistenti nell'assenza di forature sui timoni;
- di aver dovuto, a causa del ritardo nelle consegne e nella presenza di difetti dei manufatti realizzati dall'opponente, rinunciare a partecipare alla gara indetta dalla NA AR NA;
- di aver sostenuto esborsi per l'acquisto di materiali e la manodopera per il completamento del mezzo subacqueo, da ultimo neppure portato a compimento e senza aver potuto presentare il prototipo alla NA NA.
Stanti le argomentazioni svolte, l'opposta ha modificato la domanda di esatto adempimento proposta in monitorio e chiesto: il rigetto delle domande attoree;
la conferma del DI opposto nella pagina 5 di 14 parte in cui reca l'ordine all'opponente di restituzione degli stampi alla stessa consegnati per la realizzazione dei componenti oggetto di accordo e del relativo carrello;
in via riconvenzionale, l'accertamento dell'inadempimento dell'opponente, la risoluzione del contratto di cui agli ordini di acquisto OACD012000662 come modificato e OACD012000662 e la condanna dell'opponente alla restituzione dell'importo di € 87.487,44 versatole a titolo di corrispettivo ed al pagamento di quello di € 2.947.425,00 a titolo di risarcimento dei danni;
la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite.
Con Ordinanza resa a seguito della prima udienza, il Giudice ha rigettato l'istanza dell'opposta, di concessione della provvisoria esecuzione del DI, stante la modifica della domanda a supporto della stessa e l'imprescindibilità dell'adozione di sentenza costitutiva di risoluzione ai fini della pronuncia dell'ordine di restituzione dei modelli e del carrello, già oggetto di ingiunzione.
Depositate, ad opera di entrambe le parti, le memorie di cui all'art. 183 comma VI cpc, la causa è stata istruita in via documentale e rimessa in decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata in forma cartolare, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali.
* * *
1. Sull'ammissibilità delle domande dell'opposta di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni e sull'eccezione di nullità della domanda risarcitoria dell'opposta.
Preliminarmente, occorre chiarire che, come osservato con Ordinanza di reiezione dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione avanzata in corso di causa ai sensi dell'art. 648 cpc, in applicazione dell'art. 1453, comma 2, c.c., integrante eccezione al divieto generale di domande nuove in corso di causa, è ben possibile la proposizione in corso di causa di quella di risoluzione in sostituzione dell'esatto adempimento e la sostituzione può avvenire anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dovendosi sul punto ritenere che la norma in questione
“applicata alla particolare struttura del procedimento per decreto ingiuntivo cui segua l'opposizione dell'intimato, comporti la possibilità per il creditore che richieda in sede monitoria la prestazione oggetto del contratto, di agire successivamente, nel giudizio di opposizione, per la sua risoluzione” (Cass. 9941/2006).
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione dell'opponente in ordine all'inefficacia, inesistenza o inammissibilità della domanda proposta dall'opposta con la comparsa di costituzione in opposizione – di risoluzione dei contratti tra le parti - costituente un'ipotesi di mutatio libelli espressamente consentita dall'art. 1453 comma 2 c.c.
Alle medesime conclusioni, inoltre, deve giungersi quanto alla domanda risarcitoria proposta con comparsa di costituzione e risposta dall'opposta – attrice in senso sostanziale – atteso che “La parte che, ai sensi dell'art. 1453, secondo comma, cod. civ., chieda la risoluzione del contratto per inadempimento nel corso del giudizio dalla stessa promosso per ottenere l'adempimento, può domandare, contestualmente all'esercizio dello "ius variandi", oltre alla restituzione della prestazione eseguita, anche il risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione degli effetti del regolamento negoziale” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8510 del 11/04/2014; conforme ex multis:
Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16682 del 25/06/2018).
