Sentenza 15 gennaio 2001
Massime • 1
Gli sgravi contributivi spettanti alle imprese di navigazione, ex art. 1, comma sei bis, decreto legge 29 giugno 1984 n. 277, aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 1984 n. 430, per le navi iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno, spettano anche in relazione alle navi che, in attesa di iscrizione definitiva, navighino con "passavanti provvisorio" relativo allo stesso ufficio di definitiva iscrizione (art. 149 e 152 cod. navigazione), trattandosi di navi comunque soggette all'obbligo contributivo previsto dall'art. 7 legge 26 luglio 1984 n. 413, in quanto "navi iscritte" nella "matricola delle navi maggiori".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/2001, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. Vincenzo MILEO - Consigliere -
Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
Dott. Aldo DE MATTEIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MORIELLI VINCENZO, TODARO ANTONIO, CANTARINI LUIGI, TADRIS PATRIZIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CENTRO LEASING SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S ORSOLA 8, presso lo studio dell'avvocato TENTORI PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RENZETTI PIERO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4/98 del Tribunale di LIVORNO, depositata il 10/01/98 R.G.N. 1006/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/00 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato MORIELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
La s.p.a. Centro Leasing, in quanto obbligata solidale della s.a.s. FO, armatrice della nave CA RE, è stata colpita da decreto ingiuntivo del Pretore di IV, richiesto dall'Inps, per contributi omessi relativi all'equipaggio di detta nave. L'ingiunta, in sede di opposizione, ha dedotto di avere diritto agli sgravi contributivi, non già dal 13 agosto 1990, data di iscrizione della nave nel compartimento di IV, o dal successivo 31 agosto, come riconosciuto dall'Inps, bensì dal precedente 4 aprile dello stesso anno 1990, data dell'armamento e del rilascio del c.d. "passavanti provvisorio".
Le ragioni della s.p.a. Centro Leasing sono state accolte dal Pretore e, a seguito dell'appello dell'Inps, dal Tribunale di IV con sentenza 16 dicembre 1997/10 gennaio 1998 n.
4. Il Tribunale rileva preliminarmente in fatto che la nave in questione, battente bandiera danese, è stata armata il 4.4.1990 nel porto di Copenaghen, dove la locale ambasciata italiana ha rilasciato ordinanza di nazionalizzazione della nave;
il 13.8.1990 è stata iscritta nelle matricole delle navi maggiori del compartimento di IV, pacificamente rientrante nei territori del Mezzogiorno, ai fini delle leggi sugli sgravi contributivi.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che vi siano due ipotesi cumulative in cui spettino gli sgravi contributivi alle imprese di navigazione. in relazione al personale navigante: una prima, prevista dall'art. 59 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) per la quale rileva il criterio della "rotta abituale", nel senso che la nave, per potere godere degli sgravi, deve toccare in via esclusiva o prevalente scali, punti di partenza e di arrivo ubicati nel Mezzogiorno, perché in tal modo si realizza il collegamento territoriale finalizzato all'occupazione dei lavoratori nel meridione;
in tale ipotesi non avrebbero rilevanza la sede dell'impresa, il compartimento di iscrizione della nave o la provenienza dal sud dei marittimi imbarcati.
A tale ipotesi, continua il Tribunale, l'art 1, comma 6 bis del d.l. 29 giugno 1984, n. 277, aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto
1984, n. 430, ne ha aggiunto una seconda, e cioè alle imprese di navigazione vengono riconosciuti gli sgravi per le navi iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno;
rileva quindi il diverso criterio del compartimento di iscrizione. Il Tribunale conclude contaminando i due criteri: poiché non e contestato che la nave operava in maniera esclusiva o prevalente in compartimento marittimo ubicato nei territori del Mezzogiorno, quale IV, per la stessa spettano gli sgravi in contestazione. Aggiunge che, anche qualora si ritenesse che l'art. 1 comma 6 bis cit. abbia introdotto una disciplina assorbente di quella precedente, nel senso di subordinare al solo criterio formale della iscrizione i benefici, ugualmente spetterebbero gli sgravi, in quanto il passavanti provvisorio ha una funzione anticipatoria della iscrizione. Ha proposto ricorso per cassazione l'Inps, con unico motivo.
L'intimata società, ritualmente costituita con controricorso, ha resistito.
