Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/1999, n. 1103
CASS
Sentenza 9 febbraio 1999

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In tema di determinazione della base imponibile ai fini contributivi ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 - relativamente ai periodi di paga ai quali non sono applicabili l'art. 9 bis comma primo del D.L. 29 marzo 1991 n. 103, convertito dalla legge 1 giugno 1991 n. 166, e l'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503 - sussiste per il datore di lavoro l'obbligo di corrispondere i contributi dell'assicurazione obbligatoria sulle somme erogate per il servizio di mensa, non rilevando in contrario la facoltatività dell'utilizzazione del servizio stesso o la mancata previsione di una indennità sostitutiva per il caso in cui il lavoratore non intenda fruirne. In relazione alla regola di cui all'art. 29 del T.U. sugli assegni familiari, approvato con d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797, il vitto deve essere considerato come prestazione in natura, assoggettata a contribuzione sulla base del valore convenzionale del pasto (come stabilito con decreto ministeriale), se corrisposto in attuazione di un obbligo contrattuale, indipendentemente dal fatto che la mensa sia organizzata direttamente dal datore di lavoro ovvero assicurata mediante buoni pasto spendibili presso pubblici esercizi; il rimborso da parte del datore di lavoro di somme pari agli importi spesi dai lavoratori per la consumazione dei pasti presso pubblici esercizi concreta invece un'ipotesi di prestazione in danaro, per i quali - alla stregua della disciplina applicabile "ratione temporis" - l'ammontare erogato va interamente assoggettato a contribuzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/1999, n. 1103
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1103
    Data del deposito : 9 febbraio 1999

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