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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 04/02/2026, n. 1773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1773 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1773/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PICARDI ALBERTO MARIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17989/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250085077602000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 472/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede l'accoglimento del ricorso e specifica in udienza che dall'avviso notificato prodromico non emerge con chiarezza l'addebbito relativo all'anno 2020 e chiede pertanto una rideterminazione dell'importo.
Resistenti/Appellati: chiedono il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugnava nei confronti dell'ufficio impositore Regione Campania e dell'ufficio riscossore Agenzia delle Entrate - Riscossione, una cartella di pagamento notificatagli il
26/06/2025, relativa all'asserito mancato pagamento della tassa auto, anno 2020, oltre somme aggiuntive a titolo di sanzioni e interessi con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione gli intimava di pagare la somma di euro 445,09.
Eccepiva prescrizione e omessa notifica degli atti prodromici, insufficiente motivazione dell'atto impugnato.
Si costituiva l'ufficio comunale che con documentate deduzioni evidenziava la legittimità e correttezza del suo operato e l'infondatezza delle ragioni addotte dal ricorrente.
Si costituiva anche l'ufficio riscossore che con depositate deduzioni evidenziava la legittimità e correttezza del suo operato e la carenza di legittimazione rispetto alle ragioni addotte dal ricorrente.
All'odierna udienza di discussione, presente la difesa della ricorrente che si riportava a quanto dedotto in atti insistendo anche sulla scarsa chiarezza dell'addebito relativo all'anno 2020, il giudice monocratico decideva la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ed invero, l'ufficio riscossore produceva agli atti l'atto prodromico, consistente nell'avviso di accertamento,
e la relativa notifica avvenuta il 16/06/2023, che così interrompeva il termine triennale di prescrizione e impediva l'inveramento del fenomeno estintivo dedotto dalla parte ricorrente.
Infondate sono anche le ragioni di difetto di motivazione, atteso che con la notifica dell'atto impositivo, contenente gli estremi della pretesa, e della successiva cartella esattoriale ove pure venivano riportati, il ricorrente è venuto a conoscenza degli addebiti.
Per l'effetto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo in adesione ai noti parametri tabellari fondati sul valore della lite.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute da entrambi gli Uffici resistenti costituitesi che si liquidano in €150,00 per ognuno.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PICARDI ALBERTO MARIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17989/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250085077602000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 472/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede l'accoglimento del ricorso e specifica in udienza che dall'avviso notificato prodromico non emerge con chiarezza l'addebbito relativo all'anno 2020 e chiede pertanto una rideterminazione dell'importo.
Resistenti/Appellati: chiedono il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugnava nei confronti dell'ufficio impositore Regione Campania e dell'ufficio riscossore Agenzia delle Entrate - Riscossione, una cartella di pagamento notificatagli il
26/06/2025, relativa all'asserito mancato pagamento della tassa auto, anno 2020, oltre somme aggiuntive a titolo di sanzioni e interessi con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione gli intimava di pagare la somma di euro 445,09.
Eccepiva prescrizione e omessa notifica degli atti prodromici, insufficiente motivazione dell'atto impugnato.
Si costituiva l'ufficio comunale che con documentate deduzioni evidenziava la legittimità e correttezza del suo operato e l'infondatezza delle ragioni addotte dal ricorrente.
Si costituiva anche l'ufficio riscossore che con depositate deduzioni evidenziava la legittimità e correttezza del suo operato e la carenza di legittimazione rispetto alle ragioni addotte dal ricorrente.
All'odierna udienza di discussione, presente la difesa della ricorrente che si riportava a quanto dedotto in atti insistendo anche sulla scarsa chiarezza dell'addebito relativo all'anno 2020, il giudice monocratico decideva la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ed invero, l'ufficio riscossore produceva agli atti l'atto prodromico, consistente nell'avviso di accertamento,
e la relativa notifica avvenuta il 16/06/2023, che così interrompeva il termine triennale di prescrizione e impediva l'inveramento del fenomeno estintivo dedotto dalla parte ricorrente.
Infondate sono anche le ragioni di difetto di motivazione, atteso che con la notifica dell'atto impositivo, contenente gli estremi della pretesa, e della successiva cartella esattoriale ove pure venivano riportati, il ricorrente è venuto a conoscenza degli addebiti.
Per l'effetto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo in adesione ai noti parametri tabellari fondati sul valore della lite.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute da entrambi gli Uffici resistenti costituitesi che si liquidano in €150,00 per ognuno.