Chiarita la questione dell'ammissibilità delle conclusioni nuove articolate con comparsa di costituzione e risposta dell'opposta, va da sé che il Decreto Ingiuntivo, emesso in ragione della pagina 6 di 14 domanda di esatto adempimento della creditrice, debba essere revocato, e che la domanda di condanna dell'opponente alla restituzione dei modelli e del carrello messi a disposizione della controparte debba intendersi proposta a titolo di restituzione conseguente alla risoluzione del contratto chiesta dall'opposta, come esposto nel prosieguo.
Consegue alla revoca del DI, infine, l'assorbimento delle eccezioni dell'opponente in ordine al difetto dei presupposti per la sua pronuncia.
Ancora, in limine litis, deve darsi atto dell'infondatezza dell'eccezione pregiudiziale di rito dell'opponente, di nullità della domanda risarcitoria dell'opposta per assoluta incertezza dei fatti costitutivi.
Sul punto, infatti, va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito in ordine all'interpretazione dell'art. 164 c.p.c. nel senso che sussiste nullità per difetto dell'editio actionis laddove ricorra omissione o totale incertezza del petitum e/o della causa petendi, non colmabile attraverso un esame complessivo dell'atto, da eseguirsi sulla base tanto delle conclusioni che della parte espositiva, nonché dei documenti ad esso allegati e la valutazione della sufficiente determinatezza degli elementi essenziali della domanda deve essere condotta tenuto conto della ratio delle prescrizioni di cui agli artt. 163 e 164 c.p.c., consistente nel consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese nell'osservanza dei termini di decadenza previsti dal codice di rito (cfr ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del
15/05/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23180 del
27/10/2006).
Tanto premesso, la domanda dell'opposta, pur genericamente motivata, non è nulla, essendo evidentemente volta al ristoro dei danni lamentati per aver sostenuto spese e non aver potuto disporre di strumenti e materiali utili a comporre i macchinari e i componenti da fornire alla NA NA a causa dell'inadempimento di , consistente – a detta di - Parte_1 CP_1 nella consegna solo parziale di modelli e componenti e nei difetti riscontrati in quelli forniti
(comparsa di costituzione e risposta, pag. 12).
2. Sul rapporto negoziale tra le parti.
Le eccezioni di inadempimento di ambedue le parti e le domande – di risarcimento di entrambe, di pagamento del corrispettivo residuo dell'opponente e di risoluzione e restituzione di quanto corrisposto dell'opposta – rendono necessaria la qualificazione del rapporto, riconducibile, secondo l'opponente, ad un contratto atipico denominato da di “partnership”, Parte_1 incentrato sulla predisposizione congiunta di modelli e sulla collaborazione nella produzione di mezzi subacquei da fornire alla NA AR NA e, secondo l'opposta, alla fornitura di componenti a suo favore ad opera della controparte, da impiegare nella realizzazione da parte sua di un prototipo da sottoporre alla NA NA mediante partecipazione a gara pubblica e, in caso di esito positivo, da mettere in produzione in forza di contratto di appalto pubblico che, a questo punto, solo avrebbe concluso con quest'ultima. CP_1
Ricostruite le posizioni delle parti, gli elementi di fatto desumibili dagli atti e dai documenti prodotti dalle parti consentono di accertare l'avvenuta stipula di plurimi contratti di compravendita, due dei quali oggetto della presente causa, conclusi dall'acquirente per la CP_1 cessione da parte di di componenti per la realizzazione di un mezzo subacqueo Parte_1 dalla prima soltanto progettato.
pagina 7 di 14 Segnatamente, con lo scambio di proposta e accettazione degli ordini n. OACD011901856 (così numerato dopo duplice revisione congiunta) e n. OACD012000662 (docc. 1, 2 e seguenti del fascicolo monitorio), le parti hanno concordato la fornitura ad opera di di Parte_1 componenti di materiale plastico rinforzato con fibra di vetro (GRP), impiegato dall'acquirente per la realizzazione, su progettazione esclusivamente da parte sua, di un prototipo del CP_1 sommergibile identificato col codice DS8 e l'eventuale successiva produzione di più mezzi subacquei del medesimo tipo su incarico della NA AR NA, previo positivo esperimento della gara d'appalto o altra analoga procedura da svolgersi evidentemente in India.
