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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 394/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore LICASTRO MARIA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1474/2023 depositato il 16/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Contrada Gorga N 6 90019 Trabia PA
contro
Comune di Trabia - Via Spalla N.28 90019 Trabia PA
Email_1 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17762 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 16 marzo 2023, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo di cui in epigrafe, notificato il 16 novembre 2022 dal Comune di Trabia, per il pagamento della somma complessiva di € 1.243,00, ivi inclusi accessori, a titolo di omesso pagamento della TARI relativa all'anno 2017, lamentando l'illegittimità derivata dell'atto impugnato, per omessa notifica degli atti ad esso prodromici, e la erronea applicazione della Tariffa. Il Comune di Trabia non si costituiva in giudizio. In data odierna - nell'assenza della parte ricorrente, non presentatasi alla pubblica udienza fissata per tale data – questa Corte deliberava come da dispositivo che segue, all'esito della contestuale camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato. Non sussiste, anzitutto, alcuna illegittimità derivata dell'avviso di accertamento impugnato, tenuto conto della natura di atto impositivo da quest'ultimo rivestito, ai sensi dell'art.29 del D.L. n.7872010 e successive modifiche, e considerato che esso non necessita, per la sua validità, di provvedimenti prodromici (che, comunque, non sarebbero dotati degli stessi requisiti di completezza tipici dell'avviso di accertamento). Il primo motivo di ricorso va, dunque, respinto. Il secondo motivo di censura è, invece, inammissibile. Al riguardo, il ricorrente lamenta che le tariffe TARI applicate dal Comune di Trabia per l'anno 2017 siano difformi rispetto a quelle, vigenti nello stesso anno, di cui alla delibera del Consiglio Comunale n.18 del 29 aprile 2016. La doglianza non risulta, tuttavia, corredata da elementi che, in concreto, ne possano dimostrare la fondatezza, posto che l'avviso di accertamento impugnato fa esplicito riferimento alla stessa Tariffa invocata dal contribuente. Il ricorso va, dunque, rigettato. Nulla va statuito sulle spese, non essendosi costituita la parte resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese. Palermo, 14 gennaio 2026.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore LICASTRO MARIA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1474/2023 depositato il 16/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Contrada Gorga N 6 90019 Trabia PA
contro
Comune di Trabia - Via Spalla N.28 90019 Trabia PA
Email_1 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17762 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 16 marzo 2023, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo di cui in epigrafe, notificato il 16 novembre 2022 dal Comune di Trabia, per il pagamento della somma complessiva di € 1.243,00, ivi inclusi accessori, a titolo di omesso pagamento della TARI relativa all'anno 2017, lamentando l'illegittimità derivata dell'atto impugnato, per omessa notifica degli atti ad esso prodromici, e la erronea applicazione della Tariffa. Il Comune di Trabia non si costituiva in giudizio. In data odierna - nell'assenza della parte ricorrente, non presentatasi alla pubblica udienza fissata per tale data – questa Corte deliberava come da dispositivo che segue, all'esito della contestuale camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato. Non sussiste, anzitutto, alcuna illegittimità derivata dell'avviso di accertamento impugnato, tenuto conto della natura di atto impositivo da quest'ultimo rivestito, ai sensi dell'art.29 del D.L. n.7872010 e successive modifiche, e considerato che esso non necessita, per la sua validità, di provvedimenti prodromici (che, comunque, non sarebbero dotati degli stessi requisiti di completezza tipici dell'avviso di accertamento). Il primo motivo di ricorso va, dunque, respinto. Il secondo motivo di censura è, invece, inammissibile. Al riguardo, il ricorrente lamenta che le tariffe TARI applicate dal Comune di Trabia per l'anno 2017 siano difformi rispetto a quelle, vigenti nello stesso anno, di cui alla delibera del Consiglio Comunale n.18 del 29 aprile 2016. La doglianza non risulta, tuttavia, corredata da elementi che, in concreto, ne possano dimostrare la fondatezza, posto che l'avviso di accertamento impugnato fa esplicito riferimento alla stessa Tariffa invocata dal contribuente. Il ricorso va, dunque, rigettato. Nulla va statuito sulle spese, non essendosi costituita la parte resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese. Palermo, 14 gennaio 2026.