CASS
Sentenza 27 dicembre 2023
Sentenza 27 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/12/2023, n. 35963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35963 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2023 |
Testo completo
<PAn>SENTENZA sul ricorso iscritto al nr.10893/2018 proposto da: CASSA di RISPARMIO DE VENETO, in persona DE legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via L. Bissolati nr. 76 presso lo studio DEl’avv. TO SP Giordano, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall’avv. CR IA
- ricorrente -
contro FALLIMENTO di IC ZELJKO, in persona DE curatore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Giosuè Borsi nr. 4, presso lo studio DEl’ avv. Federica Scafarelli, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avv. Federico Casa
- controricorrente -
Civile Sent. Sez. 1 Num. 35963 Anno 2023 Presidente: CRISTIANO MAGDA Relatore: CROLLA COSMO Data pubblicazione: 27/12/2023 2 di 8 avverso il decreto n. 952/2018 DE Tribunale di Vicenza depositato il 28/2/2018; udita la relazione DEla causa svolta nella camera di consiglio non partecipata DE 25/10/2023 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA, letta la requisitoria scritta DE Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore dr. Giovanni Nardecchia, che ha concluso per il rigetto DE ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Vicenza, con decreto DE 28/2/2018, ha respinto l'opposizione proposta da SS di IO DE NE PA (di seguito, per brevità, "CR NE") contro il decreto DE giudice DEegato al Fallimento di VA KO, che aveva dichiarato inammissibile, perché proposta oltre il termine di un anno dal decreto di esecutività DElo stato passivo, la sua domanda di ammissione DE credito ipotecario, vantato in forza di un contratto di mutuo stipulato il 2/9/2005 con l'imprenditore poi fallito. 2. Il tribunale ha osservato, in primo luogo, che, benché CR NE non fosse stata destinataria DEla comunicazione ex art. 92 l.fall., il curatore aveva inviato detta comunicazione a Banca SA, originaria titolare DE credito, poi ceduto all’opponente, appartenente al suo medesimo gruppo, sicché un più accorto e collaborativo comportamento DEla cedente sarebbe stato sufficiente a consentire che l'avviso venisse correttamente indirizzato alla cessionaria;
ha inoltre evidenziato che CR NE era stata posta in condizione di conoscere DE fallimento sin dal 26.4.2016, allorché, nella procedura esecutiva immobiliare da essa promossa
contro
VA KO ancora in bonis, il curatore era intervenuto depositando in via telematica nota di precisazione DE credito comunicata “massivamente” via pec a tutti i creditori, e da tale momento la Banca aveva lasciato trascorrere il termine, 3 di 8 ritenuto non ragionevole, di oltre cinque mesi prima di insinuarsi al passivo. 3. CR NE PA ha proposto ricorso per la cassazione DE decreto, affidato a due motivi illustrati con memoria, cui il Fallimento ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione DEl’ art. 92 l.fall., per avere il tribunale ritenuto che fosse a carico di Banca SA (oggi SA NP s.p.a.), istituto presso il quale era stata recapitata la comunicazione ex art 92 l.fall., anziché DE curatore, l’onere di farsi parte diligente e di effettuare le ricerche sulla titolarità DEla posizione creditoria derivante dal mutuo stipulato con VA JK. La ricorrente evidenzia di essere un soggetto giuridico distinto da SA NP, pur appartenendo al medesimo gruppo imprenditoriale, e sostiene che dalla documentazione bancaria e dalle scritture contabili, non diligentemente consultate dal curatore, emergeva che era essa a intrattenere i rapporti con l’imprenditore poi fallito. 1.1 Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione DEl’art 101 l.fall.. CR NE assume di aver avuto contezza DEla dichiarazione DE fallimento di VA JK solo il 13/9/2016, data in cui le era stata inviata una bozza DE progetto di distribuzione DEla somma ricavata dalla vendita DEl’immobile pignorato, e di essersi attivata immediatamente per insinuarsi allo stato passivo, con domanda depositata il 26/9/2016. Soggiunge che, anche a voler ritenere corretta l’interpretazione DE giudice DE merito, secondo cui sarebbe stata informata DEl’intervenuto fallimento sin dal 26/4/2016, il lasso temporale di cinque mesi per presentare la domanda di ammissione doveva considerarsi ragionevole. 