Invero, contrariamente a quanto osservato dall'opponente, la circostanza della conclusione di un accordo di collaborazione commerciale dalla stessa definito di “partnership” non emerge da fatti dedotti e rimasti incontestati dall'opposta a norma dell'art. 115 cpc e nessuna prova scritta né orale è stata fornita a sostegno di tale ricostruzione, bensì al contrario:
- mai l'opponente è stata coinvolta nella progettazione del sommergibile, né ha avuto contatti con la NA NA (quest'ultima circostanza è pacifica, a norma dell'art. 115 cpc: è la stessa a sottolineare, in particolare negli scritti conclusionali, di non aver mai Parte_1 saputo alcunché della procedura di gara e dei rapporti di con Ministeri o altri Enti CP_1 pubblici indiani);
- i documenti recanti la firma non disconosciuta delle parti fanno testualmente riferimento a
“forniture, offerta, prezzi” (docc. 3 fascicolo monitorio), terminologia che richiama la cessione di componenti da fornirsi all'opposta da parte dell'opponente, scelta in quanto produttrice di manufatti del materiale necessario secondo il progetto di CP_1
- i costi venivano distinti negli ordini in RIC (ricorrenti) e non, riguardando con tutta evidenza i primi i modelli e gli stampi da fornire da parte della venditrice in un unico esemplare, i secondi le parti e componenti del mezzo subacqueo che sulla base del prototipo sarebbero stati prodotti in serie, essendo per contro illogica e indimostrata l'affermazione attorea secondo cui la distinzione rinverrebbe il proprio fondamento in una collaborazione tra le parti;
- le comunicazioni e mail prodotte in copia dall'opponente sono indicative della produzione e fornitura di manufatti su misura e secondo le indicazioni via via date dall'opposta (si parla di
“commesse” e, dalla corrispondenza agli atti, si evince che è l'Ing. di Parte_2
a indicare al personale di oggetto, quantità, dettagli, tempi delle CP_1 Parte_1 forniture), il che consente altresì di escludere la riconducibilità dei rapporti in questione altresì alla fattispecie dell'appalto, essendo con tutta evidenza prevalente l'aspetto del dare rispetto a quello del facere con riferimento alle prestazioni di consegna di componenti e parti dei mezzi subacquei ad opera di , dotata di ridotta autonomia in termini di Parte_1 progettazione e scelte strategiche.
3. Sulle reciproche eccezioni di inadempimento e sulle domande di risoluzione dei contratti e restituzione dei pagamenti dell'opposta, risarcitorie di entrambe le parti e di esatto adempimento dell'opponente.
Le conclusioni come precisate dalle parti – testualmente riportate in epigrafe - rendono necessario il richiamo, in primo luogo, ai principi costantemente invalsi in giurisprudenza in materia di riparto dell'onere della prova, applicabili anche con riguardo ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, i quali danno luogo ad ordinari procedimenti a cognizione piena, secondo pagina 8 di 14 cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (cfr ex multis Cass. S.U., Sentenza, 30-10-2001, n. 13533; Cass.
Sez. I, Sentenza 26-01-2007, n. 1743; Cass. Sez. II, Sentenza 19-04-2007, n. 9351).
In secondo luogo, considerate le reciproche eccezioni di inadempimento, le conseguenti domande di risarcimento dei danni di entrambe le parti e quelle ulteriori di adempimento dell'opponente e di risoluzione del contratto e restituzione delle prestazioni eseguite dell'opposta, va ulteriormente richiamato il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui “Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (…)” (Cass. civile sez. II, 30/05/2017, n.13627; conforme ex multis Cass. civile sez. III, 01/06/2004, n.10477).
