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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/11/2025, n. 3124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3124 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone di magistrati
Dott. Luca BOCCUNI Presidente rel.
Dott.ssa Silvia BARISON Consigliere
Dott.ssa Silvia FRANZOSO Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 203/2025 R.G. promossa
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 corrente in Isola Della Scala (VR), rappresentata e difesa in giudizio dell'avv.to
AR BE, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via L. Loredan n.
22/a, in forza di procura alle liti unita agli atti;
APPELLANTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente Controparte_1 in Verona, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to Maria Vesentini, con
1 domicilio eletto presso il suo studio in Verona, piazza Cittadella n. 9, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 148/2025 del Tribunale di Verona, pubblicata il 23 gennaio 2025, rimesso in decisione all'udienza del 3 novembre
2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art.127 ter cpc.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
“Nel merito, in accoglimento dell'appello proposto da ed in Parte_1 integrale riforma dell'impugnata sentenza n. 148/2025 del 20.1.2025, resa inter partes dal Tribunale di Verona, in via principale rigettarsi ogni domanda formulata da nei confronti di per totale infondatezza in fatto CP_1 Parte_1 ed in diritto. In via subordinata, nella veramente denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertato un inadempimento da parte di con Parte_1 riferimento agli obblighi di rimozione del marchio e logo assunti CP_1 nell'accordo transattivo/risolutorio concluso inter partes, diminuirsi secondo equità ed in applicazione dell'art. 1384 cc l'ammontare della penale prevista al punto 5 del medesimo accordo transattivo/risolutorio a cifra non superiore ad euro
3,00.= giornalieri o a quella anche inferiore cifra che dovesse essere ritenuta equa e giusta, limitando conseguentemente ed in pari misura l'accoglimento delle domande formulate sul punto da In ogni caso, con condanna CP_1 dell'appellata all'integrale rifusione delle spese anche forfetarie e CP_1 alle competenze professionali di lite per entrambi i gradi di giudizio”.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
“Nel merito, respingersi integralmente tutte le eccezioni e le domande formulate da di cui al proposto appello, per tutti i motivi esposti nel presente Parte_1 atto e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza n. 148/202, n.
3170/2023 R.G., emessa in data 23.1.2025 dal Tribunale di Verona, pubblicata in pari data e notificata in data 7.2.2025. In ogni caso, con vittoria di spese, anche forfetarie e competenze, oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio”.
2 RAGIONI DELLA DECISIONE
ha interposto tempestivo appello avverso la sentenza n. Parte_1
148/2025, pubblicata dal Tribunale di Verona il 23 gennaio 2025, con cui è stata accolta la domanda proposta dall'agenzia turistica ai suoi danni di CP_1 pagamento della penale prevista nel contratto concluso tra le parti datato 21 novembre 2022 con il quale, oltre a mettere fine al rapporto di collaborazione commerciale tra le due imprese, si obbligava “a togliere, entro e non Parte_1 oltre il 30.11.2022 ogni e qualsiasi riferimento al logo e marchio sia CP_1 all'interno dell'agenzia di IL, dal sito web e da ogni canale social”, diversamente dovendo la stessa corrispondere la penale di euro 400,00.= per ogni giorno di ritardo nella rimozione.
Nel dettaglio, evocando in giudizio CP_1 Parte_1 impresa operante nel settore dei tour operator, allegava che a far data dal 6 aprile
2021 tra le parti era in essere un rapporto di collaborazione in forza del quale aveva concesso a controparte la facoltà di utilizzare il segno distintivo fino alla data del 31 maggio 2025. L'attrice affermava che, a seguito CP_1 dell'insorgere di controversia circa l'adempimento degli obblighi negoziali di cui al citato accordo di collaborazione, le parti avevano ritenuto di definire l'insorgenda lite ponendo fine al rapporto di collaborazione a far data dal 30 novembre 2022, secondo la scrittura già citata, e con l'impegno della licenziataria del segno distintivo di cessare il suo utilizzo e di rimuovere qualsivoglia riferimento ad esso sia all'interno dei locali di agenzia di viaggi che dal proprio sito web e canali social entro la medesima data. asseriva che CP_1 Pt_1 aveva provveduto tardivamente alla rimozione pattuita, così rendendosi inadempiente al proprio obbligo, invocando il pagamento della penale giornaliera
3 di euro 400,00.= prevista dall'art. 5 della scrittura più volte menzionata per il ritardo protrattosi per trentanove giorni nell'esecuzione dell'impegno assunto.