2 Il principio DEla ragione più liquida impone di scrutinare prioritariamente il secondo motivo DE ricorso, che investe la principale ratio sulla quale si fonda la decisione impugnata. 4 di 8 2.1 Il motivo è inammissibile. 2.2. Risulta incontroverso che CR NE ha depositato la domanda di ammissione al passivo il 26/9/2016, quando era ormai da tempo scaduto il termine di cui all’art. 101. 1° comma, l fall. 2.3 Il tribunale ha ritenuto che il ritardo fosse imputabile alla ricorrente (che aveva promosso- come si legge nel decreto impugnato- la procedura esecutiva immobiliare pendente a carico di VA JK al momento DEla dichiarazione di fallimento, o vi era comunque intervenuta per far valere il proprio credito ipotecario) in quanto ha accertato che il curatore, anch’ egli intervenuto nella procedura sin dal marzo DE 2015, il 26/4/2016 aveva effettuato il deposito telematico, di cui era stata perciò data notizia massiva a tutte le altre parti DE processo esecutivo a mezzo pec, DEla propria nota di precisazione DE credito 2.4. Questo accertamento è stato sostanzialmente ignorato da CR NE, la quale si è limitata a sostenere di aver saputo per la prima volta DE sopravvenuto fallimento DE debitore esecutato il 13/9/2016 (quando ha ricevuto una bozza DE progetto di riparto) per il solo fatto di non aver avuto alcuna notizia DEl’atto di intervento DE curatore nella procedura, depositato in via cartacea, e mai notificatole, nel marzo 2015, quando già si era tenuta la prima ed unica udienza dinanzi al giudice DEl’esecuzione, dopo la quale il fascicolo era stato trasmesso al notaio DEegato alla vendita: in buona sostanza, la banca ha contrastato la motivazione, in parte qua, DE decreto impugnato sulla scorta di circostanze di fatto irrilevanti, perché non tenute in alcuna considerazione dal tribunale, mentre non ha neppure accennato ad eventuali ragioni, di diritto o di fatto, che le avrebbero impedito di avere conoscenza DE deposito DEla nota di precisazione di credito da parte DE curatore. 2.5. In particolare, la ricorrente non ha contestato che la notizia DE deposito di detta nota sia stata effettuata in via massiva, a mezzo 5 di 8 pec, a tutte le parti DE processo esecutivo, né ha censurato, nonostante la sua ambiguità, l’affermazione DE giudice DE merito secondo cui da quel momento essa “era (stata) messa in condizione di sapere DEl’intervenuto fallimento”. 2.6. Non v’è dunque PAzio, nella specie, per l’applicazione DE principio, che tuttavia appare opportuno qui ribadire, secondo cui, in tema di valutazione DEl’imputabilità DE ritardo nella presentazione di una domanda c.d. supertardiva di un creditore che non abbia ricevuto la comunicazione di cui all’art. 92 l.fall. «l'accertamento DE giudice DE merito deve avere ad oggetto la conoscenza effettiva (e non già la conoscenza di mero fatto, né, tantomeno, l'astratta conoscibilità) da parte di quel creditore DEl'emissione DEla sentenza dichiarativa DE fallimento, nonché DEla data DE suo conseguimento, ovvero una conoscenza assimilabile a quella, legale, che sarebbe stata garantita dal rispetto DEla forma prevista dall’art. 92 cit.; con la conseguenza che la domanda di ammissione non può ritenersi preclusa per effetto DElo spirare DE termine di cui all’art. 101, 1° comma, l. fall., se non risulti l'esistenza di un documento, o di un fatto processuale equipollente all'avviso, che dimostrino in maniera certa che il creditore ha avuto tempestiva notizia DEl'apertura DEla procedura e che pertanto si è ugualmente realizzato lo scopo (il risultato pratico) cui detto avviso era finalizzato ex lege»(cfr. Cass. nn. 21760/2022, 30846/023, nonché Cass. nn. 3195/2023 e 13635/2023). 2.7. Il motivo è inammissibile anche là dove la ricorrente lamenta che il tribunale le abbia imputato il ritardo nella presentazione DEla domanda supertardiva, avvenuta a distanza di quasi cinque mesi dalla data di deposito DEla nota di credito DE curatore, ritenendo tale periodo di tempo “non ragionevole”, ovvero eccessivo. 