3.1 Tanto premesso, prendendo le mosse dalle allegazioni contenute nel ricorso monitorio e nei successivi atti di parte dell'opposta – attrice sostanziale – si osserva che questa ha dedotto l'inadempimento di agli obblighi a suo carico in forza delle compravendite Parte_1 concluse mediante gli ordini n. OACD011901856 (così numerato dopo duplice revisione congiunta) e n. OACD012000662 (docc. 1, 2 e seguenti del fascicolo monitorio), consistito nella tardiva e in parte mancata consegna dei manufatti oggetto di accordi e nella presenza di vizi di quelli forniti e, segnatamente, nell'assenza di forature sui timoni, componenti per cui era stata emessa la fattura dell'opponente per l'ammontare di € 27.913,72, condotte in ragione delle quali ha affermato che, dopo aver ottenuto una proroga dalla NA NA per la consegna del CP_1 prototipo di mezzo subacqueo sino al novembre 2021, si era trovata costretta a comunicare al competente la propria rinuncia alla partecipazione alla gara pubblica a cui era Controparte_2 interessato (comparsa di costituzione e risposta, pag. 10).
Occorre quindi esaminare partitamente le affermazioni dell'opposta rispetto all'inadempimento dell'opponente, cominciando dall'inosservanza dei termini delle consegne, su cui principalmente si sono appuntate le contestazioni rispetto all'operato della venditrice.
A questo proposito, l'opposta ha riepilogato - in maniera non sempre lineare, bensì con molteplici contraddizioni – l'evoluzione del rapporto con la controparte, esponendo nel ricorso monitorio
(vengono in parte riportate nel prosieguo taluni periodi del ricorso, al fine di rappresentarne il più chiaramente possibile il contenuto) che:
- le inviava una prima offerta in data 25.6.2019 (doc.1), seguita da trattative, e Parte_1 una seconda offerta in data 29.7.2019 (doc.2), accettata il 21.8.2019 (doc.3), poi modificata con revisioni nel luglio 2019 (doc.4, 5) e sostituzione dell'ordine iniziale con altri successivi modificati e via via rinumerati nelle date 2.3.2020, 2.6.2020, 2.2.2021 (docc.7, 8, 9) (ricorso, pag. 3);
- “nell'ultima offerta revisionata da (doc. 5) i modelli e gli stampi della prua e Parte_1
pagina 9 di 14 della poppa, dei timoni e delle pinne stabilizzatrici dovevano tutti essere consegnati nel periodo compreso tra il novembre 2019 e la fine del gennaio 2020, mentre entro il successivo mese di marzo 2020 dovevano essere consegnati i restanti modelli e gli stampi. Nell'accettazione di detta offerta, i tempi di saldo degli stampi, del 70% dei costi ricorrenti e quello del 30% dei costi non ricorrenti, venivano concordati al 18.10.22”;
- “che la maggior parte dei suddetti modelli venne consegnata da , la quale, in Parte_1 risposta ai solleciti della ricorrente, in data 3.9.2021 (doc.12), inviava una mail contenente tabella con la specificazione dello stato di avanzamento dei lavori e dalla quale si evinceva che tutti gli stampi erano comunque già stati realizzati e necessitavano solo di rifinitura”;
- “che l'esecuzione dei lavori commissionati a aveva subito dei rallentamenti Parte_1 nell'anno 2020 dovuti essenzialmente all'emergenza Covid-19, circostanza che ha comportato la rinegoziazione dei termini di consegna e le due revisioni degli ordini di acquisto di nel giugno 2020 (cfr doc.8) e poi nel febbraio del corrente anno (cfr. CP_1 doc.9), come sopra anticipato”;
- “che la NA NA aveva infatti chiesto di poter visionare, durante l'esecuzione di prove sul campo (Field Evaluation Trials) entro date che la stessa NA aveva accordato a al fine dell'assegnazione della gara bandita, il mezzo subacqueo classe DS, mentre CP_1 il ritardo oggi già maturato nella consegna dei prodotti finiti delle parti di scafo sta creando alla un notevole pregiudizio economico e di immagine, specie a seguito della CP_1 formalizzata minaccia di esclusione dalla gara da parte della NA NA e del
Ministero della Difesa indiano, e da ogni futuro rapporto commerciale (cfr. doc.10), Nell'ultima offerta revisionata da (doc. 5) i modelli e gli stampi della prua e Parte_1 della poppa, dei timoni e delle pinne stabilizzatrici dovevano tutti essere consegnati nel periodo compreso tra il novembre 2019 e la fine del gennaio 2020, mentre entro il successivo mese di marzo 2020 dovevano essere consegnati i restanti modelli e gli stampi”.
