Sentenza 30 gennaio 1998
Massime • 1
La revoca della misura di prevenzione personale per sopravvenuta cessazione della pericolosità del soggetto sottoposto, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, riferendosi a circostanza sopravvenuta e operando "ex nunc", non comporta in alcun caso anche la revoca della misura patrimoniale della confisca dei beni, adottata sul presupposto della loro illecita provenienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/1998, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 29.1.1998
1. Dott. BR Oliva Consigliere SENTENZA
2. " Adalberto Albamonte " N. 337
3. " EU AM " REGISTRO GENERALE
4. " OR OL " N. 33424/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) LI IN NZ, n. il 21-7-1958 a Bussolengo;
2) MI IC, n. il 11-6-1962 a Bussolengo;
3) LI BR, n. il 8-11-1922 a Bussolengo;
4) UR BR, n. il 24-2-1930 a Bussolengo;
5) LI FR, n. il 14-12-1965 a Bussolengo;
avverso il decreto della Corte di appello di Venezia del 2-7-1997 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. BR Oliva;
Letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso la reiezione dei ricorsi.
Fatto e diritto
Con decreto del 22-11-1996 il Tribunale di Verona ha respinto le richieste di revoca dei provvedimenti in data 9 marzo e 1 aprile 1994 con i quali erano state disposte, rispettivamente, la misura della sorveglianza speciale di P.S. nei confronti di LI IN NZ e la confisca, ai sensi dell'art. 2 ter della legge n. 575 del 1965, di nuova serie di beni intestati ad MI IC, LI FR, LI BR e UR BR.
Le richieste trovavano giustificazione nella collaborazione che il LI aveva iniziato a prestare con la magistratura inquirente, tanto che era stato richiesto l'applicazione nei suoi confronti di un programma di protezione.
Il provvedimento è stato confermato dalla Corte di appello di Venezia con decreto del 2 luglio 1997. MI IC, LI NZ, LI BR, LI FR e UR BR hanno proposto ricorso per cassazione, denunciando l'erronea applicazione dell'art. 7 della legge. 1423 del 1956 con riferimento:
a) alla misura di prevenzione personale, di cui era stata richiesta la revoca, essendo venuta meno la pericolosità sociale che l'aveva determinata. Secondo il ricorrente i giudici di merito avevano giustificata la reiezione della cennata richiesta sulla base di una serie di argomentazioni apodittiche, inconferenti e avulse dal dato reale, quali una possibile ricaduta nel delitto, l'assenza di "altri e ben più incisivi sintomi" diversi dalla collaborazione con l'Autorità giudiziaria, la circostanza che i "c.d. collaboratori di giustizia approfitterebbero della libertà per delinquere, tralasciando, così, di apprezzare il noto orientamento giurisprudenziale secondo cui il recesso di un'associazione criminosa, da valutarsi secondo rigorosi parametri probatori, è di per sè idoneo a far ritenere cessata l'attualità della pericolosità sociale (Cass. Sez. V, 20-X-1993, Alfano);
b) alla misura di prevenzione di carattere reale, poiché i giudici di merito non avrebbero tenuto conto, da un canto, che nella sua applicazione no si può prescindere dal collegamento in concreto con la pericolosità sociale del proposto, e, dall'altro, che quest'ultimo concetto è soggetto al principio dell'intagibilità "rebus sic stantibus", cosicché è ben possibile addivenire alla revoca della misura in base a fatti manifestatisi successivamente alla sua adozione.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo la reiezione del ricorso, ed a tale richiesta deve seguire conforme statuizione di questa Corte.
Per quanto riguarda la doglianza comune a tutti i ricorrenti e concernente il diniego di revoca della misura di sicurezza di ordine patrimoniale, le conclusioni della Corte di appello di Venezia si sottraggono ad ogni critica in quanto conformi al noto indirizzo giurisprudenziale secondo cui in tema di misure di prevenzione la sopravvenuta cessazione della pericolosità del prevenuto, e la conseguente revoca della misura di prevenzione personale ai sensi dell'art. 7 della L. n. 1423 del 1956, non comporta in alcun caso anche la revoca della misura patrimoniale: la revoca della misura personale, collegata al mutamento nel tempo della pericolosità del soggetto e, quindi, ad una causa sopravvenuta, opera, infatti, ex nunc e non si estende al provvedimento di confisca dei beni, adottato sul presupposto della loro illecita provenienza.
L'ulteriore doglianza del solo LI IN NZ, concernente il diniego della revoca della misura di sicurezza di ordine personale, è del tutto priva di pregio.
È indubbio che nel procedimento di prevenzione la preclusione derivante dal giudicato opera sempre "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità del sottoposto alla misura ove sopravvengano nuovi elementi, non precedentemente noti, che comportino una diversa valutazione della pericolosità stessa ed un giudizio di inadeguatezza della misura in precedenza adottata.
A tale principio si sono correttamente adeguati i giudici di merito laddove, senza trascurare alcun elemento utile al fine del decidere e con congrua motivazione - come tale non censurabile in questa sede - hanno posto in evidenza, tra l'altro, la insussistenza di riscontri positivi alla tesi del ricorrente, risultando dimostrato non il venir meno o una sicura modificazione delle ragioni che avevano determinato l'adozione del provvedimento, bensì soltanto il giudiziale riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 7 del DPR n. 309 del 1990, tanto è che la misura della custodia in carcere era stata sostituita solo con gli arresti domiciliari.
In conclusione il provvedimento impugnato si sottrae alle critiche dei ricorrenti, per cui i ricorsi debbono essere rigettati, con condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 1998