2.8. E’ principio di recente enunciato da questa Corte, e pienamente condiviso dal collegio, che «in tema di ammissione dei 6 di 8 crediti al passivo fallimentare, il disposto DEl'ultimo comma DEl'art. 101 l. fall., relativo alle domande cd. ultratardive o supertardive, va interpretato nel senso che il creditore è chiamato non solo a dimostrare la causa esterna impeditiva DEla tempestiva o infrannuale sua attivazione, ma anche la causa esterna, uguale o diversa dalla prima, che abbia cagionato l'inerzia tra il momento DEla cessazione DE fattore impediente e il compimento DEl'atto, dovendo escludersi che, venuto meno l'impedimento, la richiesta di ammissione al passivo possa comunque essere presentata entro lo stesso termine (dodici mesi) DE quale sia stata allegata l'impossibilità di osservanza, essendo necessaria l'attivazione DE creditore in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso DE principio DEla durata ragionevole DE procedimento» (Cass. n. 11000/2022). 2.9 Il principio dà continuità all’orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo il quale il creditore ultratardivo è tenuto a depositare la domanda non già entro il termine di un anno dalla scoperta DE fallimento DE proprio debitore (come sostenuto da Cass. nn. 18544/2019, 28799/2019, 3872/020, 12735/021) ma entro un termine che, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito, appaia, in base a un criterio di ragionevolezza e in rapporto alle peculiarità DE caso concreto, giustificato dalla necessità di prendere contezza DE fallimento e di redigere la suddetta domanda ( cfr. tra le tante Cass. nr 27590/2020 , 30133/2019, 17594/2019, 21661/2018, 14701/2017, 2559/2016 e 23975/2015). 2.10. In altri termini, nell'ipotesi di domanda di ammissione al passivo ai sensi DEl’art. 101 u.c. l. fall., cioè proposta - come nel caso - oltre il termine di un anno dalla data di esecutività DElo stato passivo DEle domande tempestive, la valutazione DEla sussistenza di una causa non imputabile, la quale giustifichi il ritardo DE creditore, implica un accertamento di fatto, rimesso alla 7 di 8 valutazione DE giudice di merito, che, se congruamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità ( cfr. tra le tante Cass. 7190/2020, 4787/2020 30760/2019 10121/2019 23159/ 2018 ). 2.11. Nel caso di specie l’apprezzamento DE tribunale, che ha reputato eccessivo il periodo di quasi cinque mesi trascorso dal momento in cui CR NE ha avuto notizia DE fallimento al momento in cui ha depositato la domanda di ammissione al passivo, non solo non appare illogico o irragionevole, tenuto conto che la domanda non presentava alcuna complessità o difficoltà di redazione in quanto la Banca aveva già precisato il proprio credito in sede di procedura esecutiva, ma risulta contestato dalla ricorrente in via DE tutto generica, ossia mediante la mera contrapposizione DEla propria diversa valutazione, senza che sia indicato – secondo quanto richiesto dall’art. 360. 1° comma, n. 5 c.p.c. - il fatto decisivo omesso, oggetto di discussione, che, ove considerato dal giudice, avrebbe determinato un diverso esito DEla decisione. 3. Il primo motivo DE ricorso, che investe l’ulteriore e distinta ratio decidendi sulla quale si fonda il decreto impugnato, là dove imputa a Banca SA, anziché al curatore, un dovere di diligenza non previsto da alcuna disposizione normativa, va parimenti dichiarato inammissibile. 3.1.Trova infatti applicazione il principio secondo cui, ove la motivazione DEla sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna DEle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata sul punto in contestazione, l'omessa o infruttuosa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione inutilmente impugnata, non potrebbe produrre in alcun caso l'annullamento, in parte qua, DEla sentenza (cfr., tra le tante, 8 di 8 Cass, nn. 4738/2022 , 3194/2021, 22607/2021 15075/2018 e 15350/2017 ) 4. Le spese DE giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento DEle spese DE presente giudizio, che liquida in € 6.200 di cui € 200 per esborsi oltre Iva, cap e rimborso forfettario nella misura DE 15%. Ai sensi DEl'art. 13 comma 1 quater DE d.P.R. n. 115 DE 2002, dà atto DEla sussistenza dei presupposti per il versamento da parte DEla ricorrente DEl'ulteriore importo, pari a quello previsto per il ricorso, a norma DE comma 1- bis DElo stesso articolo 13, se dovuto. Il Giudice La Presidente Cosmo LL MA AN </PAn>