L'esposizione è evidentemente confusa, ma da essa si possono trarre conclusioni che depongono in senso contrario rispetto a quanto preteso dalla deducente, dovendosi constatare che – per ammissione della stessa opposta – sono state apportate modifiche agli ordini sino al febbraio
2021 e che, in sede di ultima revisione degli accordi, le parti hanno rideterminato i termini delle consegne, differendoli al 18.10.2022.
Tale conclusione è confermata dal documento 9 allegato al ricorso monitorio, recante l'ordine come da ultimo modificato nel febbraio 2021 dalle parti e la scansione (nella colonna a sinistra) dei termini di consegna, per la gran parte fissati al 18.10.2022, sei al giugno/agosto 2020 (data già trascorsa e beni già consegnati) e per la restante minima parte al giugno 2021, e comunicazione e mail di Drass del 22.2.2021 con la quale non lamentava alcun ritardo della controparte, bensì si chiedeva la consegna a questa di alcuni componenti per l'aprile 2021.
In definitiva, per quanto esposto nel ricorso monitorio, l'accordo tra le parti per le forniture ad opera dell'opponente è stato definitivamente raggiunto nel febbraio 2021 e prevedeva scadenze ripartite tra il giugno 2020 e il 18.10.2022, data quest'ultima non trascorsa al deposito del ricorso monitorio.
Né un chiarimento in tal senso si rinviene nella comparsa di costituzione e risposta e nella prima memoria istruttoria, in cui il ritardo è stato posto a fondamento delle domande risolutorie, restitutorie e risarcitorie dell'opposta, sono stati riepilogati nei medesimi termini i fatti esposti in pagina 10 di 14 monitorio e con cui è stato prodotta – per quanto di rilievo - la missiva dell'opponente del 17 maggio 2021 ( doc. 17) nella quale genericamente si fa riferimento ad un ritardo, senza ammissione del superamento di termini né dell'impossibilità assoluta di fornire a breve i manufatti oggetto di accordi, bensì si portano a conoscenza dell'acquirente l'avvicendamento del personale con funzioni decisionali e amministrative all'interno di e taluni Parte_1 problemi tecnici nella lavorazione del metallo impiegato su richiesta di CP_1
In definitiva, l'opposta, tenuta per i principi sopra richiamati a provare il titolo, ovvero – sotto il profilo della tempistica – l'esistenza di una previsione contrattuale chiara e definitiva di termini non osservati dall'opponente, non ha dedotto né provato la conclusione di un accordo con la controparte recante la pattuizione di termini essenziali, né la grave inosservanza di quelli comunque fissati (per la gran parte in scadenza dopo il deposito del ricorso monitorio) e non ha provato che a causa dell'inadempimento sul piano temporale attribuito all'opponente si fosse verificata un'irreversibile alterazione del sinallagma negoziale, tale da giustificare la risoluzione dei contratti oggetto di causa.