Motivi della decisione
Con unico motivo di ricorso il ricorrente Istituto deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 59 D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) e 1, comma 6 bis, del d.l. 29 giugno 1984, n. 277, aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 1984, n. 430.
Per quanto riguarda la prima normativa, rileva che non risulta in causa che nel periodo controverso la nave operasse in maniera esclusiva o prevalente in territori del Mezzogiorno, facendo rotta abituale tra scali ivi ubicati.
Per quanto riguarda la seconda normativa, contesta l'equiparazione, operata dalla sentenza impugnata, tra rilascio del passavanti provvisorio e iscrizione nel compartimento marittimo. Il motivo è infondato, nei sensi di cui in motivazione. L'art. 18 D.L. 30 agosto 1968 n. 918, nel testo di cui all'art. 1 della legge di conversione 25 ottobre 1968 n. 1089, poi trasfuso nell'art. 59 D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), prevedeva degli sgravi contributivi in favore delle aziende industriali che impiegano dipendenti nei territori di intervento per il Mezzogiorno, indicati nell'art. 1 del medesimo t.u.
La norma non menzionava specificamente le imprese di navigazione. Nel silenzio della legge, la giurisprudenza di questa Corte si è divisa.
Un primo orientamento, rimasto minoritario, negava che tali imprese potessero essere considerate industriali ai fini degli sgravi contributivi, argomentando che, in mancanza di una diversa intenzione di tale disciplina speciale, occorre far riferimento alla nozione generale di azienda industriale, dettata dall'art. 2195, n. 1 cod. civ.; poiché l'attività di trasporto marittimo rientra, invece,
nella distinta categoria prevista dal n. 3 dello stesso articolo, questo orientamento negava alle imprese di trasporto marittimo il diritto all'agevolazione contributiva, anche se l'azienda fosse stata dall'I.N.P.S. iscritta nel settore industria (Cass. sent. n. 3643 del 26-05-1983, n. 7694 del 18-12-1986). Un secondo orientamento è giunto a conclusione opposta, interpretando diversamente l'art. 2195 cod. civ. e privilegiando la "ratio" della normativa, volta a favorire la permanenza e l'insediamento di aziende nel meridione.
Sotto il primo profilo, ha ritenuto che l'art. 2195 cod. civ. - senza perseguire alcun intento definitorio - ha la semplice funzione di individuare le imprese soggette all'obbligo della registrazione e pertanto, mentre in generale ai numeri 1 e 2 del primo comma la norma prevede rispettivamente le imprese industriali (ossia quelle dirette alla produzione di beni e servizi) e quelle commerciali (ossia quelle intermediarie nella circolazione dei beni), ai successivi numeri 3, 4 e 5 contempla in particolare delle semplici specificazioni delle prime due categorie. L'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, ancorché indicata nell'art. 2195 cod. civ. separatamente dalla "attività industriale diretta alla produzione di beni e di servizi", costituisce non una categoria a se stante di attività imprenditoriale, ma, in quanto ordinata alla produzione di servizi, una specificazione dell'attività industriale. Consegue che l'impresa di trasporto marittimo deve ritenersi di natura industriale ai fini del godimento degli sgravi contributivi disposti in favore delle aziende industriali del Mezzogiorno, non adottando la relativa normativa un'accezione di impresa industriale diversa e più ristretta di quella generale desumibile dall'art. 2195 citato (Cass. 1 marzo 1985 n. 1753, 4 maggio 1987 n. 4135).