si costituiva in giudizio avanti al Tribunale di Verona, Parte_1 dando atto che con la scrittura del novembre 2022 si era impegnata a rimuovere, entro il giorno 30 dello stesso mese, ogni e qualsiasi riferimento al logo e marchio sia all'interno dell'agenzia di IL, dal sito web e da ogni canale CP_1 social. Tuttavia, la convenuta eccepiva di avere dato puntuale e tempestiva esecuzione all'impegno in questione, non solo rimuovendo ogni riferimento al segno distintivo nei locali della propria agenzia di viaggi, anche dal proprio sito internet dai canali di social network. In via subordinata, la convenuta affermava come la penale giornaliera pattuita tra le parti doveva considerarsi eccessiva ed onerosa, chiedendone la riduzione ad equità, nel caso di conferma dell'accertato proprio ritardo nell'adempimento degli obblighi oggetto di lite.
Il Tribunale di Verona, sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti ed a seguito dell'assunzione delle prove orali, ha ritenuto provato l'inadempimento imputato a ed il ritardo nella rimozione del segno distintivo, intervenuta Parte_1 solo dopo la diffida del 9 gennaio 2023, così condannando la convenuta al pagamento dell'importo di euro 15.600,00.=, oltre interessi di mora e spese di lite, ed affermando che la penale non potesse considerarsi eccessivamente onerosa.
ha proposto appello avverso la pronuncia di condanna Parte_1 rammentata, articolando due motivi di gravame: il primo relativo alla affermata responsabilità per il ritardo nella rimozione del segno distintivo “Giramondo”, il secondo relativo al rigetto della sua domanda di riduzione della penale giornaliera.
Con il primo motivo di appello, l'impugnante ha censurato la sentenza del
Tribunale affermando che il primo Giudice avrebbe erroneamente valutato le prove documentali ed orali, omettendo in punto adeguata motivazione sulle proprie difese. In particolare, a detta di , il Tribunale di Verona avrebbe Pt_1 scorrettamente dato rilevanza alle dichiarazioni dei testimoni introdotti da controparte che avrebbero riferito di aver acquisito dal web in data 3 gennaio 2023
4 la documentazione prodotta in giudizio ed ancora rappresentante il segno
“Giramondo”, quando in realtà detta documentazione raffigurava i locali della propria agenzia anni prima, come risultante dagli screen shot in questione.
L'appellante ha, inoltre, precisato che i testimoni avrebbero riferito che le ricerche non sarebbero state eseguite dai medesimi sul sito internet o sui canali social della stessa impugnante, ma sul motore di ricerca Google, trovandosi così sulla rete il segno ” associata a , indipendentemente dalla propria volontà, CP_1 Pt_1 non potendosi affatto affermare, come ritenuto dal Tribunale, che alla data del 3 gennaio 2023 il segno distintivo si trovasse ancora nei locali, sul sito web e social network dell'appellante stessa. Sempre sotto detto profilo, ha Parte_1 lamentato che il Tribunale avrebbe scorrettamente ritenuto non influenti le dichiarazioni dei testimoni da ella introdotti in giudizio che, invece, avrebbero confermato che gli arredi dell'agenzia recanti il segno erano stati CP_1 tempestivamente rimossi, così come erano state oscurate le relative insegne, circostanza confermata anche dalla propria produzione documentale. Infine,
l'appellante ha lamentato che l'estrema concisione delle motivazioni della sentenza gravata, dovrebbe essere censurata in termini di omessa motivazione, non consentendo di reperire un minimo nucleo motivazionale che consenta di verificare la correttezza logica della decisione.
