Articolo 5 della Legge 22 settembre 2023, n. 141
Articolo 4Articolo 6
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14 ottobre 2023
Art. 5. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 14 ottobre 2023