Sentenza 9 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di determinazione della base imponibile ai fini contributivi ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 - relativamente ai periodi di paga ai quali non sono applicabili l'art. 9 bis comma primo del D.L. 29 marzo 1991 n. 103, convertito dalla legge 1 giugno 1991 n. 166, e l'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503 - sussiste per il datore di lavoro l'obbligo di corrispondere i contributi dell'assicurazione obbligatoria sulle somme erogate per il servizio di mensa, non rilevando in contrario la facoltatività dell'utilizzazione del servizio stesso o la mancata previsione di una indennità sostitutiva per il caso in cui il lavoratore non intenda fruirne. In relazione alla regola di cui all'art. 29 del T.U. sugli assegni familiari, approvato con d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797, il vitto deve essere considerato come prestazione in natura, assoggettata a contribuzione sulla base del valore convenzionale del pasto (come stabilito con decreto ministeriale), se corrisposto in attuazione di un obbligo contrattuale, indipendentemente dal fatto che la mensa sia organizzata direttamente dal datore di lavoro ovvero assicurata mediante buoni pasto spendibili presso pubblici esercizi; il rimborso da parte del datore di lavoro di somme pari agli importi spesi dai lavoratori per la consumazione dei pasti presso pubblici esercizi concreta invece un'ipotesi di prestazione in danaro, per i quali - alla stregua della disciplina applicabile "ratione temporis" - l'ammontare erogato va interamente assoggettato a contribuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/1999, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:.
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere -
Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Rel. Consigliere -
Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA n.17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO CORRERA, RINA SARTO, ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RA ALFREDO, RA STEFANO, in qualità di soci accomandatari della Società AL Restauri sas, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PISISTRATO n.11, presso lo studio dell'avvocato GIANNI ROMOLI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO PAOLO ROSSI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 146/96 del Tribunale di VENEZIA, depositata il 05/12/96, R.G.N. 67/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/98 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato Fabrizio CORRERA;
udito l'Avvocato Gianni ROMOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi al Pretore di Venezia FR e TE AL proponevano opposizione avverso un'ordinanza ingiunzione emessa dall'INPS per somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, nonché contro un decreto ingiuntivo di pagamento in favore dello stesso istituto di ulteriori importi;
le pretese azionate dall'ente riguardavano (per quanto qui ancora interessa) un'omissione contributiva riferita alle differenze tra il valore di quanto erogato ai dipendenti a titolo di indennità di mensa e il valore convenzionale calcolato dagli opponenti ai fini dell'assoggettamento a contribuzione.
Riuniti i procedimenti, il Pretore adito accoglieva le opposizioni e revocava l'ordinanza ingiunzione e il decreto opposti. Con sentenza del 5 dicembre 1996 il Tribunale di Venezia confermava tale decisione, rigettando l'appello dell'INPS, sulla base dei seguenti rilievi:
-data l'identità tra servizio di mensa sostitutivo e corrispondente indennità doveva ritenersi legittima la definizione in sede di contrattazione collettiva del valore convenzionale della mensa;
-ai sensi dell'art.6 della legge n.359 del 1992 il valore del servizio di mensa, comunque erogato, nonché l'importo delle prestazioni pecuniarie sostitutive, non fanno parte della retribuzione;
- ai sensi dell'art. 12 della legge n.153/1969 dette prestazioni sono assoggettate a contribuzione sulla base del valore convenzionale del pasto.
Avverso questa sentenza l'INPS propone ricorso affidato ad unico motivo. TE e FR AL, in qualità si soci accomandatari della società AL Restauri s.a.s., resistono con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Vanno preliminarmente esaminate le questioni preliminari sollevate dai controricorrenti, che deducono l'inammissibilità del ricorso e l'esistenza di un giudicato implicito tale da precludere l'esame delle pretese azionate.
Per il primo aspetto, si afferma che il ricorso dell'INPS non contiene la richiesta di cassazione della sentenza impugnata, mancando nell'atto una parte conclusionale indispensabile "in termini di domanda dell'intervento" di questa Corte. La deduzione non ha alcun fondamento, perché il ricorso è stato espressamente proposto (v. epigrafe dell'atto) "per l'annullamento" della sentenza resa dal Tribunale di Venezia;
l'atto contiene dunque- indipendentemente dalla formulazione di conclusioni finali- la specifica richiesta di annullamento della sentenza denunciata, necessaria per l'identificazione del mezzo di impugnazione.
Per il secondo aspetto, si rileva che con l'appello non è stata specificamente impugnata la statuizione del primo giudice relativa all'annullamento della sanzione amministrativa irrogata;
conseguentemente, la sentenza del Pretore è passata in giudicato sul punto, e ciò comporta "la nullificazione in sede di legittimità degli argomenti dedotti dall'INPS per sostenere ex adverso la sussistenza del fatto dell'omissione contributiva in questione". L'assunto è infondato, perché, contrariamente a quanto affermato dalla parte, l'appello proposto dall'INPS investe anche la statuizione relativa alla sanzione amministrativa (v. conclusioni del ricorso ex art. 433 cod. proc. civ.).