- ricorrente -
contro FALLIMENTO di IC ZELJKO, in persona DE curatore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Giosuè Borsi nr. 4, presso lo studio DEl’ avv. Federica Scafarelli, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avv. Federico Casa
- controricorrente -
Civile Sent. Sez. 1 Num. 35963 Anno 2023 Presidente: CRISTIANO MAGDA Relatore: CROLLA COSMO Data pubblicazione: 27/12/2023 2 di 8 avverso il decreto n. 952/2018 DE Tribunale di Vicenza depositato il 28/2/2018; udita la relazione DEla causa svolta nella camera di consiglio non partecipata DE 25/10/2023 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA, letta la requisitoria scritta DE Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore dr. Giovanni Nardecchia, che ha concluso per il rigetto DE ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Vicenza, con decreto DE 28/2/2018, ha respinto l'opposizione proposta da SS di IO DE NE PA (di seguito, per brevità, "CR NE") contro il decreto DE giudice DEegato al Fallimento di VA KO, che aveva dichiarato inammissibile, perché proposta oltre il termine di un anno dal decreto di esecutività DElo stato passivo, la sua domanda di ammissione DE credito ipotecario, vantato in forza di un contratto di mutuo stipulato il 2/9/2005 con l'imprenditore poi fallito. 2. Il tribunale ha osservato, in primo luogo, che, benché CR NE non fosse stata destinataria DEla comunicazione ex art. 92 l.fall., il curatore aveva inviato detta comunicazione a Banca SA, originaria titolare DE credito, poi ceduto all’opponente, appartenente al suo medesimo gruppo, sicché un più accorto e collaborativo comportamento DEla cedente sarebbe stato sufficiente a consentire che l'avviso venisse correttamente indirizzato alla cessionaria;
ha inoltre evidenziato che CR NE era stata posta in condizione di conoscere DE fallimento sin dal 26.4.2016, allorché, nella procedura esecutiva immobiliare da essa promossa
contro
VA KO ancora in bonis, il curatore era intervenuto depositando in via telematica nota di precisazione DE credito comunicata “massivamente” via pec a tutti i creditori, e da tale momento la Banca aveva lasciato trascorrere il termine, 3 di 8 ritenuto non ragionevole, di oltre cinque mesi prima di insinuarsi al passivo. 3. CR NE PA ha proposto ricorso per la cassazione DE decreto, affidato a due motivi illustrati con memoria, cui il Fallimento ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione DEl’ art. 92 l.fall., per avere il tribunale ritenuto che fosse a carico di Banca SA (oggi SA NP s.p.a.), istituto presso il quale era stata recapitata la comunicazione ex art 92 l.fall., anziché DE curatore, l’onere di farsi parte diligente e di effettuare le ricerche sulla titolarità DEla posizione creditoria derivante dal mutuo stipulato con VA JK. La ricorrente evidenzia di essere un soggetto giuridico distinto da SA NP, pur appartenendo al medesimo gruppo imprenditoriale, e sostiene che dalla documentazione bancaria e dalle scritture contabili, non diligentemente consultate dal curatore, emergeva che era essa a intrattenere i rapporti con l’imprenditore poi fallito. 1.1 Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione DEl’art 101 l.fall.. CR NE assume di aver avuto contezza DEla dichiarazione DE fallimento di VA JK solo il 13/9/2016, data in cui le era stata inviata una bozza DE progetto di distribuzione DEla somma ricavata dalla vendita DEl’immobile pignorato, e di essersi attivata immediatamente per insinuarsi allo stato passivo, con domanda depositata il 26/9/2016. Soggiunge che, anche a voler ritenere corretta l’interpretazione DE giudice DE merito, secondo cui sarebbe stata informata DEl’intervenuto fallimento sin dal 26/4/2016, il lasso temporale di cinque mesi per presentare la domanda di ammissione doveva considerarsi ragionevole. 