Sotto il secondo profilo, la Corte ha ritenuto che gli sgravi contributivi nei confronti di un'impresa di trasposto marittimo trovino applicazione quando ricorrano gli stessi criteri per considerare ubicate nel Mezzogiorno le imprese di pesca marittima (che costituiscono attività industriale ai sensi dell'art. 2195 n. 1 cod. civ., e quindi con applicazione diretta dell'art. 59 L. 1089/1968 - Cass. 27 ottobre 1992 n. 11648, 1 marzo 1993 n. 2498 -
senza la mediazione giurisprudenziale resasi necessaria per le imprese di trasposto marittimo), e cioè quando tale attività sia svolta con caratteri corrispondenti alla ratio della normativa, vale a dire: abbia in uno scalo del meridione il centro di riferimento normale e necessario dell'attività stessa, risultando tale collegamento evidenziato dai criteri formali della sede legale dell'impresa e dell'iscrizione delle navi nel compartimento marittimo, e sostanziali, quali il completamento del ciclo produttivo nello scalo anzidetto e l'impiego - sia a bordo che a terra - di manodopera locale (Cass. Sez. Lav., sent. n. 1838 del 16-03-1984, n. 4162 del 16-07-1984, n. 634 del 30-01-1985, n. 6995 del 22-12-1988). Successivamente il legislatore è intervenuto espressamente sugli sgravi contributivi per le imprese marittime, con l'art. 1, comma 6 bis, del D.L. 29 giugno 1984, n. 277, introdotto dalla legge di conversione 4 agosto 1984, n. 430, il quale così testualmente recita: "A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del I gennaio 1980, gli sgravi contributivi di cui all'art. 59 del T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 e successive modificazione ed integrazioni, si applicano anche alle imprese di navigazione per i marittimi componenti l'equipaggio di navi iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno, con la esclusione delle imprese esercenti servizi con le isole maggiori e minori, sovvenzionate ai sensi della L. 20 dicembre 1974 n. 684. Nel caso di navi iscritte nei suddetti compartimenti successivamente al 31 agosto 1983 gli sgravi contributivi si applicano a condizione che si tratti di prima iscrizione nelle matricole italiane".
La retrodatazione del beneficio di circa 4 anni, al 1.1.1980, è stato uno degli argomenti principali che ha indotto questa Corte a ritenere (sentenza n. 1665 del 1987) che l'art. 1, comma 6 bis, del D.L. 29 giugno 1984, n. 277,introdotto dalla citata legge di conversione n. 430 del 1984, fosse una norma di interpretazione autentica della precedente disciplina, nel senso della esclusione degli sgravi contributivi in favore di dette imprese per i periodi anteriori alla data di decorrenza fissata dalla legge del 1984 al 1.1.1980.
Poiché con le sentenze n. 6771 e 8837 del 1987, la Sezione Lavoro aveva espresso diverso avviso, escludendo che la norma contenuta nel cit. art. 1 avesse carattere di norma di interpretazione autentica della precedente disciplina, e intendesse soltanto fissare un diverso criterio di collegamento per conseguire il beneficio degli sgravi, sia pure con effetto dal periodo di paga in corso alla data del gennaio 1980, ferma, pertanto, l'applicabilità degli sgravi alle imprese di navigazione per il periodo anteriore in relazione ai criteri di collegamento allora vigenti, per dirimere il contrasto sopra indicato sono intervenute le Sezioni Unite Civili di questa Corte, le quali, con sentenza 14 ottobre 1988, n. 5572, hanno aderito all'orientamento espresso dalla sentenza n. 1665 del 1987, dissentendo dall'indirizzo di cui alle sentenze nn. 6771 e 8837 del 1987, e, quindi, stabilendo in via definitiva che il diritto allo sgravio compete alle imprese di navigazione con riferimento alle navi iscritte nei compartimenti compresi entro il territorio del Mezzogiorno e far tempo dal 1 gennaio 1980, mentre non spetta per i periodi precedenti, quali che siano le modalità e l'ambito di esercizio delle navi e il compartimento marittimo di iscrizione. A partire, invece, dal 1 gennaio 1980, l'unico criterio per l'individuazione del diritto allo sgravio è dato dal compartimento di iscrizione della nave, salve le limitazioni previste nella norma stessa per le navi che non siano di nuova immatricolazione e per quelle esercenti servizi sovvenzionati con le isole. A tale principio affermato dalle Sezioni Unite si è uniformata la successiva giurisprudenza di questa Corte (sentt. 23 maggio 1990 n. 4633, 14 giugno 1990 n. 5795, 21 maggio 1991 n. 5690, 26 giugno 1991 n. 7193). A tale interpretazione, dalla quale non esistono validi motivi di discostarsi (basti citare l'unitarietà del disegno normativo, che fa corrispondentemente partire l'obbligo contributivo dal 1 gennaio 1980, vedi art. 7 legge 26 luglio 1984, n. 413 - Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), non si è attenuto il Tribunale di IV nella parte in cui ha ritenuto che gli sgravi in contestazione spettino alla s.p.a. Centro Leasing per il fatto che la nave operava in maniera esclusiva o prevalente in compartimento marittimo ubicato nei territori del Mezzogiorno, quale IV. Reciprocamente, risulta irrilevante l'eccezione della resistente secondo cui l'Inps avrebbe contestato solo in cassazione, e quindi tardivamente ed inammissibilmente, che nel periodo controverso la nave operasse in maniera esclusiva o prevalente in territori del Mezzogiorno, perché, da quanto precede, l'unico elemento normativamente rilevante è il compartimento di iscrizione. Rimane la motivazione subordinata della sentenza impugnata basata sull'equiparazione tra rilascio del passavanti provvisorio e iscrizione nel compartimento marittimo.