2.Con l'unico motivo del ricorso si denunciano i vizi di violazione e falsa applicazione deÙ art.12 della legge n.153/1969, dell'Art.29 del d.P.R. n.797 del 1955 e dell'art. 6 della legge n.359 del 1992, nonché difetto di motivazione. L'INPS, premesso che nel caso di specie la società non gestiva in proprio il servizio mensa, ma erogava in un primo tempo ai propri dipendenti i buoni pasto e, successivamente (dal 1 gennaio 1982 al 31 maggio 1987),restituiva ai medesimi l'importo di spesa per il pasto consumato presso ristoranti, previa consegna delle ricevute fiscali, rileva la contraddittorietà della decisione impugnata, che da un lato afferma la natura non retributiva del servizio mensa e dall'altra assoggettabilità a contribuzione, sia pure nei limiti del valore convenzionale. Osserva poi che il principio richiamato dal Tribunale, che esclude dalla retribuzione il valore del servizio della mensa e l'importo delle prestazioni pecuniarie sostitutive (art. 6, terzo comma, della legge n.359/1992) attiene alla disciplina giuslavoristica dell'istituto della mensa, e non a quella previdenziale, per la quale l'esonero contributivo è stato previsto per il servizio mensa e l'indennità sostitutiva solo a decorrere dal gennaio 1994, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n.503/1992; per il periodo precedente, il quinto comma del citato art.6 della legge n.359/1992, conferma invece che il servizio mensa fa parte della base imponibile, secondo la regola generale posta dall'art. 12 della legge n.153/1969. Quanto al calcolo dei contributi dovuti, l'ente ricorrente sostiene che la mensa resta assoggettata a contribuzione nei limiti del valore convenzionale se la mensa viene gestita direttamente dal datore di lavoro o data in appalto a terzi, trattandosi di prestazione in natura;
se invece viene erogato dal datore di lavoro il controvalore del servizio, l'originaria prestazione in natura si trasforma in un emolumento retributivo in denaro, da assoggettare a contribuzione in base all'effettivo valore monetario.
3. Il ricorso merita accoglimento nei limiti qui precisati. Va qui ribadito l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'ambito della retribuzione imponibile, ai fini previdenziali ed assistenziali, non coincide con quello dell'obbligazione retributiva del datore di lavoro nei confronti del dipendente, come risulta dalla stessa formulazione dell'art.12 della legge 30 aprile 1969 n.153 (secondo cui "si considera retribuzione"
tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, in danaro o in natura, in dipendenza del rapporto di lavoro). In numerose decisioni si è quindi rilevato che al fine della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ex art. 12, l. 30 aprile 1969, n. 153, per retribuzione deve intendersi, oltre al corrispettivo sinallagmatico della prestazione lavorativa, anche tutto ciò che il datore di lavoro eroga per il miglior rendimento dei lavoratori e per realizzare una più efficiente collaborazione in vista del buon andamento aziendale;
da questo principio discende l'inclusione nella retribuzione imponibile delle prestazioni inerenti al servizio di mensa, non rilevando in contrario la facoltatività
dell'utilizzazione del servizio stesso o la mancata previsione di un'indennità sostitutiva nell'ipotesi in cui il lavoratore non intenda fruirne (v. per tutte Cass. 9 febbraio 1984 n. 1016, 3 febbraio 1986 n. 642, 27 maggio 1986 n. 3555, 19 giugno 1987 n. 5395, 26 aprile 1991 n. 4590; cfr. anche Cass. 26 gennaio 1993 n. 932). In senso difforme si sono espresse Cass. 6 aprile 1996 n. 3218 e 6 agosto 1996 n. 7187, che hanno negato ogni obbligo contributivo del datore di lavoro per le prestazioni del servizio mensa quando manchi la previsione di un'indennità sostitutiva per i lavoratori che non intendano fruire, sul rilievo del difetto del requisito della corrispettività con la prestazione lavorativa: tale soluzione non può essere condivisa, perché non tiene conto dell'autonomia della nozione di retribuzione contributiva. In questo senso si è puntualmente espressa Cass. 14 dicembre 1996 n. 11175, con l'affermazione del principio secondo cui rientra nella base imponibile qualsiasi utilità che derivi al dipendente dal rapporto di lavoro, e quindi anche il controvalore del servizio mensa, alla cui erogazione il datore di lavoro è obbligato per legge o per contratto (salvo che non dimostri la non dipendenza delle erogazioni del rapporto di lavoro, oppure che i lavoratori corrispondono il costo reale degli indicati servizi, senza che rilevi la facoltatività dell'utilizzazione di questi e la mancata previsione di un'indennità sostitutiva per i dipendenti che non fluiscono delle utilità offerte).