2 Il principio DEla ragione più liquida impone di scrutinare prioritariamente il secondo motivo DE ricorso, che investe la principale ratio sulla quale si fonda la decisione impugnata. 4 di 8 2.1 Il motivo è inammissibile. 2.2. Risulta incontroverso che CR NE ha depositato la domanda di ammissione al passivo il 26/9/2016, quando era ormai da tempo scaduto il termine di cui all’art. 101. 1° comma, l fall. 2.3 Il tribunale ha ritenuto che il ritardo fosse imputabile alla ricorrente (che aveva promosso- come si legge nel decreto impugnato- la procedura esecutiva immobiliare pendente a carico di VA JK al momento DEla dichiarazione di fallimento, o vi era comunque intervenuta per far valere il proprio credito ipotecario) in quanto ha accertato che il curatore, anch’ egli intervenuto nella procedura sin dal marzo DE 2015, il 26/4/2016 aveva effettuato il deposito telematico, di cui era stata perciò data notizia massiva a tutte le altre parti DE processo esecutivo a mezzo pec, DEla propria nota di precisazione DE credito 2.4. Questo accertamento è stato sostanzialmente ignorato da CR NE, la quale si è limitata a sostenere di aver saputo per la prima volta DE sopravvenuto fallimento DE debitore esecutato il 13/9/2016 (quando ha ricevuto una bozza DE progetto di riparto) per il solo fatto di non aver avuto alcuna notizia DEl’atto di intervento DE curatore nella procedura, depositato in via cartacea, e mai notificatole, nel marzo 2015, quando già si era tenuta la prima ed unica udienza dinanzi al giudice DEl’esecuzione, dopo la quale il fascicolo era stato trasmesso al notaio DEegato alla vendita: in buona sostanza, la banca ha contrastato la motivazione, in parte qua, DE decreto impugnato sulla scorta di circostanze di fatto irrilevanti, perché non tenute in alcuna considerazione dal tribunale, mentre non ha neppure accennato ad eventuali ragioni, di diritto o di fatto, che le avrebbero impedito di avere conoscenza DE deposito DEla nota di precisazione di credito da parte DE curatore. 2.5. In particolare, la ricorrente non ha contestato che la notizia DE deposito di detta nota sia stata effettuata in via massiva, a mezzo 5 di 8 pec, a tutte le parti DE processo esecutivo, né ha censurato, nonostante la sua ambiguità, l’affermazione DE giudice DE merito secondo cui da quel momento essa “era (stata) messa in condizione di sapere DEl’intervenuto fallimento”. 2.6. Non v’è dunque PAzio, nella specie, per l’applicazione DE principio, che tuttavia appare opportuno qui ribadire, secondo cui, in tema di valutazione DEl’imputabilità DE ritardo nella presentazione di una domanda c.d. supertardiva di un creditore che non abbia ricevuto la comunicazione di cui all’art. 92 l.fall. «l'accertamento DE giudice DE merito deve avere ad oggetto la conoscenza effettiva (e non già la conoscenza di mero fatto, né, tantomeno, l'astratta conoscibilità) da parte di quel creditore DEl'emissione DEla sentenza dichiarativa DE fallimento, nonché DEla data DE suo conseguimento, ovvero una conoscenza assimilabile a quella, legale, che sarebbe stata garantita dal rispetto DEla forma prevista dall’art. 92 cit.; con la conseguenza che la domanda di ammissione non può ritenersi preclusa per effetto DElo spirare DE termine di cui all’art. 101, 1° comma, l. fall., se non risulti l'esistenza di un documento, o di un fatto processuale equipollente all'avviso, che dimostrino in maniera certa che il creditore ha avuto tempestiva notizia DEl'apertura DEla procedura e che pertanto si è ugualmente realizzato lo scopo (il risultato pratico) cui detto avviso era finalizzato ex lege»(cfr. Cass. nn. 21760/2022, 30846/023, nonché Cass. nn. 3195/2023 e 13635/2023). 2.7. Il motivo è inammissibile anche là dove la ricorrente lamenta che il tribunale le abbia imputato il ritardo nella presentazione DEla domanda supertardiva, avvenuta a distanza di quasi cinque mesi dalla data di deposito DEla nota di credito DE curatore, ritenendo tale periodo di tempo “non ragionevole”, ovvero eccessivo. 