Su tale questione, sulla quale non constano precedenti specifici di questa Corte, le posizioni delle parti sono le seguenti:
Per l'Istituto ricorrente, il passavanti provvisorio, disciplinato dagli artt. 149, secondo comma, e 152 cod. nav. (ora modificato dall'art. 7 Legge 27.2.1998, aggiunto in sede di conversione del d.l. 30.12.1997 n. 457), è atto assistito dai caratteri della temporaneità e della urgenza, sostitutivo dell'atto di nazionalità per le navi provenienti da bandiera estera, e non costituisce iscrizione in matricola;
esso ha l'unico effetto di abilitare alla navigazione per il tempo necessario alla immatricolazione e alla iscrizione nel compartimento marittimo e, dunque, non potrebbe sortire l'ulteriore effetto di far conseguire il beneficio dello sgravio contributivo, per il quale occorre necessariamente, per espressa disposizione legislativa, il requisito della iscrizione nel compartimento marittimo.
La resistente, al contrario, dal combinato disposto degli artt. 149 cod. nav., che consente di sostituire temporaneamente l'atto di nazionalità (necessario a consentire la iscrizione della nave nel registro delle matricole) con il passavanti provvisorio, dall'art. 152 stesso cod., per il quale il passavanti provvisorio può essere rilasciato alle navi provenienti da bandiera estera, che rispondano ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nelle matricole, e dall'art. 333 regolamento al codice della navigazione, secondo cui il passavanti provvisorio deve indicare l'ufficio di iscrizione, che nel caso di specie era quello di IV, deduce che il passavanti provvisorio ha effetti anticipatori della iscrizione. Quanto al criterio letterale, tratto dall'art. 1, comma 6 bis, della legge 430/1984, su cui insiste l'Inps (e cioè l'espressione "navi iscritte" ripetuto due volte nell'ambito dello stesso comma), la ricorrente lo interpreta nel senso che il requisito che la norma pretende è il far capo amministrativamente ad un ufficio nel territorio del Mezzogiorno. Normalmente questo effetto si verifica mediante la iscrizione alle matricole, ma, identica situazione si verificherebbe, secondo la resistente, col passavanti, allorquando, ancor prima che la nave venga iscritta nelle matricole, lo stesso ufficio di iscrizione (così lo indica l'art. 333 C.N.) figuri sul passavanti, dato essenziale prescritto dal codice della navigazione. Questa Corte osserva:
Le convenzioni internazionali si preoccupano che, ai fini della navigazione internazionale, i mezzi di navigazione marittima siano identificati dallo Stato cui appartengono, per evidenti ragioni attinenti alla sicurezza della navigazione e alla responsabilità dello Stato della bandiera sia nei confronti degli altri Stati, sia nella difesa dei propri cittadini ed interessi.
L'art. 137 codice della navigazione ammette alla navigazione le navi che rispondano ad un duplice requisito: siano iscritte nelle matricole e nei registri tenuti dagli uffici competenti, e siano abilitate nelle forme previste dallo stesso codice. L'abilitazione è data dall'atto di nazionalità per le navi maggiori (come nel caso di specie) e dalla licenza per le navi minori ed i galleggianti (art. 149 comma 1 c. nav.), nonché per le navi e le imbarcazioni da diporto (art. 8 Legge n. 50/1971). La navigazione della nave senza abilitazione costituisce reato contravvenzionale (art. 1216 c. nav.).
Solo dopo intervenuta l'abilitazione, la nave può inalberare la bandiera nazionale (art. 155 c. nav.).