Con il secondo motivo di gravame, ha lamentato la scorretta Pt_1 pronuncia del Tribunale che ha respinto la sua domanda subordinata di riduzione ad equità della penale pattuita in euro 400,00.= per ogni giorno di ritardo. In argomento, l'appellante ha ribadito la manifesta onerosità della penale in ragione del fatto che il corrispettivo dovuto per l'utilizzo del segno distintivo era di appena pochi euro, secondo gli accordi contrattuali già in essere, non trovando giustificazione il maggiore importo indicato nel contratto di transazione, anche tenuto conto, a tutto concedere, che l'inadempimento si sarebbe dovuto considerare parziale, in quanto riferito alla rimozione del segno distintivo dal solo web. ha evidenziato che la motivazione data dal Tribunale, al fine di Pt_1
5 rigettare la propria richiesta, dovrebbe considerarsi del tutto apparente e priva di motivazione reale.
ha, dunque, chiesto la riforma della sentenza impugnata, con CP_2 rigetto delle pretese di pagamento di controparte o, in subordine, con riduzione ad equità della penale azionata in giudizio.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta dall'appellante, si è costituita in giudizio, CP_1 resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
*****
1 – Il titolo in forza del quale ha avanzato la sua pretesa di
CP_1 pagamento è costituito dall'inadempimento da parte di degli obblighi Pt_1 assunti dalla stessa in riferimento alla cessazione del rapporto commerciale di collaborazione intervenuto tra le parti e che vedeva la stessa licenziataria Pt_1 del segno distintivo , obbligandosi ella, “a non utilizzare
CP_1 successivamente al 30.11.2022, il marchio ed il logo e a non
CP_1 intraprendere alcuna iniziativa riconducibile a detto marchio”, nonché obbligandosi la medesima “a togliere, entro e non oltre, il 30.11.2022, ogni e qualsiasi riferimento al logo e marchio sia all'interno dell'agenzia di
CP_1
IL, dal sito web e da ogni canale social”, diversamente dovendo corrispondere “una penale di euro 400,00.= per ogni giorno di ritardo nella rimozione”.
2 – La questione del contendere, oggetto del primo motivo di gravame, è unicamente la sussistenza della prova che abbia adempiuto all'obbligo Pt_1 assunto di rimozione a cui è legato il pagamento della penale per il ritardo successivo al 30 novembre 2022, dovendosi in punto obiettivamente condividersi l'assunto dell'appellante secondo cui la decisione del primo Giudice appare certamente eccessivamente concisa e tal da non dare compiuta motivazione del
6 percorso logico attraverso il quale si è giunti all'accoglimento della domanda di
In primo luogo deve dirsi che, in tema di obbligazioni contrattuali, CP_1 trova rilevanza l'art. 1218 cc, secondo l'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità a partire da Cass. Sez. Un. n. 13533/2001, in forza del quale il creditore è tenuto semplicemente ad allegare l'inadempimento di controparte, essendo il debitore onerato di dare la prova di avere adempiuto esattamente alla prestazione dovuta in contratto ovvero di non aver potuto adempiere per fatto non imputabile, dovendo essere presunta l'imputazione per colpa della condotta inadempiente (ex multis Cass. n. 25584/2018). Nel caso di specie, l'obbligazione dedotta in contratto che si assume inadempiuta entro il termine pattuito e per la quale è stato chiesto il pagamento della penale, inerisce alla tardiva rimozione di qualsiasi riferimento al segno distintivo sia all'interno dell'agenzia CP_1 di IL di Zaffiro, sia dal sito web e da ogni canale social, competendo quindi alla debitrice odierna appellante dare la prova di avere esattamente adempiuto a detta obbligazione, ovvero di non avervi potuto adempiere tempestivamente per fatto non imputabile. In altre parole, è necessario verificare, sulla scorta dell'istruttoria condotta in prime cure, se emerge la prova dell'adempimento tempestivo allegato da Parte_1
2.1 – In primo luogo, deve evidenziarsi che le prove offerte in primo grado dall'odierna appellante non danno contezza dell'esatto e tempestivo adempimento della debitrice dell'obbligo più volte menzionato, in tal senso dovendosi intendere al pur laconica affermazione del Tribunale, secondo cui “le dichiarazioni dei testi introdotti da parte convenuta non risultano rilevanti al fine di paralizzare la pretesa attorea”. In effetti, i testi introdotti da , hanno dichiarato unicamente che Pt_1