Sotto quest'ultimo profilo, infatti, si rileva che l'opposta ha solo genericamente dedotto che la grave inosservanza delle scadenze ad opera dell'opponente l'aveva costretta all'inevitabile conseguenza di non prendere parte alla gara indetta dalla NA AR NA, senza tuttavia a monte, sul piano assertivo, precisare quantomeno quando detta gara fosse stata indetta, quale fosse la normativa generale e speciale che la regolava, quali i termini per la presentazione della domanda, quando e per la mancanza di quali componenti non tempestivamente fornite dalla venditrice avesse maturato l'irreversibile decisione di non prendervi parte.
Né sul piano probatorio, dette circostanze sono state dimostrate, posto che gli unici documenti attinenti alla procedura a evidenza pubblica in questione sono una lettera in lingua inglese attribuita alla NA NA e prodotta quale allegato al ricorso per DI sub doc. 10, apparentemente recante un sollecito antecedente al procedimento monitorio, e una missiva di indirizzata alla NA NA e di cui non vi è prova della spedizione, con cui si riferisce CP_1 della propria indisponibilità a prendere parte alla gara (doc. 21 dell'opposta).
In altre parole, oltre alla prova del titolo rispetto alle date delle consegne e all'allegazione dell'inadempimento sul piano temporale dell'opponente, difetta la dimostrazione dell'evento dannoso dedotto dall'opposta e consistente nell'impossibilità, cagionata dalla condotta avversaria e alla stessa nota, di prendere parte ad una gara d'appalto.
Da ultimo, nessuna dimostrazione delle conseguenze dannose di detto evento è rinvenibile nei documenti agli atti sotto il profilo del danno emergente e del lucro cessante, atteso che, oltre a non essere dimostrato l'inadempimento di , neppure vi è evidenza che questo abbia Parte_1 costituito causa delle mancate occasioni di guadagno e delle spese che ha genericamente CP_1 dedotto di aver sostenuto, non integrando prova scritta i documenti asseritamente provenienti e inviati alla NA NA, terza estranea al giudizio, ed essendo esplorativa, generica e irrilevante la CTU chiesta sul punto dall'opposta, le cui istanze istruttorie devono pertanto essere anche in questa sede disattese, in ragione di quanto sin qui esposto.
Con riferimento al profilo di inadempimento consistente nell'assenza di forature sui timoni, componenti per cui era stata emessa dall'opponente la fattura dell'opponente n.173 del 20.7.2021 per l'ammontare di € 27.913,72, l'opposta ha depositato in atti comunicazioni e mail del luglio 2021 contenenti, effettivamente, la contestazione del difetto (docc. 18 e 19 di parte opposta).
pagina 11 di 14 A fronte di tale eccezione, l'opponente ha a sua volta dedotto con note scritte e memoria ex art. 183 comma VI n. 1 cpc che la problematica derivava da difetti degli stampi forniti da di CP_1 essersi offerta di replicare la lavorazione (circostanza quest'ultima confermata dalla e mail del 3.9.2021 di , doc. 13 allegato alla citazione), di avervi provveduto e che nel Parte_1 prosieguo nessun difetto era stato ulteriormente lamentato dall'acquirente.
Ebbene, nessuna contestazione specifica è stata avanzata dall'opposta rispetto ai fatti oggetto delle affermazioni dell'opponente in ordine al proprio esatto adempimento mediante rimessione in pristino delle forature e nuova consegna dei timoni, circostanze che devono pertanto ritenersi provate a norma dell'art. 115 cpc.
Invero, solo con gli scritti conclusionali l'opposta è tornata sull'argomento, reiterando le argomentazioni spese in comparsa di costituzione e risposta e senza prendere posizione in maniera precisa sulla nuova realizzazione di timoni esenti da vizi e sulla loro consegna da parte dell'opponente.
In conclusione, per tutto quanto esposto, devono essere rigettate le domande dell'opposta di accertamento dell'inadempimento dell'opponente, risoluzione dei contratti con la stessa conclusi, restituzione di modelli, carrello, corrispettivi versati e di risarcimento dei danni cagionati dalla condotta inadempiente di controparte.