Questo orientamento -assolutamente prevalente- va confermato, dovendosi rilevare che l'autonomia della nozione giuridica di retribuzione ai fini previdenziali ed assistenziali trova una precisa conferma nella disciplina introdotta dal d.l. 11 luglio 1992 n.333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n.359, richiamata nella decisione impugnata. Mentre il terzo comma dell'art. 6 di questo testo normativo stabilisce che (salva una diversa previsione dell'autonomia collettiva in ordine alla qualificazione della mensa come retribuzione in natura) il valore del relativo servizio e l'importo della prestazione pecuniaria sostitutiva di esso "non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro subordinato" (riferendosi quindi, indiscutibilmente, alla disciplina dell'obbligazione retributiva del datore nei confronti del singolo lavoratore) , il successivo quinto comma dello stesso articolo dispone che "rimangono in ogni caso ferme le norme relative all'inserimento del valore dei servizio di mensa nella base imponibile per il computo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale".
Nel caso di specie, non rilevano- in relazione ai periodi di paga ai quali si riferiscono le pretese dell'ente previdenziale- le modifiche della disciplina in materia introdotte dall'art. 9 bis, comma 1 del decreto legge 29 marzo 1991 n.103, aggiunto dalla legge di conversione 1 giugno 1991 n.166, che con una norma definita di interpretazione autentica ha escluso dalla retribuzione imponibile le contribuzioni e le somme versate o accantonate a finanziamento di casse, fondi, gestioni e forme assicurative previste da contratti collettivi o accordi o regolamenti aziendali al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del suo lavoratore e suoi familiari. L'efficacia retroattiva di questa norma (poi sostituita dall'art. 1, comma 193, della legge 23 dicembre 1996 n.662) è rimasta caducata a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza 8 settembre 1995 n. 421 della Corte Costituzionale. Non trovano applicazione, inoltre, le previsioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.503, relative all'esclusione dalla base contributiva imponibile (con decorrenza dal 1 gennaio 1994) dei corrispettivi dei servizi di mensa e trasporto.
4. La sentenza impugnata non risulta quindi conforme a diritto, perché erroneamente fonda la decisione sul citato disposto dell'art.6 terzo comma della legge n.359 del 1992, operante, come si è visto,
sul piano della disciplina delle obbligazioni all'interno del rapporto di lavoro subordinato, senza tener conto dell'autonomia della nozione giuridica di retribuzione ai fini previdenziali, secondo la norma dettata dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n.153, non modificata dalla predetta legge del 1992. La stessa decisione appare del resto evidentemente contraddittoria, perché dopo aver escluso dall'ambito della retribuzione le erogazioni relative al servizio mensa ne riconosce tuttavia, inspiegabilmente, l'assoggettamento a contribuzione, sia pure nei limiti del valore convenzionale.
5. La definizione della base imponibile contributiva in relazione al valore del servizio erogato imponeva ai giudici del merito l'accertamento dei caratteri della prestazione in questione, ai fini dell'applicazione (controversa tra le parti) della regola di cui all'art. 29 del Testo Unico sugli assegni familiari, approvato con d.P.R. 30 maggio 1955 n.797, che assoggetta a contribuzione previdenziale l'erogazione del vitto in favore dei lavoratori sulla base del valore convenzionale del pasto come stabilito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che il vitto va qualificato come prestazione in natura (in quanto erogazione di beni posti nella diretta disponibilità del singolo dipendente) se corrisposto in attuazione di un obbligo contrattuale, indipendentemente- come è stato rilevato anche in dottrina- dal fatto che la mensa sia direttamente organizzata dal datore di lavoro ovvero assicurata mediante buoni pasto spendibili presso pubblici esercizi;
il rimborso da parte del datore di lavoro di somme pari agli importi spesi dai lavoratori per la consumazione dei pasti presso pubblici esercizi concreta invece un'ipotesi di prestazione in denaro, per i quali- alla stregua della disciplina applicabile ratione temporis- l'ammontare erogato va interamente assoggettato a contribuzione. Tale necessaria indagine non è stata compiuta dal giudice dell'appello, che non ha svolto un accertamento specifico sul punto, e si è limitato a considerare (erroneamente) assoggettate a contribuzione nei limiti del valore convenzionale tanto le prestazioni del servizio mense che (come si legge nella motivazione) "le somme versate in luogo di tale servizio".
6. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio ad altro giudice- designato nel Tribunale di Padova-che procederà a nuovo esame attenendosi ai principi sopra enunciati e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Padova.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 1998
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 1999