l'odierna appellante avrebbe sostituito nel mese di dicembre del 2019 gli arredi dell'agenzia di IL, rimuovendo quindi quelli che recavano il segno distintivo , provvedendosi nel novembre del 2022 anche a coprire il CP_1 logo in questione presente sulle insegne dell'agenzia di viaggi, circostanze desumibili anche dalla corrispondente documentazione fotografica prodotta da
7 e su cui i ridetti testimoni sono stati escussi. Tuttavia, detta prova non dà Pt_1 contezza del fatto che l'obbligazione assunta in contratto sia stata tempestivamente ed esattamente adempiuta secondo quanto pattuito, non riferendosi in alcun modo alla rimozione del segno distinto associato a dal sito web e dai canali Parte_1 social. Così, rimane da considerare se detta prova emerga in ragione delle ulteriori documenti e testimonianze assunte in giudizio, riferendosi la documentazione prodotta da e i testimoni dalla medesima offerti proprio CP_1 all'adempimento dell'obbligo di rimozione dal web e dai social network. In punto,
è significativo notare che dal doc. n. 11) prodotto al fascicolo di prime cure dell'odierna appellata emerge che sul web, alla data del 3 gennaio 2023, compariva già dai risultati della ricerca su Google ed in riferimento all'agenzia di IL
“Wonderland Viaggi”, denominazione riferita pacificamente a la Parte_1 specifica associazione al segno distintivo . Inoltre, sempre in data 3 CP_1 gennaio 2023 e come si evince dal richiamato documento, dalle fotografie riprodotte sul sito a dominio “wonderlandviaggi”, risulta riprodotta la fotografia dell'agenzia di IL che esponeva, sui due lati ad angolo dei locali al piano terra, ancora una volta il segno su fondo giallo e su fondo blu quale CP_1 insegna. In testimoni escussi in argomento, introdotti dall'odierna appellata, hanno confermato, a seguito di ricerca web del gennaio 2023 dell'agenzia di viaggi di
IL di avere acquisito l'immagine rappresentata al doc. n. CP_3
11), ovvero che sul sito a dominio “wonderlandviaggi”, come già detto riferito all'appellante, comparivano ancora le immagini dell'agenzia di recanti Pt_1
l'insegna . Ebbene, le dichiarazioni rilasciate in argomento dai CP_1 testimoni dell'appellata non possono reputarsi inattendibili, posto che esse sono conformi e corroborate da quanto risulta documentato dalla stessa CP_1 per quanto detto. E' pur vero che il teste di parte appellante ha Tes_1 dichiarato che, su incarico della stessa , avrebbe modificato il sito internet Pt_1 della stessa, eliminando qualsiasi riferimento alla tuttavia, che CP_1 detto intervento non sia stato risolutivo della questione, è confermato da quanto
8 chiaramente risulta dalla documentazione prodotta, ovvero che alla data del 3 gennaio 2023, nei risultati di ricerca Google il segno era ancora CP_1 associato all'agenzia di IL dell'appellante e che ancora sul dominio www.wonderlandviaggi erano presenti fotografie rappresentanti i locali dell'agenzia riportanti l'insegna . Inoltre, non ha rilevanza quanto CP_1 asserito dall'appellante secondo cui il documento più volte citato esporrebbe fotografie chiaramente risalenti ad anni prima, come infatti si desume dal documento medesimo, posto che la circostanza non è idonea a smentire il fatto che sul sito richiamato dette fotografie, pur se risalenti, ancora rappresentavano il segno in contestazione, essendo la circostanza di per sé sufficiente ad associare ormai indebitamente, visto lo scioglimento del rapporto di collaborazione commerciale tra le due imprese, l'appellante all'attività di impresa della società concorrente, associazione definitivamente sciolta a seguito degli accordi di cui alla scrittura oggetto di giudizio. Inoltre, ai fini che interessano, ovvero ai fini dell'accertamento dell'adempimento dell'obbligo assunto da di Parte_1 rimuovere dai canali social e sito web ogni riferimento al segno distintivo
, non assume rilevanza il fatto che l'appellante affermi di avere dato CP_1 la prova di avere rimosso tempestivamente dai locali dell'agenzia il logo in contestazione, secondo quanto si desumerebbe dall'esame dei docc. nn. 8) e 9) del suo fascicolo di prime cure, non avendo, comunque, quest'ultima adempiuto tempestivamente ed esattamente all'impegno assunto in contratto. In altre parole, al fine di adempiere compiutamente alla propria obbligazione, Parte_1 avrebbe dovuto premurarsi di rimuovere dal sito a dominio qualsivoglia riferimento a , anche ove relativo a rappresentazioni risalenti nel CP_1 tempo dei suoi locali, essendo comunque le stesse idonee ad associare l'appellante al segno distintivo dell'appellata e, quindi, idonee a comportare confusione nel pubblico dei consumatori.