3.2 Occorre a questo punto procedere, sempre in applicazione dei principi sopra richiamati, alla disamina dell'eccezione di inadempimento e delle domande di pagamento azionate dall'opponente a titolo di esatto adempimento e risarcimento dei danni cagionati dall'opposta.
Tanto l'eccezione quanto le domande svolte da si basano sull'inadempimento Parte_1 dell'opposta dedotto in maniera ripetitiva e non chiara, comunque compendiabile nelle condotte alla stessa attribuite e consistenti nell'omessa collaborazione e nell'inosservanza dell'obbligo buona fede nell'esecuzione del contratto di “partnership”, nell'omesso pagamento della fattura n.173 del 20.7.2021 di € 27.913,72 e di altri importi per consegne non effettuate a suo favore ma rispetto alle quali era decaduta dal beneficio del termine, nella fornitura di stampi inidonei CP_1 e difettosi i cui vizi (mancanza di “battute”, parti per l'unione dei pezzi) erano tanto gravi da impedirne l'utilizzo in mancanza di interventi aggiuntivi con costi a suo carico, nell'averle chiesto di fornire certificazioni collegate al numero di strati di fibra di vetro utilizzati, con conseguente ulteriore aumento dei costi di produzione.
L'inadempimento sub specie di omessa leale collaborazione rispetto agli obblighi derivanti da un contratto atipico qual è quello definito dall'opponente di “partnership” non è configurabile, essendo nel caso di specie – come visto – stati conclusi contratti di compravendita di componenti e parti dello scafo del prototipo di un sommergibile progettato dall'opposta.
Anche a voler ritenere l'eccezione di inadempimento attorea correttamente articolata rispetto al contratto effettivamente concluso tra le parti, non si riscontra la violazione del canone generale di cui all'art. 1375 cc da parte dell'opposta nel corso del rapporto con l'opponente, essendosi la prima limitata a comunicazioni in relazione agli ordini effettuati e non avendo chiaramente l'obbligo di condividere e concordare scelte progettuali e strategiche con la venditrice, come invece da questa preteso in ragione della qualificazione fatta dell'accordo negoziale oggetto di causa.
pagina 12 di 14 Ricorre, invece, per quanto sopra esposto, l'omesso pagamento dell'importo di € 27.913,72 a favore dell'opponente, portato dalla fattura n.173 del 20.7.2021 da questa emessa, a fronte della fornitura dei componenti ivi indicati (timoni), dopo il riscontro dei difetti consistenti nella omessa foratura di quelli inizialmente consegnati.
Sussistono, pertanto, i presupposti per la condanna dell'opposta al pagamento di detta somma, oltre interessi moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza del termine indicato nella fattura n.173 del 20.7.2021 al saldo.
Proseguendo, nessun altro importo deve essere versato dall'opposta a titolo di corrispettivo in ragione della sua decadenza dal beneficio del termine per essere decorsi i termini di pagamento riportati nei due ordini per cui è causa, essendo pacifica la mancata fornitura della restante parte della merce all'opposta e l'inesistenza, allo stato, di un suo interesse a riceverla.
Del pari infondata è la domanda di di accertamento dell'inidoneità e difettosità Parte_1 degli stampi forniti da e di condanna di quest'ultima al pagamento dei costi sostenuti dalla CP_1 venditrice per la rimessione in pristino (da questa definiti “extra costi”), pari a € 8.000,00 oltre
IVA.
Premesso l'inquadramento di tale ultima domanda come risarcitoria, deve infatti darsi atto che i difetti degli stampi, l'idoneità degli interventi per eliminarli e la congruità dei costi indicati dall'opponente sono stati da questa genericamente allegati ( ha fatto riferimento ad Parte_1 una non meglio precisata mancanza di “battute”, parti per l'unione dei pezzi) e non provati, posto che non è stato svolto un accertamento tecnico preventivo, non è agli atti nemmeno una perizia di parte volta alla loro descrizione in termini maggiormente precisi, né è risultata utilmente esperibile una consulenza tecnica in corso di causa, atteso il tempo trascorso dall'epoca dei fatti e le modifiche che la stessa opponente ha dedotto di aver apportato sugli stampi.