2.8. E’ principio di recente enunciato da questa Corte, e pienamente condiviso dal collegio, che «in tema di ammissione dei 6 di 8 crediti al passivo fallimentare, il disposto DEl'ultimo comma DEl'art. 101 l. fall., relativo alle domande cd. ultratardive o supertardive, va interpretato nel senso che il creditore è chiamato non solo a dimostrare la causa esterna impeditiva DEla tempestiva o infrannuale sua attivazione, ma anche la causa esterna, uguale o diversa dalla prima, che abbia cagionato l'inerzia tra il momento DEla cessazione DE fattore impediente e il compimento DEl'atto, dovendo escludersi che, venuto meno l'impedimento, la richiesta di ammissione al passivo possa comunque essere presentata entro lo stesso termine (dodici mesi) DE quale sia stata allegata l'impossibilità di osservanza, essendo necessaria l'attivazione DE creditore in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso DE principio DEla durata ragionevole DE procedimento» (Cass. n. 11000/2022). 2.9 Il principio dà continuità all’orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo il quale il creditore ultratardivo è tenuto a depositare la domanda non già entro il termine di un anno dalla scoperta DE fallimento DE proprio debitore (come sostenuto da Cass. nn. 18544/2019, 28799/2019, 3872/020, 12735/021) ma entro un termine che, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito, appaia, in base a un criterio di ragionevolezza e in rapporto alle peculiarità DE caso concreto, giustificato dalla necessità di prendere contezza DE fallimento e di redigere la suddetta domanda ( cfr. tra le tante Cass. nr 27590/2020 , 30133/2019, 17594/2019, 21661/2018, 14701/2017, 2559/2016 e 23975/2015). 2.10. In altri termini, nell'ipotesi di domanda di ammissione al passivo ai sensi DEl’art. 101 u.c. l. fall., cioè proposta - come nel caso - oltre il termine di un anno dalla data di esecutività DElo stato passivo DEle domande tempestive, la valutazione DEla sussistenza di una causa non imputabile, la quale giustifichi il ritardo DE creditore, implica un accertamento di fatto, rimesso alla 7 di 8 valutazione DE giudice di merito, che, se congruamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità ( cfr. tra le tante Cass. 7190/2020, 4787/2020 30760/2019 10121/2019 23159/ 2018 ). 2.11. Nel caso di specie l’apprezzamento DE tribunale, che ha reputato eccessivo il periodo di quasi cinque mesi trascorso dal momento in cui CR NE ha avuto notizia DE fallimento al momento in cui ha depositato la domanda di ammissione al passivo, non solo non appare illogico o irragionevole, tenuto conto che la domanda non presentava alcuna complessità o difficoltà di redazione in quanto la Banca aveva già precisato il proprio credito in sede di procedura esecutiva, ma risulta contestato dalla ricorrente in via DE tutto generica, ossia mediante la mera contrapposizione DEla propria diversa valutazione, senza che sia indicato – secondo quanto richiesto dall’art. 360. 1° comma, n. 5 c.p.c. - il fatto decisivo omesso, oggetto di discussione, che, ove considerato dal giudice, avrebbe determinato un diverso esito DEla decisione. 3. Il primo motivo DE ricorso, che investe l’ulteriore e distinta ratio decidendi sulla quale si fonda il decreto impugnato, là dove imputa a Banca SA, anziché al curatore, un dovere di diligenza non previsto da alcuna disposizione normativa, va parimenti dichiarato inammissibile. 3.1.Trova infatti applicazione il principio secondo cui, ove la motivazione DEla sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna DEle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata sul punto in contestazione, l'omessa o infruttuosa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione inutilmente impugnata, non potrebbe produrre in alcun caso l'annullamento, in parte qua, DEla sentenza (cfr., tra le tante, 8 di 8 Cass, nn. 4738/2022 , 3194/2021, 22607/2021 15075/2018 e 15350/2017 ) 4. Le spese DE giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento DEle spese DE presente giudizio, che liquida in € 6.200 di cui € 200 per esborsi oltre Iva, cap e rimborso forfettario nella misura DE 15%. Ai sensi DEl'art. 13 comma 1 quater DE d.P.R. n. 115 DE 2002, dà atto DEla sussistenza dei presupposti per il versamento da parte DEla ricorrente DEl'ulteriore importo, pari a quello previsto per il ricorso, a norma DE comma 1- bis DElo stesso articolo 13, se dovuto. Il Giudice La Presidente Cosmo LL MA AN </PAn>