Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2005, n. 24327
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Sentenza 18 maggio 2005

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Integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216 L. fall.) e non la cosiddetta ricettazione prefallimentare (art. 232, comma terzo, n. 2, L. fall.) - che si configura in mancanza di un accordo con l'imprenditore fallito da parte dell'extraneus - l'ipotesi in cui la condotta di distrazione dei beni prima del fallimento sia posta in essere dal socio di fatto di una società di persone e, pertanto, illimitatamente responsabile, che non è un extraneus.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2005, n. 24327
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24327
    Data del deposito : 18 maggio 2005

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