Sentenza 8 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2002, n. 5030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5030 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2002 |
Testo completo
Aula A LA CORTE SUFREM 0 50 3 0 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SCIARELLI Presidente R.G.N.8765/99Dott. Guglielmo Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Dot:t. Antonio LAMORGESE Cons. Rel. Cron.-1134P Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Rep. Ud. 10/01/02Dott. Gabriella COLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: RA IE LU, elettivamente domiciliato in Roma, via Otranto N. 18, presso l'avv. IE UI Panici, che con l'avv. Guglielmo Durazzo lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente, giusta delega in atti;
- ricorrente 75
contro
POSTE ITALIANE s.p.a., in persona legale rappresentante avv. Enzo Cardi, elettivamente domiciliato in Roma, via Po, 25/6 Bruxelles 61/63, presso l'avv. Roberto Pessi, che con l'avv. UI Fiorillo lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente, giusta delega in atti;
controricorrente 1 avverso la sentenza n. 48 del Tribunale di Vercelli depositata il 3 marzo 1999 (R.G. n. 545/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2002 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Domenico D'Amati per delega avv. IE UI Panici;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 25 giugno/14 luglio 1997 il Pretore di Vercelli rigettava la domanda proposta da IE UI ER nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, alle dipendenza della quale lavorava con la qualifica di dirigente di esercizio di VI categoria, diretta ad ottenere l'inquadramento nella qualifica di dirigente superiore di esercizio, già compresa nella VII categoria, e, con l'entrata in vigore del nuovo inquadramento previsto dal ccnl, ascritta all'area quadri di secondo livello, in base al dedotto espletamento, nel periodo dal 21 febbraio 1995 al 10 agosto 1995, delle mansioni più elevate. e 2 La decisione, appellata dal lavoratore, è stata confermata dal Tribunale della stessa sede, con sentenza depositata il 3 marzo 1999. Il giudice del gravame ha ritenuto che la classificazione del personale delle Poste nelle aree funzionali previste all'art. 40 dal contratto co lettivo 26 novembre 1994, stipulato dopo la trasformazione dell'Amministrazione delle Poste in ente pubblico economico con la privatizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti, era entrata in immediatamente dalla data suddetta;
chevigore l'ente con la circolare del 27 febbraio 1995 aveva attuato l'organizzazione del personale collocando le ex categorie nelle aree funzionali, e che il successivo accordo del 3 marzo 1995 aveva in dell'ente sostanza ratificato l'operato personale. sull'inquadramento già avvenuto del L'appellante con il periodo dedotto non aveva maturato quello minimo dei sei mesi previsto in modo espresso dalla normativa contrattuale (art. 38, punto 7), perché diventasse definitiva l'assegnazione temporanea del dipendente a mansioni proprie della categoria quadri. Avverso questa pronuncia il ER ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. 3 La società intimata ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. e vizio di motivazione. Deduce l'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata nell'affermare che l'art. 40 del stabilito quali categoriecontratto aveva professionali sarebbero confluite nelle nuove aree, esulando ciò dal contenuto della clausola quale risultante dalla sua formulazione letterale. Addebita al Tribunale di non avere considerato le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 47 del medesimo contratto collettivo, in cui si rinviava chiaramente ad un momento successivo la definizione dell'inquadramento del personale, e neppure quelle contenute nell'art. 53, ove si stabiliva che l'ente a partire dal 15 febbraio 1995 avrebbe effettuato, tramite l'area personale e organizzazione, l'inquadramento dei dipendenti in servizio. Il ricorrente sostiene ancora, con riferimento all'accordo del 3 marzo 1995, la violazione del criterio di interpretazione letterale, in quanto in esso le parti avevano dichiarato di avere raggiunto in tema di inquadramento del personale soltanto una ipotesi di accordo, nel testo dell'intesa era stato utilizzato il tempo futuro, il definitivo inquadramento era stato considerato come un processo da realizzarsi soltanto in un momento successivo e le parti contrattuali, infine, avevano il confronto perstabilito di proseguire determinare il contenuto e i criteri di funzionamento delle aree, all'epoca indicate solo genericamente e perciò inidonee ad una immediata applicazione. Il ricorrente sottolinea invece come il nuovo inquadramento del personale era stato realizzato con l'accordo del 23 maggio 1995, quando già egli aveva maturato il diritto alla promozione automatica: ciò risulta dallo specifico titolo di tale ultima intesa "Attuazione delle previsioni contrattuali concernenti l'inquadramento del personale nelle nuove aree" e dal suo contenuto, riguardante la disciplina in dettaglio