3 – Anche il secondo motivo di impugnazione deve essere respinto. Parte_1 afferma che scorrettamente il Tribunale avrebbe rigettato la sua richiesta di
9 riduzione ad equità della penale azionata in giudizio, spendendo come detto due argomenti di censura, secondo cui la penale per il mancato adempimento dell'obbligo di rimozione del segno distintivo sarebbe eccessiva, ove rapportata al corrispettivo del tutto irrisorio dovuto per il suo uso nel corso della vigenza del rapporto e secondo cui ella avrebbe comunque dato parziale adempimento degli obblighi assunti, finendo diversamente la penale per sanzionare una condotta illecita piuttosto che predeterminare l'ammontare del danno patito. L'art. 1384 cc, prevede che la penale può essere diminuita equamente dal Giudice se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento. Nel caso di specie, l'interesse di a CP_1 cui si dovrebbe avere riguardo al fine di valutare l'eventuale manifesta eccessività del pattuito, era specificamente quello di impedire alla ex licenziataria di continuare ad associare la sua attività al segno distintivo in questione, similmente a quanto previsto per la violazione degli ordini di inibitoria adottati dal Giudice in caso di violazione dei diritti di proprietà industriale, a norma dell'art. 124 comma
2 D.Lgs. n. 30/2005, di modo che non può avere rilevanza, al fine di valutare l'eccessività della penale, il fatto che il corrispettivo dovuto per detto utilizzo fosse minimo. Nel quadro dei complessivi accordi e durante la loro vigenza l'utilizzo del segno così come concesso poteva anche essere a titolo gratuito: l'interesse sotteso alla collaborazione commerciale giustificante il corrispettivo dell'uso del segno è certamente differente dall'interesse sotteso all'obbligazione di cessare qualsivoglia associazione del segno distintivo altrui alla propria attività una volta cessata la collaborazione commerciale tra le imprese, ove il credito risarcitorio che la penale ha l'effetto di predeterminare è quello che deriva dalla violazione del segno distintivo e dalla possibile sottrazione di mercato, con pregiudizio che non si esaurisce nella perdita di clientela, ma che inerisce anche alla perdita di capacità distintiva del segno come riferibile unicamente alla sua titolare. Quanto al fatto che la penale dovrebbe essere ridotta, posto che l'inadempimento di sarebbe Pt_1
10 solo parziale e riferito alla sola rimozione dai canali social del segno
, ancora una volta si deve avere riguardo all'interesse che il creditore CP_1 aveva all'adempimento esatto ed integrale della prestazione. In effetti, la cessazione dell'associazione all'attività di di parte appellata sul Controparte_4 sito web dell'appellante deve reputarsi costituisse il preminente interesse della creditrice e titolare del segno, tale da giustificare la pretesa integrale della penale pattuita. Infatti, il non avere fatto venire meno tempestivamente detta associazione sul social network, costituisce la condotta inadempiente più grave, considerata la diffusività del mezzo atto a determinare confusione nel mercato di riferimento per un un numero assai rilevante di consumatori, ingenerando in essi la convinzione che l'appellante fosse partner commerciale di quando il rapporto CP_1 di collaborazione era pacificamente venuto meno e ciò anche ove il segno distintivo il questione fosse stato rimosso dai locali dell'agenzia. In definitiva, avuto riguardo anche alla funzione dissuasiva della penale oggetto di lite, non può reputarsi manifestamente eccessiva la quantificazione in euro 400,00.= per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione oggetto di lite.
4 – L'appello deve essere rigettato e la sentenza del Tribunale di Verona confermata, seguendo la soccombenza di le spese di lite che Parte_1 vanno liquidate ai valori medi, tenuto conto del valore della causa ed in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche. Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
11 1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Verona n. 148/2025, pubblicata il 23 gennaio 2025;
2. conferma, per l'effetto, la ridetta sentenza;
3. condanna l'appellante a pagare in favore dell'appellata Parte_1 le spese di lite del presente grado di appello che si liquidano in CP_1 euro 3.966,00.= per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello;
5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 5 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luca Boccuni
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