Infine, neppure è fondata la domanda dell'opponente di condanna dell'opposta al pagamento dell'importo di € 100.000,00 oltre IVA a titolo di ulteriori “extra costi”, causati da una non meglio precisata richiesta dell'opposta di fornire certificazioni collegate al numero di strati di fibra di vetro utilizzati.
Invero, la richiesta è del tutto generica, tanto che non è dato comprendere se proposta a titolo di pagamento del corrispettivo per prestazioni (la realizzazione di componenti con un determinato numero di strati, ovvero la predisposizione di certificazioni) concordate tra le parti e rispetto alle quali l'opposta abbia rifiutato il versamento del costo convenuto, ovvero a titolo di risarcimento dei danni per le perdite subite in conseguenza dell'inadempimento dell'opposta rispetto ad un obbligo di cui, tuttavia, non è evincibile dagli atti di causa il contenuto né il titolo (se negoziale o di Legge).
In ogni caso, nessuna prova è stata fornita dall'opponente in ordine ad accordi tra le parti circa costi ulteriori rispetto a quelli evincibili dagli ordini, né alla loro necessità nonostante l'opposizione della venditrice e neppure, infine, rispetto all'effettivo esborso sostenuto rispetto a tale voce di “extra costi”, che non appaiono comunque giustificabili atteso che sembra inverosimile la necessità di un esborso aggiuntivo di € 100.000,00 per certificazioni a fronte di forniture eseguite per un importo di poco superiore, tenuto conto altresì della fattura ad oggi insoluta e di cui viene in questa sede ordinato all'acquirente il pagamento.
Per tutto quanto esposto, rigettate le domande dell'opponente con esclusione di quella di pagina 13 di 14 condanna dell'opposta al pagamento della somma di € 27.913,72, difettano altresì i presupposti per l'accoglimento delle istanze istruttorie reiterate da all'atto della precisazione Parte_1 delle conclusioni, irrilevanti ai fini del decidere.
4. Sulle spese di lite.
L'esito della causa – conclusasi con la revoca del DI, il rigetto delle domande dell'opposta,
l'accoglimento, tra le plurime domande dell'opponente, esclusivamente di quella di pagamento del corrispettivo residuo di € 27.913,72 – giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura dei due terzi, con condanna dell'opposta alla rifusione della restante parte e rigetto della domanda dell'opponente di condanna dell'opposta e del suo Legale Rappresentante pt al risarcimento dei danni a norma dell'art. 96 cpc, inaccoglibile in caso di soccombenza reciproca.
La liquidazione delle spese di lite ha luogo come da dispositivo in applicazione del DM 147/2022, nella cui vigenza si è esaurita l'attività difensiva (cfr art. 6 DM 147/2022: “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), tenuto conto del valore delle domande e dei parametri medi per tutte le fasi del giudizio, con esclusione di quella di trattazione e istruttoria, per la quale appare congrua l'applicazione di parametri minimi stante l'istruzione solo documentale.
La liquidazione è comprensiva del rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, oltre che di IVA e CPA come per Legge.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) revoca il DI n. 4278/2021 del Tribunale di Firenze;
B) rigetta le domande di Controparte_1
C) in parziale accoglimento delle domande di condanna Parte_1 [...] al pagamento, a suo favore di dell'importo di € 27.913,72, oltre Controparte_1 interessi come da parte motiva;
D) liquida le spese di lite in complessivi € 37.900,00 a titolo di compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge e condanna
[...] alla loro rifusione a limitatamente alla Controparte_1 Parte_1 misura di 1/3, con compensazione per la restante parte;
E) rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da i sensi Parte_1 dell'art. 96 cpc.
Firenze, 21 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Silvia Orani
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