dei criteri da adottare per la confluenza del personale nelle aree e la disposizione alle sedi di procedere al nuovo inquadramento. Il ricorso è infondato. La sentenza impugnata, dopo aver riportato il testo del settimo comma 5 dell'art. dell'38 c.c.n.l. dei dipendenti postali stipulato il 26 novembre 1994 "In applicazione dell'art. 6 legge 190 del 13 maggio 1985, l'assegnazione temporanea del dipendente a mansioni proprie della categoria quadri, diviene definitiva quando si sia protratta per un periodo superiore a sei mesi” - puntualizza che detta disposizione era immediatamente operativa, in quanto la categoria quadri risultava già delineata nell'art. 40 del medesimo contratto, che equiparava l'area quadri di II livello alla VII categoria. Il ricorrente non censura direttamente la statuizione concernente l'immediata operatività della suddetta clausola contrattuale concernente la promozione automatica alla categoria quadri, ma il presupposto sul quale il giudice del merito fonda tale convincimento: e cioè che, contrariamente a quanto evidenziato nella sentenza impugnata, l'art. 40 del contratto collettivo citato non stabiliva affatto che la settima categoria del precedente inquadramento del personale dovesse confluire nell'area quadri di secondo livello del nuovo inquadramento. Al riguardo, osserva il Collegio, se è pur vero che la determinazione delle aree di 6 inquadramento esula dal contenuto del succitato art. 40, quale risulta dalla formulazione riportata in ricorso e non contestata dall'altra parte, tale determinazione è però specificata nel successivo art. 41 del contratto, come afferma il medesimo ricorrente (v. pag. 6 del ricorso), laddove riporta contenuto del punto 1il dell'art. 47 "Nell'ordinamento giuridico del personale, a regime, basato su quattro Aree, di cui all'art. 41, saranno previsti percorsi professionali collegati a filoni operativi omogenei”, e come pure concorda la società resistente. Questa, infatti, nel ss. del controricorso sostiene che con l'art. 40 e ccnl erano state previste soltanto quattro aree funzionali, nelle quali era stato fatto confluire tutto il personale che in base alle precedenti nove categorie, risultava così suddiviso, area di base (ex II e III), area operativa (ex IV, V, VI), area quadri 2 (ex VII), area quadri 1 (restanti categorie). L'erronea indicazione della disposizione contrattuale concernente la suddivisione delle aree funzionali di inquadramento del personale non costituisce un vizio di ragionamento rilevante del giudice del merito, ai fini del convincimento 7 espresso sulla individuazione delle aree medesime. Ma la sentenza impugnata prosegue evidenziando come dalla disposizione dettata dall'art. 38, comma settimo, della contrattazione collettiva non emergesse "in alcun modo la volontà delle parti di subordinare l'operatività della stessa ad una più completa definizione delle aree già individuate e alla completa operatività della nuova disciplina in via di definizione". Orbene questa statuizione non viene anche seadeguatamente censurata dal ricorrente, questi addebita al Tribunale di non avere tenuto conto delle altre clausole contrattuali, e precisamente degli artt. 47 e 53. Senza dubbio in tema di interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune assume rilievo preminente il criterio dettato dall'art. 1363 cod. civ. (v. fra le tante Cass. 9 agosto 2000 n.10500, Cass. 26 gennaio 1999 n. 703), ma le clausole della cui omessa valutazione il ricorrente si duole attengono allapiuttosto che determinazione delle aree funzionali, alla concreta attuazione dell'inquadramento del personale in esse. Infatti, il ricorrente sottolinea come l'inquadramento del personale sia, in base all'art. 8 47, subordinato alla previsione dei "percorsi professionali collegati a filoni omogenei” e, in -base all'art. 53, per il suo tenore la clausola è così riprodotta in ricorso "Con riferimento alle declaratorie di cui agli artt. 42, 43, 44 e 45 e in relazione alle aree di classificazione individuate 41, l'Ente, a partire dal 15 febbraio nell'art. effettuerà, tramite l'Area Personale e 1995, Organizzazione, l'inquadramento in servizio" rinviato a data successiva alla stipulazione del contratto. Ed una volta ritenuta l'operatività della clausola di durata minima di sei mesi per la promozione automatica alla categoria quadri, e considerato che è inferiore a tale lasso di tempo il periodo di svolgimento delle mansioni superiori dedotto dal ER (dal 21 febbraio al 10 agosto 1995), resta assorbito il profilo di censura concernente la data dell'attuazione della diversa organizzazione del personale, realizzata con la collocazione delle precedenti categorie nelle aree funzionali, che il Tribunale ha individuato al 27 . :febbraio 1995, con la telecircolare emanata in proposito dalle Poste. Il ricorso va dunque rigettato. 9 Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente fra le parti del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2002. Je Presidente coursporen est. Auto mo Guyliche bull Shillie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 8 APR. 2002 oggi, IL CANCELLIERE 10