I due momenti dell'iscrizione e dell'abilitazione non sono in rapporto cronologico necessario: di regola, l'abilitazione segue all'iscrizione, ma talvolta (come nel presente caso di rilascio del passavanti provvisorio prima dell'immatricolazione alle navi provenienti da bandiera estera: art. 152 comma i c. nav.) l'iscrizione è preceduta dall'abilitazione, che in questo caso viene semplicemente ad attestare la sussistenza dei requisiti necessari per ottenere l'iscrizione.
In conclusione non possono navigare navi che non siano iscritte in un compartimento, o in via definitiva, con il documento formale di iscrizione nel registro delle matricole, o, nelle more, con il passavanti provvisorio relativo allo stesso ufficio di iscrizione definitiva. È significativo a tal fine (oltre che fortemente evocativo) il contenuto del documento passavanti provvisorio, il quale chiude in questi termini: "Prega gli amici e alleati della Repubblica nonché tutte le Autorità ed i Comandanti delle Navi della Marina Militare di riconoscere la suddetta nave come appartenente alla Marina Mercantile Italiana e di lasciarla liberamente passare con comandante e l'equipaggio, prestandole ogni possibile aiuto e soccorso". A queste considerazioni di carattere generale, tratte dal diritto della navigazione, da cui si deduce la stretta correlazione tra passavanti provvisorio ed iscrizione, se ne devono aggiungere altre, ulteriormente decisive, attinenti alla previdenza dei marittimi ed al correlato regime contributivo. La legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), all'art. 5 definisce la nozione di nave ai fini della previdenza marinara, disponendo testualmente "agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si considerano navi: a) quelle iscritte nelle "Matricole delle navi maggiori"; (omissis). Ora, costituisce fondamentale canone ermeneutico che la stessa espressione, contenuta nello stesso contesto normativo di settore, debba avere il medesimo significato giuridico, se non diversamente disposto dal legislatore, o se tale diverso significato non emerga incontestabilmente dalla trama normativa. Nella specie la stessa espressione "navi iscritte" contenuta nella legge testè citata e nell'art 1, comma 6-bisdel d.l. 29 giugno 1984, n. 277, aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 1984, n. 430), va interpretata in senso unitario. Nessuno dubita, la s.p.a. Centro Leasing non contesta, e tantomeno ovviamente l'Inps, che nel periodo controverso in cui la nave in questione ha navigato sulla base del passavanti provvisorio, essa fosse soggetta all'obbligo contributivo previsto dall'art. 7 della citata legge 26 luglio 1984, n. 413, in quanto "nave iscritta" nella matricola delle navi maggiori. Costituendo il beneficio degli sgravi contributivi una esenzione parziale dall'obbligazione contributiva (art. 59 D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218), è evidente che se la nave in questione è soggetta all'obbligo contributivo per il periodo controverso in quanto nave iscritta (pur essendo ancorà in fieri, attraverso il passavanti provvisorio, il procedimento culminante con la formale iscrizione nella matricola), egualmente va considerata nave iscritta ai fini degli sgravi.
Si deve, infine, per completezza, indicare la fonte normativa della qualificazione del compartimento di IV come zona del Mezzogiorno, che non risalta ictu oculi, per ovvie questione di latitudine.
Il principio, ricordato anche nel messaggio Inps 23.4.1986 n. 3608, è che vanno considerati compartimenti marittimi ubicati nel Mezzogiorno anche quelli comprendenti località solo in parte rientranti in tale territorio.
Il compartimento marittimo di IV comprende l'Isola del Giglio (D.P.R.
9.8.1956 n. 1250), il cui territorio è stato inserito dalla Legge 5 gennaio 1955 n. 13 nella lista originaria dei territori indicati nell'art. 3 L. 10 agosto 1950, n. 646, istitutiva della Cassa Per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), la quale lista, arricchita anche con l'isola di Capraia, è ora trasfusa nell'art. 1 D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno) definitorio della sfera di applicazione. La sentenza impugnata, il cui dispositivo è conforme a diritto, seppure la prima parte della motivazione sia da correggere ai sensi dell'art. 384, 2^ comma, c.p.c., resiste dunque alle censure dell'Istituto ricorrente.
La reiezione del ricorso per i motivi che precedono esime la Corte dall'esame degli ulteriori motivi di contrasto della resistente. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in L. 27.000, oltre L. cinque milioni per onorari di avvocato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali del presente giudizio liquidate in 27.000, oltre L. cinque milioni per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro, il 29 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2001