Sentenza 18 maggio 2005
Massime • 1
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216 L. fall.) e non la cosiddetta ricettazione prefallimentare (art. 232, comma terzo, n. 2, L. fall.) - che si configura in mancanza di un accordo con l'imprenditore fallito da parte dell'extraneus - l'ipotesi in cui la condotta di distrazione dei beni prima del fallimento sia posta in essere dal socio di fatto di una società di persone e, pertanto, illimitatamente responsabile, che non è un extraneus.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2005, n. 24327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24327 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 18/05/2005
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - N. 1139
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 000843/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RG NN, N. IL 14/10/1952;
avverso sentenza del 23/09/2003 Corte Appello di Brescia;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO Alfonso;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE E. che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore Avv. RICCI A..
MOTIVI DELLA DECISIONE
VA NN era condannato dal Tribunale di Brescia per concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale, quale socio occulto della Thema s.n.c., fallita il 9.6.93.
La Corte d'Appello confermava. Ricorre l'imputato, che lamenta:
la mancata assunzione di prova decisiva, quanto alla perizia grafologica per l'accertamento delle interpolazioni sulla distinta di "cambio assegni" della Banca Popolare di Brescia in data 24.7.92, recante la firma "VA NN".
Sin dal primo giudizio sono stati prodotti la distinta di versamento in contanti di lire 177.000.000 e l'estratto da cui risulta che tale versamento era avvenuto, al pari del successivo prelievo dell'importo dei due assegni.
L'assunto dei Giudici di merito è che VA abbia incassato gli assegni, benché non trasferibili e di rilevante importo. Ma per raggiungere la cifra di lire 177.000.000, ai due assegni va aggiunta la somma di lire 580.250, di cui non v'è traccia. Si attribuisce, insomma, all'imputato il versamento sul proprio conto corrente di assegni tratti sullo stesso conto, ciò che appare affatto illogico e dimostra la falsificazione della distinta di versamento (dell'ingente somma in contanti), che reca i dati del pervenuto, ma previa esibizione del documento di identità della coimputata Fracassi;
a fronte dell'addebito di distrazione di beni e denaro per circa lire 648.000.000, la sentenza motiva in ordine ad un importo di gran lunga inferiore;
gli spedizionieri non hanno confermato le circostanze riferite da altri testi, sicché risulta violato l'art. 195 c.p.p.;
va ravvisato a carico del VA il delitto di cui all'art. 232 l. fall.re, prescritto. Le doglianze sono manifestamente infondate.
Fuori del caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, le parti non hanno il diritto alla prova che gli art. 190 e 495 c.p.p. riconoscono loro. Al di là di tali ipotesi la mancata assunzione della prova non è censurabile in cassazione ai sensi dell'art. 606, lett. d) c.p.p., bensì solo a norma della lettera e) della norma citata.
D'altro canto la Corte di merito ha significato ineccepibilmente che la richiesta di rinnovazione della istruzione dibattimentale è stata avanzata tardivamente.
I Giudici di merito si sono soffermati diffusamente sull'episodio relativo alla distrazione di oltre lire 176.000.000, attuata mediante un callido stratagemma.
Ogni ulteriore contestazione al riguardo appare, dunque, meramente ripetitiva, e pertanto generica.
Il Tribunale ha dato conto di ingenti forniture di materiale ceduto alla Thema alla ditta individuale "VA NN". Detto materiale, mai pagato ai fornitori, non è stato rinvenuto dal curatore ne' come giacenza, ne' come controvalore di cassa.
Del fenomeno delle sottofatturazioni ha riferito, poi, la Corte territoriale, sulla scorta di talune significative deposizioni testimoniali, che hanno consentito di individuare il meccanismo di sottrazione alla cassa della Thema della differenza fra prezzo di acquisto e di vendita della stessa merce.
Manifestatamente inconsistente è pure la prospettata qualificazione giuridica del fatto.
Il delitto di ricettazione prefallimentare, previsto dall'art. 232, c. 3, n. 2 l. fall.re, invero, si configura solo in mancanza di un accordo con l'imprenditore fallito da parte dell'"extraneus". Ma estraneo non è il socio di fatto in società di persone (illimitatamente responsabile, pertanto), come il VA. In ogni caso, a prescindere dalla qualità di socio, i Giudici di merito hanno evidenziato il ruolo concorsuale svolto dal ricorrente. Sicché il fatto del terzo non fallito che distragga beni prima del fallimento, d'accordo con l'imprenditore, è punibile a titolo di concorso in bancarotta fraudolenta, e non a norma dell'art. 232 l. fall.re (Cass. Sez. 5^, 15.12.93, n. 2056, Acquaviva, e pluribus).
Il ricorso va dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente alle spese processuali ed alla sanzione pecuniaria determinata in euro 500.
P.T.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro 500 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2005