Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/1998, n. 349
CASS
Sentenza 30 gennaio 1998

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La revoca della misura di prevenzione personale per sopravvenuta cessazione della pericolosità del soggetto sottoposto, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, riferendosi a circostanza sopravvenuta e operando "ex nunc", non comporta in alcun caso anche la revoca della misura patrimoniale della confisca dei beni, adottata sul presupposto della loro illecita provenienza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/1998, n. 349
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 349
    Data del deposito : 30 gennaio 1998

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